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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2024 R.G.A.C.C., promossa da: nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesco Zisa (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Donato Grande (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
Pa Pa
), con sede in Bologna (c.f. 818 570 012 – P. IVA 740 811 207),
[...]
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati OGGETTO: responsabilità professionale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esponeva nella sua citazione del 22.3.2024 introduttiva del giudizio Parte_1
di primo grado, con cui conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa l'Avv.ta Pt_2
:
[...]
- che nel corso del 2011 aveva – su indicazione del patronato di Ragusa, CP_3
cui si era precedentemente rivolto – incaricato la convenuta di promuovere giudizio contenzioso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Ragusa onde fosse infine riconosciuto il suo diritto all'assunzione - alle dipendenze del di Ragusa - con contratto a tempo indeterminato dopo Controparte_4
che, sin dal 1999, aveva lavorato alle dipendenze dello stesso in forza CP_4
di una serie progressiva di contratti a tempo determinato,
- che, con sentenza n. 679/2013 del 3.7.2013, il giudice adito aveva rigettato detta domanda, soltanto condannando il resistente al pagamento in favore CP_4
di esso di un'indennità pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione, Pt_1
- che non miglior sorte aveva avuto il proposto appello, deciso con sentenza della
Sezione Lavoro di questa Corte n. 476/2016 dell'11.5.2016 che aveva, piuttosto, accolto l'appello incidentale di controparte (con il conseguente riconoscimento in favore di esso di un'indennità pari a sole 12 mensilità dell'ultima Pt_1
retribuzione).
Ciò premesso, deduceva l'attore che, in ragione delle modifiche del quadro normativo di riferimento nelle more registratosi, decisiva anche per i giudici di secondo grado fosse stata la circostanza che la avesse allegato agli atti di causa i soli contratti Pt_2
a termine che esso aveva stipulato dal 2006 al 2010, e non anche i precedenti Pt_1
analoghi contratti in virtù dei quali egli aveva lavorato alle dipendenze di detto sin dal 1999. Controparte_4 Iuxta alligata et probata – indi si deduceva – la decisione resa da detti giudici di seconde cure non si prestava bensì ad essere censurata (tantocchè esso attore aveva preferito astenersi dal proporre ricorso per cassazione, destinato a sicuro insuccesso): ma ben diversa tale decisione avrebbe potuto essere – e sarebbe verosimilmente stata
– ove la non avesse mancato di allegare detti primitivi contratti a termine già Pt_2
stipulati sin dal 1999.
Ed in ragione della grave negligenza e della rimarchevole imperizia così dimostrate dalla convenuta nell'assolvimento del mandato professionale che le era stato nella specie conferito, dunque concludeva chiedendo al Tribunale adito Parte_1
di “dire e ritenere che l'avv. per negligenza ha determinato il mancato Parte_2
accoglimento del ricorso in materia di lavoro presentato davanti alla Corte d'Appello di Catania e quindi la mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato a decorrere dall'anno 1999; conseguentemente condannarla al risarcimento di tutte le somme dovute al sig. con Parte_1
la conversione del contratto di lavoro a decorrere dall'anno 1999, con tutti i danni patiti e patiendi e la rideterminazione della pensione spettante allo stesso a fine rapporto di lavoro, previa nomina di ctu per l'apposita quantificazione;
in via del tutto subordinata dire e ritenere l'avv. obbligata al risarcimento dei danni Parte_2
complessivi in misura non inferiore ad euro 81.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con la condanna alle spese ed ai compensi difensivi di legge”.
Costituitasi in contraddittorio, l'Avv.ta contestava vibratamente quanto Parte_2
addebitatole dall'attore il quale a tutt'altro concedere – deduceva – ignorava che nella giurisprudenza di legittimità si fosse infine consolidata esegesi tale da doversi escludere che anche chi avesse lavorato alle dipendenze di in Controparte_4
forza di contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della L.R. 15/2004 potesse ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Per la denegata ipotesi di soccombenza essa convenuta dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa la e la Controparte_1 Controparte_5
compagnie – queste - presso le quali aveva acceso polizza di responsabilità
[...]
professionale: onde esserne, in eventum litis, manlevata e garantita.
Inoltre, in sede riconvenzionale, chiedeva la la condanna di controparte al Pt_2
pagamento delle sue spettanze professionali, rimaste inevase sia quanto all'attività di rappresentanza e difesa prestata nel giudizio di primo grado sia quanto a quella prestata nel giudizio d'appello: attività quantificate nel complessivo importo – che il competente organismo professionale aveva munito di visto di congruità – di €
30.094,03 (oltre bolli e tassa di opinamento, per un totale di € 31.045,03).
§§§
Si costituivano a loro volta in contraddittorio sia la sia Controparte_1
la nei confronti di quest'ultima, tuttavia, la Controparte_5 Pt_2
rinunciava infine alla formulata domanda di garanzia.
Per converso la – pur dopo essersi anzitutto associata Controparte_1
alle tesi della propria assicurata rivolte a far valere l'insussistenza, nella specie, di alcuna responsabilità professionale - eccepiva l'annullabilità della polizza “Multirischi del Professionista” n. 1/44112/122/147548382 che la aveva azionato avendo Pt_2
costei, al momento dell'accensione di detta polizza addì 26.5.2016, attestato contrariamente al vero (in ragione di quanto il aveva dedotto in controversia), Pt_1
per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c., “di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza”.
§§§
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – non avendo le parti avanzato istanze istruttorie veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – il primo giudice disattendeva la domanda risarcitoria del dopo aver considerato: Pt_1 - che “Nella vicenda processuale oggetto di giudizio ….. ha trascurato Pt_1
di evidenziare che la mancata riproposizione innanzi al giudice di secondo grado della questione attinente alla decorrenza dei contratti di lavoro di esso attore (decorrevano dal 1999) non è annoverabile né definibile come un'omissione colposa del professionista, il quale ha appellato le parti della sentenza rimaste ancora controverse: mentre era un dato ormai pacifico che i contratti di lavoro dell'odierno attore risalissero al 1999 e pertanto, considerato che si trattava di una questione non controversa, la stessa non è stata fatta oggetto di impugnazione visto che su di essa era già sceso il giudicato interno.
Peraltro, l'avv. , come si legge all'interno della sentenza emessa dalla Pt_2
corte d'appello di Catania, in sede di discussione aveva comunque puntualizzato e ricordato al collegio l'effettiva durata del lungo rapporto contrattuale tra e il . Quindi, nessuna negligenza Pt_1 Parte_3
né nessuna colposa omissione può essere addebitata al professionista odierno convenuto, il quale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte meno favorevole al suo cliente”,
- che soprattutto – posta la premessa che “In ogni caso, il danno cagionato da un'omissione o, in generale, da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta, in base a criteri probabilistici, che senza quell'omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito: con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale” – “Sostenere che altri colleghi dell'attore abbiano avuto vicende processuali più vantaggiose - e che abbiano ottenuto, nonostante il diverso avviso della Corte di Cassazione, la conversione del contratto a tempo indeterminato - non giova a dimostrare la mancata diligenza dell'avv. , né che l'eventuale produzione documentale avrebbe Pt_2
condotto ad esito analogo. Ogni processo è una vicenda a sé e il presente, anche se in appello fosse giunto ad esito positivo, avrebbe comunque avuto un esito sfavorevole in Corte di Cassazione come si evince dall'ormai consolidato indirizzo che ha preso le mosse dall'ordinanza del 13/9/2017 n. 21265, la quale ha negato l'esistenza di un diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato nella stessa fattispecie in cui si inseriva la pretesa di all'ottenimento di un contratto a Parte_1
tempo indeterminato, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale:“il divieto di nuove assunzioni fuori organico e a tempo indeterminato previsto dall'art. 32 della L.R. Sicilia n. 45 del 1995 implica che i rapporti di lavoro instaurati in violazione del detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto, con le conseguenze previste dall'art. 2126 c.c.; divieto di nuove assunzioni che cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia” (conferma, da ultimo,
Cass. civ., sez. lav., ord. 17-07-2023 n. 20550, con ivi ulteriori precedenti citati).
Il caso del sig. sia in primo che in secondo grado è stato, infatti, risolto Pt_1
sulla base del principio alla base di detto orientamento, poi confermato in
Cassazione, irrilevanti dovendosi a tal punto dire le allegazioni compiute dall'avv. in ordine alla durata del contratto di lavoro tra e il Pt_2 Pt_1
”. Parte_3
Pienamente fondata veniva, per converso, ritenuta la domanda di pagamento di compensi professionali - formulata dalla in via riconvenzionale – poiché nella Pt_2
specie “L'avv. ha prodotto nel presente giudizio parcella, con visto di congruità Pt_2
rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, per complessivi euro
30.094.03, oltre visto parcella e bolli per complessivi euro 31.045,03. Tale importo non è stato contestato sino al maturare delle preclusioni assertive sicché - alla luce del valore della causa (in cui oltre al risarcimento del danno si chiedeva la conversione di un rapporto di lavoro) indicato dallo stesso attore (che oggi, in virtù di Pt_1
tale soccombenza, chiede il pagamento di un importo pari ad euro 81.000,00: evidentemente, valore di riferimento dell'agognata conversione) - deve ritenersi attendibile, alla luce della condotta processuale dell'attore e della natura del soggetto che ha rilasciato il giudizio di congruità”.
E per tutto quanto così riassuntivamente ripercorso – e ritenuto altresì che “In considerazione del contrasto giurisprudenziale che pendeva al momento dell'introduzione della presente causa (nel 2017 era intervenuto solo quel precedente negativo rispetto alla posizione dell'attore, a fronte di altre decisioni di merito con esiti differenti), le spese del presente giudizio devono essere compensate” - con sentenza n. 361/2024 del 27.2.2024 così statuiva infine, in via definitiva, l'adito
Tribunale:”
P Q M
[..] rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell'avv. ; accoglie la domanda riconvenzionale e condanna Parte_2 Parte_1
a pagare in favore dell'avv. la somma di euro 31.045,03;
[...] Parte_2
compensa le spese di lite”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 12.12.2023, appello diretto a contestare sia il rigetto della sua domanda di risarcimento del danno sia l'accoglimento della domanda di pagamento che la Pt_2
aveva, in via riconvenzionale, formulato nei suoi confronti.
Per un verso, lamentava dunque che il primo giudice non avesse saputo rilevare che, in realtà, “la negligenza addebitata all'attività professionale del difensore pacificamente risulta e viene cristallizzata nella stessa sentenza della Corte di Appello Sez. lavoro n.
476/2016 agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado e prodotta anche dalla stessa parte convenuta, a pagina 5 e a pagina 7 della citata sentenza. Si riportano solo degli estratti decisivi, invitando il Collegio a leggere integralmente la pagina 5 e la pagina 7 citate: “Occorre anzitutto dare atto che, all'udienza ultima di discussione, la difesa del lavoratore ha evidenziato di aver stipulato con il contratti a CP_4
termine in epoca antecedente al 2006 e, segnatamente, sin dall'anno 1999, chiedendo alla Corte di estendere la decisione anche ad essi. Tuttavia deve rilevarsi che – anche ove in ipotesi esistenti – tali contratti non sono stati oggetto di impugnazione col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In esso, infatti, risultano espressamente elencati sei contratti a temine, con specificazione dei periodi di rispettiva durata, tutti stipulati negli anni 2006/2010, a partire da quello intercorso dal 3 maggio al 31 dicembre 2006. Nel conclusum inoltre è espressamente richiesto dichiararsi la nullità dei contratti a tempo determinato “stipulati a far data dal 2006”.
Tant'è che il si è difeso su tali precise allegazioni. Né, del resto, v'è prova CP_4
della tempestiva allegazione dei relativi contratti, in difetto di specifica attestazione di cancelleria in tal senso” (Pag. 5) [….] “Alla stregua di tali principi, occorre allora concludere che, nel caso in esame, essendo tutti i contratti impugnati di data successiva all'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 15/2004, ove stipulati in violazione della disciplina di riferimento (d.lgs. 238/2001), non possono essere convertiti in rapporto a tempo indeterminato, fatto salvo il risarcimento dei danni”
(Pag.7). Riepilogando il Collegio afferma senza dubbio alcuno che nel caso in esame, poiché i contratti impugnati sono di data successiva all'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 15/2004, ove stipulati in violazione della disciplina di riferimento
(D.Lgs. 238/2001), NON POSSONO ESSERE CONVERTITI IN RAPPORTO A
TEMPO INDETERMINATO, fatto salvo il risarcimento del danno. Quindi per la mancata integrale allegazione da parte del difensore dei contratti individuali di lavoro del Ricorrente e la mancata impugnazione a decorrere da quelli Parte_1
stipulati sin dall'anno 1999, con la sola produzione e impugnazione dei contratti di lavoro decorrenti dall'anno 2006 non è stata accolta la richiesta di conversione degli stessi a tempo indeterminato!!”.
§§§
Per altro verso, proprio a motivo della negligenza ed imperizia che la aveva Pt_2
dimostrato nell'assolvimento del mandato professionale, doveva escludersi che alla medesima potessero essere accordati i compensi da questa tuttavia reclamati: ciò che esso appellante deduceva con il conforto “della Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “L'inadempimento professionale dell'avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta;
il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente;
per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso”. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519 e prima Cass. 2954/2016; orientamento confermato da
Cass. 8 febbraio 2023 n. 3830”.
Né – si proseguiva - appariva lecito sostenere che detti compensi fossero comunque dovuti – e nell'intero importo preteso - non essendo stato questo (secondo quanto erroneamente asserito nella sentenza impugnata) mai “contestato sino al maturare delle preclusioni assertive”, ciò che aveva indotto il primo giudice a ritenerlo
“attendibile, alla luce della condotta processuale dell'attore e della natura del soggetto che ha rilasciato il giudizio di congruità”. In realtà – si obiettava - “il
Difensore del Sig. sin dalla prima udienza del 16 luglio 2018 (v. verbale di Pt_1
causa giudizio primo grado) ex art. 183 cpc contestava tutte le argomentazioni e le richieste contenute nella comparsa di costituzione dell'avvocato con Pt_2
contestuale riconvenzionale. E IL CLIENTE PUO' in sede di opposizione vanificare la valenza probatoria della parcella - corredata dal parere dell'Ordine - con una
“contestazione anche di carattere generico”, la quale “è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione” (v. Cass. Civ. n. 7764 del 17.5.2012)”.
In subordine, deduceva allo stesso riguardo detto appellante che soltanto erroneamente il primo giudice avesse convalidato l'applicazione – ai fini della quantificazione dei compensi relativi al giudizio già celebratosi innanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ragusa – del D.M. 55/2014 piuttosto che, ratione temporis, della tariffa forense già prevista dal D.M.
8.4.2004 n. 127. Di talchè, “Per il giudizio di primo grado, applicando la tabella degli onorari vigenti all'epoca, il presunto compenso sarebbe il seguente: Diritti spettanti totale € 556,05; Onorari per Studio Controversia
€ 210,00; Consultazioni € 110,00; Partecipazione udienze € 40,00; Redazione
Memoria € 100,00. Totale € 460,00. Riepilogo Totale € 1016,05”. Mentre – pur dovendosi, in relazione al giudizio già celebratosi innanzi alla Sezione Lavoro di questa
Corte, fare bensì ratione temporis riferimento a detto D.M. 55/2014 – avrebbe potuto liquidarsi, stante altresì il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa, non più che la complessiva somma di € 4.171,05 (oltre c.p.a. ed IVA) dietro riconoscimento degli importi di € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, di €
1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, di € 1.720,00 per la fase di trattazione e di € 2.767,00 per la fase decisionale;
per un subtotale di € 7.254,00 e, sommandovi €
1.088,10 pari al suo 15% per spese generali, un totale di € 8.342,10 “da dividere per due trattandosi di materia di lavoro”.
E per tutto quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo, infine, alla Corte adita di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 361/24 emessa dal
Tribunale di Ragusa, Sezione Civile, Giudice Dott. Pianoforte, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 5454/17, depositata in cancelleria in data 25.02.2024, notificata il 27-29
Febbraio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono richiamate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via del tutto subordinata, accogliere la richiesta di risarcimento danni in favore dell'Appellante nella misura di € 5000,00 omnia. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale disporre l'annullamento totale per inesistenza dei presupposti di legge;
in via del tutto subordinata, qualora il Collegio dovesse ritenere dovuto il compenso all'Avv. , determinare lo stesso Parte_2
nella misura massima complessiva di € 5187,00. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede che la Convenuta-Appellata produca i fascicoli del giudizio di primo e secondo grado della controversia di lavoro per valutare in concreto l'attività difensiva svolta”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio l'Avv.ta contestava la fondatezza sia di quanto Pt_2
addotto dal onde sentir infine accolta la sua domanda risarcitoria (tuttavia Pt_1
reiterando, ex art. 346 c.p.c., la propria domanda di garanzia per la denegata ipotesi di finale accoglimento della domanda anzidetta), sia di quanto da detto appellante ulteriormente addotto onde sentir riformare la pronuncia che aveva accolto la domanda di essa appellata di pagamento di compensi professionali.
Analogamente, la chiedeva la conferma della sentenza Controparte_1
del primo giudice che aveva escluso che la fosse, nella specie, incorsa in Pt_2
responsabilità professionale. In subordine reiterava ex art. 346 c.p.c. la propria eccezione di annullabilità ex art. 1892 c.c. della polizza che la aveva azionato. Pt_2
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della trattazione della causa la Corte – con ordinanza del 18.7.2024 - sospendeva “l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la quota-parte del condannatorio eccedente l'importo di € 5.187,00 (oltre – se dovute – IVA e c.p.a. come per legge)”.
Indi - all'esito dell'udienza fissata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c., per la discussione finale della causa - la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine alla domanda risarcitoria dal anzitutto reiterata con il suo atto di Pt_1
impugnazione ritiene la Corte che (al di là delle ulteriori considerazioni rassegnate nella sentenza impugnata) non si esponga ad alcun rilievo – dopo aver ribadito anche nella presente sede di giudizio la granitica esegesi secondo cui l'eventuale errore od omissione addebitabile al difensore può essere foriero di obblighi risarcitori solo allorchè possa giungersi a riconoscere che, in assenza dell'errore o dell'omissione, il giudizio fosse destinato a concludersi con esito favorevole al cliente (conf. ex ceteris
Cass. III 2109/2024, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, tale da determinare l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)”) - la conclusione del primo giudice che il giudizio a quo “anche se in appello fosse giunto ad esito positivo, avrebbe comunque avuto un esito sfavorevole in Corte di Cassazione, come si evince dall'ormai consolidato indirizzo che ha preso le mosse dall'ordinanza del 13/9/2017
n. 21265, la quale ha negato l'esistenza di un diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato nella stessa fattispecie in cui si inseriva la pretesa di all'ottenimento di un contratto a tempo Parte_1
indeterminato”.
Ed invero, in questa sede di riesame della controversia pare di dover soltanto aggiungere che l'arresto su cui si attestava detta Cass. 21265/2017 è rimasto fermo nella successiva giurisprudenza in subiecta materia della Suprema Corte: come stanno a testimoniare le pronunce di Cass. L 21332/2017, Cass. L 274/2019, Cass. L
1631/2019, Cass. L 3140/2019, Cass. L 36118/2022.
Di particolare pregio – nella ricostruzione dell'ordito normativo in cui i casi di specie sono destinati a trovare la loro disciplina – appare Cass. L 274/2019 che – posto in premessa che “Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 2015, ricostruita la normativa, di carattere generale, dettata dalla Regione Sicilia per le assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, hanno affermato che: il reclutamento del personale dell'amministrazione regionale siciliana - e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non, previsti dalla L. 30 aprile 1991, n. 12, art.
1 - dall'entrata in vigore di quest'ultima non è più subordinato all'espletamento esclusivo del pubblico concorso;
da tale momento, il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo deve essere assunto "ai sensi della L.
28 febbraio 1987, n. 56, art. 16", ovvero "sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti", con avviamento numerico alla selezione "secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti"; dall'entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L. 30 aprile
1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, le disposizioni del comma 1 dello stesso art. "non trovano applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali"; tale disposizione fa venir meno per gli enti pubblici economici ivi indicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggetti pubblici sopra indicati;
ne consegue che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, non è condizionata dall'esistenza dell'obbligo di espletamento delle procedure selettive;
tale sistema è regredito con l'entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, la quale con il sopra richiamato art. 49, ha reintrodotto lo strumento concorsuale, prevedendo l'espletamento del "concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo art." (comma 1); il complesso normativo appena sintetizzato, secondo le scansioni temporali derivanti dall'entrata in vigore delle singole fonti normative, costituisce, dunque, la nuova disciplina delle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti pubblici regionali, che sostituisce quella originaria della legge del 1958, da considerare ormai abrogata in base ai normali principi in materia di successione delle leggi” – ha quindi sancito che, se “in fattispecie regolata dalla legislazione regionale siciliana, dopo l'entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L.R. 30 aprile
1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, e prima dell'entrata in vigore della L.R. 5 novembre
2004, n. 15, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive”, tanto non possa tuttavia valere anche per “i Consorzi di
Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi, come correttamente accertato e statuito nella sentenza impugnata, la natura di enti pubblici economici ("ex multis" Cass. SSUU 1548/2017; Cass. 14679/2016, 12242/2012): e ciò in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale (nei termini ricostruiti dalla sentenza delle SSUU di questa Corte n. 4685 del 2015) dettata in via generale per il reclutamento del personale dell'amministrazione regionale siciliana e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non”.
Detta “peculiare disciplina” è così ripercorsa dalla Suprema Corte:”La L.R. 6 aprile
1981, n. 49 (recante norme provvisorie in materia di bonifica), dispone, all'art. 3
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici". Essa stabilisce, dunque, il divieto di nuove assunzioni fuori organico. La L.R. 25 maggio 1995, n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'Esa e disposizioni per i commissari straordinari), all'art. 30, nel testo modificato dalla L.R. 25 maggio 1995,
n. 48, art. 1, dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12, dalla L.R. 30 ottobre 1995, n.
77, art. 3 consentì ai consorzi di assumere "con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti" che nel triennio
1992/1994 avevano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio". L'art. 30 della richiamata L.R. n. 45 del 1995 con il comma 4 introdusse, inoltre, misure assistenziali che garantivano nei successivi anni (triennio 1996-1998), in presenza di specifici presupposti, ai lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze del medesimo consorzio, un certo numero di giornate lavorative (inferiore a 250 giornate lavorative a fini previdenziali, nel triennio 1992-
1994) "a fini previdenziali", secondo le istruzioni contenute nella Circolare che l'Assessore regionale per I' agricoltura e le foreste" (c.6) avrebbe emanato.
L'assunzione a tempo indeterminato fu estesa, dal richiamato art. 30, comma 5 bis introdotto dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12 "fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio" agli operai, ai braccianti agricoli, e agli altri soggetti non rientranti nel comma 1 "già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola", secondo un meccanismo di progressivo completamento dei contingenti descritto dal successivo comma 5 ter (anche questo comma è stato aggiunto dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12). Del richiamato art. 30, il comma 6 stabilì che i rapporti di lavoro dovevano essere instaurati "in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore". Questo piano straordinario di stabilizzazione e di misure occupazionali-assistenziali fu accompagnato dalla imposizione del divieto (art. 32), "di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale" dalla data di entrata in vigore della legge e dalla predisposizione, da parte della Regione, delle risorse finanziare necessarie per l'applicazione dell'art. 30 (art. 36, commi 3 e 4). La successiva L.R. 30 ottobre 1995,
n. 76 ("Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) all'art. 3 autorizzò i Consorzi di bonifica e di bonifica montana, a decorrere dall'1 gennaio
1996, in presenza di "comprovate esigenze funzionali", a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi e con le modalità previste dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 30, comma 6. L'efficacia di questa disposizione fu prorogata al 31 dicembre 1999 dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 12, art. 1 e al 31.12.2001 dalla L.R. 22 agosto 2000, n. 16, art.
2. La L.R. n. 76 del 1995, art. 4, comma 1 previde, inoltre, che "Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui alla L.R. 25 maggio 1995, n. 45, artt. 30 e 31, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati avente carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della L. 18 aprile 1962, n. 230". La L.R. 16 aprile 2003, n.
4 (Norme programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) con l'art. 106, comma 1,
"nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" prorogò i contratti di cui alla L.R. 30 ottobre 1995, n.
76, art. 3 fino al 1 dicembre 2008, (termine, poi, prorogato dalla L.R. 1 febbraio 2006,
n. 4, art. 1 al 31 dicembre 2008 e ulteriormente prorogato al 31.3.2010 dalla L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1, comma 2). La L.R. n. 4 del 2003, citato art. 106, comma
2 introdusse, inoltre, misure occupazionali assistenziali analoghe a quelle previste dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 30. Il legislatore regionale con la L.R. 29 dicembre 2008,
n. 25, art. 1, comma 10 ha ribadito il divieto di assunzione di nuovo personale "alle
Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione" (eccezion fatta quanto alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere ed agli enti del settore
C.E.F.P.A.S., L.R. 14 aprile 2009, n. 5, ex art. 32) e ha consentito (comma 10 bis, inserito dalla L.R. 29 dicembre 2010, art. 8) il ricorso alle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. n. 65 del 2001, art. 30. La L.R. 28 giugno 2010, n. 14 (Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica), all'art. 1, comma 2 ha confermato il divieto per i consorzi di bonifica di "procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi", ad eccezione di quelle correlate alla estensione delle garanzie occupazionali (volte a sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti). Il quadro normativo, nei termini innanzi ricostruito, attesta che la
L.R. n. 76 del 1995 - laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della L. n. 230 del 1962 ("in caso di comprovate esigenze funzionali", art. 3, comma 1 e ove "occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale", art. 4) - non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 e non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, nè abroga l'art. 32, diversamente da quanto affermato nelle decisioni di questa Corte n. 18532 del 2013 e n. 12242/2012, i cui principi, già superati dalle decisioni assunte nn. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 2017, il Collegio non ritiene di condividere”.
Fatta applicazione della prospettiva ermeneutica così privilegiata al caso qui in rilievo, deve giungersi ancora una volta a riconoscere che l'allegazione e la produzione (oltre che dei suddetti successivi contratti stipulati dal 2006 e sino al 2010) anche dei contratti di lavoro a tempo determinato che il aveva stipulato sin dal 1999 non avrebbe, Pt_1
in realtà, potuto mutare le sorti del giudizio al tempo intrapreso dall'odierno appellante: non avrebbe, cioè a dire, potuto comunque condurre a pronuncia giurisdizionale che sanzionasse di legittimità la pretesa dello stesso di ottenere l'agognata Pt_1
assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del di Controparte_4
Ragusa.
Donde non può non essere ancora una volta disattesa la domanda di risarcimento da responsabilità professionale reiterata con il primo motivo del vagliato appello.
Tanto venendo altresì a spiegare effetti assorbenti sulla domanda di garanzia reiterata, in eventum litis, dalla . Pt_2
§§§
Fondato – sia pure nei termini di cui dovrà dirsi – appare, per converso, il secondo motivo dell'appello del mercè al quale questi ha impugnato l'integrale Pt_1 accoglimento della domanda della , già formulata in via riconvenzionale, di Pt_2
pagamento delle spettanze professionali da questa reclamate per l'attività di patrocinio prestata nei due gradi del giudizio a quo.
Al riguardo, va in premessa escluso che di detta domanda possa oggi rilevarsi la pregiudiziale inammissibilità per non avere detta richiesto il pagamento degli Pt_2
emolumenti nella specie pretesi attivando lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011: infatti, “Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario anziché con il rito ex artt. 28 l. n. 794 del 1942 e 14 d.lg. n. 150 del 2011 impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva secondo le norme del rito seguito ormai consolidatosi, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass. II 10864/2023).
Nel merito, tuttavia, deve dirsi inesatta l'affermazione che il non abbia Pt_1
contestato “sino al maturare delle preclusioni assertive” – per gli effetti che il primo giudice ne faceva discendere ex art. 115 c.p.c. - la domanda di pagamento formulata dalla in via riconvenzionale: perchè vero è bensì che l'odierno appellante non Pt_2
depositava memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., ma vero è anche che già a verbale della prima udienza del 16.7.2018 il difensore dello stesso , oltre che Pt_1
insistere in domanda, pure contestava “tutto quanto argomentato dalla convenuta in seno alla comparsa di costituzione e risposta, siccome inveritiera la ricostruzione dei fatti e infondata per quanto concerne le motivazioni in diritto”. Contestazione bensì generica – deve darsi atto: ciò nondimeno, “La prevalente giurisprudenza di legittimità non richiede che la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine abbia carattere specifico, per il determinarsi dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a carico del professionista essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacchè nel giudizio d'opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell'opponente-convenuto, il principio per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolata in una dettagliata disamina delle voci che s'intendono violate;
onde ogni contestazione, anche generica, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'espletamento dell'attività ed all'ortodossia dell'applicazione delle tariffe
è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92
n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101)” (così Cass. II 7764/2012).
In seguito alla contestazione pur generica oppostale dal (che, come Parte_4 Pt_2
s'è visto, bene avrebbe piuttosto fatto a veicolare la sua pretesa di pagamento di compensi professionali in separato giudizio che seguisse le forme disciplinate da detto art. 14 D.Lgs. 150/2011) avrebbe dunque dovuto darsi cura, onde assolvere a detto onere probatorio gravante a suo carico (stante altresì che “In tema di compenso per prestazioni professionali, spetta all'avvocato che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che a tal fine spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista e senza che possa assumere rilevanza vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza poiché tale parere attesta unicamente la conformità della parcella alla tariffa professionale ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate”, così ex pluribus Cass. II 26065/2016), di documentare i concreti termini dell'attività di patrocinio per lo svolgimento della quale articolava in atti la sua pretesa di pagamento: per converso, nulla (né copia degli atti introduttivi dei due giudizi, né eventuali successive memorie, né copia dei verbali d'udienza) costei ha versato in atti di causa, se non il parere di congruità rilasciatole ex art. 636 c.p.c. dall'Ordine di appartenenza e le due suddette sentenze del Tribunale di Ragusa (n. 679/2013 del 3.7.2013) e di questa Corte (n. 476/2016 dell'11.5.2016); sentenze dalle quali può soltanto desumersi la circostanza, in sé pacifica, che abbia in quei giudizi rappresentato e difeso il . E' mancato invece – come va ribadito Pt_1
- il deposito dei fascicoli di parte il cui esame avrebbe consentito adeguato scrutinio di quantità e qualità dell'operato professionale della . Pt_2
Alla quale, pertanto, null'altro può essere accordato se non ciò di cui il si è Pt_1
riconosciuto – nei termini premessi nella superiore narrativa - debitore, dietro precisazione che erronea risulta tuttavia la pretesa di fare persistente applicazione, per l'attività defensionale spiegata nel giudizio di primo grado definito con la ridetta sentenza del Tribunale di Ragusa del 3.7.2013, della tariffa ex D.M. 127/2004 (infatti, secondo costante e mai smentita esegesi, “Nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari dell'avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata portata a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale”, da ultimo Cass.
II 18773/025).
Dovendo la liquidazione dei compensi de quibus essere dunque ancorata alla qualificazione della causa in termini di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità fatta propria dall'odierno appellante – e tenuto pure in conto che, mentre l'art. 5, comma sesto, del D.M. 55/2014 prevedeva che “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera [di regola e] a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”, l'art. 5, comma terzo, del D.M. 140/2012 prevedeva che “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa” – i compensi in discussione vanno pertanto congruamente liquidati: - quanto al giudizio di primo grado, fatta applicazione dello scaglione compreso tra gli importi di € 50.000,01 ed € 100.000,00 della tabella allegata al D.M.
140/2012, sommando € 1.900,00 x fase di studio della controversia, € 1.100,00
x fase introduttiva, € 600,00 x fase di trattazione ed € 1.300,00 x fase decisionale,
- quanto al giudizio di appello, fatta applicazione dello scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 della tabella allegata al D.M. 55/2014 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022), sommando €
1.960,00 x fase di studio della controversia, € 1.350,00 x fase introduttiva, €
870,00 x fase di trattazione ed € 1.652,50 x fase decisionale,
Donde, a titolo di compensi professionali per l'attività di patrocinio nella specie prestata, vanno infine riconosciute alla la complessiva somma di € 4.900,00 - Pt_2
oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché, se dovuti,
c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di primo grado;
e la complessiva somma di € 5.832,50 - oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché, se dovuti, c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di appello.
§§§
Stante la reciproca soccombenza all'esito del doppio grado di giudizio (ed anche in ragione di quanto – nei termini in narrativa testualmente riportati – già osservava infine il primo giudice) di giustizia appare infine che le spese dello stesso doppio grado rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 361/2024 del 27.2.2024 proposto, con citazione del 12.12.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna per le causali di cui in motivazione al pagamento in favore di , in Parte_1 Parte_2
riforma sul punto della sentenza impugnata, della minor somma di complessivi € 10.732,50, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Onorario Ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 414/2024 R.G.A.C.C., promossa da: nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Francesco Zisa (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Donato Grande (del Foro di Ragusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
e nei confronti di:
(in persona del procuratore Controparte_1 CP_2
Pa Pa
), con sede in Bologna (c.f. 818 570 012 – P. IVA 740 811 207),
[...]
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Salvatore Barresi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellati OGGETTO: responsabilità professionale.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 14.7.2025 – già fissata ex artt.
350bis e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE esponeva nella sua citazione del 22.3.2024 introduttiva del giudizio Parte_1
di primo grado, con cui conveniva innanzi al Tribunale di Ragusa l'Avv.ta Pt_2
:
[...]
- che nel corso del 2011 aveva – su indicazione del patronato di Ragusa, CP_3
cui si era precedentemente rivolto – incaricato la convenuta di promuovere giudizio contenzioso presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Ragusa onde fosse infine riconosciuto il suo diritto all'assunzione - alle dipendenze del di Ragusa - con contratto a tempo indeterminato dopo Controparte_4
che, sin dal 1999, aveva lavorato alle dipendenze dello stesso in forza CP_4
di una serie progressiva di contratti a tempo determinato,
- che, con sentenza n. 679/2013 del 3.7.2013, il giudice adito aveva rigettato detta domanda, soltanto condannando il resistente al pagamento in favore CP_4
di esso di un'indennità pari a 14 mensilità dell'ultima retribuzione, Pt_1
- che non miglior sorte aveva avuto il proposto appello, deciso con sentenza della
Sezione Lavoro di questa Corte n. 476/2016 dell'11.5.2016 che aveva, piuttosto, accolto l'appello incidentale di controparte (con il conseguente riconoscimento in favore di esso di un'indennità pari a sole 12 mensilità dell'ultima Pt_1
retribuzione).
Ciò premesso, deduceva l'attore che, in ragione delle modifiche del quadro normativo di riferimento nelle more registratosi, decisiva anche per i giudici di secondo grado fosse stata la circostanza che la avesse allegato agli atti di causa i soli contratti Pt_2
a termine che esso aveva stipulato dal 2006 al 2010, e non anche i precedenti Pt_1
analoghi contratti in virtù dei quali egli aveva lavorato alle dipendenze di detto sin dal 1999. Controparte_4 Iuxta alligata et probata – indi si deduceva – la decisione resa da detti giudici di seconde cure non si prestava bensì ad essere censurata (tantocchè esso attore aveva preferito astenersi dal proporre ricorso per cassazione, destinato a sicuro insuccesso): ma ben diversa tale decisione avrebbe potuto essere – e sarebbe verosimilmente stata
– ove la non avesse mancato di allegare detti primitivi contratti a termine già Pt_2
stipulati sin dal 1999.
Ed in ragione della grave negligenza e della rimarchevole imperizia così dimostrate dalla convenuta nell'assolvimento del mandato professionale che le era stato nella specie conferito, dunque concludeva chiedendo al Tribunale adito Parte_1
di “dire e ritenere che l'avv. per negligenza ha determinato il mancato Parte_2
accoglimento del ricorso in materia di lavoro presentato davanti alla Corte d'Appello di Catania e quindi la mancata conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato a decorrere dall'anno 1999; conseguentemente condannarla al risarcimento di tutte le somme dovute al sig. con Parte_1
la conversione del contratto di lavoro a decorrere dall'anno 1999, con tutti i danni patiti e patiendi e la rideterminazione della pensione spettante allo stesso a fine rapporto di lavoro, previa nomina di ctu per l'apposita quantificazione;
in via del tutto subordinata dire e ritenere l'avv. obbligata al risarcimento dei danni Parte_2
complessivi in misura non inferiore ad euro 81.000,00, ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con la condanna alle spese ed ai compensi difensivi di legge”.
Costituitasi in contraddittorio, l'Avv.ta contestava vibratamente quanto Parte_2
addebitatole dall'attore il quale a tutt'altro concedere – deduceva – ignorava che nella giurisprudenza di legittimità si fosse infine consolidata esegesi tale da doversi escludere che anche chi avesse lavorato alle dipendenze di in Controparte_4
forza di contratti a termine stipulati prima dell'entrata in vigore della L.R. 15/2004 potesse ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Per la denegata ipotesi di soccombenza essa convenuta dichiarava, tuttavia, di voler chiamare in causa la e la Controparte_1 Controparte_5
compagnie – queste - presso le quali aveva acceso polizza di responsabilità
[...]
professionale: onde esserne, in eventum litis, manlevata e garantita.
Inoltre, in sede riconvenzionale, chiedeva la la condanna di controparte al Pt_2
pagamento delle sue spettanze professionali, rimaste inevase sia quanto all'attività di rappresentanza e difesa prestata nel giudizio di primo grado sia quanto a quella prestata nel giudizio d'appello: attività quantificate nel complessivo importo – che il competente organismo professionale aveva munito di visto di congruità – di €
30.094,03 (oltre bolli e tassa di opinamento, per un totale di € 31.045,03).
§§§
Si costituivano a loro volta in contraddittorio sia la sia Controparte_1
la nei confronti di quest'ultima, tuttavia, la Controparte_5 Pt_2
rinunciava infine alla formulata domanda di garanzia.
Per converso la – pur dopo essersi anzitutto associata Controparte_1
alle tesi della propria assicurata rivolte a far valere l'insussistenza, nella specie, di alcuna responsabilità professionale - eccepiva l'annullabilità della polizza “Multirischi del Professionista” n. 1/44112/122/147548382 che la aveva azionato avendo Pt_2
costei, al momento dell'accensione di detta polizza addì 26.5.2016, attestato contrariamente al vero (in ragione di quanto il aveva dedotto in controversia), Pt_1
per gli effetti di cui all'art. 1892 c.c., “di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza”.
§§§
Venuti in udienza – ed assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. – non avendo le parti avanzato istanze istruttorie veniva sollecitamente fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le quali – e posta la causa in decisione – il primo giudice disattendeva la domanda risarcitoria del dopo aver considerato: Pt_1 - che “Nella vicenda processuale oggetto di giudizio ….. ha trascurato Pt_1
di evidenziare che la mancata riproposizione innanzi al giudice di secondo grado della questione attinente alla decorrenza dei contratti di lavoro di esso attore (decorrevano dal 1999) non è annoverabile né definibile come un'omissione colposa del professionista, il quale ha appellato le parti della sentenza rimaste ancora controverse: mentre era un dato ormai pacifico che i contratti di lavoro dell'odierno attore risalissero al 1999 e pertanto, considerato che si trattava di una questione non controversa, la stessa non è stata fatta oggetto di impugnazione visto che su di essa era già sceso il giudicato interno.
Peraltro, l'avv. , come si legge all'interno della sentenza emessa dalla Pt_2
corte d'appello di Catania, in sede di discussione aveva comunque puntualizzato e ricordato al collegio l'effettiva durata del lungo rapporto contrattuale tra e il . Quindi, nessuna negligenza Pt_1 Parte_3
né nessuna colposa omissione può essere addebitata al professionista odierno convenuto, il quale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte meno favorevole al suo cliente”,
- che soprattutto – posta la premessa che “In ogni caso, il danno cagionato da un'omissione o, in generale, da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta, in base a criteri probabilistici, che senza quell'omissione il risultato sperato sarebbe stato conseguito: con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale” – “Sostenere che altri colleghi dell'attore abbiano avuto vicende processuali più vantaggiose - e che abbiano ottenuto, nonostante il diverso avviso della Corte di Cassazione, la conversione del contratto a tempo indeterminato - non giova a dimostrare la mancata diligenza dell'avv. , né che l'eventuale produzione documentale avrebbe Pt_2
condotto ad esito analogo. Ogni processo è una vicenda a sé e il presente, anche se in appello fosse giunto ad esito positivo, avrebbe comunque avuto un esito sfavorevole in Corte di Cassazione come si evince dall'ormai consolidato indirizzo che ha preso le mosse dall'ordinanza del 13/9/2017 n. 21265, la quale ha negato l'esistenza di un diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato nella stessa fattispecie in cui si inseriva la pretesa di all'ottenimento di un contratto a Parte_1
tempo indeterminato, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale:“il divieto di nuove assunzioni fuori organico e a tempo indeterminato previsto dall'art. 32 della L.R. Sicilia n. 45 del 1995 implica che i rapporti di lavoro instaurati in violazione del detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto, con le conseguenze previste dall'art. 2126 c.c.; divieto di nuove assunzioni che cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia” (conferma, da ultimo,
Cass. civ., sez. lav., ord. 17-07-2023 n. 20550, con ivi ulteriori precedenti citati).
Il caso del sig. sia in primo che in secondo grado è stato, infatti, risolto Pt_1
sulla base del principio alla base di detto orientamento, poi confermato in
Cassazione, irrilevanti dovendosi a tal punto dire le allegazioni compiute dall'avv. in ordine alla durata del contratto di lavoro tra e il Pt_2 Pt_1
”. Parte_3
Pienamente fondata veniva, per converso, ritenuta la domanda di pagamento di compensi professionali - formulata dalla in via riconvenzionale – poiché nella Pt_2
specie “L'avv. ha prodotto nel presente giudizio parcella, con visto di congruità Pt_2
rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, per complessivi euro
30.094.03, oltre visto parcella e bolli per complessivi euro 31.045,03. Tale importo non è stato contestato sino al maturare delle preclusioni assertive sicché - alla luce del valore della causa (in cui oltre al risarcimento del danno si chiedeva la conversione di un rapporto di lavoro) indicato dallo stesso attore (che oggi, in virtù di Pt_1
tale soccombenza, chiede il pagamento di un importo pari ad euro 81.000,00: evidentemente, valore di riferimento dell'agognata conversione) - deve ritenersi attendibile, alla luce della condotta processuale dell'attore e della natura del soggetto che ha rilasciato il giudizio di congruità”.
E per tutto quanto così riassuntivamente ripercorso – e ritenuto altresì che “In considerazione del contrasto giurisprudenziale che pendeva al momento dell'introduzione della presente causa (nel 2017 era intervenuto solo quel precedente negativo rispetto alla posizione dell'attore, a fronte di altre decisioni di merito con esiti differenti), le spese del presente giudizio devono essere compensate” - con sentenza n. 361/2024 del 27.2.2024 così statuiva infine, in via definitiva, l'adito
Tribunale:”
P Q M
[..] rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell'avv. ; accoglie la domanda riconvenzionale e condanna Parte_2 Parte_1
a pagare in favore dell'avv. la somma di euro 31.045,03;
[...] Parte_2
compensa le spese di lite”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione tempestivamente Parte_1
notificata il 12.12.2023, appello diretto a contestare sia il rigetto della sua domanda di risarcimento del danno sia l'accoglimento della domanda di pagamento che la Pt_2
aveva, in via riconvenzionale, formulato nei suoi confronti.
Per un verso, lamentava dunque che il primo giudice non avesse saputo rilevare che, in realtà, “la negligenza addebitata all'attività professionale del difensore pacificamente risulta e viene cristallizzata nella stessa sentenza della Corte di Appello Sez. lavoro n.
476/2016 agli atti del fascicolo del giudizio di primo grado e prodotta anche dalla stessa parte convenuta, a pagina 5 e a pagina 7 della citata sentenza. Si riportano solo degli estratti decisivi, invitando il Collegio a leggere integralmente la pagina 5 e la pagina 7 citate: “Occorre anzitutto dare atto che, all'udienza ultima di discussione, la difesa del lavoratore ha evidenziato di aver stipulato con il contratti a CP_4
termine in epoca antecedente al 2006 e, segnatamente, sin dall'anno 1999, chiedendo alla Corte di estendere la decisione anche ad essi. Tuttavia deve rilevarsi che – anche ove in ipotesi esistenti – tali contratti non sono stati oggetto di impugnazione col ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In esso, infatti, risultano espressamente elencati sei contratti a temine, con specificazione dei periodi di rispettiva durata, tutti stipulati negli anni 2006/2010, a partire da quello intercorso dal 3 maggio al 31 dicembre 2006. Nel conclusum inoltre è espressamente richiesto dichiararsi la nullità dei contratti a tempo determinato “stipulati a far data dal 2006”.
Tant'è che il si è difeso su tali precise allegazioni. Né, del resto, v'è prova CP_4
della tempestiva allegazione dei relativi contratti, in difetto di specifica attestazione di cancelleria in tal senso” (Pag. 5) [….] “Alla stregua di tali principi, occorre allora concludere che, nel caso in esame, essendo tutti i contratti impugnati di data successiva all'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 15/2004, ove stipulati in violazione della disciplina di riferimento (d.lgs. 238/2001), non possono essere convertiti in rapporto a tempo indeterminato, fatto salvo il risarcimento dei danni”
(Pag.7). Riepilogando il Collegio afferma senza dubbio alcuno che nel caso in esame, poiché i contratti impugnati sono di data successiva all'entrata in vigore della legge regionale siciliana n. 15/2004, ove stipulati in violazione della disciplina di riferimento
(D.Lgs. 238/2001), NON POSSONO ESSERE CONVERTITI IN RAPPORTO A
TEMPO INDETERMINATO, fatto salvo il risarcimento del danno. Quindi per la mancata integrale allegazione da parte del difensore dei contratti individuali di lavoro del Ricorrente e la mancata impugnazione a decorrere da quelli Parte_1
stipulati sin dall'anno 1999, con la sola produzione e impugnazione dei contratti di lavoro decorrenti dall'anno 2006 non è stata accolta la richiesta di conversione degli stessi a tempo indeterminato!!”.
§§§
Per altro verso, proprio a motivo della negligenza ed imperizia che la aveva Pt_2
dimostrato nell'assolvimento del mandato professionale, doveva escludersi che alla medesima potessero essere accordati i compensi da questa tuttavia reclamati: ciò che esso appellante deduceva con il conforto “della Giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “L'inadempimento professionale dell'avvocato, che abbia cagionato la perdita del diritto del suo assistito, rende inutile l'attività difensiva sino ad allora svolta;
il suddetto inadempimento, infatti, si qualifica come totale e la prestazione effettuata risulta improduttiva di effetti in favore del cliente;
per questa ragione non gli è dovuto alcun compenso”. Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 5 ottobre 2018 n. 24519 e prima Cass. 2954/2016; orientamento confermato da
Cass. 8 febbraio 2023 n. 3830”.
Né – si proseguiva - appariva lecito sostenere che detti compensi fossero comunque dovuti – e nell'intero importo preteso - non essendo stato questo (secondo quanto erroneamente asserito nella sentenza impugnata) mai “contestato sino al maturare delle preclusioni assertive”, ciò che aveva indotto il primo giudice a ritenerlo
“attendibile, alla luce della condotta processuale dell'attore e della natura del soggetto che ha rilasciato il giudizio di congruità”. In realtà – si obiettava - “il
Difensore del Sig. sin dalla prima udienza del 16 luglio 2018 (v. verbale di Pt_1
causa giudizio primo grado) ex art. 183 cpc contestava tutte le argomentazioni e le richieste contenute nella comparsa di costituzione dell'avvocato con Pt_2
contestuale riconvenzionale. E IL CLIENTE PUO' in sede di opposizione vanificare la valenza probatoria della parcella - corredata dal parere dell'Ordine - con una
“contestazione anche di carattere generico”, la quale “è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione” (v. Cass. Civ. n. 7764 del 17.5.2012)”.
In subordine, deduceva allo stesso riguardo detto appellante che soltanto erroneamente il primo giudice avesse convalidato l'applicazione – ai fini della quantificazione dei compensi relativi al giudizio già celebratosi innanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ragusa – del D.M. 55/2014 piuttosto che, ratione temporis, della tariffa forense già prevista dal D.M.
8.4.2004 n. 127. Di talchè, “Per il giudizio di primo grado, applicando la tabella degli onorari vigenti all'epoca, il presunto compenso sarebbe il seguente: Diritti spettanti totale € 556,05; Onorari per Studio Controversia
€ 210,00; Consultazioni € 110,00; Partecipazione udienze € 40,00; Redazione
Memoria € 100,00. Totale € 460,00. Riepilogo Totale € 1016,05”. Mentre – pur dovendosi, in relazione al giudizio già celebratosi innanzi alla Sezione Lavoro di questa
Corte, fare bensì ratione temporis riferimento a detto D.M. 55/2014 – avrebbe potuto liquidarsi, stante altresì il valore indeterminabile e la bassa complessità della causa, non più che la complessiva somma di € 4.171,05 (oltre c.p.a. ed IVA) dietro riconoscimento degli importi di € 1.620,00 per la fase di studio della controversia, di €
1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, di € 1.720,00 per la fase di trattazione e di € 2.767,00 per la fase decisionale;
per un subtotale di € 7.254,00 e, sommandovi €
1.088,10 pari al suo 15% per spese generali, un totale di € 8.342,10 “da dividere per due trattandosi di materia di lavoro”.
E per tutto quanto così riassunto l'appellante concludeva Parte_1
chiedendo, infine, alla Corte adita di “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 361/24 emessa dal
Tribunale di Ragusa, Sezione Civile, Giudice Dott. Pianoforte, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 5454/17, depositata in cancelleria in data 25.02.2024, notificata il 27-29
Febbraio 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono richiamate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via del tutto subordinata, accogliere la richiesta di risarcimento danni in favore dell'Appellante nella misura di € 5000,00 omnia. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale disporre l'annullamento totale per inesistenza dei presupposti di legge;
in via del tutto subordinata, qualora il Collegio dovesse ritenere dovuto il compenso all'Avv. , determinare lo stesso Parte_2
nella misura massima complessiva di € 5187,00. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere probatorio si chiede che la Convenuta-Appellata produca i fascicoli del giudizio di primo e secondo grado della controversia di lavoro per valutare in concreto l'attività difensiva svolta”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio l'Avv.ta contestava la fondatezza sia di quanto Pt_2
addotto dal onde sentir infine accolta la sua domanda risarcitoria (tuttavia Pt_1
reiterando, ex art. 346 c.p.c., la propria domanda di garanzia per la denegata ipotesi di finale accoglimento della domanda anzidetta), sia di quanto da detto appellante ulteriormente addotto onde sentir riformare la pronuncia che aveva accolto la domanda di essa appellata di pagamento di compensi professionali.
Analogamente, la chiedeva la conferma della sentenza Controparte_1
del primo giudice che aveva escluso che la fosse, nella specie, incorsa in Pt_2
responsabilità professionale. In subordine reiterava ex art. 346 c.p.c. la propria eccezione di annullabilità ex art. 1892 c.c. della polizza che la aveva azionato. Pt_2
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della trattazione della causa la Corte – con ordinanza del 18.7.2024 - sospendeva “l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la quota-parte del condannatorio eccedente l'importo di € 5.187,00 (oltre – se dovute – IVA e c.p.a. come per legge)”.
Indi - all'esito dell'udienza fissata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 350bis e
281sexies c.p.c., per la discussione finale della causa - la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
In ordine alla domanda risarcitoria dal anzitutto reiterata con il suo atto di Pt_1
impugnazione ritiene la Corte che (al di là delle ulteriori considerazioni rassegnate nella sentenza impugnata) non si esponga ad alcun rilievo – dopo aver ribadito anche nella presente sede di giudizio la granitica esegesi secondo cui l'eventuale errore od omissione addebitabile al difensore può essere foriero di obblighi risarcitori solo allorchè possa giungersi a riconoscere che, in assenza dell'errore o dell'omissione, il giudizio fosse destinato a concludersi con esito favorevole al cliente (conf. ex ceteris
Cass. III 2109/2024, “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, tale da determinare l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia)”) - la conclusione del primo giudice che il giudizio a quo “anche se in appello fosse giunto ad esito positivo, avrebbe comunque avuto un esito sfavorevole in Corte di Cassazione, come si evince dall'ormai consolidato indirizzo che ha preso le mosse dall'ordinanza del 13/9/2017
n. 21265, la quale ha negato l'esistenza di un diritto alla conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in quello a tempo indeterminato nella stessa fattispecie in cui si inseriva la pretesa di all'ottenimento di un contratto a tempo Parte_1
indeterminato”.
Ed invero, in questa sede di riesame della controversia pare di dover soltanto aggiungere che l'arresto su cui si attestava detta Cass. 21265/2017 è rimasto fermo nella successiva giurisprudenza in subiecta materia della Suprema Corte: come stanno a testimoniare le pronunce di Cass. L 21332/2017, Cass. L 274/2019, Cass. L
1631/2019, Cass. L 3140/2019, Cass. L 36118/2022.
Di particolare pregio – nella ricostruzione dell'ordito normativo in cui i casi di specie sono destinati a trovare la loro disciplina – appare Cass. L 274/2019 che – posto in premessa che “Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4685 del 2015, ricostruita la normativa, di carattere generale, dettata dalla Regione Sicilia per le assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici, anche economici, hanno affermato che: il reclutamento del personale dell'amministrazione regionale siciliana - e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non, previsti dalla L. 30 aprile 1991, n. 12, art.
1 - dall'entrata in vigore di quest'ultima non è più subordinato all'espletamento esclusivo del pubblico concorso;
da tale momento, il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo deve essere assunto "ai sensi della L.
28 febbraio 1987, n. 56, art. 16", ovvero "sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti", con avviamento numerico alla selezione "secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti"; dall'entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L. 30 aprile
1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, le disposizioni del comma 1 dello stesso art. "non trovano applicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al controllo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istituzionali"; tale disposizione fa venir meno per gli enti pubblici economici ivi indicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggetti pubblici sopra indicati;
ne consegue che la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, non è condizionata dall'esistenza dell'obbligo di espletamento delle procedure selettive;
tale sistema è regredito con l'entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, la quale con il sopra richiamato art. 49, ha reintrodotto lo strumento concorsuale, prevedendo l'espletamento del "concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da una prova d'idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 3, ferma restando la speciale disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui al comma 2 del medesimo art." (comma 1); il complesso normativo appena sintetizzato, secondo le scansioni temporali derivanti dall'entrata in vigore delle singole fonti normative, costituisce, dunque, la nuova disciplina delle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni e degli enti pubblici regionali, che sostituisce quella originaria della legge del 1958, da considerare ormai abrogata in base ai normali principi in materia di successione delle leggi” – ha quindi sancito che, se “in fattispecie regolata dalla legislazione regionale siciliana, dopo l'entrata in vigore della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, che ha aggiunto alla L.R. 30 aprile
1991, n. 12, art. 1, il comma 1 bis, e prima dell'entrata in vigore della L.R. 5 novembre
2004, n. 15, nel caso di declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblico economico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regione, l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletamento di un pubblico concorso o di procedure selettive”, tanto non possa tuttavia valere anche per “i Consorzi di
Bonifica della Regione Sicilia, pur dovendo riconoscersi ai medesimi, come correttamente accertato e statuito nella sentenza impugnata, la natura di enti pubblici economici ("ex multis" Cass. SSUU 1548/2017; Cass. 14679/2016, 12242/2012): e ciò in ragione della peculiare disciplina dettata dal legislatore regionale in materia di assunzioni alle dipendenze dei consorzi di bonifica regionale, la quale, per effetto della sua specialità, non può ritenersi derogata dalla disciplina regionale (nei termini ricostruiti dalla sentenza delle SSUU di questa Corte n. 4685 del 2015) dettata in via generale per il reclutamento del personale dell'amministrazione regionale siciliana e di tutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non”.
Detta “peculiare disciplina” è così ripercorsa dalla Suprema Corte:”La L.R. 6 aprile
1981, n. 49 (recante norme provvisorie in materia di bonifica), dispone, all'art. 3
"Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici". Essa stabilisce, dunque, il divieto di nuove assunzioni fuori organico. La L.R. 25 maggio 1995, n. 45 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'Esa e disposizioni per i commissari straordinari), all'art. 30, nel testo modificato dalla L.R. 25 maggio 1995,
n. 48, art. 1, dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12, dalla L.R. 30 ottobre 1995, n.
77, art. 3 consentì ai consorzi di assumere "con rapporto di lavoro a tempo indeterminato gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti" che nel triennio
1992/1994 avevano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio". L'art. 30 della richiamata L.R. n. 45 del 1995 con il comma 4 introdusse, inoltre, misure assistenziali che garantivano nei successivi anni (triennio 1996-1998), in presenza di specifici presupposti, ai lavoratori che avevano lavorato alle dipendenze del medesimo consorzio, un certo numero di giornate lavorative (inferiore a 250 giornate lavorative a fini previdenziali, nel triennio 1992-
1994) "a fini previdenziali", secondo le istruzioni contenute nella Circolare che l'Assessore regionale per I' agricoltura e le foreste" (c.6) avrebbe emanato.
L'assunzione a tempo indeterminato fu estesa, dal richiamato art. 30, comma 5 bis introdotto dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12 "fino al cento per cento di ciascun contingente di ogni singolo consorzio" agli operai, ai braccianti agricoli, e agli altri soggetti non rientranti nel comma 1 "già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria che tiene conto dell'anzianità suddetta e a parità della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola", secondo un meccanismo di progressivo completamento dei contingenti descritto dal successivo comma 5 ter (anche questo comma è stato aggiunto dalla L.R. 18 maggio 1996, n. 33, art. 12). Del richiamato art. 30, il comma 6 stabilì che i rapporti di lavoro dovevano essere instaurati "in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore". Questo piano straordinario di stabilizzazione e di misure occupazionali-assistenziali fu accompagnato dalla imposizione del divieto (art. 32), "di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale" dalla data di entrata in vigore della legge e dalla predisposizione, da parte della Regione, delle risorse finanziare necessarie per l'applicazione dell'art. 30 (art. 36, commi 3 e 4). La successiva L.R. 30 ottobre 1995,
n. 76 ("Norme per il personale dell'assistenza tecnica, dell'ESA, dei consorzi di bonifica e degli enti parco. Disposizioni varie in materia di agricoltura) all'art. 3 autorizzò i Consorzi di bonifica e di bonifica montana, a decorrere dall'1 gennaio
1996, in presenza di "comprovate esigenze funzionali", a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi e con le modalità previste dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 30, comma 6. L'efficacia di questa disposizione fu prorogata al 31 dicembre 1999 dalla L.R. 6 agosto 1999, n. 12, art. 1 e al 31.12.2001 dalla L.R. 22 agosto 2000, n. 16, art.
2. La L.R. n. 76 del 1995, art. 4, comma 1 previde, inoltre, che "Nelle more dell'attuazione della previsione normativa di cui alla L.R. 25 maggio 1995, n. 45, artt. 30 e 31, i consorzi di bonifica e di bonifica montana, ai fini del ricorso alla manodopera occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati avente carattere stagionale od occasionale, continueranno ad avvalersi della L. 18 aprile 1962, n. 230". La L.R. 16 aprile 2003, n.
4 (Norme programmatiche e finanziarie per l'anno 2003) con l'art. 106, comma 1,
"nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" prorogò i contratti di cui alla L.R. 30 ottobre 1995, n.
76, art. 3 fino al 1 dicembre 2008, (termine, poi, prorogato dalla L.R. 1 febbraio 2006,
n. 4, art. 1 al 31 dicembre 2008 e ulteriormente prorogato al 31.3.2010 dalla L.R. 29 dicembre 2009, n. 13, art. 1, comma 2). La L.R. n. 4 del 2003, citato art. 106, comma
2 introdusse, inoltre, misure occupazionali assistenziali analoghe a quelle previste dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 30. Il legislatore regionale con la L.R. 29 dicembre 2008,
n. 25, art. 1, comma 10 ha ribadito il divieto di assunzione di nuovo personale "alle
Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione" (eccezion fatta quanto alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere ed agli enti del settore
C.E.F.P.A.S., L.R. 14 aprile 2009, n. 5, ex art. 32) e ha consentito (comma 10 bis, inserito dalla L.R. 29 dicembre 2010, art. 8) il ricorso alle procedure di mobilità previste dal D.Lgs. n. 65 del 2001, art. 30. La L.R. 28 giugno 2010, n. 14 (Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica), all'art. 1, comma 2 ha confermato il divieto per i consorzi di bonifica di "procedere ad assunzioni di personale sotto qualsiasi forma e con qualsiasi imputazione contabile, sia a carico della Regione sia a carico dei medesimi consorzi", ad eccezione di quelle correlate alla estensione delle garanzie occupazionali (volte a sopperire alle esigenze determinatesi in conseguenza delle calamità naturali verificatesi nel periodo 2009-2010 ed allo scopo di realizzare interventi e/o lavori di manutenzione e ammodernamento delle reti irrigue collettive e delle reti scolanti). Il quadro normativo, nei termini innanzi ricostruito, attesta che la
L.R. n. 76 del 1995 - laddove ha autorizzato i consorzi di bonifica a ricorrere alle assunzioni a tempo determinato, da svolgersi ai sensi della L. n. 230 del 1962 ("in caso di comprovate esigenze funzionali", art. 3, comma 1 e ove "occorrente per l'esecuzione di lavori definiti e predeterminati aventi carattere stagionale o occasionale", art. 4) - non si pone affatto in contrasto con il divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dalla L.R. n. 45 del 1995, art. 32 e non introduce alcuna norma derogatoria a tale divieto, nè abroga l'art. 32, diversamente da quanto affermato nelle decisioni di questa Corte n. 18532 del 2013 e n. 12242/2012, i cui principi, già superati dalle decisioni assunte nn. 21332, 21331, 21265, 21264, 21263 del 2017, il Collegio non ritiene di condividere”.
Fatta applicazione della prospettiva ermeneutica così privilegiata al caso qui in rilievo, deve giungersi ancora una volta a riconoscere che l'allegazione e la produzione (oltre che dei suddetti successivi contratti stipulati dal 2006 e sino al 2010) anche dei contratti di lavoro a tempo determinato che il aveva stipulato sin dal 1999 non avrebbe, Pt_1
in realtà, potuto mutare le sorti del giudizio al tempo intrapreso dall'odierno appellante: non avrebbe, cioè a dire, potuto comunque condurre a pronuncia giurisdizionale che sanzionasse di legittimità la pretesa dello stesso di ottenere l'agognata Pt_1
assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze del di Controparte_4
Ragusa.
Donde non può non essere ancora una volta disattesa la domanda di risarcimento da responsabilità professionale reiterata con il primo motivo del vagliato appello.
Tanto venendo altresì a spiegare effetti assorbenti sulla domanda di garanzia reiterata, in eventum litis, dalla . Pt_2
§§§
Fondato – sia pure nei termini di cui dovrà dirsi – appare, per converso, il secondo motivo dell'appello del mercè al quale questi ha impugnato l'integrale Pt_1 accoglimento della domanda della , già formulata in via riconvenzionale, di Pt_2
pagamento delle spettanze professionali da questa reclamate per l'attività di patrocinio prestata nei due gradi del giudizio a quo.
Al riguardo, va in premessa escluso che di detta domanda possa oggi rilevarsi la pregiudiziale inammissibilità per non avere detta richiesto il pagamento degli Pt_2
emolumenti nella specie pretesi attivando lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011: infatti, “Il riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa fin dal momento della sua introduzione con il rito ordinario anziché con il rito ex artt. 28 l. n. 794 del 1942 e 14 d.lg. n. 150 del 2011 impone al giudice d'appello unicamente di valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva secondo le norme del rito seguito ormai consolidatosi, senza spiegare effetti invalidanti sull'attività processuale in precedenza compiuta né comportare la nullità della sentenza di primo grado o, comunque, la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.” (così Cass. II 10864/2023).
Nel merito, tuttavia, deve dirsi inesatta l'affermazione che il non abbia Pt_1
contestato “sino al maturare delle preclusioni assertive” – per gli effetti che il primo giudice ne faceva discendere ex art. 115 c.p.c. - la domanda di pagamento formulata dalla in via riconvenzionale: perchè vero è bensì che l'odierno appellante non Pt_2
depositava memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1), c.p.c., ma vero è anche che già a verbale della prima udienza del 16.7.2018 il difensore dello stesso , oltre che Pt_1
insistere in domanda, pure contestava “tutto quanto argomentato dalla convenuta in seno alla comparsa di costituzione e risposta, siccome inveritiera la ricostruzione dei fatti e infondata per quanto concerne le motivazioni in diritto”. Contestazione bensì generica – deve darsi atto: ciò nondimeno, “La prevalente giurisprudenza di legittimità non richiede che la contestazione mossa dall'opponente in ordine alla pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine abbia carattere specifico, per il determinarsi dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. a carico del professionista essendo sufficiente una contestazione anche di carattere generico, giacchè nel giudizio d'opposizione de quo non è applicabile, nei confronti dell'opponente-convenuto, il principio per cui la censura intesa a prospettare la violazione delle tariffe professionali nella liquidazione delle spese di giudizio è ammissibile solo se articolata in una dettagliata disamina delle voci che s'intendono violate;
onde ogni contestazione, anche generica, sollevata dall'opponente-convenuto in ordine all'espletamento dell'attività ed all'ortodossia dell'applicazione delle tariffe
è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a far sorgere per il professionista l'onere probatorio in ordine tanto all'attività svolta quanto alla corretta applicazione della pertinente tariffa (Cass. 26.1.95 n. 942, 16.8.93 n. 8724, 14.12.92
n. 13181, ma già 20.5.77 n. 2101)” (così Cass. II 7764/2012).
In seguito alla contestazione pur generica oppostale dal (che, come Parte_4 Pt_2
s'è visto, bene avrebbe piuttosto fatto a veicolare la sua pretesa di pagamento di compensi professionali in separato giudizio che seguisse le forme disciplinate da detto art. 14 D.Lgs. 150/2011) avrebbe dunque dovuto darsi cura, onde assolvere a detto onere probatorio gravante a suo carico (stante altresì che “In tema di compenso per prestazioni professionali, spetta all'avvocato che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti all'attività asseritamente prestata a favore del cliente l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che a tal fine spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista e senza che possa assumere rilevanza vincolante il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza poiché tale parere attesta unicamente la conformità della parcella alla tariffa professionale ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l'effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate”, così ex pluribus Cass. II 26065/2016), di documentare i concreti termini dell'attività di patrocinio per lo svolgimento della quale articolava in atti la sua pretesa di pagamento: per converso, nulla (né copia degli atti introduttivi dei due giudizi, né eventuali successive memorie, né copia dei verbali d'udienza) costei ha versato in atti di causa, se non il parere di congruità rilasciatole ex art. 636 c.p.c. dall'Ordine di appartenenza e le due suddette sentenze del Tribunale di Ragusa (n. 679/2013 del 3.7.2013) e di questa Corte (n. 476/2016 dell'11.5.2016); sentenze dalle quali può soltanto desumersi la circostanza, in sé pacifica, che abbia in quei giudizi rappresentato e difeso il . E' mancato invece – come va ribadito Pt_1
- il deposito dei fascicoli di parte il cui esame avrebbe consentito adeguato scrutinio di quantità e qualità dell'operato professionale della . Pt_2
Alla quale, pertanto, null'altro può essere accordato se non ciò di cui il si è Pt_1
riconosciuto – nei termini premessi nella superiore narrativa - debitore, dietro precisazione che erronea risulta tuttavia la pretesa di fare persistente applicazione, per l'attività defensionale spiegata nel giudizio di primo grado definito con la ridetta sentenza del Tribunale di Ragusa del 3.7.2013, della tariffa ex D.M. 127/2004 (infatti, secondo costante e mai smentita esegesi, “Nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari dell'avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata portata a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale”, da ultimo Cass.
II 18773/025).
Dovendo la liquidazione dei compensi de quibus essere dunque ancorata alla qualificazione della causa in termini di causa di valore indeterminabile e di bassa complessità fatta propria dall'odierno appellante – e tenuto pure in conto che, mentre l'art. 5, comma sesto, del D.M. 55/2014 prevedeva che “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera [di regola e] a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”, l'art. 5, comma terzo, del D.M. 140/2012 prevedeva che “Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa” – i compensi in discussione vanno pertanto congruamente liquidati: - quanto al giudizio di primo grado, fatta applicazione dello scaglione compreso tra gli importi di € 50.000,01 ed € 100.000,00 della tabella allegata al D.M.
140/2012, sommando € 1.900,00 x fase di studio della controversia, € 1.100,00
x fase introduttiva, € 600,00 x fase di trattazione ed € 1.300,00 x fase decisionale,
- quanto al giudizio di appello, fatta applicazione dello scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 della tabella allegata al D.M. 55/2014 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022), sommando €
1.960,00 x fase di studio della controversia, € 1.350,00 x fase introduttiva, €
870,00 x fase di trattazione ed € 1.652,50 x fase decisionale,
Donde, a titolo di compensi professionali per l'attività di patrocinio nella specie prestata, vanno infine riconosciute alla la complessiva somma di € 4.900,00 - Pt_2
oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché, se dovuti,
c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di primo grado;
e la complessiva somma di € 5.832,50 - oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché, se dovuti, c.p.a. ed IVA come per legge, quanto al giudizio di appello.
§§§
Stante la reciproca soccombenza all'esito del doppio grado di giudizio (ed anche in ragione di quanto – nei termini in narrativa testualmente riportati – già osservava infine il primo giudice) di giustizia appare infine che le spese dello stesso doppio grado rimangano tra le parti interamente compensate.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 361/2024 del 27.2.2024 proposto, con citazione del 12.12.2023, da nei confronti di – così provvede: Parte_1 Parte_2
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna per le causali di cui in motivazione al pagamento in favore di , in Parte_1 Parte_2
riforma sul punto della sentenza impugnata, della minor somma di complessivi € 10.732,50, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 25.IX.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)