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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/07/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3944/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimento danni derivante da responsabilità extracontrattuale;
tra
, ( ), rapp.ta e dife- Parte_1 CodiceFiscale_1 sa, dall'Avvocato Francesco Petito(C.F. ), elett.te domi- C.F._2 ciliata in San Cipriano D'Aversa (CE), presso lo Studio Legale Petito alla Via
Mazzini n. 8/10, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
, (C.F.: ), con rappresentanza , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante (P.IVA Controparte_3
), convenuta, con gli avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e P.IVA_2
Marco Rodolfi tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Albano, in virtù di procura in atti;
-Appellato- nonché
(C. F: ) res. in via Pistoia n. 1, CAP CP_4 C.F._3
81030 Castel Volturno (CE);
-Appellato contumace -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
L'appellante, , ha convenuto in giudizio in primo grado il Parte_1 sig. e la compagnia assicurativa domandando CP_4 CP_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente in relazione al si- nistro verificatosi in data 12 ottobre 2019, mentre viaggiava in qualità di tra-
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sportata a bordo del motociclo di proprietà del medesimo, lungo una strada che incrocia con la SP 333, nel comune di Cancello Ed Arnone. L'incidente si sa- rebbe verificato a causa di una manovra errata del conducente che avrebbe per- so il controllo del mezzo, facendo rovinare entrambi al suolo.
A seguito della caduta, l'attrice ha riportato la frattura del IV distale dell'ulna destra per cui si è sottoposta a cure ospedaliere, accertamenti e fisioterapia fino alla guarigione intervenuta il 27 dicembre 2019.
si è costituita in giudizio in data 7 marzo 2022 e ha chiesto, in Controparte_5 via principale l'applicazione dell'articolo 141 C.D.A, ammettendo l'obbligo ri- sarcitorio verso il terzo trasportato;
in via subordinata ha domandato l'accertamento della responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Il giudice di pace di santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 7487\2023, ha dichiarato inammissibile la domanda attorea per carenza di presupposti applica- tivi dell'articolo 141 C.D.A., ha compensato le spese di lite e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese medico-legali. Con atto di appello,
l'appellante sig.ra , ha censurato la decisione assunta dal Parte_1 giudice di primo grado, sostenendo che abbia erroneamente interpretato la do- manda introduttiva come proposta ex art.141 CDA, mentre la volontà dell'attrice sarebbe stata quella di agire ex art. 144 CDA, facendo valere la re- sponsabilità diretta dell'conducente e, per il suo tramite, dell'assicurazione. La compagnia assicurativa, costituendosi in grado di appello ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ritenendo infondata la tesi dell'appellante.
Ha sostenuto che sin dall'atto introduttivo l'attrice ha invocato l'art. 141 e non anche l'art.144 CDA. Ha inoltre rilevato la corretta decisione del giudice di primo grado, avendo quest'ultimo escluso l'applicabilità della norma invocata, posto che nel sinistro non risultava coinvolto alcun altro veicolo, circostanza confermata anche dall'unico teste escusso all'udienza del 7 novembre 2022, il quale ha sostenuto che l'incidente si è verificato a causa della velocità sostenu- ta e delle buche presenti sulla strada. La compagnia ha inoltre sollevato dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro, segnalando la mancata collaborazione del conducente per la perizia del veicolo e la sua assenza nella denuncia stra- giudiziale nell'atto introduttivo.
Ha infine contestato l'entità del danno non patrimoniale, rilevando che il consu- lente medico- legale ha ricondotto al sinistro solo la frattura dell' ulna mentre il trauma al ginocchio documentato dal referto dal dato 2 dicembre 2019 non ri-
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sulta con certezza riconducibile all'incidente.
Alla luce di quanto sopra, la compagnia ha concluso chiedendo il rigetto inte- grale dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa dal giudice di pace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazio- ne, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudi- zio.
I motivi di appello
L'Appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza emessa dal giudice di pace.
In particolare, la domanda proposta dall'odierno appellante risulta inammissibi- le in quanto nel giudizio di primo grado la difesa di parte attrice ha invocato espressamente l'applicazione dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private (norma che presuppone quale requisito imprescindibile, il coinvolgi- mento di almeno due veicoli nel sinistro oggetto di causa).
Nel caso specie, dalla ricostruzione della dinamica offerta dall'attrice, nonché dalla deposizione dell'unico testimone escusso, è emerso in maniera univoca che il sinistro si è verificato a causa della perdita del controllo del motociclo da parte del conducente, il quale, nel tentativo di evitare alcune buche, procedendo a velocità sostenuta, ha determinato la caduta propria e della trasportata.
Non risulta, pertanto, il coinvolgimento di altri veicoli, rendendo inapplicabile l'articolo 141 del cda.
Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “l'articolo
141 del codice delle assicurazioni private si applica esclusivamente ai sinistri
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che coinvolgono almeno due veicoli a motore, non potendo estendersi al caso in cui sia coinvolto un solo mezzo” (Cfr. Cass. Civ.,Sez III, 24.06.2022
n.20494). Ne consegue che, in ipotesi di sinistro occorso al terzo trasportato a bordo di un veicolo unico coinvolto, la legittimazione risarcitoria è quella pre- vista dall'articolo 144 codice delle assicurazioni private, da esercitarsi nei con- fronti dell'impresa assicuratrice e il responsabile civile, previa allegazione e prova della colpa del conducente. Nei propri scritti difensivi, l'appellante ha dedotto di aver esercitato in realtà l'azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private e non già ex articolo 141 cda.
Tuttavia, tale prospettazione risulta smentita dal contenuto dell'atto produttivo del giudizio di primo grado, ove l'attrice ha fatto espresso riferimento all'artico- lo 141( che l'art. 141 C.d.A. prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” che l'art. 141 III comma C.d.A. prevede “L'azione diret- ta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145”)( Cfr.atto di citazione primo grado), invocando l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del mo- toveicolo e la conseguente condanna della compagnia assicuratrice in base alla suddetta disposizione (“ai sensi dell'art. 141 C.d.A.: - Accertare e dichiarare
unico ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sini- CP_4 stro per cui è causa, di conseguenza condannare la (C.F.: CP_1
) al pagamento della somma di €. 1.000'00 in favore della sig.ra P.IVA_1
, a titolo di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, patiti in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa,
o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, oltre in- teressi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre il danno di svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo pru- dente apprezzamento del Giudice di Pace e comunque nei limiti della compe- tenza per valore di € 20.000,00”.)
In particolare, dalle conclusioni formulate in primo grado, nonché dall'insieme delle argomentazioni, emerge in modo chiaro e univoco che l'azione è stata ar-
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ticolata sul presupposto dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private, norma che, come è noto, è applicabile solo nei casi di sinistri che coinvolgono almeno due veicoli al motore. La scelta di tale inquadramento normativo ha dunque vincolato il giudicante a una verifica in termini di ammissibilità tenuto conto dell'assenza di un secondo veicolo coinvolto. A tal proposito, la Corte di
Cassazione ha più volte chiarito “l'articolo 141 del codice delle assicurazioni private si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato causa- to dalla collisione tra due veicoli a motore, restando esclusa l'operatività della norma nel caso del sinistro autonomo occorso al terzo trasportato” (cass civ sez III, 15 giugno 2022 n.19103). Pertanto, correttamente il giudice di pace ha ritenuto inammissibile la domanda attorea, in quanto fondata su una disposi- zione normativa inapplicabile alla fattispecie concreta, non potendosi in questa sede rimodulare il titolo giuridico dell'azione in appello in violazione del prin- cipio di immutabilità della domanda (articolo 183 comma 5 codice procedura civile;
Cassazione civile sezione 3 28 settembre 2020 numero 20.446). A tal proposito, si ricordi che il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo 205/2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al traspor- tato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo
141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro. L'art. 141 Cod. Ass. intro- duce un'azione diretta a favore del terzo trasportato.
Orbene, va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in seguito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141
d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato- danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Cor- te Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440). In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legisla- tore abbia inteso sottrarre al trasportatore danneggiato le azioni precedentemen- te esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 18 della legge n.
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99011969.
Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stra- dale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può sce- gliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assi- curatrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in
Foro it. 2010, 9, I, 2561).
Nella fattispecie in esame, la difesa dell'attore richiama nei propri scritti l'art. 141 Cod. Ass, omettendo qualsivoglia richiamo all'articolo 144 dello stesso co- dice, norma invece astrattamente applicabile alla concreta fattispecie.
Tale erroneo inquadramento normativo ha comportato l'inammissibilità della domanda trattandosi di ipotesi di sinistro in cui il risultato coinvolto un solo veicolo. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “la qualificazione giuridica della domanda operata dalla parte attrice vincola il giudice ai limiti dell'og- getto dedotto, e non consente di sostituire d'ufficio un diverso fondamento normativo, qualora ciò comporti una mutatio libelli”
(Cfr.Cass.Civ.,sez.III,13.1.2022 n.885). L'azione proposta dall'attrice avrebbe dovuto essere correttamente incardinata ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private, il quale recita al co.1 il “danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.” Dunque, la caratterista dell'azione introdotta dall'articolo 144 Cod. Ass. è che la stessa vada proposta nei confron- ti dell'assicuratore del responsabile civile, e quindi presuppone la responsabili- tà dell'altro conducente. Diversamente dall'azione introdotta dall'art. 141 Cod.
Ass., infatti, essa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei con- ducenti.
Venendo alle risultanze dell'istruttoria espletata, deve evidenziarsi che l'evento de quo non si verificava per responsabilità di un altro conducente, ma esclusi- vamente del conducente del motociclo che viaggiando a velocità sostenuta per- deva il controllo dello stesso, con ciò escludendo l'applicabilità della Articolo
141 del codice delle assicurazioni private. Sul punto, è univoca la giurispru-
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denza di legittimità secondo cui “l'articolo 141 del codice delle assicurazioni si applica unicamente nei casi di sinistro tra più veicoli. Qualora, invece, il si- nistro riguardi un solo veicolo, il terzo trasportato può agire esclusivamente ai sensi dell'articolo 144 cda nei confronti dell'assicuratore del responsabile civi- le (Cass.Civ.sez. IIII 15.6.2022 n.19103).
In definitiva, l'attrice, nell'omettere ogni riferimento all'articolo 144 codice as- sicurazioni private, ha strutturato un'azione giuridicamente infondata e inam- missibile su un presupposto normativo non ricorrente nella concreta fattispecie.
L'appello pertanto va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata at- tività istruttoria e la causa è stata definita con la trattazione di due sole udienze.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
CP_4
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta compagnia di assicurazione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.700,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 19.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 19.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 19.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo ap- plicabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di no- tifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo com- ma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3944/2024 R.G., avente ad oggetto:risarcimento danni derivante da responsabilità extracontrattuale;
tra
, ( ), rapp.ta e dife- Parte_1 CodiceFiscale_1 sa, dall'Avvocato Francesco Petito(C.F. ), elett.te domi- C.F._2 ciliata in San Cipriano D'Aversa (CE), presso lo Studio Legale Petito alla Via
Mazzini n. 8/10, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
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, (C.F.: ), con rappresentanza , CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante (P.IVA Controparte_3
), convenuta, con gli avv.ti Maurizio Hazan, Filippo Martini e P.IVA_2
Marco Rodolfi tutti del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Albano, in virtù di procura in atti;
-Appellato- nonché
(C. F: ) res. in via Pistoia n. 1, CAP CP_4 C.F._3
81030 Castel Volturno (CE);
-Appellato contumace -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
19.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato : come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del 19.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
L'appellante, , ha convenuto in giudizio in primo grado il Parte_1 sig. e la compagnia assicurativa domandando CP_4 CP_1
l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente in relazione al si- nistro verificatosi in data 12 ottobre 2019, mentre viaggiava in qualità di tra-
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sportata a bordo del motociclo di proprietà del medesimo, lungo una strada che incrocia con la SP 333, nel comune di Cancello Ed Arnone. L'incidente si sa- rebbe verificato a causa di una manovra errata del conducente che avrebbe per- so il controllo del mezzo, facendo rovinare entrambi al suolo.
A seguito della caduta, l'attrice ha riportato la frattura del IV distale dell'ulna destra per cui si è sottoposta a cure ospedaliere, accertamenti e fisioterapia fino alla guarigione intervenuta il 27 dicembre 2019.
si è costituita in giudizio in data 7 marzo 2022 e ha chiesto, in Controparte_5 via principale l'applicazione dell'articolo 141 C.D.A, ammettendo l'obbligo ri- sarcitorio verso il terzo trasportato;
in via subordinata ha domandato l'accertamento della responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Il giudice di pace di santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 7487\2023, ha dichiarato inammissibile la domanda attorea per carenza di presupposti applica- tivi dell'articolo 141 C.D.A., ha compensato le spese di lite e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese medico-legali. Con atto di appello,
l'appellante sig.ra , ha censurato la decisione assunta dal Parte_1 giudice di primo grado, sostenendo che abbia erroneamente interpretato la do- manda introduttiva come proposta ex art.141 CDA, mentre la volontà dell'attrice sarebbe stata quella di agire ex art. 144 CDA, facendo valere la re- sponsabilità diretta dell'conducente e, per il suo tramite, dell'assicurazione. La compagnia assicurativa, costituendosi in grado di appello ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, ritenendo infondata la tesi dell'appellante.
Ha sostenuto che sin dall'atto introduttivo l'attrice ha invocato l'art. 141 e non anche l'art.144 CDA. Ha inoltre rilevato la corretta decisione del giudice di primo grado, avendo quest'ultimo escluso l'applicabilità della norma invocata, posto che nel sinistro non risultava coinvolto alcun altro veicolo, circostanza confermata anche dall'unico teste escusso all'udienza del 7 novembre 2022, il quale ha sostenuto che l'incidente si è verificato a causa della velocità sostenu- ta e delle buche presenti sulla strada. La compagnia ha inoltre sollevato dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro, segnalando la mancata collaborazione del conducente per la perizia del veicolo e la sua assenza nella denuncia stra- giudiziale nell'atto introduttivo.
Ha infine contestato l'entità del danno non patrimoniale, rilevando che il consu- lente medico- legale ha ricondotto al sinistro solo la frattura dell' ulna mentre il trauma al ginocchio documentato dal referto dal dato 2 dicembre 2019 non ri-
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sulta con certezza riconducibile all'incidente.
Alla luce di quanto sopra, la compagnia ha concluso chiedendo il rigetto inte- grale dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza emessa dal giudice di pace.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazio- ne, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si ri- chiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nel- la valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suf- ficientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudi- zio.
I motivi di appello
L'Appello non può trovare accoglimento e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza emessa dal giudice di pace.
In particolare, la domanda proposta dall'odierno appellante risulta inammissibi- le in quanto nel giudizio di primo grado la difesa di parte attrice ha invocato espressamente l'applicazione dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private (norma che presuppone quale requisito imprescindibile, il coinvolgi- mento di almeno due veicoli nel sinistro oggetto di causa).
Nel caso specie, dalla ricostruzione della dinamica offerta dall'attrice, nonché dalla deposizione dell'unico testimone escusso, è emerso in maniera univoca che il sinistro si è verificato a causa della perdita del controllo del motociclo da parte del conducente, il quale, nel tentativo di evitare alcune buche, procedendo a velocità sostenuta, ha determinato la caduta propria e della trasportata.
Non risulta, pertanto, il coinvolgimento di altri veicoli, rendendo inapplicabile l'articolo 141 del cda.
Come affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “l'articolo
141 del codice delle assicurazioni private si applica esclusivamente ai sinistri
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che coinvolgono almeno due veicoli a motore, non potendo estendersi al caso in cui sia coinvolto un solo mezzo” (Cfr. Cass. Civ.,Sez III, 24.06.2022
n.20494). Ne consegue che, in ipotesi di sinistro occorso al terzo trasportato a bordo di un veicolo unico coinvolto, la legittimazione risarcitoria è quella pre- vista dall'articolo 144 codice delle assicurazioni private, da esercitarsi nei con- fronti dell'impresa assicuratrice e il responsabile civile, previa allegazione e prova della colpa del conducente. Nei propri scritti difensivi, l'appellante ha dedotto di aver esercitato in realtà l'azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private e non già ex articolo 141 cda.
Tuttavia, tale prospettazione risulta smentita dal contenuto dell'atto produttivo del giudizio di primo grado, ove l'attrice ha fatto espresso riferimento all'artico- lo 141( che l'art. 141 C.d.A. prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” che l'art. 141 III comma C.d.A. prevede “L'azione diret- ta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145”)( Cfr.atto di citazione primo grado), invocando l'accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del mo- toveicolo e la conseguente condanna della compagnia assicuratrice in base alla suddetta disposizione (“ai sensi dell'art. 141 C.d.A.: - Accertare e dichiarare
unico ed esclusivo responsabile civile nella causazione del sini- CP_4 stro per cui è causa, di conseguenza condannare la (C.F.: CP_1
) al pagamento della somma di €. 1.000'00 in favore della sig.ra P.IVA_1
, a titolo di risarcimento per tutti i danni, patrimoniali e Parte_1 non patrimoniali, patiti in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa,
o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa, oltre in- teressi dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo, oltre il danno di svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., il tutto nei limiti del provato in giudizio, salvo pru- dente apprezzamento del Giudice di Pace e comunque nei limiti della compe- tenza per valore di € 20.000,00”.)
In particolare, dalle conclusioni formulate in primo grado, nonché dall'insieme delle argomentazioni, emerge in modo chiaro e univoco che l'azione è stata ar-
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ticolata sul presupposto dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni private, norma che, come è noto, è applicabile solo nei casi di sinistri che coinvolgono almeno due veicoli al motore. La scelta di tale inquadramento normativo ha dunque vincolato il giudicante a una verifica in termini di ammissibilità tenuto conto dell'assenza di un secondo veicolo coinvolto. A tal proposito, la Corte di
Cassazione ha più volte chiarito “l'articolo 141 del codice delle assicurazioni private si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui il sinistro sia stato causa- to dalla collisione tra due veicoli a motore, restando esclusa l'operatività della norma nel caso del sinistro autonomo occorso al terzo trasportato” (cass civ sez III, 15 giugno 2022 n.19103). Pertanto, correttamente il giudice di pace ha ritenuto inammissibile la domanda attorea, in quanto fondata su una disposi- zione normativa inapplicabile alla fattispecie concreta, non potendosi in questa sede rimodulare il titolo giuridico dell'azione in appello in violazione del prin- cipio di immutabilità della domanda (articolo 183 comma 5 codice procedura civile;
Cassazione civile sezione 3 28 settembre 2020 numero 20.446). A tal proposito, si ricordi che il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo 205/2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al traspor- tato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo
141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro. L'art. 141 Cod. Ass. intro- duce un'azione diretta a favore del terzo trasportato.
Orbene, va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in seguito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141
d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato- danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Cor- te Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440). In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legisla- tore abbia inteso sottrarre al trasportatore danneggiato le azioni precedentemen- te esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 18 della legge n.
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99011969.
Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stra- dale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può sce- gliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assi- curatrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in
Foro it. 2010, 9, I, 2561).
Nella fattispecie in esame, la difesa dell'attore richiama nei propri scritti l'art. 141 Cod. Ass, omettendo qualsivoglia richiamo all'articolo 144 dello stesso co- dice, norma invece astrattamente applicabile alla concreta fattispecie.
Tale erroneo inquadramento normativo ha comportato l'inammissibilità della domanda trattandosi di ipotesi di sinistro in cui il risultato coinvolto un solo veicolo. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che “la qualificazione giuridica della domanda operata dalla parte attrice vincola il giudice ai limiti dell'og- getto dedotto, e non consente di sostituire d'ufficio un diverso fondamento normativo, qualora ciò comporti una mutatio libelli”
(Cfr.Cass.Civ.,sez.III,13.1.2022 n.885). L'azione proposta dall'attrice avrebbe dovuto essere correttamente incardinata ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni private, il quale recita al co.1 il “danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o natante, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.” Dunque, la caratterista dell'azione introdotta dall'articolo 144 Cod. Ass. è che la stessa vada proposta nei confron- ti dell'assicuratore del responsabile civile, e quindi presuppone la responsabili- tà dell'altro conducente. Diversamente dall'azione introdotta dall'art. 141 Cod.
Ass., infatti, essa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei con- ducenti.
Venendo alle risultanze dell'istruttoria espletata, deve evidenziarsi che l'evento de quo non si verificava per responsabilità di un altro conducente, ma esclusi- vamente del conducente del motociclo che viaggiando a velocità sostenuta per- deva il controllo dello stesso, con ciò escludendo l'applicabilità della Articolo
141 del codice delle assicurazioni private. Sul punto, è univoca la giurispru-
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denza di legittimità secondo cui “l'articolo 141 del codice delle assicurazioni si applica unicamente nei casi di sinistro tra più veicoli. Qualora, invece, il si- nistro riguardi un solo veicolo, il terzo trasportato può agire esclusivamente ai sensi dell'articolo 144 cda nei confronti dell'assicuratore del responsabile civi- le (Cass.Civ.sez. IIII 15.6.2022 n.19103).
In definitiva, l'attrice, nell'omettere ogni riferimento all'articolo 144 codice as- sicurazioni private, ha strutturato un'azione giuridicamente infondata e inam- missibile su un presupposto normativo non ricorrente nella concreta fattispecie.
L'appello pertanto va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata at- tività istruttoria e la causa è stata definita con la trattazione di due sole udienze.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
-dichiara la contumacia di;
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-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento, in favore della convenuta compagnia di assicurazione, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 1.700,00 oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante tenuto a
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versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 19.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
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