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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5315 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2435 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , difesa dagli avv.ti Federico Manna e Parte_1 C.F._1
TE Ummarino, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott. (C.F. Controparte_2
), difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo, Assunta Attanasio e C.F._2
Francesco Cerulli, giusta procura in atti
Appellato
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Controparte_3
), difesa dall'avv. Marcella Majorano, giusta procura in atti P.IVA_2
Appellata FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 1.10.2019, conveniva in giudizio il Parte_1
, affinché il Tribunale di Napoli, dopo averne Controparte_4 accertato l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo occorsole il
31.7.2017, alle ore 15.30, all'interno dello stabile condominiale, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare, deduceva che, nel discendere le scale condominiali di accesso alla propria abitazione, scivolava, riportando una frattura composta branca ischio pubica destra, come diagnosticato e refertato dal P.S. dell'Ospedale Fratebenefratelli, ove l'attrice si recava a seguito della caduta.
Il riferito evento lesivo – assumeva l'attrice – doveva da ricondursi alla “umidità” caratterizzante l'intero edificio ed, in particolare, i gradini delle scale condominiali, poste in un'area interrata rispetto al livello stradale e mediante i quali si garantiva l'accesso alla propria abitazione.
2.Il si costituiva in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente quanto asserito da parte attrice e formulando, altresì, domanda di chiamata in garanzia della società anch'essa, poi, regolarmente costituitasi in Controparte_3 giudizio.
3.Il Giudice di prime cure, istruita la causa ed espletata la prova testimoniale come richiesta dall'attrice a sostegno della propria domanda, rinviava la causa all'udienza del
23.11.2021 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.Il giudizio veniva definito con sentenza n. 9547, pubblicata il 23 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la pretesa risarcitoria avanzata dalla
. Parte_1
A fondamento del rigetto della domanda due principali ragioni.
In primo luogo, il tribunale riteneva che seppure i testi e avevano CP_5 CP_6 confermato l'evento, gli stessi non avevano descritto il preciso punto di caduta, limitandosi ad evidenziarne l'accadimento, nonché l'esistenza di gradini umidi;
non vi erano, però, elementi sufficienti ed univoci per ritenere che la caduta fosse avvenuta proprio a causa dello stato dei gradini, anche alla luce della assenza di analitica indicazione del punto preciso di caduta. Alla luce di ciò, non era possibile il ricorso al potere previsto dall'art. 253 cpc, non avendo la parte assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
In secondo luogo, l'attrice, al momento dei fatti, risiedeva nello stabile. La circostanza che il piano di calpestio fosse umido avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare attenzione, dovendo la conoscere lo stato dei luoghi. Parte_1
Ove poi le scale fossero state buie, come affermato dalle testimoni, la avrebbe Parte_1 dovuto conoscere tale circostanza.
In punto di diritto, il tribunale osservava che la colpa del danneggiato può costituire causa esclusiva del danno.
La domanda di garanzia veniva, di conseguenza, dichiarata assorbita e le spese del giudizio compensate tra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
5. propone appello al fine di sentir accogliere la domanda Parte_1 formulata in primo grado ed ottenere il risarcimento delle lesioni subite in seguito alla caduta in discorso.
Con il primo ed il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui si ritiene non correttamente assolto l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi degli artt. 2967 e 2051 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 253 c.p.c., poiché il giudice di primo grado, nella fase di audizione dei due testimoni, non avrebbe formulato le domande necessarie ed utili a chiarire la dinamica dell'evento (in particolare, il punto in cui l'evento lesivo si sarebbe verificato).
Il quarto motivo di impugnazione, poi, è volto a censurare la parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che la conoscibilità dei luoghi è idonea ad escludere la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta un vizio di omessa pronuncia, laddove il giudice di primo grado non avrebbe accertato la responsabilità del Controparte_1
[...
, ai sensi dell'art. 2043 c.c., come richiesto in via subordinata dall'appellante.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante insiste nell'accoglimento della domanda risarcitoria e nella quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dalla caduta.
6. Si costituisce in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto, poiché infondato e, in via gradata, solo nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria avanzata dalla , formula domanda Parte_1 di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
7. La società si costituisce in giudizio, insistendo nel rigetto Controparte_3 dell'appello, in ragione dell'infondatezza della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato.
1.1.Il caso in esame è riconducibile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ossia nella responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia, che si caratterizza per due elementi: da un lato, per la natura oggettiva del criterio di imputazione della detta responsabilità, che non si fonda sulla presunzione di colpa, poiché è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, e dall'altro per l'accertamento in ordine alla sussistenza del caso fortuito, il quale è in grado di esercitare un effetto liberatorio, totale o parziale, del custode rispetto all'evento dannoso.
Come più volte affermato, sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, la prova del nesso eziologico si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di dimostrare la connessione causale tra la cosa in custodia e il danno e, dunque, di provare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia. Una volta accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la res ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo.
La prova della sola anomalia della res, invero, è stata più volte considerata insufficiente a far ritenere assolto dal danneggiato l'onere probatorio su di esso incombente, poiché non ogni anomalia è in grado di far presumere la sussistenza del necessario nesso causale:
“affinché l'onere probatorio sia correttamente assolto è, infatti indispensabile che venga individuato il punto della caduta e la parte della res in custodia che l'abbia provocata, oltre le peculiari caratteristiche della stessa, anche al fine di permettere al custode di difendersi provando il caso fortuito idoneo ad escludere una sua ipotetica responsabilità ex art. 2051
c.c.”(ex multis, Tribunale Torre Annunziata sent. N. 569/2021). Del resto, se è vero che nei casi in cui la cosa in custodia è da qualificarsi come statica ed inerte essa non ha un'intrinseca pericolosità e spetta, pertanto, al danneggiato provare che la cosa sia divenuta pericolosa a causa di un particolare stato dei luoghi, come la scarsa illuminazione o la presenza visibile di sostanze viscide e oleose che siano idonee a far scivolare chiunque percorra le scale adottando le dovute cautele, è altrettanto indubbio che, in ipotesi di pericolosità manifesta, è richiesto al danneggiato di tenere un comportamento che escluda la caduta, tanto più quanto egli è a conoscenza della pericolosità delle scale, per esempio perché le percorre abitualmente.
In tale contesto, allora, si inserisce il c.d fatto colposo del danneggiato, ossia il comportamento messo in atto dal danneggiato che ha contribuito al verificarsi del fatto causativo dell'evento dannoso e che si configura ogni volta in cui non sia messa in atto alcuna condotta alternativa, idonea a prevenire, se non ad impedire, l'eventualità dell'evento lesivo.
L'applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma primo, c.c. richiede una valutazione che tenga conto del generale dovere di cautela, discendente ancor più a monte dall'art. 2
Cost., in modo che, quanto più la situazione di danno sia prevedibile ed eventualmente superabile mediante le dovute cautele, allora tanto più incidente dovrà ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
In termini ancor più chiari, “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (v. Cass. 26258/19).
1.2. In caso di eventi dannosi verificatisi in ambito condominiale, qualora il danneggiato – per la sua qualità di condomino – sia senz'altro a conoscenza delle peculiari condizioni del luogo in cui l'evento si realizza, dovrà sempre tenere una condotta consona allo stato dei luoghi.
A tal proposito, con la sentenza n. 5708/2024, ad esempio, la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata a seguito di una caduta asseritamente dovuta alla rottura di un gradino della scala condominiale – pur quindi a fronte di un effettivo vizio della stessa – , perché il gradino medesimo era, in realtà, già rotto prima del verificarsi dell'evento e una siffatta evenienza, nel rendere lo stato dei luoghi già noto al danneggiato, consueto utilizzatore delle scale, escluderebbe ogni forma di responsabilità del custode in quanto sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale tra la pericolosità della res e l'evento.
1.3. In ragione di tutto quanto sopra esposto – ed avendo precipuo riguardo alla situazione concreta oggetto del presente giudizio di appello –, si osserva che la , in Parte_1 quanto condomina dello stabile in cui l'evento lesivo si è verificato, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'asserita umidità, al pari degli altri condomini e per ciò solo avrebbe dovuto usare tutte le cautele del caso.
Non appare verificatosi alcun evento straordinario o imprevedibile che, come tale, avrebbe potuto rendere irrilevante la situazione di conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della
. Parte_1
Se, come ritiene l'appellante – e come parimenti dichiarato dalle testimoni ascoltate durante l'istruttoria espletata in primo grado – lo stabile , ed in particolare le scale di CP_7 accesso al proprio appartamento, si connotano per un elevato grado di umidità, tale da rendere poco agevole la discesa, allora va necessariamente affermato che il nesso causale
è da considerarsi interrotto dal comportamento della danneggiata, solita percorrere le riferite scale, presumibilmente ogni giorno, trattandosi dell'unico punto di accesso alla propria abitazione.
A tanto, si aggiunga, in ogni caso, che dall'esame della documentazione fotografica depositata in giudizio i gradini teatro della caduta appaiono asciutti e privi di condensa, soprattutto se si ha riguardo al colore chiaro ed omogeneo degli stessi. Ugualmente, non può sottacersi come il materiale di manifattura delle scale condominiali le renda porose, circostanza questa che lascia presumere la loro scarsa attitudine ad essere “scivolose”
Invero, il materiale di composizione delle scale – pietra –, permette di affermare che l'eventuale umidità – se anche sussistente – avrebbe dovuto essere addirittura assorbita dai gradini, rendendo inverosimile che gli stessi potessero essere causa della caduta per cui è causa. Senza considerare, poi, che la stessa struttura dei gradini appare larga e molto profonda così da eliminare in origine, o quantomeno attenuare, eventuali rischi di caduta.
Anzi, si può sostenere che la conformazione delle scale ne agevoli la discesa e, per di più, lungo entrambi i lati dei gradini sono posizionati i corrimani, anch'essi utili a rendere comoda la discesa e la salita ed a prevenire eventuali incidenti.
1.4. Anche con specifico riguardo al vano scale ed alla sua adiacenza al portone, può desumersi una buona areazione che attenua l'umidità che può eventualmente e naturalmente formarsi in alcuni ambienti. Le circostanze di tempo in cui, poi, l'evento si è verificato – 31 luglio alle ore 15.30 – lasciano ipotizzare che l'umidità possa essere minima rispetto ad altri periodi dell'anno.
1.5. Ne deriva che la sola caduta non appare sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale, dal momento che gli elementi sopra indicati rendono plausibile ed altamente probabile – in assenza di eventi straordinari o imprevedibili – anche una caduta del tutto accidentale ascrivibile al solo comportamento della odierna appellante che, lo si ribadisce, era solita utilizzare le scale per poter giungere al proprio appartamento.
1.6. Dunque, nel caso di specie, la res non è più causa dell'evento lesivo, bensì solo mera occasione dello stesso e, pertanto, la motivazione di cui all'impugnata sentenza appare priva dell'asserita illogicità e le censure proposte dall'appellante in tema di accertamento del nesso causale non possono trovare accoglimento.
1.7. La sentenza gravata merita, dunque, di essere confermata.
2. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc.
L'appellante dovrà corrispondere le spese, oltre che al condominio, anche alla
[...]
CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le spese in caso di rigetto della domanda, le spese del terzo chiamato in causa devono gravare sull'attore soccombente, a meno che la chiamata non si rilevi palesemente infondata o arbitraria (v. Cass. 6144/2024;
10364/2023).
Nella specie, l'assicurazione non ha contestato l'operatività della copertura assicurativa, se non limitatamente alle spese per legali da essa non designati. Quindi, deve escludersi che la chiamata in causa sia manifestamente infondata.
3. Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
4. Il valore della controversia è indeterminabile, atteso che la non ha Parte_1 quantificato la misura del danno richiesto.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da valutare come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della semplicità delle questioni risolte, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
6. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9547, pubblicata il 23 novembre 2021;
B) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Parte_1
, in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_4 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore della Controparte_3 in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2435 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C.F. , difesa dagli avv.ti Federico Manna e Parte_1 C.F._1
TE Ummarino, giusta procura in atti
Appellante
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dott. (C.F. Controparte_2
), difeso dagli avv.ti Bruno Cimadomo, Assunta Attanasio e C.F._2
Francesco Cerulli, giusta procura in atti
Appellato
E
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Controparte_3
), difesa dall'avv. Marcella Majorano, giusta procura in atti P.IVA_2
Appellata FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 1.10.2019, conveniva in giudizio il Parte_1
, affinché il Tribunale di Napoli, dopo averne Controparte_4 accertato l'esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento lesivo occorsole il
31.7.2017, alle ore 15.30, all'interno dello stabile condominiale, lo condannasse al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
In particolare, deduceva che, nel discendere le scale condominiali di accesso alla propria abitazione, scivolava, riportando una frattura composta branca ischio pubica destra, come diagnosticato e refertato dal P.S. dell'Ospedale Fratebenefratelli, ove l'attrice si recava a seguito della caduta.
Il riferito evento lesivo – assumeva l'attrice – doveva da ricondursi alla “umidità” caratterizzante l'intero edificio ed, in particolare, i gradini delle scale condominiali, poste in un'area interrata rispetto al livello stradale e mediante i quali si garantiva l'accesso alla propria abitazione.
2.Il si costituiva in giudizio, contestando Controparte_1 integralmente quanto asserito da parte attrice e formulando, altresì, domanda di chiamata in garanzia della società anch'essa, poi, regolarmente costituitasi in Controparte_3 giudizio.
3.Il Giudice di prime cure, istruita la causa ed espletata la prova testimoniale come richiesta dall'attrice a sostegno della propria domanda, rinviava la causa all'udienza del
23.11.2021 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.Il giudizio veniva definito con sentenza n. 9547, pubblicata il 23 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli rigettava la pretesa risarcitoria avanzata dalla
. Parte_1
A fondamento del rigetto della domanda due principali ragioni.
In primo luogo, il tribunale riteneva che seppure i testi e avevano CP_5 CP_6 confermato l'evento, gli stessi non avevano descritto il preciso punto di caduta, limitandosi ad evidenziarne l'accadimento, nonché l'esistenza di gradini umidi;
non vi erano, però, elementi sufficienti ed univoci per ritenere che la caduta fosse avvenuta proprio a causa dello stato dei gradini, anche alla luce della assenza di analitica indicazione del punto preciso di caduta. Alla luce di ciò, non era possibile il ricorso al potere previsto dall'art. 253 cpc, non avendo la parte assolto all'onere probatorio su di essa incombente.
In secondo luogo, l'attrice, al momento dei fatti, risiedeva nello stabile. La circostanza che il piano di calpestio fosse umido avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare attenzione, dovendo la conoscere lo stato dei luoghi. Parte_1
Ove poi le scale fossero state buie, come affermato dalle testimoni, la avrebbe Parte_1 dovuto conoscere tale circostanza.
In punto di diritto, il tribunale osservava che la colpa del danneggiato può costituire causa esclusiva del danno.
La domanda di garanzia veniva, di conseguenza, dichiarata assorbita e le spese del giudizio compensate tra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c.
5. propone appello al fine di sentir accogliere la domanda Parte_1 formulata in primo grado ed ottenere il risarcimento delle lesioni subite in seguito alla caduta in discorso.
Con il primo ed il secondo motivo, deduce l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui si ritiene non correttamente assolto l'onere probatorio su di lei gravante, ai sensi degli artt. 2967 e 2051 c.c.
Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 253 c.p.c., poiché il giudice di primo grado, nella fase di audizione dei due testimoni, non avrebbe formulato le domande necessarie ed utili a chiarire la dinamica dell'evento (in particolare, il punto in cui l'evento lesivo si sarebbe verificato).
Il quarto motivo di impugnazione, poi, è volto a censurare la parte della sentenza di primo grado in cui si afferma che la conoscibilità dei luoghi è idonea ad escludere la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. CP_1
Con il quinto motivo, l'appellante lamenta un vizio di omessa pronuncia, laddove il giudice di primo grado non avrebbe accertato la responsabilità del Controparte_1
[...
, ai sensi dell'art. 2043 c.c., come richiesto in via subordinata dall'appellante.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante insiste nell'accoglimento della domanda risarcitoria e nella quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dalla caduta.
6. Si costituisce in giudizio il , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto, poiché infondato e, in via gradata, solo nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda risarcitoria avanzata dalla , formula domanda Parte_1 di manleva nei confronti della compagnia assicuratrice.
7. La società si costituisce in giudizio, insistendo nel rigetto Controparte_3 dell'appello, in ragione dell'infondatezza della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato.
1.1.Il caso in esame è riconducibile nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ossia nella responsabilità per i danni causati dalle cose in custodia, che si caratterizza per due elementi: da un lato, per la natura oggettiva del criterio di imputazione della detta responsabilità, che non si fonda sulla presunzione di colpa, poiché è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, e dall'altro per l'accertamento in ordine alla sussistenza del caso fortuito, il quale è in grado di esercitare un effetto liberatorio, totale o parziale, del custode rispetto all'evento dannoso.
Come più volte affermato, sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità, la prova del nesso eziologico si sostanzia nell'onere gravante sul danneggiato di dimostrare la connessione causale tra la cosa in custodia e il danno e, dunque, di provare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa in custodia. Una volta accertata la sussistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la res ed il nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso, resta, pertanto, a carico del custode l'onere di dimostrare il caso fortuito, ovvero il fatto estraneo alla sua custodia, connotato da imprevedibilità ed eccezionalità ed avente efficienza causale autonoma e assorbente nella produzione dell'evento lesivo.
La prova della sola anomalia della res, invero, è stata più volte considerata insufficiente a far ritenere assolto dal danneggiato l'onere probatorio su di esso incombente, poiché non ogni anomalia è in grado di far presumere la sussistenza del necessario nesso causale:
“affinché l'onere probatorio sia correttamente assolto è, infatti indispensabile che venga individuato il punto della caduta e la parte della res in custodia che l'abbia provocata, oltre le peculiari caratteristiche della stessa, anche al fine di permettere al custode di difendersi provando il caso fortuito idoneo ad escludere una sua ipotetica responsabilità ex art. 2051
c.c.”(ex multis, Tribunale Torre Annunziata sent. N. 569/2021). Del resto, se è vero che nei casi in cui la cosa in custodia è da qualificarsi come statica ed inerte essa non ha un'intrinseca pericolosità e spetta, pertanto, al danneggiato provare che la cosa sia divenuta pericolosa a causa di un particolare stato dei luoghi, come la scarsa illuminazione o la presenza visibile di sostanze viscide e oleose che siano idonee a far scivolare chiunque percorra le scale adottando le dovute cautele, è altrettanto indubbio che, in ipotesi di pericolosità manifesta, è richiesto al danneggiato di tenere un comportamento che escluda la caduta, tanto più quanto egli è a conoscenza della pericolosità delle scale, per esempio perché le percorre abitualmente.
In tale contesto, allora, si inserisce il c.d fatto colposo del danneggiato, ossia il comportamento messo in atto dal danneggiato che ha contribuito al verificarsi del fatto causativo dell'evento dannoso e che si configura ogni volta in cui non sia messa in atto alcuna condotta alternativa, idonea a prevenire, se non ad impedire, l'eventualità dell'evento lesivo.
L'applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma primo, c.c. richiede una valutazione che tenga conto del generale dovere di cautela, discendente ancor più a monte dall'art. 2
Cost., in modo che, quanto più la situazione di danno sia prevedibile ed eventualmente superabile mediante le dovute cautele, allora tanto più incidente dovrà ritenersi l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
In termini ancor più chiari, “quanto più la situazione di danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (v. Cass. 26258/19).
1.2. In caso di eventi dannosi verificatisi in ambito condominiale, qualora il danneggiato – per la sua qualità di condomino – sia senz'altro a conoscenza delle peculiari condizioni del luogo in cui l'evento si realizza, dovrà sempre tenere una condotta consona allo stato dei luoghi.
A tal proposito, con la sentenza n. 5708/2024, ad esempio, la Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta risarcitoria avanzata a seguito di una caduta asseritamente dovuta alla rottura di un gradino della scala condominiale – pur quindi a fronte di un effettivo vizio della stessa – , perché il gradino medesimo era, in realtà, già rotto prima del verificarsi dell'evento e una siffatta evenienza, nel rendere lo stato dei luoghi già noto al danneggiato, consueto utilizzatore delle scale, escluderebbe ogni forma di responsabilità del custode in quanto sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale tra la pericolosità della res e l'evento.
1.3. In ragione di tutto quanto sopra esposto – ed avendo precipuo riguardo alla situazione concreta oggetto del presente giudizio di appello –, si osserva che la , in Parte_1 quanto condomina dello stabile in cui l'evento lesivo si è verificato, avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'asserita umidità, al pari degli altri condomini e per ciò solo avrebbe dovuto usare tutte le cautele del caso.
Non appare verificatosi alcun evento straordinario o imprevedibile che, come tale, avrebbe potuto rendere irrilevante la situazione di conoscibilità dello stato dei luoghi da parte della
. Parte_1
Se, come ritiene l'appellante – e come parimenti dichiarato dalle testimoni ascoltate durante l'istruttoria espletata in primo grado – lo stabile , ed in particolare le scale di CP_7 accesso al proprio appartamento, si connotano per un elevato grado di umidità, tale da rendere poco agevole la discesa, allora va necessariamente affermato che il nesso causale
è da considerarsi interrotto dal comportamento della danneggiata, solita percorrere le riferite scale, presumibilmente ogni giorno, trattandosi dell'unico punto di accesso alla propria abitazione.
A tanto, si aggiunga, in ogni caso, che dall'esame della documentazione fotografica depositata in giudizio i gradini teatro della caduta appaiono asciutti e privi di condensa, soprattutto se si ha riguardo al colore chiaro ed omogeneo degli stessi. Ugualmente, non può sottacersi come il materiale di manifattura delle scale condominiali le renda porose, circostanza questa che lascia presumere la loro scarsa attitudine ad essere “scivolose”
Invero, il materiale di composizione delle scale – pietra –, permette di affermare che l'eventuale umidità – se anche sussistente – avrebbe dovuto essere addirittura assorbita dai gradini, rendendo inverosimile che gli stessi potessero essere causa della caduta per cui è causa. Senza considerare, poi, che la stessa struttura dei gradini appare larga e molto profonda così da eliminare in origine, o quantomeno attenuare, eventuali rischi di caduta.
Anzi, si può sostenere che la conformazione delle scale ne agevoli la discesa e, per di più, lungo entrambi i lati dei gradini sono posizionati i corrimani, anch'essi utili a rendere comoda la discesa e la salita ed a prevenire eventuali incidenti.
1.4. Anche con specifico riguardo al vano scale ed alla sua adiacenza al portone, può desumersi una buona areazione che attenua l'umidità che può eventualmente e naturalmente formarsi in alcuni ambienti. Le circostanze di tempo in cui, poi, l'evento si è verificato – 31 luglio alle ore 15.30 – lasciano ipotizzare che l'umidità possa essere minima rispetto ad altri periodi dell'anno.
1.5. Ne deriva che la sola caduta non appare sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale, dal momento che gli elementi sopra indicati rendono plausibile ed altamente probabile – in assenza di eventi straordinari o imprevedibili – anche una caduta del tutto accidentale ascrivibile al solo comportamento della odierna appellante che, lo si ribadisce, era solita utilizzare le scale per poter giungere al proprio appartamento.
1.6. Dunque, nel caso di specie, la res non è più causa dell'evento lesivo, bensì solo mera occasione dello stesso e, pertanto, la motivazione di cui all'impugnata sentenza appare priva dell'asserita illogicità e le censure proposte dall'appellante in tema di accertamento del nesso causale non possono trovare accoglimento.
1.7. La sentenza gravata merita, dunque, di essere confermata.
2. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc.
L'appellante dovrà corrispondere le spese, oltre che al condominio, anche alla
[...]
CP_3
La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito che le spese in caso di rigetto della domanda, le spese del terzo chiamato in causa devono gravare sull'attore soccombente, a meno che la chiamata non si rilevi palesemente infondata o arbitraria (v. Cass. 6144/2024;
10364/2023).
Nella specie, l'assicurazione non ha contestato l'operatività della copertura assicurativa, se non limitatamente alle spese per legali da essa non designati. Quindi, deve escludersi che la chiamata in causa sia manifestamente infondata.
3. Per la liquidazione delle spese deve farsi applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
4. Il valore della controversia è indeterminabile, atteso che la non ha Parte_1 quantificato la misura del danno richiesto.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. 55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi, le cause di valore indeterminabile sono da valutare come di valore compreso tra euro
26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
Nella specie, in considerazione della semplicità delle questioni risolte, appare congruo fare applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello il cui valore sia compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
6. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
7. Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9547, pubblicata il 23 novembre 2021;
B) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, in favore del Parte_1
, in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_4 delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore della Controparte_3 in euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali, iva e cpa;
C) ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini