TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 17/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Bordiga Gabriele Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
in Santa Giusta nella via Papa Giovanni XXIII n. 10, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Elena Maria Loddo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, via Cagliari n. 165 ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna
Maria Muroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano – frazione
Donigala Fenughedu, via Oristano n.121 resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “1) pronunciare il divorzio tra le parti;
2) confermare l'affidamento condiviso del figlio che starà con il padre secondo le Per_1
seguenti modalità: il fine settimana in cui il minore starà con il padre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18.30, fino al lunedì mattina alle ore 8.00, anche il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino del giorno successivo;
nei fine settimana in cui il minore starà con la madre, due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino successivo;
durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; le festività pasquali ad anni alterni;
le vacanze estive almeno 15 giorni all'anno in periodo da concordarsi fra i coniugi con congruo anticipo;
3) stante il collocamento in misura pressoché paritaria, disporre che il versi, a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 100,00, da aumentarsi ad euro 200,00 per mesi di luglio e di dicembre, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) i genitori si impegnano a recarsi presso gli uffici competenti al fine di ottenere i bonus previsti e l'indennità di frequenza per il figlio, la quale, per accordo delle parti, sarà interamente percepita da;
Parte_1
5) le parti si accordano affinché l'assegno unico INPS sia percepito direttamente da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Santa Giusta in data Parte_1 CP_1
17.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con atto n. 3, parte
I, anno 2015, e dalla loro unione è nato, in data 17.03.2015, precedentemente al matrimonio, il figlio . Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
La ricorrente ha, infatti, provato, con la produzione degli atti relativi alla separazione consensuale omologata con decreto n. 1152/2021 del 16.03.2021, che tra la comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Oristano in data 10.03.2021 e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 29.02.2024, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta, non essendovi pertanto i presupposti per una riconciliazione.
Ricorrono, quindi, i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
2. All'udienza fissata per la comparizione, le parti, con l'assistenza dei propri difensori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte – poi precisate con note di trattazione depositate il, 24.09.2024 - sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, regolando di comune accordo gli aspetti relativi al collocamento del figlio minore , alla disciplina del diritto di visita del padre e alla determinazione a suo Per_1
carico di un contributo mensile a titolo di mantenimento.
3. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conformi agli interessi del figlio minore sia le previsioni relative alla regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle modalità di incontro con il padre, con il quale è garantita la conservazione di un rapporto equilibrato, sia il contributo a titolo di mantenimento stabilito a carico di quest'ultimo, che risulta congruo avuto riguardo alla capacità economica del resistente in rapporto ai periodi di collocazione pressoché paritaria - in aumento, con l'inserimento di diversi pernottamenti, rispetto ai tempi previsti in sede di separazione - , tenuto altresì conto dell'integrale percepimento, da parte della ricorrente, dell'indennità di frequenza destinata al figlio affetto da spettro autistico di I livello, pari a
340,00 euro e del verosimile incremento dell'assegno unico INPS, pur oggetto di suddivisione, alla misura di circa 296,00 euro. A tal riguardo, si rileva che la ricorrente, secondo quanto dichiarato all'udienza di comparizione, percepisce il reddito di inclusione di 449,00 euro al mese, avendo avuto la possibilità di lavorare solo in modo occasionale prima dell'inizio di una nuova gravidanza e abita in una casa in locazione per cui paga un canone di 350,00 euro, utenze comprese, mentre il resistente ha un reddito mensile di
1.300,00 euro, più tredicesima a fine dicembre e quattordicesima a luglio, su cui grava un canone di locazione di 400,00 euro mensili e due rate relative a contratti di finanziamento di circa 240,00 euro al mese, il cui piano di rimborso avrà scadenza negli anni 2026/2027.
4. Considerata la sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando su accordo delle parti:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Giusta, in data 17.07.2015, tra , nata ad [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
01.04.1982, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con atto n. 3, parte I, anno 2015, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio , che manterrà la residenza anagrafica Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio (scelte educative, scolastiche, sportive e ricreative, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione ad attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali), mentre eserciteranno la responsabilità separatamente per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: durante le settimane in cui è previsto che il fine settimana il minore starà con il padre, a partire dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio fino alle ore 8.00 del lunedì mattina, anche il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del giorno successivo;
nelle settimane in cui è previsto che il minore starà con la madre nel fine settimana, due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino successivo;
durante le festività natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore, dal
24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; le festività pasquali ad anni alterni con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, almeno 15 giorni in periodo da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo;
4) dispone che versi a , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 100,00, da aumentarsi ad euro
200,00 per mesi di luglio e di dicembre, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, preventivamente concordate, salvo urgenze, e comunque documentate;
5) prende atto che i genitori si sono impegnati a recarsi presso gli uffici competenti al fine di ottenere i bonus previsti e l'indennità di frequenza per il figlio, la quale, per accordo delle parti, sarà interamente percepita da;
Parte_1
6) prende atto che le parti si sono accordate affinché l'assegno unico INPS sia percepito direttamente da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Bordiga Gabriele Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 176 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promossa da:
, nata ad [...] il [...] (c.f. ), residente Parte_1 C.F._1
in Santa Giusta nella via Papa Giovanni XXIII n. 10, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Elena Maria Loddo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, via Cagliari n. 165 ricorrente contro
, nato a [...] il [...] (c.f. , CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Anna
Maria Muroni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Oristano – frazione
Donigala Fenughedu, via Oristano n.121 resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica, intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “1) pronunciare il divorzio tra le parti;
2) confermare l'affidamento condiviso del figlio che starà con il padre secondo le Per_1
seguenti modalità: il fine settimana in cui il minore starà con il padre, dal venerdì pomeriggio, dalle ore 18.30, fino al lunedì mattina alle ore 8.00, anche il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino del giorno successivo;
nei fine settimana in cui il minore starà con la madre, due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino successivo;
durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; le festività pasquali ad anni alterni;
le vacanze estive almeno 15 giorni all'anno in periodo da concordarsi fra i coniugi con congruo anticipo;
3) stante il collocamento in misura pressoché paritaria, disporre che il versi, a CP_1 titolo di contributo per il mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 100,00, da aumentarsi ad euro 200,00 per mesi di luglio e di dicembre, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) i genitori si impegnano a recarsi presso gli uffici competenti al fine di ottenere i bonus previsti e l'indennità di frequenza per il figlio, la quale, per accordo delle parti, sarà interamente percepita da;
Parte_1
5) le parti si accordano affinché l'assegno unico INPS sia percepito direttamente da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio in Santa Giusta in data Parte_1 CP_1
17.07.2015, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con atto n. 3, parte
I, anno 2015, e dalla loro unione è nato, in data 17.03.2015, precedentemente al matrimonio, il figlio . Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
La ricorrente ha, infatti, provato, con la produzione degli atti relativi alla separazione consensuale omologata con decreto n. 1152/2021 del 16.03.2021, che tra la comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Oristano in data 10.03.2021 e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 29.02.2024, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta, non essendovi pertanto i presupposti per una riconciliazione.
Ricorrono, quindi, i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
2. All'udienza fissata per la comparizione, le parti, con l'assistenza dei propri difensori, hanno rassegnato le conclusioni conformi sopra trascritte – poi precisate con note di trattazione depositate il, 24.09.2024 - sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato, regolando di comune accordo gli aspetti relativi al collocamento del figlio minore , alla disciplina del diritto di visita del padre e alla determinazione a suo Per_1
carico di un contributo mensile a titolo di mantenimento.
3. Le conclusioni formulate sono suscettibili di accoglimento, potendosi ritenere conformi agli interessi del figlio minore sia le previsioni relative alla regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle modalità di incontro con il padre, con il quale è garantita la conservazione di un rapporto equilibrato, sia il contributo a titolo di mantenimento stabilito a carico di quest'ultimo, che risulta congruo avuto riguardo alla capacità economica del resistente in rapporto ai periodi di collocazione pressoché paritaria - in aumento, con l'inserimento di diversi pernottamenti, rispetto ai tempi previsti in sede di separazione - , tenuto altresì conto dell'integrale percepimento, da parte della ricorrente, dell'indennità di frequenza destinata al figlio affetto da spettro autistico di I livello, pari a
340,00 euro e del verosimile incremento dell'assegno unico INPS, pur oggetto di suddivisione, alla misura di circa 296,00 euro. A tal riguardo, si rileva che la ricorrente, secondo quanto dichiarato all'udienza di comparizione, percepisce il reddito di inclusione di 449,00 euro al mese, avendo avuto la possibilità di lavorare solo in modo occasionale prima dell'inizio di una nuova gravidanza e abita in una casa in locazione per cui paga un canone di 350,00 euro, utenze comprese, mentre il resistente ha un reddito mensile di
1.300,00 euro, più tredicesima a fine dicembre e quattordicesima a luglio, su cui grava un canone di locazione di 400,00 euro mensili e due rate relative a contratti di finanziamento di circa 240,00 euro al mese, il cui piano di rimborso avrà scadenza negli anni 2026/2027.
4. Considerata la sostanziale convergenza di interessi tra le parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando su accordo delle parti:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Santa Giusta, in data 17.07.2015, tra , nata ad [...] il [...], e nato a [...] il Parte_1 CP_1
01.04.1982, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune con atto n. 3, parte I, anno 2015, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio , che manterrà la residenza anagrafica Per_1 presso la madre. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio (scelte educative, scolastiche, sportive e ricreative, cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione ad attività formative extrascolastiche, viaggi di istruzione e svago, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali), mentre eserciteranno la responsabilità separatamente per le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: durante le settimane in cui è previsto che il fine settimana il minore starà con il padre, a partire dalle ore 18.30 del venerdì pomeriggio fino alle ore 8.00 del lunedì mattina, anche il martedì pomeriggio dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del giorno successivo;
nelle settimane in cui è previsto che il minore starà con la madre nel fine settimana, due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del mattino successivo;
durante le festività natalizie, ad anni alterni con l'altro genitore, dal
24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/01; le festività pasquali ad anni alterni con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, almeno 15 giorni in periodo da concordarsi fra i genitori con congruo anticipo;
4) dispone che versi a , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento del minore, l'importo mensile di euro 100,00, da aumentarsi ad euro
200,00 per mesi di luglio e di dicembre, con la previsione di adeguamento annuale automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, preventivamente concordate, salvo urgenze, e comunque documentate;
5) prende atto che i genitori si sono impegnati a recarsi presso gli uffici competenti al fine di ottenere i bonus previsti e l'indennità di frequenza per il figlio, la quale, per accordo delle parti, sarà interamente percepita da;
Parte_1
6) prende atto che le parti si sono accordate affinché l'assegno unico INPS sia percepito direttamente da ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
7) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 12.12.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz