CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 236/2023 R.G.L., vertente TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore –in proprio e, ai sensi dell'art. 13 legge n. 448/98, nonché della procura a rogito della Dott.ssa Notaio in Tivoli, 3 luglio 2014, rep.37521, Persona_1 quale mandatario della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma – elettivamente
[...] domiciliato in Reggio Calabria, Via Calabria 82, presso l'Avvocatura Distrettuale Inps, rappresentato e difeso dall' Avv. Lilia Bonicioli (c.f.: ;Pec t;
fax:0105382314) per C.F._1 Email_1 procura generale alle liti del 21.3.2023 a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino Persona_2 appellante CONTRO
CP_1 appellato contumace CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri in data 02.04.2020, CP_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420200000099133000 notificato in data 26.02.2020, con cui l aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Pt_1
€ 3.250,20. Esponeva che, in data 30.03.2011, veniva costituita la società “
[...]
e che la suddetta costituzione era funzionale alla Controparte_2 partecipazione ad un bando di gara per l'erogazione di un finanziamento Invitalia. Stante la mancata aggiudicazione/assegnazione del suddetto finanziamento, la società era rimasta inattiva sino alla data del 07.04.2014, successivamente alla quale era stata presentata iscrizione al Registro delle Imprese tramite con conseguente inizio Pt_3 dell'attività commerciale della società suddetta sino alla data del 31.12.2015. Dopo il 31.12.2015, la società era divenuta nuovamente inattiva giusta comunicazione telematica inoltrata al registro delle Imprese con cessazione dell'unità produttiva. Nonostante ciò, l con avviso di addebito n. 39420200000099133000 aveva inviato Pt_1 al ricorrente il pagamento della somma di € 3.250,20 a titolo di contributi “Gestione Commerciante” relativamente al periodo di inattività della società suddetta. Tale richiesta era illegittima per intervenuta prescrizione delle annualità richieste, nonché per l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa ai fini dell'assoggettamento all'obbligo contributivo in discussione. Non era mai stato posto in essere alcun formale atto interruttivo della prescrizione, con conseguente definitiva estinzione della pretesa creditoria dell' e per le somme richieste Pt_1
e relative all'anno 2012, 2013 e 2014 erano abbondantemente trascorsi più di cinque anni. Quanto alla carenza dei presupposti di legge osservava che ex L. 662/1996 art. 1, presupposto per l'assoggettamento all'obbligo della contribuzione era l'esercizio dell'attività, cioè la partecipazione personale al lavoro aziendale con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza. Chiedeva accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito portato nell'avviso di addebito n. 39420200000099133000 relativamente alle annualità 2012/2013 e 2014 e/o dichiarare la illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso di addebito n° 39420200000099133000 difettando il requisito normativamente previsto della prestazione di lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
in via subordinata ridurre le pretese creditorie mantenendole solo in relazione alle somme che dovessero essere accertate come legittimamente richieste. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario. Costituitosi, l osservava che la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito Pt_1 opposto riguardava i contributi fissi IVS dovuti dall'opponente nel periodo 10/2012-12/214 e relative sanzioni. Per i periodi richiesti con l'avviso opposto la prescrizione non era comunque decorsa attesa la valenza interruttiva della lettera raccomandata 18.5.2017 ricevuta dall'opponente il 29.5.2017, con la quale il sig. era stato iscritto d'ufficio alla gestione lavoratori CP_1 autonomi con imposizione contributiva a decorrere dall'1.1.2012, nonché successivamente dell'avviso di addebito opposto. La comunicazione del 18.5.2017, ricevuta il 29.05.2017, costituiva valido ed efficace atto interruttivo della prescrizione e con l'avviso di addebito era stata richiesta solo la IV rata anno 2012, la cui scadenza di pagamento, come da circolare n.34/2011, era fissata al Pt_1 16 febbraio dell'anno successivo. Il ricorrente non poteva contestare la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, in quanto tale natura era stata espressamente riconosciuta e ammessa dal ricorrente stesso al momento della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese e alla Camera di Commercio, richiesta che presupponeva la natura imprenditoriale e commerciale della società. L'iscrizione negli elenchi nominativi presso la Camera di Commercio e presso gli elenchi commercianti e artigiani aveva natura costituiva e determinava l'obbligo del Pt_1 pagamento della contribuzione finché non fosse intervenuto un atto di cancellazione formale dagli elenchi medesimi. In via di estremo subordine, poiché l'opponente non aveva contestato che l'impresa fosse stata attiva a partire dall'aprile 2014 e sino al 31.12.2015, doveva essere dichiarata la debenza della contribuzione afferente la 4^rata dell'anno 2014 richiesta con l'avviso di addebito opposto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa il 17.11.2022, il Tribunale di Locri così provvedeva: “Accoglie il ricorso per le motivazioni addotte in parte motiva e per l'effetto annulla l'avviso di addebito impugnato;
2) Condanna l in nome proprio e per la , in persona dei legali Pt_1 Pt_2 rapp. p.t al pagamento delle spese e competenze di lite, che liquida in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. Questa la motivazione della sentenza: “Il ricorso va accolto. In via preliminare occorre trattare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, ritenuta assorbente l'intero giudizio. La prescrizione costituisce un modo generale di estinzione dei rapporti giuridici per l'inerzia del titolare del diritto. Essa si fonda sul decorso del tempo, e trova la sua disciplina nel libro della tutela dei diritti. L'art. 2934 c. c., difatti, stabilisce che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge. La suprema Corte a Sezioni Unite che con Sentenza 17/11/2016, n. 23397 ha stabilito che l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_1 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. 31 maggio Pt_1
2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010) produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione che per crediti pensionistici è fissato in 5 anni.
“In tema di contributi previdenziali per la gestione separata, posto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, (da ultimo Cass. Civ., sez. Lav. 31.10.2018, 27950). Nel caso di specie, l'avviso di addebito, oggetto dell'odierna impugnazione è relativo ad anni risalenti nel tempo, in atti manca la prova afferente la valida notifica dell'avviso di addebito presupposto ed impugnato e dunque di validi atti interruttivi della prescrizione. Pertanto, alla luce di quanto sopra il credito vantato dall'ente deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione. Le spese di lite seguono la soccombenza”.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' . Pt_1 Con il primo motivo affermava che la prescrizione eccepita dal ricorrente riguardava l'asserita maturazione in data precedente alla notifica dell'avviso di addebito ed era irrilevante la questione concernente l'eventuale prescrizione della contribuzione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. Con il secondo motivo esponeva che l' era venuto a conoscenza dell'inizio Pt_1 dell'attività solo attraverso la comunicazione effettuata dalla Camera di Commercio dell'iscrizione al Registro delle Imprese della società “ Controparte_2
” e con lettera del 15.04.2014, inviata dall' all'appellato, gli era
[...] Pt_1 stata comunicata l'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali a partire dal 08/04/2014. Con raccomandata 18.05.2017, ricevuta il 29.05.2017, era stata interrotta la prescrizione quinquennale della contribuzione chiesta con l'avviso di addebito opposto, tenuto conto che tale contribuzione si riferiva ai contributi IVS fissi dovuti alla Gestione commercianti dal 10/2012 al 12/2012 (4^rata 2012), dal 10/2013 al 12/2013 (4^rata 2013), dal 10/2014 al 12/2014 (4^rata 2014), oltre relative sanzioni di legge. In relazione alla contribuzione dell'anno 2012 (anno più risalente), il termine per il versamento della contribuzione era stato fissato dalla circolare n.34/2011 (prodotta in Pt_1 atti) con le seguenti scadenze: - 1^ rata 16 maggio;
- 2^ rata 16 agosto;
- 3^ rata 16 novembre;
4^ rata 16 febbraio dell'anno successivo. Per i periodi richiesti con l'avviso opposto, di cui il più risalente era riferito alla 4^rata del 2012 (con scadenza pagamento al 16 febbraio 2013) la prescrizione non era decorsa, atteso l'invio da parte dell' allo della già citata lettera raccomandata del Pt_1 CP_1
18.05.2017 ricevuta dall'opponente il 29.05.2017. L'avviso di addebito era stato impugnato da controparte, quindi pacificamente ricevuto nella data che la stessa aveva indicato nel ricorso giudiziario, vale a dire il 26.02.2020. Con il terzo motivo, lamentava la violazione dell'art. 9 DL n.7/2007 convertito in L.n.40/2007. Violazione dell'art.23, comma 13, L. n. 102/2009.Violazione dell'art.1, comma 203 L.n.662/1996. Lamentava che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che l'eccezione di prescrizione fosse assorbente, mentre avrebbe dovuto esaminare la fattispecie sotto il profilo della sussistenza dei requisiti di legge concernenti l'obbligo dell'odierno appellato di essere iscritto alla gestione commercianti e quindi di pagare la contribuzione previdenziale a tale gestione per il periodo richiesto con l'avviso di addebito opposto. L'iscrizione agli elenchi nominativi presso la Camera di Commercio presso gli elenchi commercianti e artigiani aveva natura costituiva e determinava l'obbligo del pagamento Pt_1 della contribuzione finché non intervenisse un atto di cancellazione formale dagli elenchi medesimi. Non assumeva rilievo l'asserita inattività dell'azienda, in quanto l'obbligo contributivo sorgeva per effetto dell'applicazione dell'art.1, comma 203, L. 662/1996, con la conseguenza che il socio di società in nome collettivo era tenuto all'iscrizione alla gestione commercianti. L'abitualità era in re ipsa, e una società regolarmente iscritta alla CCIAA, attiva e che produceva reddito non era occasionale per definizione. L'appellato non aveva contestato i presupposti oggettivi e soggettivi di iscrizione alla gestione commercianti, In via di estremo subordine, poiché l'odierno appellato non aveva contestato che l'impresa fosse stata attiva a partire dall'aprile 2014 e sino al 31.12.2015, doveva essere dichiarata la debenza della contribuzione afferente la IV rata dell'anno 2014 richiesta con l'avviso di addebito opposto.
Con ordinanza del 20.11.2023 veniva dichiarata la contumacia di non CP_1 costituito, benché regolarmente citato.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con il primo e in parte con il secondo motivo di gravame sono state segnalate talune inesattezze contenute nell'impugnata sentenza, che, tuttavia, ex se non potrebbero portare all'invocata riforma della sentenza. Deve confermarsi, come segnalato dall'appellante che la domanda proposta da aveva ad oggetto la prescrizione del credito maturata in data antecedente CP_1 alla notifica dell'avviso medesimo, sì che il principio, richiamato in sentenza, affermato da Cass. SS.UU. n. 23397/2016 non è pertinente rispetto all'oggetto del giudizio. Va parimenti dato atto che, come rilevato dall'appellante, non è corretta la sentenza, nella parte in cui ha affermato che mancava la prova della notifica dell'avviso di addebito presupposto, giacché l'avviso di addebito era stato notificato e ricevuto nella data indicata in ricorso, 26.02.2020 e non vi erano altri atti presupposti che avrebbero dovuto esser notificati. Il terzo motivo è privo di pregio, posto che, ciò è immediatamente desumibile dal tenore della motivazione, il Tribunale ha deciso applicando il principio della ragione più liquida, cioè la prescrizione, sull'evidente, seppur implicita considerazione, che ove fosse stata accertata, come richiesto dall' , la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per Pt_1 l'iscrizione del ricorrente nella gestione degli esercenti attività commerciali, la prescrizione del credito avrebbe comunque precluso all' di poter conseguire il pagamento richiesto, Pt_1 con esito comunque negativo per l'odierno appellante. Ciò posto, devono ora essere esaminati gli atti che l'appellante ha indicato come interruttivi della prescrizione. Questi ha premesso che la contribuzione richiesta con l'avviso di addebito opposto riguardava i contributi fissi IVS dovuti dall'opponente nel periodo 10/2012-12/2014 e relative sanzioni, scaturenti dall'iscrizione d'ufficio dell'assicurato. L' era venuto a conoscenza attività svolta dallo soggetta all'obbligo di Pt_1 CP_1 iscrizione nel Registro delle Imprese, solo a seguito della comunicazione effettuata dalla Camera di Commercio dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della società “
[...]
”. Controparte_2 Con missiva del 15.04.2014 l aveva notiziato l'appellato che la Camera di Pt_1 Commercio aveva comunicato l'iscrizione nel Registro delle Imprese della predetta attività e che l medesimo aveva “provveduto ad iscriverla alla Gestione degli esercenti attività Pt_1 commerciali a partire dal 08/04/2014, esonerandola in tal modo dall'obbligo di presentare apposita domanda presso le sedi ”. Pt_1 Con racc. a/r del 18 maggio 2017, ricevuta il 29.05.2017, l aveva comunicato allo Pt_1 che, a seguito dell'accertamento d'ufficio del 03.05.2017, era stato iscritto come CP_1 titolare dell'azienda dal 01.01.2012 al 31.03.2014, con la precisazione che “per quanto riguarda le modalità di versamento dei contributi le sarà inviata una successiva comunicazione”. Orbene, contrariamente all'assunto dell'appellante, tale atto non può considerarsi un atto interruttivo della prescrizione, posto che esso ha ad oggetto una mera comunicazione: l'iscrizione dello uale titolare dell'azienda dal 01.01.2012 al 31.03.2014. CP_1 L'atto non contiene alcuna richiesta di pagamento dei contributi, anzi all'uopo rinvia ad una successiva comunicazione, di cui, però, non vi è traccia al fascicolo processuale. Consegue da quanto sopra che l'avviso di addebito notificato il 26.02.2020 costituiva la prima richiesta di pagamento ed essa era pervenuta dopo lo spirare del termine quinquennale di prescrizione. La prescrizione ha riguardato anche la IV rata dell'anno 2014 richiesta con l'avviso di addebito opposto, rispetto alla quale l'appellante ha chiesto in via subordinata, dichiarare la debenza della contribuzione. Infatti, alla stregua dello stesso tenore delle allegazioni dell'appellante - che ha così indicato le scadenze per il versamento della contribuzione secondo circolari : I rata 16 Pt_1 maggio;
- II rata 16 agosto;
- III rata 16 novembre;
IV rata 16 febbraio dell'anno successivo
– se la IV rata dell'anno 2014 avrebbe dovuto esser pagata entro il 16 febbraio 2015, l'avviso di addebito notificato il 26 febbraio 2020 era pervenuto nella sfera del destinatario dopo lo spirare per termine quinquennale e anche tale credito era prescritto. Per i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Nessuna statuizione sulle spese di lite, in favore dell'appellato vittorioso, deve essere adottata, in ragione della contumacia di quest'ultimo. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della
[...]
nei confronti di , avverso la Parte_4 CP_1 sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 17.11.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Marialuisa Crucitti