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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 717 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
N. 2/2023 (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona dei liquidatori, Dott. e Avv. C.F._1 Parte_3
Luca Alberto Tricoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Donnici,
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
(P.IVA e C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Roma ), in persona del legale rappresentate pro tempore, e per P.IVA_1
essa (P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di CP_2
), quale società incorporata in CP_1 P.IVA_2 Controparte_3
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano, Monza,
[...]
Brianza, Lodi al numero ), a sua volta rappresentata dalla sua procuratrice P.IVA_3 speciale in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_4
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio;
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 70/2021, emesso in data 24.01.2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_2
esecutivo n. 70/2021, emesso in data 24.01.2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , come sopra rappresentata, della somma di € CP_1
1 24.480,00, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, quale credito derivante da
18 effetti cambiari scaduti e impagati, emessi dalla Filiale di Crotone della
[...]
a favore della dichiarata fallita Controparte_5 Controparte_6
dal Tribunale di Crotone, ed avallati da essa opponente.
L'opposta ha resistito alle avverse deduzioni.
Con ordinanza del 9 dicembre 2021 è stata disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio è stata dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (cfr. sentenza del n. 13 dell'8 maggio 2023 del Tribunale di Crotone). È Parte_2 stata dunque dichiarata l'interruzione del processo, in seguito alla quale i liquidatori della procedura hanno provveduto a riassumere il giudizio.
Tanto premesso, la domanda proposta in sede monitoria deve essere dichiarata improcedibile.
Invero, ai sensi dell'art. 270, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019, trova applicazione l'art. 151 del medesimo decreto legislativo, in forza del quale “Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge” (comma secondo), analogamente a quanto previsto dall'art. 52, comma secondo, della legge fallimentare.
Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fallimento
(applicabili anche al caso di specie), la dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica (v., attualmente, art. 96 L.F.).
Conseguentemente, la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale (come nella specie), diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 11811/2014; n. 21565/2008; n.
6196/2020).
2 È stato altresì precisato che, in tali casi, il curatore (o nel caso di specie il liquidatore) non
è tenuto a riassumere il giudizio (Cass. n. 11811/2014), mentre l'eventuale riassunzione da parte del curatore del giudizio di opposizione interrotto, non al fine di farne dichiarare l'improcedibilità, ma per ottenere una pronuncia sul merito, non incide sulla disciplina dell'accertamento del passivo, dettata a tutela del principio concorsuale e quindi di un pubblico interesse;
di conseguenza, il giudice dell'opposizione non può decidere nel merito, dovendo invece dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. n. 5727/2004).
Atteso l'esito del giudizio e considerata la rilevabilità d'ufficio della improcedibilità della domanda, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda proposta con il ricorso per ingiunzione;
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo;
- compensa integralmente le spese processuali.
Crotone, 07/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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