Articolo 7 della Legge 5 novembre 1964, n. 1176
Articolo 6
Versione
5 dicembre 1964
Art. 7.
All'onere di lire 5 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1963-64 ed a quello di lire 2,5 miliardi, relativo al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, si fara' fronte mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26 , convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 190 , concernente l'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 dicembre 1964