Articolo 3 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 2Articolo 4
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6 maggio 1982
Art. 3. (Affitto particellare)

Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunita' montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o piu' appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unita' produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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