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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1409/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.2.2025 da
1) Parte_1 nata a: Bollate (MI), il 06 agosto1975 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Massimo De Carli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a: Bollate (Mi), il 21 maggio 1970 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Laura Virginia Rebua presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate, in data 03 settembre 2011
(anno 2011, atto n. 38, parte II, serie A)
pagina 1 di 6 X separati consensualmente con verbale in data 21 dicembre 2022 omologato con decreto del 29 dicembre 2022
con i seguenti figli:
, a Desio (MB) il 22/02/2006, residente a [...]; codice fiscale Persona_1
, cittadino italiano;
C.F._3
, a Milano (MI), il 26/03/2008, residente a [...]; codice Controparte_1 fiscale , cittadino italiano;
C.F._4
, a Milano (MI), il 31/10/2015, residente a [...]; codice fiscale Parte_3
, cittadino italiano;
C.F._5
, a Milano (MI), il 31/10/2015, residente a [...]; codice fiscale Parte_4
cittadina italiana;
C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 03 settembre 2011; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Bollate al n. 38,
Serie A, P. II;
• ordinare al Comune di Bollate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) Il figlio minore , di anni 16, nel suo preminente interesse, è affidato ad entrambi i genitori P_ che eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocazione paritaria presso le abitazioni dei genitori.
Lo stesso, per l'effetto, abiterà a settimane alternate (dal lunedì alla domenica), con ciascuno dei genitori.
2) I figli minori e , di anni 9, nel loro preminente interesse, sono affidati ad entrambi i Pt_3 Pt_4 genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
Il padre terrà con sé i figli, presso la propria abitazione:
-tutti i martedì, a cena;
• un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 19 del venerdì sera alle ore 21 della domenica,
a cena già consumata;
3) I figli minori , e trascorreranno le vacanze natalizie con i genitori come segue: P_ Pt_3 Pt_4 dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro;
i medesimi trascorreranno le vacanze pasquali con i genitori come segue: ad anni alternati, l'intera settimana di vacanza scolastica pasquale;
infine, trascorreranno le vacanze estive con i genitori come segue: con ciascun genitore un periodo di pagina 2 di 6 tre settimane, di cui due consecutive, durante il periodo di vacanza scolastica dei figli, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, salvo migliori accordi tra i genitori.
I genitori potranno, di comune accordo, modificare, in anticipo, le condizioni di visita come sopra riportate, nell'interesse dei minori e tenuto conto delle eSIenze di vita degli stessi, nonché degli impegni dei genitori.
4) Tutte le previsioni relative al figlio , potranno essere attuate anche con riferimento al figlio P_
, maggiorenne, qualora lo stesso intenda aderirvi. Per_1
5) I figli , , e resteranno inseriti nello stato di famiglia della madre, ai fini Per_1 P_ Pt_3 Pt_4 della residenza anagrafica.
6) La casa familiare, già di proprietà esclusiva della SI.ra , sita a Bollate, Via Po, Parte_1
70, resta assegnata alla stessa, con l'arredo ivi contenuto.
7) Le decisioni di straordinaria amministrazione, relative all'indirizzo educativo, formativo dei figli ed all'educazione religiosa, saranno prese congiuntamente dai due genitori, mentre tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, relative alla gestione quotidiana dei minori saranno presi di volta in volta dal genitore con il quale dimoreranno i figli e le decisioni che riguardano la salute dei minori in caso di estrema necessità, potranno altresì essere assunte disgiuntamente da ciascun genitore il quale provvederà ad informare l'altro genitore immediatamente.
8) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma di € 452,70= (€ 226,35 per ciascuno di essi), già Pt_3 Pt_4 attualmente prevista secondo le condizioni di separazione e da rivalutarsi a partire dal mese di dicembre 2024, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, senza soluzione di continuità con le previsioni della separazione consensuale e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di dicembre di ogni anno.
Con riferimento ai figli e , ciascun genitore, oltre a provvedere integralmente alle spese Per_1 P_ di vitto ed alloggio per i periodi di permanenza degli stessi presso di sé, terrà a proprio carico il 50% delle spese per l'abbigliamento dei figli;
i genitori convengono che per dette ultime spese, qualora l'importo sia superiore ad € 100,00=, per singola spesa per ciascun figlio, sia necessario il preventivo accordo.
9) Il Sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative a tutti e Parte_2 quattro i figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla
Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e pagina 3 di 6 universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10) I genitori convengono, sin da ora, quanto ai figli minori e , che, a partire dal giorno 1 Pt_3 Pt_4 luglio 2029, dopo la conclusione della scuola secondaria di primo grado, gli stessi saranno collocati in misura paritaria presso i genitori, con le medesime previsioni – sia con riferimento al tempo di frequentazione sia con riferimento agli aspetti economici - indicate nel presente atto per il figlio
: pertanto, da detta data, cesserà l'obbligo del SI. di corrispondere il contributo al P_ Parte_2 mantenimento mensile alla SI.ra . Pt_1
Il cambiamento di collocazione è da intendersi subordinato alla volontà dei figli e , al Pt_3 Pt_4 momento della prevista decorrenza.
11) Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni reciproca pretesa in ordine al mantenimento ed all'assegno divorzile.
12) Le parti si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé che per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 6 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bollate (MI), il 03 settembre 2011 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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