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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2024, n. 8072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8072 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
RG n. 2768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2768/2023 R.G. promossa da:
C.F. ) in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
p.t. , con il patrocinio degli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli, Parte_1 come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in piazza Tre Torri n. 2 Milano, Email_1
Email_2 Email_3
OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Piazza Spessa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in viale Tunisia n. 42 Milano,
Email_4
OPPOSTO
* CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note di udienza recepite con ordinanza del
16.5.2024, che qui si intendono richiamati. Per l'OPPONENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare: - accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando, per tutti i motivi ivi esposti, che nulla è dovuto da nei confronti di per i titoli di cui al decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto. - per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo n. 18810/2022 del 24/11/2022 opposto;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, come da nota allegata. Per l'OPPOSTO: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge, così giudicare: Rigettare l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano. In ogni caso condannare CF a pagare a la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 somma di euro 359.872,29, ovvero quella diversa che il Tribunale ritenesse dovuta sulla base di quanto dedotto dall'opposta. In via istruttoria l'opposto ha insistito per l'ammissione di CTU contabile.
*
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 in data 24.11.2022 otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. Controparte_2
18810/2022, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma Controparte_1 di euro 359.872,29 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo in base a quanto previsto dal contratto di appalto stipulato il 27.07.2020, avente ad oggetto la gestione di servizi logistici inerenti ad un magazzino sito a Melfi (PZ), in particolare agli artt. 5 e 6.
con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al suddetto Controparte_1
D.I. e ne domandava la revoca, dichiarando, in ogni caso, non dovute le somme pretese da
[...]
[...]
costituitosi con comparsa depositata il 20.6.2023, insisteva per la conferma del D.I. Controparte_2 e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e comunque per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.
-Alla prima udienza, il 21.6.2023, il giudice nulla disponeva in punto di provvisoria esecuzione del D.I., non essendo stata richiesta dall'opposta, e accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. Alla successiva udienza del 8.11.2023, svoltasi poi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il giudice, non avendo le parti formulato istanze istruttorie, ed essendosi parte opposta limitata a sollecitare la CTU contabile, ritenutane l'esploratività, considerava la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi con la modalità della trattazione scritta.
Infine, con ordinanza in data 16.5.2024 il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art. 190 cpc.
* Parte opponente ha addotto:
-di aver sottoscritto, in data 27.7.2020, un contratto di appalto con avente ad oggetto Controparte_2 servizi di movimentazione di merci sul polo logistico di Melfi per una durata di tre mesi, dal 1.8.2020 al 31.10.2020 (doc. 4 opponente);
-che i servizi oggetto del contratto venivano affidati dal ad alcune delle cooperative Controparte_2 consorziate, le quali si avvalevano, per l'esecuzione dell'appalto, di proprio personale dipendente;
-che, per via del contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e dell'introduzione di temporanee restrizioni ai licenziamenti (c.d. blocco dei licenziamenti), le parti prevedevano nell'allegato 7 del contratto di appalto suddetto (doc. 5 opponente) una tutela economica in favore dell'appaltatore nell'ipotesi in cui, al termine del contratto: “(i) fosse stato ancora in vigore il “blocco dei licenziamenti”; (ii) non vi fosse stata la possibilità di applicare un ammortizzatore sociale a copertura dei costi retributivi e contributivi del personale;
(iii) , terminato il “blocco CP_2 dei licenziamenti”, si fosse trovato costretto ad aprire una procedura di licenziamento collettivo nei confronti del personale impiegato nell'appalto”;
-che le pretese avanzate in sede monitoria da hanno riguardato trattamenti economici Controparte_2 non pattuiti nel contratto. Secondo la prospettazione dell'opponente il credito azionato da è inesistente e Controparte_2 infondato, oltre che sfornito di qualsivoglia prova documentale. In particolare, l'opponente ha contestato l'intero importo del credito ingiunto corrispondente alle quote di TFR maturate dai lavoratori nelle more della fruizione dell'ammortizzatore sociale e al “contributo Naspi” versato dalle Cooperative consorziate in seguito alle dimissioni, nei primi mesi del 2022, di parte dei lavoratori precedentemente impiegati nel contratto di appalto. Quanto alle quote di TFR, quantificate complessivamente in euro 172.453,00 oltre IVA, l'opponente ha ritenuto non fossero dovute, da un lato, per l'assenza di specifica previsione contrattuale relative alla copertura di somme versate a tale titolo, essendo queste invece previste solo in caso di periodi non coperti dall'ammortizzatore e, dall'altro, per la carenza di prova in merito alla corretta quantificazione degli importi e all'effettivo avvenuto pagamento delle somme medesime da parte dell'opponente.
pagina 2 di 5 Con riguardo alla restante parte della somma ingiunta, relativa al “contributo Naspi”, pari ad euro 122.524,29 oltre IVA, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'assenza di elementi di prova a supporto della pretesa creditoria azionata e, in secondo luogo, la mancata intesa contrattuale tra le parti sulla copertura delle somme versate a titolo di contributo Naspi per ipotesi diverse dal licenziamento collettivo del personale impiegato nel contratto di appalto.
* L'opposto ha dedotto:
-che nel contratto di appalto erano inserite due clausole ad hoc nelle quali Controparte_1 si impegnava economicamente, sia per il mantenimento del personale fino al momento in cui
[...] sarebbe stato possibile procedere al licenziamento collettivo e sia in caso di oneri connessi all'attivazione delle procedure di risoluzione dei contratti di lavoro e, in particolare, per il ticket funzionale alla fruizione della Naspi;
-che il problema della gestione dell'esubero del personale era divenuto concreto nel gennaio 2022;
-che le trattative con erano fallite in quanto quest'ultima aveva chiesto Controparte_1 al Consorzio di presentare domanda per fruire di un ammortizzatore sociale diverso dalla “Cassa Covid”, non più utilizzabile da gennaio 2022;
-che l'accoglimento di tale domanda necessitava di indicazioni, da fornire in sede di sua presentazione, non fornite da e che, inoltre, quest'ultima mancava di prestare garanzie Controparte_1 economiche in caso di rigetto della suddetta istanza;
-che per risolvere il problema dell'esubero non era stato necessario procedere al licenziamento collettivo dei dipendenti in quanto la maggior parte degli stessi aveva preferito rassegnare le dimissioni per giusta causa e che ciò consentiva comunque loro di beneficiare del contributo CP_4
-di aver chiesto ad aprile 2022 a il pagamento degli importi dovuti in Controparte_1 base all'applicazione delle clausole contrattuali relative alla gestione degli esuberi e, in particolare, il rimborso delle quote di TFR maturate dal personale durante il periodo di fruizione della “Cassa Covid”, nonché il rimborso del Ticket Naspi pagato per i dipendenti che si erano dimessi per giusta causa;
-che tale richiesta era rimasta senza riscontro e che nessuna contestazione era stata sollevata da circa la fattura emessa nell'agosto 2022 da parte del . Controparte_1 CP_2 L'opposto ha eccepito che la difesa dell'opponente si fonda su un'interpretazione meramente letterale delle clausole del contratto di appalto e che la controparte ha omesso di produrre la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti avente ad oggetto le trattative volte a specificare i termini del sostegno economico nella gestione dell'esubero del personale. Ha aggiunto che
[...] aveva predisposto diverse bozze di accordo (doc. da 1.1. a 1.7 opposto) nelle quali Controparte_1 risultava un impegno economico in termini più ampi rispetto a quelli contemplati nell'allegato al contratto di appalto, tra cui anche i ratei del TFR maturati durante il periodo di accesso alla “Cassa Covid” e il rimborso del ticket Naspi anche in caso di recesso per giusta causa dei dipendenti. Secondo la prospettazione dell'opposto, per quanto attiene al rimborso del TFR il testo della clausola ha individuato l'impegno economico di rispetto alle ipotesi in cui non Controparte_1 fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e, tra questi
“costi di retribuzione” dovevano rientrare anche i ratei di TFR. Per ciò che, invece, riguarda la parte del credito relativa al “contributo Naspi” l'opposto ha sostenuto che la mancata previsione del ticket anche rispetto alle dimissioni per giusta causa è una lacuna colmabile attraverso interpretazione analogica, specificando che comunque tale ticket risulta essere meno oneroso rispetto a quello previsto dalla legge per il licenziamento collettivo.
* L'opposto, attore sostanziale, agisce per il pagamento della somma di euro 359.872,29 oltre interessi e spese. Precisamente: euro 172.453,00 oltre IVA ed euro 122.524,29 oltre IVA, rispettivamente riferibili alla quota di TFR maturata dai lavoratori nelle more della fruizione dell'ammortizzatore sociale e al
“contributo Naspi” versato dalle Cooperative consorziate in seguito alle dimissioni, nei primi mesi del pagina 3 di 5 2022, dei lavoratori precedentemente impiegati nel contratto di appalto.
La controversia ha dunque ad oggetto la richiesta del di rimborso di alcuni costi CP_2 sostenuti per far fronte all'esodo del personale impiegato presso un deposito logistico sito a Melfi, utilizzato dalla società . In particolare, fonda la propria pretesa sulla Controparte_1 previsione di cui agli artt. 5 e 6 del contratto.
Precisamente: art. 5: Le Parti concordano che nel caso in cui al termine del presente Contratto (alla data stabilita del 30 settembre 2020), dovesse essere ancora operativo il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo … nel caso in cui non fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e contribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato presenti n appalto, il Committente continuerà a riconoscere all'Appaltatore un canone mensile di Euro 409.000,00 (quattrocentonovemila/00) + IVA ovvero una quota riproporzionata rispetto alle effettive settimane di mancata copertura dell'ammortizzatore sociale; art. 6: Le Parti concordano che nel momento in cui verrà revocato il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo attualmente in vigore e sarà quindi possibile per l'Appaltatore attivare la procedura di licenziamento collettivo, il Committente riconoscerà la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) + IVA a copertura dei costi della procedura stessa (c.d. contributo . CP_4 L'opponente ritiene di nulla dover corrispondere alla controparte sia rispetto all'importo relativo al TFR, sia rispetto a quello relativo al “contributo Naspi”. Ciò premesso, è necessario trattare separatamente i due profili del credito azionato. Quanto all'importo richiesto dall'opposto sul TFR maturato durante la vigenza dell'ammortizzatore
“Cassa Covid”, si osserva che il contratto prevede l'impegno economico di Controparte_1 nell'ipotesi in cui – al termine del contratto – sia ancora attivo il blocco dei licenziamenti e “non
[...] fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e contribuzione dei lavoratori” presenti in appalto. Dalla lettera di tale previsione discende che si è obbligata a coprire tutti i costi di retribuzione e contribuzione in Controparte_1 caso di insussistenza e inidoneità dell'ammortizzatore sociale a coprire tali costi. Orbene, è innanzitutto circostanza pacifica e documentale che nel periodo in cui vengono conteggiate le somme di TFR richieste dall'opposto (10.11.2020 - 31.12.2021) vi fosse ancora il blocco dei licenziamenti e fosse presente l'ammortizzatore sociale “Cassa Covid”. L'opposta ha poi lamentato che la cosiddetta “CASSA COVID” è cessata il 31.12.2021 e che l'ammortizzatore in questione ha coperto solo una parte di costi retributivi, pertanto, ha chiesto che la restante parte fosse pagata dall'opponente in virtù delle previsioni negoziali. Sul punto si deve osservare che incombe sul creditore l'onere di provare l'“inidoneità” dell'ammortizzatore a coprire anche il costo del TFR maturato dai lavoratori. Al riguardo ha prodotto le ultime buste paga dei lavoratori di Melfi e la Controparte_2 documentazione inerente alla cessazione del rapporto di lavoro senza tuttavia dimostrare l'effettiva inidoneità dell'ammortizzatore ricevuto a coprire tale costo, né l'effettivo pagamento di tali importi, circostanze da cui conseguirebbe, secondo la prospettazione della parte, l'obbligo di
[...] di versare tale eccedente valore. Controparte_1 Tale argomento è assorbente rispetto a tutte le altre argomentazioni svolte dall'opponente in punto di an e di quantum. La stessa richiesta dell'opponente di svolgimento di una ctu contabile, per tali ragioni, è risultata esplorativa. le sollevate eccezioni dell'opponente in punto di carenza probatoria di questa parte di credito azionato dall'opposto si ritengono perciò assorbite. Quanto alla somma di euro 122.524,29 oltre IVA domandata con riferimento al Ticket Naspi per i lavoratori che si sono dimessi nei primi mesi del 2022, si osserva che la clausola contrattuale negoziata tra le parti ha previsto che la somma eventualmente riconosciuta da Controparte_1 fosse a copertura dei costi della procedura di licenziamento collettivo. Nel caso di specie, però, la pagina 4 di 5 somma richiesta fa specifico riferimento ai costi sostenuti in seguito alle dimissioni dei lavoratori.
Anche volendo superare il tenore letterale della clausola contrattuale in esame, non è dato desumere una diversa volontà delle parti volta a prevedere anche tale ipotesi all'interno della fattispecie pattuita. Le stesse “bozze” negoziali cui fa riferimento l'opposta (e prodotte dalla stessa) non assumono efficacia probatoria, non hanno valore vincolante tra le parti, non attestano la sussistenza di un qualche ulteriore accordo tra queste. Da tali “bozze” e dalla corrispondenza in atti non è dunque possibile ritenere la sussistenza di un nuovo accordo, di portata più ampia rispetto alle pattuizioni di cui al contratto, che possa legittimare la richiesta svolta dall'opposta. Per tali ragioni la pretesa dell'opposta è risultata infondata.
* In considerazione di quanto esposto l'opposizione è fondata e deve essere accolta, conseguentemente il D.I. n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2022 in favore di Controparte_2 dev'essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate come da Controparte_2 dispositivo, tenuto conto dei parametri legali, in particolare del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) in accoglimento dell'opposizione svolta da revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore di CP_2
[...]
2) rigetta le domande svolte da;
Controparte_2
3) condanna a corrispondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, liquidate per compensi in complessivi euro 10.500,00, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 16 settembre 2024
Il Giudice
Ernesta Occhiuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2768/2023 R.G. promossa da:
C.F. ) in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
p.t. , con il patrocinio degli avv.ti Gianluigi Baroni, Lorenzo Zanotti e Federica Carelli, Parte_1 come da procura acclusa all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in piazza Tre Torri n. 2 Milano, Email_1
Email_2 Email_3
OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. Giovanni Piazza Spessa, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in viale Tunisia n. 42 Milano,
Email_4
OPPOSTO
* CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note di udienza recepite con ordinanza del
16.5.2024, che qui si intendono richiamati. Per l'OPPONENTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi ed in particolare: - accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando, per tutti i motivi ivi esposti, che nulla è dovuto da nei confronti di per i titoli di cui al decreto Controparte_1 CP_2 ingiuntivo opposto. - per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo n. 18810/2022 del 24/11/2022 opposto;
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, come da nota allegata. Per l'OPPOSTO: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso e di legge, così giudicare: Rigettare l'opposizione avversaria e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano. In ogni caso condannare CF a pagare a la Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 somma di euro 359.872,29, ovvero quella diversa che il Tribunale ritenesse dovuta sulla base di quanto dedotto dall'opposta. In via istruttoria l'opposto ha insistito per l'ammissione di CTU contabile.
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FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 5 in data 24.11.2022 otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. Controparte_2
18810/2022, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma Controparte_1 di euro 359.872,29 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo in base a quanto previsto dal contratto di appalto stipulato il 27.07.2020, avente ad oggetto la gestione di servizi logistici inerenti ad un magazzino sito a Melfi (PZ), in particolare agli artt. 5 e 6.
con atto di citazione ritualmente notificato, si opponeva al suddetto Controparte_1
D.I. e ne domandava la revoca, dichiarando, in ogni caso, non dovute le somme pretese da
[...]
[...]
costituitosi con comparsa depositata il 20.6.2023, insisteva per la conferma del D.I. Controparte_2 e il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e comunque per la condanna della controparte al pagamento della somma ingiunta.
-Alla prima udienza, il 21.6.2023, il giudice nulla disponeva in punto di provvisoria esecuzione del D.I., non essendo stata richiesta dall'opposta, e accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc. Alla successiva udienza del 8.11.2023, svoltasi poi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il giudice, non avendo le parti formulato istanze istruttorie, ed essendosi parte opposta limitata a sollecitare la CTU contabile, ritenutane l'esploratività, considerava la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, da svolgersi con la modalità della trattazione scritta.
Infine, con ordinanza in data 16.5.2024 il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione accordando i termini di cui all'art. 190 cpc.
* Parte opponente ha addotto:
-di aver sottoscritto, in data 27.7.2020, un contratto di appalto con avente ad oggetto Controparte_2 servizi di movimentazione di merci sul polo logistico di Melfi per una durata di tre mesi, dal 1.8.2020 al 31.10.2020 (doc. 4 opponente);
-che i servizi oggetto del contratto venivano affidati dal ad alcune delle cooperative Controparte_2 consorziate, le quali si avvalevano, per l'esecuzione dell'appalto, di proprio personale dipendente;
-che, per via del contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 e dell'introduzione di temporanee restrizioni ai licenziamenti (c.d. blocco dei licenziamenti), le parti prevedevano nell'allegato 7 del contratto di appalto suddetto (doc. 5 opponente) una tutela economica in favore dell'appaltatore nell'ipotesi in cui, al termine del contratto: “(i) fosse stato ancora in vigore il “blocco dei licenziamenti”; (ii) non vi fosse stata la possibilità di applicare un ammortizzatore sociale a copertura dei costi retributivi e contributivi del personale;
(iii) , terminato il “blocco CP_2 dei licenziamenti”, si fosse trovato costretto ad aprire una procedura di licenziamento collettivo nei confronti del personale impiegato nell'appalto”;
-che le pretese avanzate in sede monitoria da hanno riguardato trattamenti economici Controparte_2 non pattuiti nel contratto. Secondo la prospettazione dell'opponente il credito azionato da è inesistente e Controparte_2 infondato, oltre che sfornito di qualsivoglia prova documentale. In particolare, l'opponente ha contestato l'intero importo del credito ingiunto corrispondente alle quote di TFR maturate dai lavoratori nelle more della fruizione dell'ammortizzatore sociale e al “contributo Naspi” versato dalle Cooperative consorziate in seguito alle dimissioni, nei primi mesi del 2022, di parte dei lavoratori precedentemente impiegati nel contratto di appalto. Quanto alle quote di TFR, quantificate complessivamente in euro 172.453,00 oltre IVA, l'opponente ha ritenuto non fossero dovute, da un lato, per l'assenza di specifica previsione contrattuale relative alla copertura di somme versate a tale titolo, essendo queste invece previste solo in caso di periodi non coperti dall'ammortizzatore e, dall'altro, per la carenza di prova in merito alla corretta quantificazione degli importi e all'effettivo avvenuto pagamento delle somme medesime da parte dell'opponente.
pagina 2 di 5 Con riguardo alla restante parte della somma ingiunta, relativa al “contributo Naspi”, pari ad euro 122.524,29 oltre IVA, l'opponente ha eccepito, in primo luogo, l'assenza di elementi di prova a supporto della pretesa creditoria azionata e, in secondo luogo, la mancata intesa contrattuale tra le parti sulla copertura delle somme versate a titolo di contributo Naspi per ipotesi diverse dal licenziamento collettivo del personale impiegato nel contratto di appalto.
* L'opposto ha dedotto:
-che nel contratto di appalto erano inserite due clausole ad hoc nelle quali Controparte_1 si impegnava economicamente, sia per il mantenimento del personale fino al momento in cui
[...] sarebbe stato possibile procedere al licenziamento collettivo e sia in caso di oneri connessi all'attivazione delle procedure di risoluzione dei contratti di lavoro e, in particolare, per il ticket funzionale alla fruizione della Naspi;
-che il problema della gestione dell'esubero del personale era divenuto concreto nel gennaio 2022;
-che le trattative con erano fallite in quanto quest'ultima aveva chiesto Controparte_1 al Consorzio di presentare domanda per fruire di un ammortizzatore sociale diverso dalla “Cassa Covid”, non più utilizzabile da gennaio 2022;
-che l'accoglimento di tale domanda necessitava di indicazioni, da fornire in sede di sua presentazione, non fornite da e che, inoltre, quest'ultima mancava di prestare garanzie Controparte_1 economiche in caso di rigetto della suddetta istanza;
-che per risolvere il problema dell'esubero non era stato necessario procedere al licenziamento collettivo dei dipendenti in quanto la maggior parte degli stessi aveva preferito rassegnare le dimissioni per giusta causa e che ciò consentiva comunque loro di beneficiare del contributo CP_4
-di aver chiesto ad aprile 2022 a il pagamento degli importi dovuti in Controparte_1 base all'applicazione delle clausole contrattuali relative alla gestione degli esuberi e, in particolare, il rimborso delle quote di TFR maturate dal personale durante il periodo di fruizione della “Cassa Covid”, nonché il rimborso del Ticket Naspi pagato per i dipendenti che si erano dimessi per giusta causa;
-che tale richiesta era rimasta senza riscontro e che nessuna contestazione era stata sollevata da circa la fattura emessa nell'agosto 2022 da parte del . Controparte_1 CP_2 L'opposto ha eccepito che la difesa dell'opponente si fonda su un'interpretazione meramente letterale delle clausole del contratto di appalto e che la controparte ha omesso di produrre la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti avente ad oggetto le trattative volte a specificare i termini del sostegno economico nella gestione dell'esubero del personale. Ha aggiunto che
[...] aveva predisposto diverse bozze di accordo (doc. da 1.1. a 1.7 opposto) nelle quali Controparte_1 risultava un impegno economico in termini più ampi rispetto a quelli contemplati nell'allegato al contratto di appalto, tra cui anche i ratei del TFR maturati durante il periodo di accesso alla “Cassa Covid” e il rimborso del ticket Naspi anche in caso di recesso per giusta causa dei dipendenti. Secondo la prospettazione dell'opposto, per quanto attiene al rimborso del TFR il testo della clausola ha individuato l'impegno economico di rispetto alle ipotesi in cui non Controparte_1 fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e, tra questi
“costi di retribuzione” dovevano rientrare anche i ratei di TFR. Per ciò che, invece, riguarda la parte del credito relativa al “contributo Naspi” l'opposto ha sostenuto che la mancata previsione del ticket anche rispetto alle dimissioni per giusta causa è una lacuna colmabile attraverso interpretazione analogica, specificando che comunque tale ticket risulta essere meno oneroso rispetto a quello previsto dalla legge per il licenziamento collettivo.
* L'opposto, attore sostanziale, agisce per il pagamento della somma di euro 359.872,29 oltre interessi e spese. Precisamente: euro 172.453,00 oltre IVA ed euro 122.524,29 oltre IVA, rispettivamente riferibili alla quota di TFR maturata dai lavoratori nelle more della fruizione dell'ammortizzatore sociale e al
“contributo Naspi” versato dalle Cooperative consorziate in seguito alle dimissioni, nei primi mesi del pagina 3 di 5 2022, dei lavoratori precedentemente impiegati nel contratto di appalto.
La controversia ha dunque ad oggetto la richiesta del di rimborso di alcuni costi CP_2 sostenuti per far fronte all'esodo del personale impiegato presso un deposito logistico sito a Melfi, utilizzato dalla società . In particolare, fonda la propria pretesa sulla Controparte_1 previsione di cui agli artt. 5 e 6 del contratto.
Precisamente: art. 5: Le Parti concordano che nel caso in cui al termine del presente Contratto (alla data stabilita del 30 settembre 2020), dovesse essere ancora operativo il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo … nel caso in cui non fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e contribuzione dei lavoratori a tempo indeterminato presenti n appalto, il Committente continuerà a riconoscere all'Appaltatore un canone mensile di Euro 409.000,00 (quattrocentonovemila/00) + IVA ovvero una quota riproporzionata rispetto alle effettive settimane di mancata copertura dell'ammortizzatore sociale; art. 6: Le Parti concordano che nel momento in cui verrà revocato il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo attualmente in vigore e sarà quindi possibile per l'Appaltatore attivare la procedura di licenziamento collettivo, il Committente riconoscerà la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00) + IVA a copertura dei costi della procedura stessa (c.d. contributo . CP_4 L'opponente ritiene di nulla dover corrispondere alla controparte sia rispetto all'importo relativo al TFR, sia rispetto a quello relativo al “contributo Naspi”. Ciò premesso, è necessario trattare separatamente i due profili del credito azionato. Quanto all'importo richiesto dall'opposto sul TFR maturato durante la vigenza dell'ammortizzatore
“Cassa Covid”, si osserva che il contratto prevede l'impegno economico di Controparte_1 nell'ipotesi in cui – al termine del contratto – sia ancora attivo il blocco dei licenziamenti e “non
[...] fossero disponibili idonei ammortizzatori sociali a copertura di tutti i costi di retribuzione e contribuzione dei lavoratori” presenti in appalto. Dalla lettera di tale previsione discende che si è obbligata a coprire tutti i costi di retribuzione e contribuzione in Controparte_1 caso di insussistenza e inidoneità dell'ammortizzatore sociale a coprire tali costi. Orbene, è innanzitutto circostanza pacifica e documentale che nel periodo in cui vengono conteggiate le somme di TFR richieste dall'opposto (10.11.2020 - 31.12.2021) vi fosse ancora il blocco dei licenziamenti e fosse presente l'ammortizzatore sociale “Cassa Covid”. L'opposta ha poi lamentato che la cosiddetta “CASSA COVID” è cessata il 31.12.2021 e che l'ammortizzatore in questione ha coperto solo una parte di costi retributivi, pertanto, ha chiesto che la restante parte fosse pagata dall'opponente in virtù delle previsioni negoziali. Sul punto si deve osservare che incombe sul creditore l'onere di provare l'“inidoneità” dell'ammortizzatore a coprire anche il costo del TFR maturato dai lavoratori. Al riguardo ha prodotto le ultime buste paga dei lavoratori di Melfi e la Controparte_2 documentazione inerente alla cessazione del rapporto di lavoro senza tuttavia dimostrare l'effettiva inidoneità dell'ammortizzatore ricevuto a coprire tale costo, né l'effettivo pagamento di tali importi, circostanze da cui conseguirebbe, secondo la prospettazione della parte, l'obbligo di
[...] di versare tale eccedente valore. Controparte_1 Tale argomento è assorbente rispetto a tutte le altre argomentazioni svolte dall'opponente in punto di an e di quantum. La stessa richiesta dell'opponente di svolgimento di una ctu contabile, per tali ragioni, è risultata esplorativa. le sollevate eccezioni dell'opponente in punto di carenza probatoria di questa parte di credito azionato dall'opposto si ritengono perciò assorbite. Quanto alla somma di euro 122.524,29 oltre IVA domandata con riferimento al Ticket Naspi per i lavoratori che si sono dimessi nei primi mesi del 2022, si osserva che la clausola contrattuale negoziata tra le parti ha previsto che la somma eventualmente riconosciuta da Controparte_1 fosse a copertura dei costi della procedura di licenziamento collettivo. Nel caso di specie, però, la pagina 4 di 5 somma richiesta fa specifico riferimento ai costi sostenuti in seguito alle dimissioni dei lavoratori.
Anche volendo superare il tenore letterale della clausola contrattuale in esame, non è dato desumere una diversa volontà delle parti volta a prevedere anche tale ipotesi all'interno della fattispecie pattuita. Le stesse “bozze” negoziali cui fa riferimento l'opposta (e prodotte dalla stessa) non assumono efficacia probatoria, non hanno valore vincolante tra le parti, non attestano la sussistenza di un qualche ulteriore accordo tra queste. Da tali “bozze” e dalla corrispondenza in atti non è dunque possibile ritenere la sussistenza di un nuovo accordo, di portata più ampia rispetto alle pattuizioni di cui al contratto, che possa legittimare la richiesta svolta dall'opposta. Per tali ragioni la pretesa dell'opposta è risultata infondata.
* In considerazione di quanto esposto l'opposizione è fondata e deve essere accolta, conseguentemente il D.I. n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2022 in favore di Controparte_2 dev'essere revocato. Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico di e liquidate come da Controparte_2 dispositivo, tenuto conto dei parametri legali, in particolare del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) in accoglimento dell'opposizione svolta da revoca il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 18810/2022 emesso dal Tribunale di Milano in favore di CP_2
[...]
2) rigetta le domande svolte da;
Controparte_2
3) condanna a corrispondere a le spese di Controparte_2 Controparte_1 lite, liquidate per compensi in complessivi euro 10.500,00, oltre IVA, cpa e spese generali nella misura del 15%.
Milano, 16 settembre 2024
Il Giudice
Ernesta Occhiuto
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