Art. 3. (Affitto particellare)
Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunita' montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o piu' appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unita' produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.
Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunita' montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o piu' appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unita' produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.