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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8238/2024 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 07/08/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Persona_1
24/08/2019 era nato , che entrambi avevano riconosciuto;
Per_2
2. la loro relazione era terminata dopo circa dodici anni a causa del comportamento irrispettoso e violento del il quale si era progressivamente disinteressato delle esigenze Per_1 familiari;
3. terminata la relazione, lui aveva regolarmente incontrato il figlio e corrisposto € 150,00 mensili per il suo mantenimento ma aveva assunto condotte ingiuriose e minacciose nei confronti della , oltraggiandola pubblicamente mediante l'uso dei social;
Pt_1
4. suo figlio era affetto da “disturbo dello spettro autistico livello 1 con compromissione del linguaggio in terapia riabilitativa complessa”;
5. lei svolgeva attività di estetista in forma precaria ed occasionale perché impegnata nella cura della casa e del figlio mentre lui era dipendente presso la “NEWGAME CENTER” s.a.s. con uno stipendio mensile di circa € 1.200,00/1.300,00; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del un contributo al Per_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo disporsi Persona_1 l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
€ 200,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 e disporsi il diritto della a percepire Pt_1 integralmente l'Assegno Unico Universale. Con nota scritta del 28/11/2024 le parti davano atto di essersi accordate per regolamentare l'affidamento del minore con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento del figlio, come risultava dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione datata 25/11/2024. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. con nota del 02/09/2024 interveniva nel giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione datata 25/11/2024 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento del figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo il 07/08/2024 e presentato da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Persona_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
25/11/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice
3. PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8238/2024 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo il 07/08/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Persona_1
24/08/2019 era nato , che entrambi avevano riconosciuto;
Per_2
2. la loro relazione era terminata dopo circa dodici anni a causa del comportamento irrispettoso e violento del il quale si era progressivamente disinteressato delle esigenze Per_1 familiari;
3. terminata la relazione, lui aveva regolarmente incontrato il figlio e corrisposto € 150,00 mensili per il suo mantenimento ma aveva assunto condotte ingiuriose e minacciose nei confronti della , oltraggiandola pubblicamente mediante l'uso dei social;
Pt_1
4. suo figlio era affetto da “disturbo dello spettro autistico livello 1 con compromissione del linguaggio in terapia riabilitativa complessa”;
5. lei svolgeva attività di estetista in forma precaria ed occasionale perché impegnata nella cura della casa e del figlio mentre lui era dipendente presso la “NEWGAME CENTER” s.a.s. con uno stipendio mensile di circa € 1.200,00/1.300,00; chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del un contributo al Per_1 mantenimento del figlio in misura pari ad € 250,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 12/11/2024 si costituiva in giudizio il resistente chiedendo disporsi Persona_1 l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre, regolamentarsi il diritto di visita paterno, porre a suo carico un contributo al mantenimento del figlio in misura pari ad
€ 200,00 mensili, oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 e disporsi il diritto della a percepire Pt_1 integralmente l'Assegno Unico Universale. Con nota scritta del 28/11/2024 le parti davano atto di essersi accordate per regolamentare l'affidamento del minore con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento del figlio, come risultava dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione datata 25/11/2024. All'udienza figurata del 16/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il P.M. con nota del 02/09/2024 interveniva nel giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione datata 25/11/2024 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento del figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto al figlio può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento del figlio della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole;
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Pt_1
Tali accordi sono conformi all'interesse del minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con il figlio.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto a ruolo il 07/08/2024 e presentato da nei riguardi di così provvede: Parte_1 Persona_1
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio, da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
25/11/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera