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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1320 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello
D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Grazia Sparacino e Adriana Pt_1
Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante
C O N T R O
rappresentato e difesa dall'Avv.to Roberta Sorgi presso il Parte_2 cui studio in Palermo, Piazza Giovanni Amendola n.31, è elettivamente domiciliato appellato
All'udienza di discussione del 28.11.2024 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.3240/2022, emessa in data 13.10.2022, il Tribunale di
Palermo, sezione lavoro, disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall' Pt_1 accolse il ricorso proposto da volto ad ottenere il Parte_2 riconoscimento della pensione di reversibilità del defunto padre con decorrenza
1.3.2017.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
9.12.2022.
Pag.1 Con unico articolato motivo, l' reitera, sotto forma di doglianza, Pt_1
l'eccezione di decadenza sollevata in prime cure.
In particolare, richiama il tenore del messaggio Hermes n.180 del 2016 versato in atti, deducendo che nel “caso di specie i ratei controversi non sono dovuti atteso che è maturata la decadenza rispetto alla prima domanda del 24.04.2017, a fronte del ricorso depositato il 22.09.2021”.
Precisa che “in data 24/04/2017” era “stata inoltrata richiesta di contitolarità per figlio inabile, da parte della madre del ricorrente sig.ra ” e che tale Controparte_1 richiesta era “stata respinta in data 06/02/2018 per assenza a visita medica del ricorrente come da provvedimento prodotto in primo grado” e che dopo un ulteriore provvedimento di rigetto del 31.7.2018, in data 15.10.2020 il aveva presentato una nuova Pt_2 domanda “dapprima respinta e dopo accolta in autotutela come da provvedimento prodotto in primo grado” con “arretrati … riconosciuti dal 11/2020 ed erogati con la rata di settembre
2021”.
Assume, in definitiva, che il ricorrente aveva diritto a percepire i ratei di pensione di reversibilità dall'11/2020 e non dal 03/2017.
Ritiene “irrilevante … la circostanza che la presentazione della domanda” fosse “stata fatta dalla madre del ricorrente, in quanto ciò che rileva è l'oggetto della domanda: istanza per pensione di reversibilità fatta da in contitolarità con il figlio maggiorenne Controparte_1 inabile (cfr domanda prodotta da in primo grado e provvedimento Parte_2 Pt_1 di rigetto del 06.02.2018 prodotto da in primo grado e non impugnato). Con la domanda Pt_1 del 24.04.2017 era stata, infatti, richiesta la pensione anche per il figlio della odierno CP_1 appellato”.
Soggiunge che alcuna rilevanza assumeva la domanda del 2018 in quanto
“relativa alla pensione della madre del ricorrente presentata dal dopo il decesso della Pt_2 genitrice e rigettata da per superamento dei limiti reddituali, non contestato da Pt_1 controparte”.
Assume, in definitiva, che controparte aveva diritto alla percezione “dei ratei controversi dal 11/2020 (mese successivo alla domanda del 15.10.2020) e non dal 03/2017, stante la decadenza relativa ai ratei maturati fino al 10/2020 rispetto alla domanda presentata in data 24.04.2017”.
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Parte_2 gravame reiterando le difese già spiegate in prime cure all'uopo precisando di aver
Pag.2 “presentato tempestivamente la prima domanda amministrativa, rispettando, quindi, il termine di decadenza annuale” e che le “successive due domande nella realtà dei fatti” erano state
“presentate per integrare la documentazione”.
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.
Premesso che oggetto del contendere non è il diritto alla pensione di reversibilità (già riconosciuta in sede amministrativa a seguito della nuova domanda del 15.10.2010 accolta dall' con decorrenza 11/2020) bensì la Pt_1 retrodatazione della stessa (con relativi ratei) sin dal mese successivo alla data della morte del defunto padre di (avvenuta 10.2.2017), ritiene la Parte_2
Corte che l'eccezione di decadenza (con effetti sui ratei maturati tra l'1.3.2017 e il
10/2020) sollevata dall' in prime cure (e qui riproposta) sia meritevole di Pt_1 accoglimento.
Per come correttamente osservato dall'Istituto appellante, infatti, la domanda amministrativa n.2120741500032 (volta ad ottenere la pensione di reversibilità in contitolarità) venne presentata da (madre di Controparte_1 Parte_2
) in data 27.4.2017 (ossia due mesi dopo la morte (10.2.2017) del coniuge
[...]
. Persona_1
Tale domanda venne rigettata con provvedimento del 6.2.2018.
Tanto lo si ricava documentalmente dagli atti prodotti dall' nel Pt_1 proprio fascicolo di parte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 103/1991 (convertito in legge n.166/1991), i termini previsti dall'art. 47, commi 2 e 3, D.P.R. n.639/1970
(modificato dall'art. 4 D.L. n.384/92, convertito in legge n.438/92), sono da considerarsi termini di “decadenza” per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale e non di “prescrizione” (la quale è soggetta al diverso termine di cui all'art. 6, ultimo comma, legge 11 gennaio 1943, n.138).
Orbene secondo l'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 639 “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
Pag.3 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Nel caso che occupa, essendo stata la domanda presentata il 27.4.2017, il dies
a quo della decadenza va individuato al 27.02.2018, ossia nel 301° giorno dalla domanda amministrativa.
Tuttavia, il ricorso giudiziario di primo grado risulta essere stato depositato il 21.9.2021 e, quindi, ben oltre i tre anni dalla suindicata data di decorrenza.
Le superiori conclusioni risultano suffragate dall'autorevole insegnamento della Suprema Corte secondo cui “ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art.47…occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo……” (Cassazione
Civile, sezione lavoro, 25.3.2002 n.4247, cfr. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 30.10.2003 n.16372).
In siffatto contesto si è ribadito che “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639/70 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. 384/92, conv. nella l. n. 438/92) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 l. n. 533/73 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, l. n. 88/89), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Disposizione quest'ultima che, per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità di detta soglia, deve trovare applicazione - al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata - oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del citato art. 47” (Cassazione Civile, sezioni unite, 29.5.2009 n.12718, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 6.6.2007
n.13276, Cassazione Civile, sezione lavoro, 20.2.2006 n.3592).
Pag.4 In concreto, dunque, il termine complessivo di decadenza, decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è pari al massimo a tre anni più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato CP_2 deve decidere il ricorso stesso).
E' opportuno precisare, poi, come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che la decadenza in esame è di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, sicché resta preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale.
Ne consegue che il silenzio e/o il tardivo provvedimento di rigetto e/o la mancata decisione sul ricorso amministrativo non possono spostare in avanti il dies
a quo per l'inizio del computo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale, giacchè, per quanto fin qui esposto, tali evenienze non possono determinare una rimessione in termini ai fini della tempestiva proposizione dell'azione in giudizio.
Ed è appena il caso di rilevare - sul solco tracciato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 12718 del 2009 (cfr. anche Cas. 17792/2020)
– che “nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per
l'inizio del computo del termine decadenziale. Tale disposizione - per configurarsi come una norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto”.
Conseguentemente, deve escludersi che il possa vedersi riconosciuti, Pt_2 come invece affermato nella sentenza qui impugnata, i ratei maturati sin dal marzo
2017 (ossia con decorrenza successiva alla morte del padre avvenuta nel febbraio
2017) essendo, rispetto agli stessi, decaduto dall'azione giudiziaria.
Pag.5 Ne discende che del tutto correttamente l' rispetto (però) alla nuova Pt_1 domanda amministrativa del 15.10.2020, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, ha riconosciuto (in via amministrativa e in conformità alla prassi applicativa, comunque, più favorevole di cui al messaggio Hermes n.190/2016 in atti) la prestazione oggetto di causa liquidando al i relativi ratei dal mese Pt_2 successivo a quello di presentazione della anzidetta domanda (esclusi quelli ricompresi tra il marzo 2017 e l'ottobre 2020).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, la sentenza del
Tribunale deve essere riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellata deve dichiararsi non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.3240/2022 resa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado proposto da . Parte_2
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese del doppio grado in favore dell' Parte_1
Palermo, 28 novembre 2024
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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