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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1050/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1050/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TORRENTE ALESSANDRO
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 51.500,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 25.07.2018.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 25.07.2018, alle ore 7.45 circa, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la via Marina in Gallico di Reggio Calabria, con direzione di marcia nord- sud, giunta all'altezza del ponte Scaccioti, era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni,
− che, a causa dei forti dolori, era stata trasportata al Pronto Soccorso di
[...]
, ove le era stata diagnosticata una «frattura ossa nasali ed L3», CP_1
− che, dopo un periodo di inabilità di 210 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta a terapia riabilitativa e a vari controlli ambulatoriali, in data 28.02.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Persona_1
nella misura del 12%.
L'attrice ha dunque chiesto al Tribunale di «condannare il convenuto al pagamento, a favore del sig. , della somma totale di € 51.500,00 (di cui € 27.509,00 per il danno Parte_2 biologico del 12%; € 5.880,00 per gg. 60 di ITT;
€ 3.675,00 per gg. 50 di ITP al 75%; €
2.450,00 per gg. 50 di ITP al 50%; € 1.225,00 per gg. 50 di ITP al 25% ed € 10.761,00 per la personalizzazione del danno), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione, atteso che:
pagina 2 di 16 − i fatti di causa erano stati allegati in maniera del tutto stringata e non era stato indicato il paradigma normativo nel quale sussumere l'asserita responsabilità dell'ente locale convenuto,
− l'istante era la sig.ra , ma nelle conclusioni era stato chiesto al Parte_1
Tribunale di condannare il convenuto al pagamento in favore del «sig. CP_1
» della somma di euro 51.500,00. Parte_2
Nel merito, il ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e ha poi concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di «accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e contenente due diversi nomi che identificano parte attrice, l'uno indicato in premessa, l'altro nelle conclusioni;
nel merito rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
in subordine ridurre il quantum richiesto per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, riconoscendo un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
All'udienza del 07.07.2021, parte attrice ha precisato che «il nome è un mero Parte_2 errore di stampa, tant'è che dagli atti di causa si evince chiaramente che la danneggiata è la sig.ra odierna attrice»; ha inoltre precisato che la domanda avanzata nei Parte_1
confronti del convenuto era una domanda di responsabilità ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di
[...]
. Pt_1
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 3 di 16 1. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione, in quanto i fatti di causa erano stati allegati dall'attrice in maniera generica e non era stato indicato il paradigma normativo nel quale sussumere l'asserita responsabilità dell'ente locale convenuto.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
Civ. 11751/2013).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che parte attrice abbia adeguatamente allegato gli elementi costitutivi della domanda portata alla cognizione del
Tribunale.
In particolare, nell'atto di citazione ha allegato:
− che, in data 25.07.2018, alle ore 7.45 circa, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la via Marina in Gallico di Reggio Calabria, con direzione di marcia nord- sud, giunta all'altezza del ponte Scaccioti, era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni,
− che, a causa dei forti dolori, era stata trasportata al Pronto Soccorso di
[...]
, ove le era stata diagnosticata una «frattura ossa nasali ed L3», CP_1
− che, dopo un periodo di inabilità di 210 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta a terapia riabilitativa e a vari controlli ambulatoriali, in data 28.02.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Persona_1
nella misura del 12%.
pagina 4 di 16 Alla prima udienza del 07.07.2021, ha precisato che la responsabilità del Controparte_1
per l'evento lesivo occorsole doveva essere inquadrata nel paradigma degli artt. 2051
[...]
c.c. e 2043 c.c.
ha dunque chiaramente indicato i fatti posti a fondamento della domanda e Parte_1
le ragioni giuridiche della stessa.
Il convenuto, peraltro, già nella comparsa di costituzione e risposta, si è ampiamente CP_1 difeso nel merito, sicché l'atto di citazione ha sicuramente raggiunto lo scopo a cui era destinato.
L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
2. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione in quanto l'istante era , ma nelle conclusioni era stato chiesto al Parte_1
Tribunale di condannare l'ente locale convenuto al pagamento in favore di « » Parte_2
della somma di euro 51.500,00.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione non possa essere accolta, atteso che dal tenore complessivo dell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati (invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, certificati medici e perizia di parte) emerge inequivocabilmente che l'indicazione, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, del nominativo di (anziché di ) è frutto di un mero Parte_2 Parte_1
errore materiale del procuratore di parte attrice nella stesura dell'atto.
3. Venendo ora al merito, la domanda avanzata da è fondata nei termini di Parte_1
seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul manto stradale in via
Marina di Gallico, di cui il è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 5 di 16 Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (manto stradale di via Marina di Gallico in ), sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
pagina 6 di 16 L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da
. Parte_1
Parte attrice ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta di cui si discute, il testimone ha Tes_1
riferito: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il giorno 25 luglio 2018 alle ore 7,30
pagina 7 di 16 circa mi trovavo alla guida della mia vettura e percorrevo la Via Marina in direzione Gallico-
Ponte di Scaccioti e ho assistito all'incidente che ha interessato una bicicletta. Confermo la circostanza n. 1 della citazione1; preciso che la bicicletta percorreva la mia stessa via e nella mia stessa direzione di marcia e mi precedeva. Confermo la circostanza n. 22; preciso che ho visto la bicicletta condotta da una donna perdere l'equilibrio e cadere contro il guard-rail a causa di una buca di grosse dimensioni, una voragine, dove restava bloccata la ruota anteriore della bici. Confermo la circostanza 33; io dopo avere visto l'incidente, sono subito sceso dalla vettura che ho accostato sul margine della strada per dare soccorso alla signora. In merito alla circostanza n. 44, preciso che io dopo aver visto le condizioni in cui si trovava la signora, ho
chiesto di chiamare il 118, ma la signora ha preferito che io chiamassi un numero di cellulare per informare i parenti che dalla chiamata del 118 si sarebbero troppo preoccupati;
io ho così chiamato con il mio cellulare al numero di telefono che mi ha dato la signora e mi ha risposto un uomo che ci ha raggiunti sul posto dopo circa 20 minuti;
la signora si è alzata da sola dall'asfalto ed è salita nella vettura di questo signore che certamente era un parente, il quale
l'avrebbe condotta al pronto soccorso ospedaliero per le cure del caso;
io ho lasciato il mio recapito di cellulare a questo signore per ogni eventualità […] La buca era larga circa 40 o 50 cm (si fa presente che il teste ha indicato con le mani la dimensione orientative della buca); ricordo però con certezza che era molto profonda, per questo l'ho definita una voragine;
era profonda circa 40 o 50 cm (si fa presente che il teste usa le mani per indicare la profondità della buca)» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Le dichiarazioni del teste, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
Ritiene pertanto questo Giudice che tali dichiarazioni risultino sufficienti a provare la caduta dell'attrice, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile pagina 8 di 16 che non”, il nesso causale tra la buca presente nel manto stradale e l'evento lesivo oggetto di causa.
Occorre a questo punto rilevare che il convenuto ha eccepito che il comportamento CP_1 imprudente di doveva essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra Parte_1 la cosa in custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., tanto più in considerazione del fatto che l'attrice, risiedendo nelle vicinanze, ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ebbene, giova rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato (né allegato in modo specifico) che l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito, né ha fornito adeguata prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227
c.c.
L'assunto secondo cui parte attrice avrebbe tenuto una condotta gravemente imprudente, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 182, comma 9, del Codice della Strada, che impone pagina 9 di 16 ai velocipedi di transitare sulle corsie a loro riservate se presenti, non trova risconto nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito che la strada percorsa dall'attrice è Tes_1 sfornita di piste ciclabili (cfr. verbale dell'udienza del 08.03.2023).
Anche l'ulteriore assunto secondo cui ben conosceva il tratto di strada in Parte_1
cui è avvenuta la caduta risulta privo di riscontri probatori, tanto più considerando il fatto che l'attrice risiede a più di due chilometri di distanza dal luogo teatro dell'incidente di cui si discute.
Si deve inoltre evidenziare che dalle dichiarazioni rese dal teste è possibile Tes_1 evincere che la visuale dell'attrice era ridotta, almeno parzialmente, dalla presenza sulla carreggiata di una automobile che la precedeva e che la buca era larga solo 40-50 cm (cfr. verbale dell'udienza del 08.03.2023).
Ritiene pertanto questo Giudice che nessun rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti di . Parte_1
Venendo ora ai danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che ha riportato «esiti funzionali di Parte_1
frattura del corpo vertebrale L3 da schiacciamento, con moderata sintomatologia dolorosa ed assenza di disturbi articolari» (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dott. ha inoltre accertato Per_2
che «la riconducibilità causale unica ed esclusiva della lesione (frattura della terza vertebra lombare) riportata dalla perizianda all'evento di danno per come descritto nel documentale posto all'attenzione del presente CTU è sicura in quanto la lesione a carico del corpo vertebrale L3 è con assoluta certezza casualmente correlabile all'evento denunciato con piena soddisfazione del criterio della possibilità scientifica, del criterio di esclusione da altre cause, del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa e del criterio di continuità fenomenica» (cfr. pag. 14 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Per_2
pagina 10 di 16 − un periodo di inabilità temporanea totale di sette giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di novanta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di sessantuno giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori sessantuno giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari all'8% (cfr. pag. 17
. CP_2
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
pagina 11 di 16 opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non pagina 12 di 16 patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
pagina 13 di 16 In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza del sinistro del 25.07.2018.
L'attrice, pur avendo chiesto anche il risarcimento del danno morale, non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III,
339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 53) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 13.403,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 10.101,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
pagina 14 di 16 Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 23.504,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza della caduta del
25.07.2018.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (25.07.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1
liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della pagina 15 di 16 semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Alessandro Torrente, ex art. 93 c.p.c.
Nulla deve invece essere disposto in relazione alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, dott. non ha presentato l'istanza di Per_2 liquidazione dell'onorario entro il termine di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 ed è dunque decaduto dal diritto di ricevere il compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso il 25.07.2018 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
23.504,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per Pt_1
esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Alessandro Torrente, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o meno che il giorno 25 luglio 2018 alle ore 07:45 circa, la sig.ra percorreva in bici la Via Parte_1 Marina Gallico di con direzione nord sud? Controparte_1 2 Vero o meno che giunta all'altezza del ponte scaciotti, s'imbatteva in una buca sita sulla sede stradale non segnalata e cadendo rovinosamente a terra si procurava lesioni personali? 3 Vero o meno che la sig.ra a seguito della caduta lamentava dolori alla schiena ed al volto nonché Parte_1 presentava una ferita lacero contusa al mento, escoriazioni alle mani, alle braccia ed alle gambe e perdita di sostanza ematica dal naso? 4 Vero o meno che la sig.ra a causa dei forti dolori, venne trasportata presso il pronto soccorso di Parte_1
? Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1050/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TORRENTE ALESSANDRO
ATTRICE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VERDUCI PATRIZIA MARIA P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO
Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 16 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati complessivamente in euro 51.500,00, da essa attrice patiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 25.07.2018.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che, in data 25.07.2018, alle ore 7.45 circa, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la via Marina in Gallico di Reggio Calabria, con direzione di marcia nord- sud, giunta all'altezza del ponte Scaccioti, era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni,
− che, a causa dei forti dolori, era stata trasportata al Pronto Soccorso di
[...]
, ove le era stata diagnosticata una «frattura ossa nasali ed L3», CP_1
− che, dopo un periodo di inabilità di 210 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta a terapia riabilitativa e a vari controlli ambulatoriali, in data 28.02.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Persona_1
nella misura del 12%.
L'attrice ha dunque chiesto al Tribunale di «condannare il convenuto al pagamento, a favore del sig. , della somma totale di € 51.500,00 (di cui € 27.509,00 per il danno Parte_2 biologico del 12%; € 5.880,00 per gg. 60 di ITT;
€ 3.675,00 per gg. 50 di ITP al 75%; €
2.450,00 per gg. 50 di ITP al 50%; € 1.225,00 per gg. 50 di ITP al 25% ed € 10.761,00 per la personalizzazione del danno), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2021, si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione, atteso che:
pagina 2 di 16 − i fatti di causa erano stati allegati in maniera del tutto stringata e non era stato indicato il paradigma normativo nel quale sussumere l'asserita responsabilità dell'ente locale convenuto,
− l'istante era la sig.ra , ma nelle conclusioni era stato chiesto al Parte_1
Tribunale di condannare il convenuto al pagamento in favore del «sig. CP_1
» della somma di euro 51.500,00. Parte_2
Nel merito, il ha contestato sotto vari profili l'an e il quantum Controparte_1 della pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice e ha poi concluso chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di «accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto generico e contenente due diversi nomi che identificano parte attrice, l'uno indicato in premessa, l'altro nelle conclusioni;
nel merito rigettare la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
in subordine ridurre il quantum richiesto per il risarcimento, riportandolo alla cifra che il Giudice riterrà provata e congrua, riconoscendo un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio».
All'udienza del 07.07.2021, parte attrice ha precisato che «il nome è un mero Parte_2 errore di stampa, tant'è che dagli atti di causa si evince chiaramente che la danneggiata è la sig.ra odierna attrice»; ha inoltre precisato che la domanda avanzata nei Parte_1
confronti del convenuto era una domanda di responsabilità ex artt. 2051 c.c. e 2043 c.c. CP_1
La causa è stata istruita mediante l'escussione del testimone indicato dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di
[...]
. Pt_1
All'udienza del 02.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 3 di 16 1. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione, in quanto i fatti di causa erano stati allegati dall'attrice in maniera generica e non era stato indicato il paradigma normativo nel quale sussumere l'asserita responsabilità dell'ente locale convenuto.
Com'è noto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese» (Cass.
Civ. 11751/2013).
Applicando tali principi al caso in esame, ritiene questo Giudice che parte attrice abbia adeguatamente allegato gli elementi costitutivi della domanda portata alla cognizione del
Tribunale.
In particolare, nell'atto di citazione ha allegato:
− che, in data 25.07.2018, alle ore 7.45 circa, mentre percorreva alla guida della propria bicicletta la via Marina in Gallico di Reggio Calabria, con direzione di marcia nord- sud, giunta all'altezza del ponte Scaccioti, era caduta rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata, riportando lesioni,
− che, a causa dei forti dolori, era stata trasportata al Pronto Soccorso di
[...]
, ove le era stata diagnosticata una «frattura ossa nasali ed L3», CP_1
− che, dopo un periodo di inabilità di 210 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta a terapia riabilitativa e a vari controlli ambulatoriali, in data 28.02.2019 era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
− che tali postumi permanenti erano stati poi quantificati dal dott. Persona_1
nella misura del 12%.
pagina 4 di 16 Alla prima udienza del 07.07.2021, ha precisato che la responsabilità del Controparte_1
per l'evento lesivo occorsole doveva essere inquadrata nel paradigma degli artt. 2051
[...]
c.c. e 2043 c.c.
ha dunque chiaramente indicato i fatti posti a fondamento della domanda e Parte_1
le ragioni giuridiche della stessa.
Il convenuto, peraltro, già nella comparsa di costituzione e risposta, si è ampiamente CP_1 difeso nel merito, sicché l'atto di citazione ha sicuramente raggiunto lo scopo a cui era destinato.
L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta deve pertanto essere rigettata.
2. Il ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione in quanto l'istante era , ma nelle conclusioni era stato chiesto al Parte_1
Tribunale di condannare l'ente locale convenuto al pagamento in favore di « » Parte_2
della somma di euro 51.500,00.
Ritiene questo Giudice che l'eccezione non possa essere accolta, atteso che dal tenore complessivo dell'atto di citazione e dai documenti ad esso allegati (invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, certificati medici e perizia di parte) emerge inequivocabilmente che l'indicazione, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del presente giudizio, del nominativo di (anziché di ) è frutto di un mero Parte_2 Parte_1
errore materiale del procuratore di parte attrice nella stesura dell'atto.
3. Venendo ora al merito, la domanda avanzata da è fondata nei termini di Parte_1
seguito indicati.
La fattispecie oggetto di causa deve essere qualificata come responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., atteso che, sulla scorta delle ragioni della domanda dedotte dall'attrice,
l'evento lesivo (caduta) è stato determinato da un'anomalia presente sul manto stradale in via
Marina di Gallico, di cui il è custode in quanto proprietario. Controparte_1
Com'è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 2051 c.c., ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
pagina 5 di 16 Sussiste una relazione di custodia rilevante ai sensi di tale norma quando un soggetto, avendo la disponibilità materiale della res, eserciti di fatto un potere di governo della cosa, che gli consenta di controllare i rischi ad essa inerenti e di intervenire per eliminare eventuali situazioni di pericolo ad essa ricollegate.
Ebbene, nel caso di specie, il convenuto non ha contestato la sussistenza di tale CP_1
potere di governo della cosa (manto stradale di via Marina di Gallico in ), sicché Controparte_1 deve ritenersi pacifica la sussistenza di una relazione di custodia rilevante ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Appurata la sussistenza della relazione custodiale tra parte convenuta e il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro di cui si discute, si deve a questo punto chiarire il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui il decidente ritiene di aderire, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza per cui chi trae profitto dalla res sopporti anche il rischio per i danni che la cosa possa arrecare a terzi (Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Tale responsabilità presuppone, quindi, esclusivamente la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa (oltre che l'esistenza della relazione custodiale tra la res e il responsabile) e viene imputata al custode, a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il solo fatto di essere il titolare del potere di governo della cosa, tanto che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la res ha provocato danni a terzi
(Cass. Civ., sez. III, 4279/2008).
La responsabilità è invece esclusa qualora ricorra il caso fortuito, cioè l'intervento, nel caso concreto, di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere l'indicato nesso causale
(Cass. Civ., sez. III, 11785/2017).
Da tale criterio di imputazione derivano precise conseguenze in relazione al riparto dell'onere della prova.
pagina 6 di 16 L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha infatti l'onere di provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 858/2008).
Il convenuto, in altre parole, deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III,
11227/2008).
Il caso fortuito a cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve intendersi nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. Civ., Sez. III,
4279/2008).
Nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica infatti un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. Civ., Sez. III, 21727/2012).
Quando invece il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, e il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato sul danno patito (Cass. Civ., Sez. III, ord. 30775/2017).
Tutto ciò premesso in termini generali, nel caso in esame il compendio probatorio consente di ritenere sufficientemente provati gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria avanzata da
. Parte_1
Parte attrice ha infatti fornito prova del fatto lesivo allegato nell'atto di citazione, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e la caduta e delle conseguenze dannose che ne sono derivate.
Per quanto riguarda la dinamica della caduta di cui si discute, il testimone ha Tes_1
riferito: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto il giorno 25 luglio 2018 alle ore 7,30
pagina 7 di 16 circa mi trovavo alla guida della mia vettura e percorrevo la Via Marina in direzione Gallico-
Ponte di Scaccioti e ho assistito all'incidente che ha interessato una bicicletta. Confermo la circostanza n. 1 della citazione1; preciso che la bicicletta percorreva la mia stessa via e nella mia stessa direzione di marcia e mi precedeva. Confermo la circostanza n. 22; preciso che ho visto la bicicletta condotta da una donna perdere l'equilibrio e cadere contro il guard-rail a causa di una buca di grosse dimensioni, una voragine, dove restava bloccata la ruota anteriore della bici. Confermo la circostanza 33; io dopo avere visto l'incidente, sono subito sceso dalla vettura che ho accostato sul margine della strada per dare soccorso alla signora. In merito alla circostanza n. 44, preciso che io dopo aver visto le condizioni in cui si trovava la signora, ho
chiesto di chiamare il 118, ma la signora ha preferito che io chiamassi un numero di cellulare per informare i parenti che dalla chiamata del 118 si sarebbero troppo preoccupati;
io ho così chiamato con il mio cellulare al numero di telefono che mi ha dato la signora e mi ha risposto un uomo che ci ha raggiunti sul posto dopo circa 20 minuti;
la signora si è alzata da sola dall'asfalto ed è salita nella vettura di questo signore che certamente era un parente, il quale
l'avrebbe condotta al pronto soccorso ospedaliero per le cure del caso;
io ho lasciato il mio recapito di cellulare a questo signore per ogni eventualità […] La buca era larga circa 40 o 50 cm (si fa presente che il teste ha indicato con le mani la dimensione orientative della buca); ricordo però con certezza che era molto profonda, per questo l'ho definita una voragine;
era profonda circa 40 o 50 cm (si fa presente che il teste usa le mani per indicare la profondità della buca)» (cfr. verbale dell'udienza dell'8.03.2023).
Le dichiarazioni del teste, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, sono dotate di coerenza intrinseca e non risultano contraddette da altri elementi di prova.
Ritiene pertanto questo Giudice che tali dichiarazioni risultino sufficienti a provare la caduta dell'attrice, nonché, secondo il canone probatorio proprio del giudizio civile del “più probabile pagina 8 di 16 che non”, il nesso causale tra la buca presente nel manto stradale e l'evento lesivo oggetto di causa.
Occorre a questo punto rilevare che il convenuto ha eccepito che il comportamento CP_1 imprudente di doveva essere reputato idoneo a recidere il nesso di causalità tra Parte_1 la cosa in custodia e l'evento dannoso o, almeno, a configurare un concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ex art. 1227 c.c., tanto più in considerazione del fatto che l'attrice, risiedendo nelle vicinanze, ben conosceva lo stato dei luoghi.
Ebbene, giova rammentare che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Civ., sez. III, 2480/2018).
Ciò premesso, parte convenuta – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dimostrato (né allegato in modo specifico) che l'attrice abbia tenuto un comportamento eccezionale ed imprevedibile tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, e dunque idoneo ad integrare gli estremi del caso fortuito, né ha fornito adeguata prova in ordine all'asserita condotta imprudente dell'attrice rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227
c.c.
L'assunto secondo cui parte attrice avrebbe tenuto una condotta gravemente imprudente, contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 182, comma 9, del Codice della Strada, che impone pagina 9 di 16 ai velocipedi di transitare sulle corsie a loro riservate se presenti, non trova risconto nelle dichiarazioni rese dal teste , il quale ha riferito che la strada percorsa dall'attrice è Tes_1 sfornita di piste ciclabili (cfr. verbale dell'udienza del 08.03.2023).
Anche l'ulteriore assunto secondo cui ben conosceva il tratto di strada in Parte_1
cui è avvenuta la caduta risulta privo di riscontri probatori, tanto più considerando il fatto che l'attrice risiede a più di due chilometri di distanza dal luogo teatro dell'incidente di cui si discute.
Si deve inoltre evidenziare che dalle dichiarazioni rese dal teste è possibile Tes_1 evincere che la visuale dell'attrice era ridotta, almeno parzialmente, dalla presenza sulla carreggiata di una automobile che la precedeva e che la buca era larga solo 40-50 cm (cfr. verbale dell'udienza del 08.03.2023).
Ritiene pertanto questo Giudice che nessun rimprovero, in termini di imprudenza, possa essere mosso nei confronti di . Parte_1
Venendo ora ai danni patiti dall'attrice in conseguenza della caduta, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, basata su indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che ha riportato «esiti funzionali di Parte_1
frattura del corpo vertebrale L3 da schiacciamento, con moderata sintomatologia dolorosa ed assenza di disturbi articolari» (cfr. pag. 13 c.t.u.).
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, dott. ha inoltre accertato Per_2
che «la riconducibilità causale unica ed esclusiva della lesione (frattura della terza vertebra lombare) riportata dalla perizianda all'evento di danno per come descritto nel documentale posto all'attenzione del presente CTU è sicura in quanto la lesione a carico del corpo vertebrale L3 è con assoluta certezza casualmente correlabile all'evento denunciato con piena soddisfazione del criterio della possibilità scientifica, del criterio di esclusione da altre cause, del criterio cronologico, del criterio topografico, del criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa e del criterio di continuità fenomenica» (cfr. pag. 14 c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza della caduta ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Per_2
pagina 10 di 16 − un periodo di inabilità temporanea totale di sette giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di novanta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di sessantuno giorni;
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori sessantuno giorni,
− una menomazione permanente dell'integrità fisica in misura pari all'8% (cfr. pag. 17
. CP_2
Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Si deve inoltre rilevare che le parti non hanno mosso alcuna osservazione critica alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato il principio secondo cui il Giudice di merito non è tenuto a fornire una dettagliata motivazione laddove condivida le valutazioni tecniche del perito ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (ex multis, Cass. Civ., sez. III, ord. 19989/2021).
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal consulente tecnico d'ufficio debbano essere poste a fondamento della decisione.
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, devono essere tenuti presenti i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
«1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito e, dall'altro lato, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova,
pagina 11 di 16 opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")» (Cass. Civ., sez. III, 7513/2018).
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, questo Giudice ritiene di dovere orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non pagina 12 di 16 patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica aggiornate al tempo della decisione (e non quelle vigenti all'epoca della caduta o dell'introduzione del giudizio, cfr. Cass. Civ., sez. III,
7272/2012).
Le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano sono state infatti riconosciute dalla giurisprudenza quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono»
(Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Non possono invece essere applicati i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, trattandosi di previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica ai casi non previsti dalla legge (Cass. Civ., sez. III, 12408/2011).
Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale facendo uso delle Tabelle milanesi edizione 2024, il Giudice deve accertare l'esistenza di un eventuale concorso del danno biologico/dinamico-relazionale e del danno morale/sofferenza soggettiva interiore e, in caso di esito negativo dell'accertamento indicato, considerare e liquidare la sola voce di danno biologico/dinamico-relazionale.
pagina 13 di 16 In conformità ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento relativo alla sussistenza del danno morale/sofferenza soggettiva interiore dipende innanzitutto dalla compiuta e specifica allegazione di tale pregiudizio da parte dell'attore danneggiato.
La prova della sofferenza può poi essere raggiunta anche per presunzioni, atteso che, attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del Giudice.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie debba essere riconosciuto a parte attrice esclusivamente il risarcimento del danno biologico/dinamico-relazionale patito in conseguenza del sinistro del 25.07.2018.
L'attrice, pur avendo chiesto anche il risarcimento del danno morale, non ha infatti tempestivamente allegato (né ha poi provato) alcunché con riferimento al patimento interiore causalmente riconducibile al sinistro oggetto di causa (si veda in proposito Cass. Civ., sez. III,
339/2016).
Per le considerazioni esposte, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della danneggiata al momento del sinistro (anni 53) e dell'entità dei postumi permanenti, a parte attrice spettano:
− euro 13.403,00 in moneta attuale per i postumi permanenti,
− euro 10.101,00 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (la somma è stata calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 84,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale;
le Tabelle milanesi edizione 2024 indicano, infatti, per il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea del bene salute l'importo complessivo di euro 115,00, di cui euro 84,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media, quest'ultimo non riconosciuto nel caso di specie).
Si deve a questo punto rilevare che parte attrice non ha allegato la sussistenza di conseguenze dannose anomale e del tutto peculiari tali da giustificare una personalizzazione in aumento del risarcimento del danno rispetto ai valori medi indicati nelle tabelle milanesi.
pagina 14 di 16 Com'è noto, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalle tabelle milanesi può essere incrementata dal Giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 5865/2021).
In conclusione, il deve essere condannato a corrispondere a Controparte_1
la somma complessiva di euro 23.504,00 espressa in moneta attuale a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza della caduta del
25.07.2018.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (25.07.2018) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
4. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il Controparte_1
deve essere condannato a rifondere le spese di lite di , la cui
[...] Parte_1
liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della pagina 15 di 16 semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attore, avv. Alessandro Torrente, ex art. 93 c.p.c.
Nulla deve invece essere disposto in relazione alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto il perito nominato dal Tribunale, dott. non ha presentato l'istanza di Per_2 liquidazione dell'onorario entro il termine di cui all'art. 71 d.P.R. 115/2002 ed è dunque decaduto dal diritto di ricevere il compenso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1
l'evento lesivo occorso il 25.07.2018 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro
[...] Parte_1
23.504,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna il a rimborsare le spese di lite di Controparte_1 [...]
, che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per Pt_1
esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, IVA – se dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Alessandro Torrente, ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 11/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero o meno che il giorno 25 luglio 2018 alle ore 07:45 circa, la sig.ra percorreva in bici la Via Parte_1 Marina Gallico di con direzione nord sud? Controparte_1 2 Vero o meno che giunta all'altezza del ponte scaciotti, s'imbatteva in una buca sita sulla sede stradale non segnalata e cadendo rovinosamente a terra si procurava lesioni personali? 3 Vero o meno che la sig.ra a seguito della caduta lamentava dolori alla schiena ed al volto nonché Parte_1 presentava una ferita lacero contusa al mento, escoriazioni alle mani, alle braccia ed alle gambe e perdita di sostanza ematica dal naso? 4 Vero o meno che la sig.ra a causa dei forti dolori, venne trasportata presso il pronto soccorso di Parte_1
? Controparte_1