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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/07/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 426/2020 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Daniele MASIELLO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., e, per essa, quale mandataria Controparte_1 per la gestione del credito, (già , in persona del l.r. p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori dall'Avv. Luigi COLUCCINO (insieme già all'Avv. Luca POLVERINO, allora appartenente anch'egli al Foro di Roma), del Foro di Roma, il quale ha delegato l'Avv. Michele GALLO a rappresentare e difendere, in sua vece, la menzionata società in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, ed ha eletto domicilio nello studio di quest'ultimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (pagamento di corrispettivo di somministrazione di gas)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 esso ingiungesse a di pagare, in favore della stessa ricorrente, la somma di Parte_1 euro 5.412,24, oltre agli interessi di legge, quale corrispettivo della somministrazione (di gas, precisa lo scrivente) «correlata all'utenza n° 6225338».
1 N. 426/2020 R.G.A.C.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
1216/2019.
3. proponeva opposizione;
egli sollevava le seguenti doglianze: Parte_1
«CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - omessa prova delle vicende del presunto credito
– contratto di fornitura – carenza di documentazione»; «INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL CREDITO»; «INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA».
4. Resisteva la e, per essa, quale mandataria per Controparte_1 la gestione del credito, Controparte_2
5. Il Giudice dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, con ordinanza datata al 20 Gennaio
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opponente, com'è rimasto incontestato, si forniva del gas, sin dal 5 Gennaio 2007 ed al medesimo PDR n. 15143811005338, presso la che veniva, poi, già Controparte_4 nel 2008, incorporata dalla come documentato: e Controparte_1 questo dimostra l'esistenza e persistenza della fornitura, e la titolarità del credito, in capo alla convenuta.
Si aggiunga che, con riferimento a quella medesima fornitura, lo stesso come Pt_1 documenta la parte convenuta-opposta, pagava numerose fatture, diverse da quelle oggetto di causa.
2. La documentazione dei consumi, contenuta nelle fatture depositate, non è stata specificamente contestata: l'opponente avrebbe potuto evidenziare eventuali incongruenze, invocando dati differenti, derivanti da periodi precedenti, o elementi precisi, che potessero aver influito sulle rilevazioni, alterandole.
3. Il nvoca la prescrizione biennale, introdotta dall'art. 1, co. 4, l. 205/2017: con Pt_1 effetto, per le forniture di gas, ed ai sensi del successivo comma 11, dalle fatture con scadenza successiva al 1° Gennaio 2019.
Nella specie, tuttavia, il credito sorge da sette fatture, che portavano pagamenti da eseguire entro scadenze comprese tra l'8 Maggio 2013 ed il 5 Gennaio 2015: si applica, allora, il termine quinquennale, previsto, dall'art. 2948, n. 4, c.c., rispetto a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
L'applicazione retroattiva della nuova disciplina è esclusa: «In tema di prescrizione breve,
l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione
c.c.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29.5.2024, n. 15102).
2 N. 426/2020 R.G.A.C.
La parte convenuta deduce, senza specifica contestazione e con riferimento ad un documento prodotto, di aver interrotto la prescrizione il 28 Settembre 2018: ciò significa che tutti i crediti non sono prescritti, eccetto quello portato dalla fattura n. 174890, dell'importo di euro 267,24, con scadenza all'8 Maggio 2013.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, essendo stato accertato un debito di importo minore di quello oggetto dell'ingiunzione.
5. Le spese di lite della fase di opposizione, e solo di questa (essendo stato revocato il provvedimento monitorio), rimangono a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C., promossa da contro la costituitasi in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. p.t., e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la CP_2
(già , in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione,
[...] Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1216/2019;
2. condanna a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di euro 5.145,00, oltre agli interessi come da domanda, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture;
3. condanna a rifondere alla controparte le spese di lite della sola fase di Parte_1 opposizione, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 11 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C.,
TRA
rapp.to e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Parte_1
Daniele MASIELLO, nel cui studio è elett.te dom.to;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., e, per essa, quale mandataria Controparte_1 per la gestione del credito, (già , in persona del l.r. p.t., Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria di costituzione dei nuovi difensori dall'Avv. Luigi COLUCCINO (insieme già all'Avv. Luca POLVERINO, allora appartenente anch'egli al Foro di Roma), del Foro di Roma, il quale ha delegato l'Avv. Michele GALLO a rappresentare e difendere, in sua vece, la menzionata società in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, ed ha eletto domicilio nello studio di quest'ultimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (pagamento di corrispettivo di somministrazione di gas)
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Tribunale di Potenza, affinché Controparte_1 esso ingiungesse a di pagare, in favore della stessa ricorrente, la somma di Parte_1 euro 5.412,24, oltre agli interessi di legge, quale corrispettivo della somministrazione (di gas, precisa lo scrivente) «correlata all'utenza n° 6225338».
1 N. 426/2020 R.G.A.C.
2. Il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda, mediante il decreto ingiuntivo n.
1216/2019.
3. proponeva opposizione;
egli sollevava le seguenti doglianze: Parte_1
«CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA - omessa prova delle vicende del presunto credito
– contratto di fornitura – carenza di documentazione»; «INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL CREDITO»; «INIDONEITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA».
4. Resisteva la e, per essa, quale mandataria per Controparte_1 la gestione del credito, Controparte_2
5. Il Giudice dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, con ordinanza datata al 20 Gennaio
2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opponente, com'è rimasto incontestato, si forniva del gas, sin dal 5 Gennaio 2007 ed al medesimo PDR n. 15143811005338, presso la che veniva, poi, già Controparte_4 nel 2008, incorporata dalla come documentato: e Controparte_1 questo dimostra l'esistenza e persistenza della fornitura, e la titolarità del credito, in capo alla convenuta.
Si aggiunga che, con riferimento a quella medesima fornitura, lo stesso come Pt_1 documenta la parte convenuta-opposta, pagava numerose fatture, diverse da quelle oggetto di causa.
2. La documentazione dei consumi, contenuta nelle fatture depositate, non è stata specificamente contestata: l'opponente avrebbe potuto evidenziare eventuali incongruenze, invocando dati differenti, derivanti da periodi precedenti, o elementi precisi, che potessero aver influito sulle rilevazioni, alterandole.
3. Il nvoca la prescrizione biennale, introdotta dall'art. 1, co. 4, l. 205/2017: con Pt_1 effetto, per le forniture di gas, ed ai sensi del successivo comma 11, dalle fatture con scadenza successiva al 1° Gennaio 2019.
Nella specie, tuttavia, il credito sorge da sette fatture, che portavano pagamenti da eseguire entro scadenze comprese tra l'8 Maggio 2013 ed il 5 Gennaio 2015: si applica, allora, il termine quinquennale, previsto, dall'art. 2948, n. 4, c.c., rispetto a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
L'applicazione retroattiva della nuova disciplina è esclusa: «In tema di prescrizione breve,
l'art. 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), laddove prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture – relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché – quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non si determini un termine di prescrizione complessivo più lungo di quello quinquennale, dovendo trovare applicazione in tale ipotesi la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione
c.c.» (Cass. civ., Sez. I, ord. 29.5.2024, n. 15102).
2 N. 426/2020 R.G.A.C.
La parte convenuta deduce, senza specifica contestazione e con riferimento ad un documento prodotto, di aver interrotto la prescrizione il 28 Settembre 2018: ciò significa che tutti i crediti non sono prescritti, eccetto quello portato dalla fattura n. 174890, dell'importo di euro 267,24, con scadenza all'8 Maggio 2013.
4. Il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, essendo stato accertato un debito di importo minore di quello oggetto dell'ingiunzione.
5. Le spese di lite della fase di opposizione, e solo di questa (essendo stato revocato il provvedimento monitorio), rimangono a carico della parte opponente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 426/2020 R.G.A.C., promossa da contro la costituitasi in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r. p.t., e, per essa, quale mandataria per la gestione del credito, la CP_2
(già , in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione,
[...] Controparte_3 richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1216/2019;
2. condanna a pagare alla la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di euro 5.145,00, oltre agli interessi come da domanda, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture;
3. condanna a rifondere alla controparte le spese di lite della sola fase di Parte_1 opposizione, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 11 Luglio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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