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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 06/02/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1760/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16744/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl (già Incorporata_1 Srl) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-DINIEGO D.LITE n. PROT. 51361 RU DOGANE-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8828/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.r.l. (già Incorporata_1 S.r.l.) ricorre avverso atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite (prot. 51361/RU del 09/09/2024), emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli - DT
IV - Lazio e Abruzzo - Ufficio delle Dogane di Roma 1 e relativo alla domanda di definizione agevolata della lite CID 801 (Prot. 42867/RU del 3/08/2023) concernente l'atto di Irrogazione immediata della sanzione n.
406-2022 (Prot. 52018/RU del 10/10/2022), recante l'importo di euro 24.987,78 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento dell'accisa sul gas naturale contestuale all'avviso di pagamento n. 188/2022; assume che la domanda CID 801 sia stata regolarmente presentata nel procedimento R.G.R. n.
3348/2023 dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione n. 23, la quale esaminata la documentazione in atti - con la sentenza n. 1228/2024 depositata il 26/01/2024 - ha pronunciato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1.1. Ricorrente_1 S.r.I., società operante nel settore dell'energia, che nel 2022 ha impugnato sia l'atto di irrogazione immediata della sanzione per omesso pagamento delle accise sul gas naturale sia il correlato avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Con l'entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, la società ha aderito alla definizione agevolata, definendo dapprima la lite relativa ai tributi mediante presentazione della domanda e pagamento della prima rata – modalità espressamente riconosciuta dal legislatore come perfezionante la procedura e successivamente la lite sulle sanzioni collegate, per le quali la legge esclude qualsivoglia pagamento quando il rapporto tributario risulta definito, anche in via rateale. La Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha quindi dichiarato entrambe le cause estinte per cessata materia del contendere con sentenze definitive. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Dogane, nel
2024, ha denegato la sola domanda relativa alle sanzioni, sostenendo - in contrasto con la legge e con la ratio della tregua fiscale – che la definizione dei tributi sarebbe perfezionata solo con il pagamento integrale e non mediante rateizzazione. Tale posizione è considerata non solo illogica e contraria al dettato normativo, ma anche smentita da recenti decisioni della CGT di Trieste, che hanno annullato analoghi dinieghi dell'Amministrazione, confermando la correttezza dell'operato della Società.
1.2. La Società ricorrente, quindi, chiede l'annullamento dell'atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite per i seguenti motivi:
- definitività della sentenza CGT I grado di Roma n. 1228 del 26/01/2024;
- erroneità ed illegittimità dell'impugnato atto di diniego per errata applicazione e violazione dell'art. 1, commi
186-205, legge n. 197 del 2022. Contrasto con la lettera e con la ratio del dettato normativo che disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti ed ammette il pagamento della prima rata ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;
illegittimità dell'impugnato atto di diniego per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- erroneità ed illegittimità dell'impugnato atto di diniego per la violazione dell'art. 15-ter, comma 2, del d.P. R. n. 602 del 1973 e dell'art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997;
- in subordine, riproposizione dei motivi di ricorso già formulati nel ricorso introduttivo R.G.R. n. 3348 del 2023.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale, esclusa la fondatezza dei motivi di ricorso, afferma di aver legittimamente operato sulla base della normativa vigente.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Come già affermato dalla CGT di Trieste, che qui si condivide, l'Agenzia delle Dogane ha emesso due distinti provvedimenti - uno relativo al tributo e uno alle sanzioni - che la parte ha impugnato. La Società
―
ha inoltre documentato che, in un diverso contenzioso con la medesima Amministrazione, concluso con l'ordinanza n. 1228 del 26/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, sia con riferimento al tributo sia alla sanzione. Analoghe decisioni delle CGT di Udine, Roma e Trieste sono state prodotte dalla ricorrente. L'Agenzia, tuttavia, assume che una simile conclusione non sarebbe possibile nel presente procedimento, sostenendo che la presenza di due atti distinti (uno impositivo e uno sanzionatorio) impedirebbe l'applicazione unitaria della definizione agevolata. Tale tesi non può essere condivisa: ciò che rileva è che, sotto il profilo sostanziale, non vi è alcuna differenza tra l'ipotesi di un unico provvedimento recante tributo e sanzione e quella (derivante da una mera scelta amministrativa) in cui gli atti vengono scorporati. La definizione della sanzione collegata, infatti, non trova alcun ostacolo nella circostanza formale del numero dei provvedimenti emessi, poiché l'assetto normativo riguarda il rapporto sostanziale tra tributo e sanzione, non la tecnica di emanazione degli atti.
3. Ugualmente infondata è la distinzione proposta dall'Agenzia tra "definizione" e "perfezionamento", fondata sul diverso codice di definizione indicato nella circolare n. 9 del 2023 e sull'assunto che solo il pagamento in un'unica soluzione comporterebbe la definizione del rapporto. Una simile interpretazione contrasta apertamente con la legge n. 197 del 2022, che all'art. 1, comma 191, ultimo periodo, stabilisce con chiarezza che, nelle controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate ai tributi, nessun importo è dovuto se il rapporto tributario è stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata ivi prevista. Ne deriva che il pagamento rateale (che la legge considera valido ai fini del perfezionamento della definizione) produce comunque l'effetto estintivo anche sulle sanzioni. Pretendere, invece, il pagamento integrale come condizione per definire la sanzione non solo è privo di fondamento normativo, ma contrasta con la ratio della "tregua fiscale", che ha ammesso la rateizzazione come modalità pienamente legittima di definizione.
L'interpretazione dell'Ufficio, oltre a introdurre un'irragionevole disparità di trattamento tra chi paga in unica soluzione e chi paga ratealmente, condurrebbe a risultati illogici: una volta ultimate le rate, il contribuente avrebbe comunque "definito" il tributo, ma resterebbe paradossalmente esposto alla sanzione, senza che la legge preveda tale esclusione. La normativa, infatti, non distingue tra le due modalità di pagamento, né la scelta legislativa è stata accompagnata da alcuna previsione che mantenga ferme le sanzioni per chi ha optato per la rateizzazione.
4. Il comma 198 della legge n. 197 del 2022, infine, conferma che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il processo deve essere dichiarato estinto a seguito del deposito della documentazione prevista, senza operare alcuna distinzione di carattere formale tra atti unici o plurimi. Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib., n. 37597 del 2022), affermando che il nesso diretto tra violazione e tributo integra la fattispecie delle sanzioni collegate e legittima la definizione agevolata, rendendo illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio. Pertanto e di conseguenza, il diniego impugnato risulta essere illegittimo e deve essere annullato, poiché la definizione del tributo comporta necessariamente anche quello della sanzione
5. In conclusione, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese sono compensate in virtù della particolare complessità della vicenda la quale si è prestata a diverse interpretazioni.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo II Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CORIGLIANO CAMPOLITI GIUSEPPE, Presidente
FILOCAMO FULVIO, RE
CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16744/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl (già Incorporata_1 Srl) - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-DINIEGO D.LITE n. PROT. 51361 RU DOGANE-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8828/2025 depositato il 29/09/2025
Richieste delle parti: Come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 S.r.l. (già Incorporata_1 S.r.l.) ricorre avverso atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite (prot. 51361/RU del 09/09/2024), emesso dall'Agenzia delle Accise Dogane e dei Monopoli - DT
IV - Lazio e Abruzzo - Ufficio delle Dogane di Roma 1 e relativo alla domanda di definizione agevolata della lite CID 801 (Prot. 42867/RU del 3/08/2023) concernente l'atto di Irrogazione immediata della sanzione n.
406-2022 (Prot. 52018/RU del 10/10/2022), recante l'importo di euro 24.987,78 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento dell'accisa sul gas naturale contestuale all'avviso di pagamento n. 188/2022; assume che la domanda CID 801 sia stata regolarmente presentata nel procedimento R.G.R. n.
3348/2023 dinnanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sezione n. 23, la quale esaminata la documentazione in atti - con la sentenza n. 1228/2024 depositata il 26/01/2024 - ha pronunciato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
1.1. Ricorrente_1 S.r.I., società operante nel settore dell'energia, che nel 2022 ha impugnato sia l'atto di irrogazione immediata della sanzione per omesso pagamento delle accise sul gas naturale sia il correlato avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Con l'entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, la società ha aderito alla definizione agevolata, definendo dapprima la lite relativa ai tributi mediante presentazione della domanda e pagamento della prima rata – modalità espressamente riconosciuta dal legislatore come perfezionante la procedura e successivamente la lite sulle sanzioni collegate, per le quali la legge esclude qualsivoglia pagamento quando il rapporto tributario risulta definito, anche in via rateale. La Corte di Giustizia Tributaria di Roma ha quindi dichiarato entrambe le cause estinte per cessata materia del contendere con sentenze definitive. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Dogane, nel
2024, ha denegato la sola domanda relativa alle sanzioni, sostenendo - in contrasto con la legge e con la ratio della tregua fiscale – che la definizione dei tributi sarebbe perfezionata solo con il pagamento integrale e non mediante rateizzazione. Tale posizione è considerata non solo illogica e contraria al dettato normativo, ma anche smentita da recenti decisioni della CGT di Trieste, che hanno annullato analoghi dinieghi dell'Amministrazione, confermando la correttezza dell'operato della Società.
1.2. La Società ricorrente, quindi, chiede l'annullamento dell'atto di diniego della domanda di definizione agevolata della lite per i seguenti motivi:
- definitività della sentenza CGT I grado di Roma n. 1228 del 26/01/2024;
- erroneità ed illegittimità dell'impugnato atto di diniego per errata applicazione e violazione dell'art. 1, commi
186-205, legge n. 197 del 2022. Contrasto con la lettera e con la ratio del dettato normativo che disciplina la definizione agevolata delle liti pendenti ed ammette il pagamento della prima rata ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;
illegittimità dell'impugnato atto di diniego per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;
- erroneità ed illegittimità dell'impugnato atto di diniego per la violazione dell'art. 15-ter, comma 2, del d.P. R. n. 602 del 1973 e dell'art. 8 d.lgs. n. 218 del 1997;
- in subordine, riproposizione dei motivi di ricorso già formulati nel ricorso introduttivo R.G.R. n. 3348 del 2023.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Dogane la quale, esclusa la fondatezza dei motivi di ricorso, afferma di aver legittimamente operato sulla base della normativa vigente.
3. Verificati il contraddittorio e la superfluità di un'eventuale ulteriore istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Come già affermato dalla CGT di Trieste, che qui si condivide, l'Agenzia delle Dogane ha emesso due distinti provvedimenti - uno relativo al tributo e uno alle sanzioni - che la parte ha impugnato. La Società
―
ha inoltre documentato che, in un diverso contenzioso con la medesima Amministrazione, concluso con l'ordinanza n. 1228 del 26/01/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giudizio è stato dichiarato estinto per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, sia con riferimento al tributo sia alla sanzione. Analoghe decisioni delle CGT di Udine, Roma e Trieste sono state prodotte dalla ricorrente. L'Agenzia, tuttavia, assume che una simile conclusione non sarebbe possibile nel presente procedimento, sostenendo che la presenza di due atti distinti (uno impositivo e uno sanzionatorio) impedirebbe l'applicazione unitaria della definizione agevolata. Tale tesi non può essere condivisa: ciò che rileva è che, sotto il profilo sostanziale, non vi è alcuna differenza tra l'ipotesi di un unico provvedimento recante tributo e sanzione e quella (derivante da una mera scelta amministrativa) in cui gli atti vengono scorporati. La definizione della sanzione collegata, infatti, non trova alcun ostacolo nella circostanza formale del numero dei provvedimenti emessi, poiché l'assetto normativo riguarda il rapporto sostanziale tra tributo e sanzione, non la tecnica di emanazione degli atti.
3. Ugualmente infondata è la distinzione proposta dall'Agenzia tra "definizione" e "perfezionamento", fondata sul diverso codice di definizione indicato nella circolare n. 9 del 2023 e sull'assunto che solo il pagamento in un'unica soluzione comporterebbe la definizione del rapporto. Una simile interpretazione contrasta apertamente con la legge n. 197 del 2022, che all'art. 1, comma 191, ultimo periodo, stabilisce con chiarezza che, nelle controversie riguardanti esclusivamente sanzioni collegate ai tributi, nessun importo è dovuto se il rapporto tributario è stato definito, anche con modalità diverse dalla definizione agevolata ivi prevista. Ne deriva che il pagamento rateale (che la legge considera valido ai fini del perfezionamento della definizione) produce comunque l'effetto estintivo anche sulle sanzioni. Pretendere, invece, il pagamento integrale come condizione per definire la sanzione non solo è privo di fondamento normativo, ma contrasta con la ratio della "tregua fiscale", che ha ammesso la rateizzazione come modalità pienamente legittima di definizione.
L'interpretazione dell'Ufficio, oltre a introdurre un'irragionevole disparità di trattamento tra chi paga in unica soluzione e chi paga ratealmente, condurrebbe a risultati illogici: una volta ultimate le rate, il contribuente avrebbe comunque "definito" il tributo, ma resterebbe paradossalmente esposto alla sanzione, senza che la legge preveda tale esclusione. La normativa, infatti, non distingue tra le due modalità di pagamento, né la scelta legislativa è stata accompagnata da alcuna previsione che mantenga ferme le sanzioni per chi ha optato per la rateizzazione.
4. Il comma 198 della legge n. 197 del 2022, infine, conferma che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il processo deve essere dichiarato estinto a seguito del deposito della documentazione prevista, senza operare alcuna distinzione di carattere formale tra atti unici o plurimi. Sul punto, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib., n. 37597 del 2022), affermando che il nesso diretto tra violazione e tributo integra la fattispecie delle sanzioni collegate e legittima la definizione agevolata, rendendo illegittimo il diniego opposto dall'Ufficio. Pertanto e di conseguenza, il diniego impugnato risulta essere illegittimo e deve essere annullato, poiché la definizione del tributo comporta necessariamente anche quello della sanzione
5. In conclusione, sulla base di queste considerazioni il ricorso deve essere accolto e le spese sono compensate in virtù della particolare complessità della vicenda la quale si è prestata a diverse interpretazioni.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 25.9.2025 Il Giudice Est. Fulvio Filocamo II Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti