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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/06/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2024
avente ad oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
promossa da
) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Zeno Perinelli convenuto rimessa in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore nata a [...] il [...], con collocamento abitativo prevalente e Persona_1
residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre che padre e figlia si frequentino liberamente, in accordo tra i genitori e la figlia stessa considerata l'età, specialmente nei periodi di sospensione scolastica, stante la distanza dei luoghi di residenza di e del padre;
Per_1
3) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire a mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia versando alla madre l'importo mensile di € 500,00 o della diversa somma di giustizia che emergerà nel corso del procedimento, con adeguamento annuale ISTAT ed a decorrere quantomeno dal mese di febbraio 2024 (data della domanda) o dalla data anteriore, che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale, considerato che dal luglio 2012 (data della fine della convivenza tra genitori) ad oggi egli nulla ha versato a tale titolo;
4) disporre espressamente che la signora possa richiedere, percepire e trattenere Pt_1
integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare;
5) disporre che le spese straordinarie per la figlia siano a carico dei genitori al 50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017. Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
la detrazione fiscale avverrà al 50% fra i genitori;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge, in caso di opposizione.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE: “a) disporre l'affidamento condiviso della minore con la collocazione prevalente presso la madre;
b) disporre che padre e figlia si frequentino liberamente, in accordo tra i genitori e la figlia stessa considerata l'età, specialmente nei periodi di sospensione scolastica, stante la distanza dei luoghi di residenza di e del padre;
Per_1
c) disporre in capo al padre un obbligo di mantenimento ordinario di importo pari ad € 150,00 mensili o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto congruo dal Giudice, da versare entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente sul conto corrente della signora Detta somma dovrà essere assoggettata ad adeguamento annuale al Parte_1
costo della vita secondo gli indici ISTAT di anno in anno;
d) disporre la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo sulle spese straordinari adottate dal CNF, previo accordo per un esborso che singolo o al continuato comporti una somma superiore a € 200.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge ed IVA in caso di opposizione.”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, la ricorrente – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il signor da cui è nata a [...] in data [...] la Controparte_1 figlia – ha domandato che il Tribunale disponesse l'affidamento congiunto della Persona_1
figlia con collocamento presso la stessa ricorrente, regime di visite libere in base all'accordo fra i genitori e l'obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minorenne la somma di euro 500,00 al mese, oltre alla integrale corresponsione alla madre di ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo familiare e suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017.
La Sig.ra ha rappresentato che la convivenza, iniziata nel maggio 2008 presso l'abitazione del Pt_1
convenuto sita a Pineto (TE) in Abruzzo, si è conclusa nel luglio 2012. Successivamente, madre e figlia si sono trasferite a Trento presso l'abitazione di proprietà della odierna ricorrente, ove risultano ancora ad oggi formalmente residenti.
Il signor abita stabilmente in Sardegna con una nuova compagna, pur risultando ad oggi Persona_1
residente a [...]in provincia di La Spezia, dove viveva con la madre della sua seconda figlia ( Per_2
nata nel 2014) fino alla fine della loro relazione.
Padre e figlia hanno mantenuto rapporti costanti, in quanto il padre raggiunge a Trento per Per_1
qualche giorno circa una volta al mese. Periodi di frequentazione più lunghi avvengono, inoltre, durante i periodi di sospensione scolastica, specialmente nei mesi estivi, quando si reca dal padre in Sardegna per massimo tre settimane consecutive. Per_1
La ricorrente ha altresì rappresentato che, dall'interruzione della loro relazione, il convenuto non ha mai contribuito al mantenimento della figlia minore non economicamente autosufficiente, Per_1
intervenendo saltuariamente solo per alcune spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto si è costituito con comparsa del 28 maggio
2024, accedendo a gran parte delle richieste della madre ad eccezione del quantum richiesto a titolo di mantenimento. Egli ha dichiarato di poter versare non oltre 150 euro mensili in considerazione che il proprio reddito mensile è pari a circa 700 euro e frutto di occupazione stagionale, nonché delle spese di trasferimento che egli sostiene per vedere la figlia. Inoltre, il convenuto ha evidenziato che su detto reddito insistono attualmente le spese di mantenimento dell'altra figlia minorenne e la restituzione di un debito verso Equitalia.
All'udienza di data 27 giugno 2024 le parti sono comparse personalmente e, dopo essere state sentite dal G.I., hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con concorde rinuncia all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Ritenendo completa l'istruttoria, il G.I. ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande svolte dalla parte ricorrente possono trovare solo parziale accoglimento, evidenziandosi che in questa sede la decisione del Collegio resta limitata alla delibazione delle questioni attinenti alla misura del mantenimento. Le parti, infatti, concordando nelle rispettive conclusioni su quanto attiene all'affidamento, al collocamento e alle modalità di frequentazione tra la minore e il padre. L'art. 337 ter comma 2 c.c. stabilisce, infatti, che il giudice prende atto di eventuali accordi tra i genitori se non contrari agli interessi dei figli.
La domanda di affidamento condiviso – peraltro, formulata concordemente da entrambi i genitori - merita accoglimento.
In linea con le enunciazioni della Convenzione internazionale su diritti del che pongono in Per_3
rilievo il principio della bigenitorialità anche nella crisi della coppia, di regola (art. 337ter, co. 2 c.c.) deve essere privilegiato l'affidamento ad entrambi i genitori. È possibile derogarvi in via eccezionale
(art. 337 quater co. 1 c.c.) solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza del genitore ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale ovvero che il rapporto con uno dei genitori sia contrario all'interesse del minore.
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore
“stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez.
I, 30/08/2019, n. 21916).
Nel caso di specie non si ravvisano circostanze ostative al mantenimento dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, di fatto già praticato da 12 anni dopo l'interruzione del rapporto di coppia.
Non v'è prova in atti di circostanze che provino “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”.
Al contrario le parti hanno concordemente evidenziato – seppur da punti di vista diversi – lo sforzo del padre e della figlia di mantenere la continuità anche nell'esercizio del diritto - dovere di visita, nonostante la difficoltà derivanti dalla distanza geografica.
D'altra parte, oltre a raccogliere l'accordo delle parti sul punto, non si rilevano negli anni gravi difficoltà dei genitori nell'attuare tale modalità di affidamento. È stata, infatti, documentata un'unica occasione in cui la madre ha adito l'autorità giudiziaria per intervenire su scelte educative a favore della minore, iniziativa poi culminata in una rinuncia agli atti a seguito dell'acquisito consenso del padre.
Il Collegio ritiene, poi, che vada proseguita anche la collocazione di in Trento presso la Per_1
residenza della madre, in quanto ivi risulta essere stabilmente radicata la sua vita. Non solo i genitori concordano in merito, ma giova rilevare che la minore risiede a Trento dal 2012 ove vive stabilmente e frequenta la seconda classe delle scuole superiori. Pertanto, un eventuale trasferimento sarebbe nocivo e pregiudizievole per il normale sviluppo della minore.
Quanto al regime di visita del padre non collocatario, ritiene il Collegio che esso vada rimesso alla libertà delle parti, in particolare della minore e con l'accordo dei genitori, ai quali viene attribuita la facoltà di individuare tempi e modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire.
Anche su detto punto non v'è ragione di discostarsi dall'accordo delle parti sulla regolamentazione libera del diritto di visita. È noto che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e che, solo in difetto di tale accordo, il Giudice è tenuto a fissare la cornice minima dei tempi di permanenza del genitore non collocatario adeguandola alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori. Inoltre, nel caso concreto, il diritto - dovere di visita libero i) corrisponde alla regolamentazione già in essere tra le parti, che ha dato prova di funzionare adeguatamente nel corso degli anni;
ii) è meglio rispondente alle esigenze legate all'età della minore, ormai prossima a compiere 17 anni nell'agosto 2025; iii) consente di meglio adattare il diritto - dovere di visita del padre alle difficoltà di spostamento dovute al fatto che egli, pur risiedendo in Liguria, è stabilmente domiciliato in Sardegna.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori sia espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed è, altresì, annoverato nel Codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Anche sotto questo profilo, le parti assumono conclusioni discordi esclusivamente in merito al quantum dell'assegno di mantenimento a favore di Per_1
Le stesse, infatti, nuovamente formulano conclusioni sostanzialmente concordi – ed il Collegio conviene di accedere a detto accordo nell'interesse del minore - in merito:
- alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 29.11.2017, precisando che in considerazione dell'affidamento condiviso esse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e rimborsate al genitore che le ha unilateralmente sostenute chiedendone il rimborso pro quota previa esibizione di documentazione fiscale;
- alla disposizione integrale a favore della signora della percezione di ogni contributo Pt_1 pubblico erogato a favore del nucleo familiare, in quanto genitore collocatario che si fa carico per la maggior parte dell'anno delle spese relative alla minore.
Rispetto all'entità dell'assegno di mantenimento, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 250,00.
Giova evidenizare che, in ragione dell'art. 316-bis, entrambi i genitori devono concorrere negli oneri per i figli in proporzione alle rispettive sostanze e “ciascuno secondo la sua capacità di lavoro professionale e casalingo”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, “la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico.
Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi. Inoltre, la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici.
(Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n.6455).
È principio costantemente affermato dalle corti di merito - cui il Tribunale aderisce - che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole sussiste anche in caso di disoccupazione, potendo il giudice determinare l'importo del contributo sulla base della capacità lavorativa generica del genitore inadempiente (Cfr. Trib. Padova sez. I, n.347 del 2025; Trib. Terni, n. 448 del 2022; Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190 del 2015).
Nel caso di specie, deve innanzitutto osservarsi che, sebbene dalla documentazione versata in atti non sia possibile quantificare in modo preciso le disponibilità economiche del sig. – Persona_1
ambulante stagionale –, va certamente ritenuto che egli goda di una condizione economica più florida rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi acquisite in atti (per l'anno di imposta 2022 risulta che il padre ha percepito 8.020 euro annui di imponibile al netto dell'imposta netta e delle addizionali IRPEF;
per le annualità precedenti ha percepito importi ancora minori). Ed invero, da un lato, vanno considerate le movimentazioni bancarie di cui agli estratti conto depositati in atti (per l'anno 2023 vi sono stati accrediti di importo significativo); dall'altro lato, che i redditi minimali dichiarati non appaiono compatibili con le spese che certamente il padre sostiene mensilmente, tra cui le spese di viaggio per incontrare la minore.
Al contempo, ai fini della quantificazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, deve tenersi in considerazione, da una parte, che le spese di viaggio per vedere la figlia sono integralmente a carico del padre (il quale tendenzialmente una volta al mese di sposta dalla Sardegna in Trentino per incontrare la figlia); dall'altra parte, che, su accordo delle parti, tutti gli assegni in favore del nucleo familiare vengono integralmente percepiti e trattenuti dalla madre.
Orbene, alla luce di quanto sopra, nonché considerati i redditi della madre (la signora è Pt_1
insegnante di matematica presso una scuola media;
è intestataria dell'abitazione dove vive con la figlia e di un'automobile; percepisce un reddito imponibile pari a circa 1.816,08 mensili nel 2020,
2.129,66 mensili nel 2021 e 2.053,75 nel 2022) e l'età della figlia nonché considerata la capacità lavorativa del padre (egli ha 46 anni e svolge attività stagionale) e la circostanza che egli è tenuto al mantenimento anche di un'altra figlia minore (nata dalla relazione con la nuova compagna), va ritenuta congrua la somma di euro 250,00 mensili da porsi a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, per il mantenimento ordinario della figlia.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo parziale accordo raggiunto dalle parti e dalla parziale soccombenza reciproca sulla domanda di mantenimento ordinario della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1. affida la figlia minore (nata il [...]) congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che le visite e i contatti tra il padre e la minore avvengano liberamente, in base alle esigenze della minore e con l'accordo dei genitori, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1
ordinario per la figlia la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00;
4. dispone che la sig.ra possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni Pt_1
contributo pubblico, comunque denominato, in favore del nucelo familiare;
5. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Baglivo, MOT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 479/2024
avente ad oggetto: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
promossa da
) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Zeno Perinelli convenuto rimessa in decisione all'udienza del 13 febbraio 2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della
Repubblica di data 14 marzo 2023
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'affidamento condiviso tra i genitori della minore nata a [...] il [...], con collocamento abitativo prevalente e Persona_1
residenza anagrafica presso la madre;
2) disporre che padre e figlia si frequentino liberamente, in accordo tra i genitori e la figlia stessa considerata l'età, specialmente nei periodi di sospensione scolastica, stante la distanza dei luoghi di residenza di e del padre;
Per_1
3) disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire a mantenimento ordinario Controparte_1 della figlia versando alla madre l'importo mensile di € 500,00 o della diversa somma di giustizia che emergerà nel corso del procedimento, con adeguamento annuale ISTAT ed a decorrere quantomeno dal mese di febbraio 2024 (data della domanda) o dalla data anteriore, che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale, considerato che dal luglio 2012 (data della fine della convivenza tra genitori) ad oggi egli nulla ha versato a tale titolo;
4) disporre espressamente che la signora possa richiedere, percepire e trattenere Pt_1
integralmente ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo famigliare;
5) disporre che le spese straordinarie per la figlia siano a carico dei genitori al 50% secondo il protocollo del Consiglio Nazionale Forense del 29.11.2017. Salvo diversi accordi, il genitore che avrà anticipato la spesa dovrà fornire all'altro, per ottenere il rimborso, la documentazione fiscale idonea in copia: i genitori si impegnano a scambiarsi la documentazione, a comunicare e, qualora previsto, a concordare tra loro le spese straordinarie, attraverso i rispettivi indirizzi mail: il rimborso all'altro genitore dovrà essere effettuato entro e non oltre la fine del mese successivo all'invio della documentazione;
la detrazione fiscale avverrà al 50% fra i genitori;
6) con vittoria di compenso professionale, oltre ad accessori di legge, in caso di opposizione.”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE: “a) disporre l'affidamento condiviso della minore con la collocazione prevalente presso la madre;
b) disporre che padre e figlia si frequentino liberamente, in accordo tra i genitori e la figlia stessa considerata l'età, specialmente nei periodi di sospensione scolastica, stante la distanza dei luoghi di residenza di e del padre;
Per_1
c) disporre in capo al padre un obbligo di mantenimento ordinario di importo pari ad € 150,00 mensili o dell'importo maggiore o minore che sarà ritenuto congruo dal Giudice, da versare entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, mediante bonifico bancario sul conto corrente sul conto corrente della signora Detta somma dovrà essere assoggettata ad adeguamento annuale al Parte_1
costo della vita secondo gli indici ISTAT di anno in anno;
d) disporre la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, secondo quanto stabilito dal protocollo sulle spese straordinari adottate dal CNF, previo accordo per un esborso che singolo o al continuato comporti una somma superiore a € 200.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge ed IVA in caso di opposizione.”.
per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, la ricorrente – premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il signor da cui è nata a [...] in data [...] la Controparte_1 figlia – ha domandato che il Tribunale disponesse l'affidamento congiunto della Persona_1
figlia con collocamento presso la stessa ricorrente, regime di visite libere in base all'accordo fra i genitori e l'obbligo a carico del padre di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minorenne la somma di euro 500,00 al mese, oltre alla integrale corresponsione alla madre di ogni contributo pubblico erogato a favore del nucleo familiare e suddivisione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF del 29.11.2017.
La Sig.ra ha rappresentato che la convivenza, iniziata nel maggio 2008 presso l'abitazione del Pt_1
convenuto sita a Pineto (TE) in Abruzzo, si è conclusa nel luglio 2012. Successivamente, madre e figlia si sono trasferite a Trento presso l'abitazione di proprietà della odierna ricorrente, ove risultano ancora ad oggi formalmente residenti.
Il signor abita stabilmente in Sardegna con una nuova compagna, pur risultando ad oggi Persona_1
residente a [...]in provincia di La Spezia, dove viveva con la madre della sua seconda figlia ( Per_2
nata nel 2014) fino alla fine della loro relazione.
Padre e figlia hanno mantenuto rapporti costanti, in quanto il padre raggiunge a Trento per Per_1
qualche giorno circa una volta al mese. Periodi di frequentazione più lunghi avvengono, inoltre, durante i periodi di sospensione scolastica, specialmente nei mesi estivi, quando si reca dal padre in Sardegna per massimo tre settimane consecutive. Per_1
La ricorrente ha altresì rappresentato che, dall'interruzione della loro relazione, il convenuto non ha mai contribuito al mantenimento della figlia minore non economicamente autosufficiente, Per_1
intervenendo saltuariamente solo per alcune spese straordinarie.
Radicatosi validamente il contraddittorio, il convenuto si è costituito con comparsa del 28 maggio
2024, accedendo a gran parte delle richieste della madre ad eccezione del quantum richiesto a titolo di mantenimento. Egli ha dichiarato di poter versare non oltre 150 euro mensili in considerazione che il proprio reddito mensile è pari a circa 700 euro e frutto di occupazione stagionale, nonché delle spese di trasferimento che egli sostiene per vedere la figlia. Inoltre, il convenuto ha evidenziato che su detto reddito insistono attualmente le spese di mantenimento dell'altra figlia minorenne e la restituzione di un debito verso Equitalia.
All'udienza di data 27 giugno 2024 le parti sono comparse personalmente e, dopo essere state sentite dal G.I., hanno chiesto la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con concorde rinuncia all'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c..
Ritenendo completa l'istruttoria, il G.I. ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
All'udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Le domande svolte dalla parte ricorrente possono trovare solo parziale accoglimento, evidenziandosi che in questa sede la decisione del Collegio resta limitata alla delibazione delle questioni attinenti alla misura del mantenimento. Le parti, infatti, concordando nelle rispettive conclusioni su quanto attiene all'affidamento, al collocamento e alle modalità di frequentazione tra la minore e il padre. L'art. 337 ter comma 2 c.c. stabilisce, infatti, che il giudice prende atto di eventuali accordi tra i genitori se non contrari agli interessi dei figli.
La domanda di affidamento condiviso – peraltro, formulata concordemente da entrambi i genitori - merita accoglimento.
In linea con le enunciazioni della Convenzione internazionale su diritti del che pongono in Per_3
rilievo il principio della bigenitorialità anche nella crisi della coppia, di regola (art. 337ter, co. 2 c.c.) deve essere privilegiato l'affidamento ad entrambi i genitori. È possibile derogarvi in via eccezionale
(art. 337 quater co. 1 c.c.) solo quando, sulla base di elementi concreti, risulti l'inadeguatezza del genitore ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale ovvero che il rapporto con uno dei genitori sia contrario all'interesse del minore.
Il punto di riferimento che deve guidare il Giudice nella scelta del regime di affidamento deve essere, come ricordato a più riprese dalla Corte di cassazione, quello del superiore interesse del minore
“stante il suo diritto preminente ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti, (…) contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo” (Cass. Civ. sez.
I, 30/08/2019, n. 21916).
Nel caso di specie non si ravvisano circostanze ostative al mantenimento dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, di fatto già praticato da 12 anni dopo l'interruzione del rapporto di coppia.
Non v'è prova in atti di circostanze che provino “in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008)”.
Al contrario le parti hanno concordemente evidenziato – seppur da punti di vista diversi – lo sforzo del padre e della figlia di mantenere la continuità anche nell'esercizio del diritto - dovere di visita, nonostante la difficoltà derivanti dalla distanza geografica.
D'altra parte, oltre a raccogliere l'accordo delle parti sul punto, non si rilevano negli anni gravi difficoltà dei genitori nell'attuare tale modalità di affidamento. È stata, infatti, documentata un'unica occasione in cui la madre ha adito l'autorità giudiziaria per intervenire su scelte educative a favore della minore, iniziativa poi culminata in una rinuncia agli atti a seguito dell'acquisito consenso del padre.
Il Collegio ritiene, poi, che vada proseguita anche la collocazione di in Trento presso la Per_1
residenza della madre, in quanto ivi risulta essere stabilmente radicata la sua vita. Non solo i genitori concordano in merito, ma giova rilevare che la minore risiede a Trento dal 2012 ove vive stabilmente e frequenta la seconda classe delle scuole superiori. Pertanto, un eventuale trasferimento sarebbe nocivo e pregiudizievole per il normale sviluppo della minore.
Quanto al regime di visita del padre non collocatario, ritiene il Collegio che esso vada rimesso alla libertà delle parti, in particolare della minore e con l'accordo dei genitori, ai quali viene attribuita la facoltà di individuare tempi e modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire.
Anche su detto punto non v'è ragione di discostarsi dall'accordo delle parti sulla regolamentazione libera del diritto di visita. È noto che in regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e che, solo in difetto di tale accordo, il Giudice è tenuto a fissare la cornice minima dei tempi di permanenza del genitore non collocatario adeguandola alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori. Inoltre, nel caso concreto, il diritto - dovere di visita libero i) corrisponde alla regolamentazione già in essere tra le parti, che ha dato prova di funzionare adeguatamente nel corso degli anni;
ii) è meglio rispondente alle esigenze legate all'età della minore, ormai prossima a compiere 17 anni nell'agosto 2025; iii) consente di meglio adattare il diritto - dovere di visita del padre alle difficoltà di spostamento dovute al fatto che egli, pur risiedendo in Liguria, è stabilmente domiciliato in Sardegna.
Quanto, infine, alle domande di contenuto economico, giova osservare che l'obbligo di mantenere i figli da parte dei genitori sia espressamente sancito ai sensi dell'art. 30, co.1 Cost. (“E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”), qualificandosi quale dovere costituzionalmente previsto, ed è, altresì, annoverato nel Codice civile non solo quale dovere dei genitori nei confronti dei figli (ai sensi dell'art. 147 c.c. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (…)”) ma anche espressamente quale diritto del figlio (ai sensi dell'art. 315bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori (…)”).
Anche sotto questo profilo, le parti assumono conclusioni discordi esclusivamente in merito al quantum dell'assegno di mantenimento a favore di Per_1
Le stesse, infatti, nuovamente formulano conclusioni sostanzialmente concordi – ed il Collegio conviene di accedere a detto accordo nell'interesse del minore - in merito:
- alla ripartizione al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 29.11.2017, precisando che in considerazione dell'affidamento condiviso esse dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori e rimborsate al genitore che le ha unilateralmente sostenute chiedendone il rimborso pro quota previa esibizione di documentazione fiscale;
- alla disposizione integrale a favore della signora della percezione di ogni contributo Pt_1 pubblico erogato a favore del nucleo familiare, in quanto genitore collocatario che si fa carico per la maggior parte dell'anno delle spese relative alla minore.
Rispetto all'entità dell'assegno di mantenimento, il Collegio ritiene che sia congruo porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di euro 250,00.
Giova evidenizare che, in ragione dell'art. 316-bis, entrambi i genitori devono concorrere negli oneri per i figli in proporzione alle rispettive sostanze e “ciascuno secondo la sua capacità di lavoro professionale e casalingo”.
Per pacifico orientamento giurisprudenziale, infatti, “la determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento destinato al figlio deve considerare non solo il patrimonio dei genitori, ma anche la loro capacità lavorativa, sia che si tratti di un lavoro professionale, sia di un lavoro domestico.
Questo richiede la valutazione non solo delle risorse economiche individuali, ma anche delle rispettive potenzialità di reddito determinate. Insieme a questo, ci deve essere la considerazione delle necessità attuali del figlio, dei tempi in cui il figlio risiede con ciascuno dei genitori e del valore economico delle attività domestiche e di cura assunte da entrambi. Inoltre, la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici.
(Cassazione civile sez. I, 12/03/2024, n.6455).
È principio costantemente affermato dalle corti di merito - cui il Tribunale aderisce - che l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole sussiste anche in caso di disoccupazione, potendo il giudice determinare l'importo del contributo sulla base della capacità lavorativa generica del genitore inadempiente (Cfr. Trib. Padova sez. I, n.347 del 2025; Trib. Terni, n. 448 del 2022; Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190 del 2015).
Nel caso di specie, deve innanzitutto osservarsi che, sebbene dalla documentazione versata in atti non sia possibile quantificare in modo preciso le disponibilità economiche del sig. – Persona_1
ambulante stagionale –, va certamente ritenuto che egli goda di una condizione economica più florida rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni dei redditi acquisite in atti (per l'anno di imposta 2022 risulta che il padre ha percepito 8.020 euro annui di imponibile al netto dell'imposta netta e delle addizionali IRPEF;
per le annualità precedenti ha percepito importi ancora minori). Ed invero, da un lato, vanno considerate le movimentazioni bancarie di cui agli estratti conto depositati in atti (per l'anno 2023 vi sono stati accrediti di importo significativo); dall'altro lato, che i redditi minimali dichiarati non appaiono compatibili con le spese che certamente il padre sostiene mensilmente, tra cui le spese di viaggio per incontrare la minore.
Al contempo, ai fini della quantificazione dell'assegno per il mantenimento della figlia, deve tenersi in considerazione, da una parte, che le spese di viaggio per vedere la figlia sono integralmente a carico del padre (il quale tendenzialmente una volta al mese di sposta dalla Sardegna in Trentino per incontrare la figlia); dall'altra parte, che, su accordo delle parti, tutti gli assegni in favore del nucleo familiare vengono integralmente percepiti e trattenuti dalla madre.
Orbene, alla luce di quanto sopra, nonché considerati i redditi della madre (la signora è Pt_1
insegnante di matematica presso una scuola media;
è intestataria dell'abitazione dove vive con la figlia e di un'automobile; percepisce un reddito imponibile pari a circa 1.816,08 mensili nel 2020,
2.129,66 mensili nel 2021 e 2.053,75 nel 2022) e l'età della figlia nonché considerata la capacità lavorativa del padre (egli ha 46 anni e svolge attività stagionale) e la circostanza che egli è tenuto al mantenimento anche di un'altra figlia minore (nata dalla relazione con la nuova compagna), va ritenuta congrua la somma di euro 250,00 mensili da porsi a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda, per il mantenimento ordinario della figlia.
Spese di lite compensate, tenuto conto dell'accordo parziale accordo raggiunto dalle parti e dalla parziale soccombenza reciproca sulla domanda di mantenimento ordinario della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così provvede:
1. affida la figlia minore (nata il [...]) congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
2. dispone che le visite e i contatti tra il padre e la minore avvengano liberamente, in base alle esigenze della minore e con l'accordo dei genitori, cui viene rimessa l'individuazione dei tempi e dei modi in cui gli eventuali incontri e contatti potranno avvenire;
3. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento Controparte_1
ordinario per la figlia la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, Parte_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 150,00;
4. dispone che la sig.ra possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni Pt_1
contributo pubblico, comunque denominato, in favore del nucelo familiare;
5. spese di lite compensate.
Così deciso a Trento, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Baglivo, MOT.