Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
Nel giudizio di appello, nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, in assenza di richiesta di trattazione orale formulata tempestivamente dalle parti, il rinvio dell'udienza disposto per consentire al procuratore generale di presentare le proprie conclusioni scritte non determina la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2021, n. 5126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5126 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
05 126-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: DONATELLA FERRANTI Sent. n. sez. 1996/2021 -Presidente - UP 23/11/2021- MAURA NARDIN -Relatore R.G.N. 18538/2021 ALDO ESPOSITO ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH NI ET nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 marzo 2021 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania con la quale IL NC CA è stato ritenuto responsabile dei reati di agli artt. 81, 61 n. 5, 624, 625 nn. 2 e 7, 582 e 585 cod. pen., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in ora notturna, dapprima si impossessava, al fine di trarne profitto, della banconote contenute in un distributore automatico di carburante, forzando le colonnine con uno strumento artigianale, indi, vistosi scoperto dalle forze dell'ordine sopraggiunte sul luogo, saltato a bordo del suo motociclo per darsi alla fuga, investiva il Vice Brigadiere Orazio Fallica, colpendolo all'avambraccio destro, e successivamente, dopo essere caduto dal mezzo, raggiunto dai militari, li colpiva ripetutamente con calci e pugni.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo 1 difensore, formulando due motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo fa valere l'inosservanza dell'art. 23 bis comma 4 d.l. 137/2020 conv. con modificazioni nella I. 176/2020, deducendo la nullità della sentenza ex art. 178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.. Rileva che all'udienza del 18 febbraio 2021 la Corte di appello di Catania ha disposto il rinvio del processo all'udienza del 5 marzo 2021, per essere la requisitoria scritta formulata dal Procuratore generale in data 3 febbraio 2021 relativa ad altro procedimento, ritenendo tardiva la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa dell'imputato in data 11 febbraio 2021. All'udienza del 5 marzo 2021 la Corte territoriale, anziché disporre la trattazione orale, ha proceduto con trattazione cartolare in camera di consiglio, così ledendo il diritto di difesa dell'imputato, che aveva tempestivamente richiesto la discussione orale. Ciò che rileva, infatti, è che il termine di quindici giorni sia rispettato in relazione all'udienza del 5 marzo 2021, fissata proprio per consentire la compiuta trattazione dell'appello proposto.
4. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 56 cod. pen. ed il vizio di motivazione. Ricorda che CA, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, aveva recuperato soltanto quaranta euro da una colonnina e settanta euro da un'altra, benché la prima contenesse euro 3.855,00 e la seconda 2.785,00 e nonostante fossero ben quattro le colonnine esistenti nell'area di servizio. Egli, dunque, non ebbe né il tempo, né la possibilità di conseguire l'effettiva e piena disponibilità della refurtiva, sicché il furto non può considerarsi consumato. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo è manifestamente fondato.
2. L'art. 23 del d.l.149/2020, rubricato "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19", dispone al primo comma che "fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire" entro "il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza", secondo quanto previsto dal quarto comma. Al secondo comma è stabilito che "Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica (...), ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137".
3. La sequenza procedimentale, dunque, prevede che fissata l'udienza, le parti ed il Procuratore generale possano formulare istanza di trattazione orale entro i quindici giorni precedenti, in difetto, il Procuratore generale deve formulare le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, cui le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza.
4. Se, nondimeno, l'udienza originariamente fissata con il decreto di citazione per il giudizio di appello, in difetto di richiesta di richiesta di discussione orale, sia rinviata per consentire al Procuratore generale di formulare le proprie conclusioni, in quanto non assunte, ciò non comporta il rinvio -o meglio la riapertura- del termine per la richiesta di discussione orale, già spirato, posto che la relativa facoltà non è legata al contenuto delle conclusioni formulate, inerendo, invece, alla scelta della modalità di trattazione, rimessa dalla legislazione pandemica alle parti, che va effettuata entro i quindici giorni precedenti l'udienza fissata, proprio per assicurare, laddove nessuna istanza venga formulata, 3 l'attivazione del procedimento previsto dall'art. 23, comma 2 d.l. 149/2020, alternativo alla trattazione orale.
5. Quando nessuna richiesta di trattazione orale sia intervenuta, ancorché l'udienza sia rinviata per difetto di presentazione delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale, ai sensi dell'art. 23, comma 2 cit., dunque, non sussiste il diritto di alcuna delle parti del processo di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo.
6. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. L'obiezione formulata dal ricorrente, che invoca i criteri di distinzione fra delitto consumato e delitto tentato, come indicati con la sentenza delle Sezioni Unite n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete, non conduce ad una diversa qualificazione del fatto. Invero, secondo il Supremo Collegio è inconfutabile "che l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postuli il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddove esso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, la incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo. La conclusione riceve conforto dalla considerazione dell'oggetto giuridico del reato alla luce del principio di offensività. In tale prospettiva, di recente valorizzata quale canone ermeneutico di ricostruzione dei «singoli tipi di reato» da Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, il fondamento della giustapposizione tra il delitto tentato e quello consumato (e del differenziato regime sanzionatorio) risiede nella compromissione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Affatto coerente risulta, pertanto, l'aggancio della consumazione del furto alla completa rescissione (anche se istantanea) della «signoria che sul bene esercitava il detentore>>, come esattamente individuato dalla citata sentenza n. 8445 del 2013, Niang. Mentre, di converso, se lo sviluppo dell'azione delittuosa non abbia comportato ancora la uscita del bene dalla sfera di vigilanza e di controllo dell'offeso, è per vero confacente, alla stregua del parametro della offensività, la qualificazione della condotta in termini di tentativo" (Sezioni Unite n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186, in motivazione).
7. Nel caso di specie la Corte territoriale ha applicato i principi appena enunciati, ritenendo che l'appropriazione di una parte delle somme contenute in alcune delle colonnine presenti nell'area di servizio, costituisse acquisizione del possesso dei beni sottratti, tanto che il denaro fu ritrovato a seguito di 4 perquisizione personale. Si traggono, dunque, con chiarezza nella decisione impugnata gli elementi su cui la sentenza fonda l'intervenuto spossessamento ed il conseguimento della piena disponibilità delle somme da parte dell'autore del furto, che è giunto a nasconderle su se stesso, prima di essere sorpreso. Va, infatti, ribadito che il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).
8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere est. Il Presidente Donatella Ferranti Maura Nardin bout sy DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2022 oggi,. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Irene Caliendo 5