TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TUDISCA ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHININA' Controparte_1 C.F._1
RICCARDO
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza n.282/2022 R.S. resa dal Giudice di Pace di Modica depositata in Cancelleria in data 25 ottobre 2022, non notificata.
Appello tempestivamente notificato il 26.4.2023
CONCLUSIONI
Appellante:
- accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza …. ritenendo e dichiarando: 1) non prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n..29720120000709728000; 2) indi, per l'effetto ritenere e dichiarare la validità e la legittimità della cartella di pagamento n..29720120000709728000 emessa dall' Parte_1
; - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Appellato: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello...nel merito rigettarlo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sono dati pacifici che 1) la cartella di pagamento ..709728 (per sanzioni amministrative da violazione pagina 1 di 3 del codice della strada) è stata notificata il 20.7.2012; 2) la prescrizione è stata interrotta da intimazione di pagamento 88961 notificata il 22.3.2017; 3) l'intimazione oggetto di controversia, impugnata con azione di opposizione all'esecuzione, recante il numero ..1093462 ed avente come titolo sottostante anche la cartella …709728, è stata notificata il 6.5.2022.
Recependo l'eccezione di prescrizione dell'appellato, il giudice di pace ha ritenuto prescritta, per decorso del termine quinquennale (22.3.2017 – 6.5.2022), la pretesa sanzionatoria, non ritenendo applicabile la normativa sulla sospensione dei termini di prescrizione dettata a causa della pandemia da covid-19, perché la prescrizione è maturata naturalmente il 22.3.2022, oltre il termine di sospensione dei versamenti.
Deduce l'appellante fondatamente la violazione degli artt. 68 d.l. 18/2020 e 12 d.lgvo 159/2015.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il pagina 2 di 3 quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza
Covid).
Nel caso di specie anche il versamento della somma recata dalla cartella in questione era sospeso nel periodo tra marzo 2020 e agosto 2021; in detto periodo il concessionario non avrebbe potuto soddisfarsi coattivamente;
ne consegue un corrispondente allungamento del termine di prescrizione.
Anche se il termine di prescrizione non scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021, ma nel 2022, i termini di prescrizione devono comunque ritenersi sospesi per 542 giorni esatti.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata del giudice di pace di Modica n. 282 del 2022, pubblicata il
25.10.2022, rigetta la domanda di relativamente alla cartella Controparte_1
29720120000709728000, recante credito non prescritto;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida in Controparte_1 complessivi € 300,00 per il primo grado ed in € 490,00 (comprensivi di esborsi) per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 22/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1539/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TUDISCA ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCHININA' Controparte_1 C.F._1
RICCARDO
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza n.282/2022 R.S. resa dal Giudice di Pace di Modica depositata in Cancelleria in data 25 ottobre 2022, non notificata.
Appello tempestivamente notificato il 26.4.2023
CONCLUSIONI
Appellante:
- accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza …. ritenendo e dichiarando: 1) non prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n..29720120000709728000; 2) indi, per l'effetto ritenere e dichiarare la validità e la legittimità della cartella di pagamento n..29720120000709728000 emessa dall' Parte_1
; - con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.
[...]
Appellato: in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello...nel merito rigettarlo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Sono dati pacifici che 1) la cartella di pagamento ..709728 (per sanzioni amministrative da violazione pagina 1 di 3 del codice della strada) è stata notificata il 20.7.2012; 2) la prescrizione è stata interrotta da intimazione di pagamento 88961 notificata il 22.3.2017; 3) l'intimazione oggetto di controversia, impugnata con azione di opposizione all'esecuzione, recante il numero ..1093462 ed avente come titolo sottostante anche la cartella …709728, è stata notificata il 6.5.2022.
Recependo l'eccezione di prescrizione dell'appellato, il giudice di pace ha ritenuto prescritta, per decorso del termine quinquennale (22.3.2017 – 6.5.2022), la pretesa sanzionatoria, non ritenendo applicabile la normativa sulla sospensione dei termini di prescrizione dettata a causa della pandemia da covid-19, perché la prescrizione è maturata naturalmente il 22.3.2022, oltre il termine di sospensione dei versamenti.
Deduce l'appellante fondatamente la violazione degli artt. 68 d.l. 18/2020 e 12 d.lgvo 159/2015.
Secondo l'art 68 del d.l. 18/2020 (e successive modifiche) “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il comma 4 bis dello stesso articolo prevede inoltre che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021…sono prorogati:….di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate
L'art. 12 d.lgvo 159/2015, sopra richiamato, prevede che:
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresi', per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (1).
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il
31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nella specie, Cass. 960/2025 ha cassato con rinvio il decreto con il pagina 2 di 3 quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall' , ha Parte_1 erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza
Covid).
Nel caso di specie anche il versamento della somma recata dalla cartella in questione era sospeso nel periodo tra marzo 2020 e agosto 2021; in detto periodo il concessionario non avrebbe potuto soddisfarsi coattivamente;
ne consegue un corrispondente allungamento del termine di prescrizione.
Anche se il termine di prescrizione non scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021, ma nel 2022, i termini di prescrizione devono comunque ritenersi sospesi per 542 giorni esatti.
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata del giudice di pace di Modica n. 282 del 2022, pubblicata il
25.10.2022, rigetta la domanda di relativamente alla cartella Controparte_1
29720120000709728000, recante credito non prescritto;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante, che liquida in Controparte_1 complessivi € 300,00 per il primo grado ed in € 490,00 (comprensivi di esborsi) per il grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 22/03/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3