TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15859/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15859 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con l'avv. Bartolomeo Falcone
e
Controparte_1 opposta, con l'avv. Andrea Fioretti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.6.2024 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2019, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio (da ora, , esponendo che: a) con
[...] Controparte_1 CP_1
contratto di mutuo ipotecario a rogito notaio in data 4.7.2002, nn. 44229 rep. - 16573 racc., Per_1 pagina 1 di 12 aveva loro concesso a mutuo “l'importo di € 85.000,00, da rimborsarsi in 25 anni ed in n. CP_1
300 rate mensili posticipate a tasso fisso per le prime 36 rate e successivamente variabile, ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale”; b) l'esame del contratto rivelava varie patologie inerenti le pattuizioni relative agli interessi;
c) in particolare, gli interessi pattuiti dovevano ritenersi eccedenti la soglia usuraria, con conseguente gratuità del contratto e diritto di essi attori alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi;
d) le pattuizioni relative agli interessi risultavano altresì viziate, sotto vari profili, per indeterminatezza, con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Ciò premesso, gli attori hanno rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza:
a) in via principale, l'accertamento della pattuizione di interessi usurari, con conseguenti: a-i) diritto alla restituzione “degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti” per complessivi € 46.996,53= (o nella diversa misura da accertare in corso di causa); a-ii) conversione del mutuo da oneroso a gratuito e rideterminazione del piano di ammortamento con riferimento al residuo importo dovuto esclusivamente in linea capitale;
b) in via subordinata, l'accertamento della indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi, con conseguenti: b-i) condanna della società convenuta al pagamento della somma “di € 25.999,87, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla convenuta e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa”; b-ii) rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
c) in via ulteriormente subordinata, l'accertamento de “la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta per avere falsamente rappresentato un TAN diverso da quello applicato e non aver rappresentato alcun TAEG” con conseguente condanna della banca “al risarcimento del danno in via equitativa ovvero pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere secondo le pattuizioni convenute”;
d) in ogni caso, con vittoria di spese.
pagina 2 di 12 si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici e CP_1
ha quindi concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Nullità degli interessi pattuiti per superamento della soglia usuraria.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e devono essere perciò respinte.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il c.t.u. che, all'esito delle verifiche operate, ha rilevato che: “la verifica sopra illustrata ha portato all'individuazione di un T.E.G. alla stipula del finanziamento pari al 6,139% (Allegato n. 9).
Il T.E.G. effettivo alla stipula del contratto (pari al 6,139%) risulta conforme ai parametri stabiliti dalla legge in quanto inferiore al T.S.U. (pari al 8,430%), rilevato alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo (4 luglio 2002) per la categoria “Mutui”, come di seguito rappresentato […]” (così
a pag. 19 dell'elaborato).
Analoghe le conclusioni cui è giunto il c.t.u. quanto alla misura degli interessi di mora, ove ha rilevato che: “considerato che il contratto di mutuo prevede l'applicazione del tasso di mora, la scrivente ha verificato separatamente anche la conformità di tale tasso.
In particolare, si è giunti alla quantificazione del tasso di mora partendo dal tasso annuo nominale del
5,690% e aggiungendo 1,5 punti percentuali (come indicato nel contratto).
Il tasso di mora così determinato è stato confrontato con il T.S.U. rilevato dalle Istruzioni di Banca
d'Italia e non ha portato all'individuazione di pattuizioni contra legem, come di seguito esemplificato:
Usura ab origine tasso di mora
Tasso di Mora 7,190% (5,690% + 1,5%)
T.S.U. 8,430%”.
pagina 3 di 12 Ed ha quindi concluso rilevando che “al termine dell'analisi condotta si esclude quindi l'esistenza di qualsiasi pattuizione usuraria ab origine”.
Il c.t.u. ha poi correttamente escluso la possibilità di calcolare il tasso degli interessi pattuiti operando il cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e di mora, rilevando come la clausola contrattuale preveda, come di consueto, la maturazione degli interessi moratori esclusivamente su “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e del capitolato [..] dal giorno della scadenza”.
Trova pertanto applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo tribunale), secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. […]” (di recente, Cass. 14214/2022, da cui è tratta la massima).
Conclusione (di erroneità dell'operazione di mera sommatoria dei tassi) che merita conferma anche alla luce dell'ulteriore rilievo secondo cui gli interessi corrispettivi sono destinati a maturare sull'intero importo oggetto di finanziamento, mentre quelli moratori risultano dovuti sulla sola porzione del debito scaduta e non pagata, con la conseguente – ulteriore - necessaria eterogeneità delle due categorie di interessi.
Solo per completezza si rileva quindi che, sempre per giurisprudenza costante, la pattuizione
(eventualmente viziata) relativa alla misura degli interessi moratori ha carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi;
il vizio che investe la prima pattuizione non si estende pertanto alla seconda, con la conseguenza che “gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.
1224, comma 1, c.c.”, (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Ne deriva che risulterebbe in ogni caso infondata la tesi della radicale gratuità del contratto. pagina 4 di 12 3. Indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi.
Gli attori sollevano una nutrita serie di censure che, per il loro carattere eterogeneo, devono essere esaminate separatamente.
3.1. “Indeterminatezza dell'indicizzazione e della variazione del parametro Euribor”.
Gli attori lamentano, in primo luogo, che “il contratto non menziona la base dell'indice da rilevare
(360 o 365) e neppure le date precise di revisione, rinviando questo aspetto all'espressione “di tre rate in tre rate”.
Il primo rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta la pretesa indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi.
Come infatti correttamente rilevato dal c.t.p. di parte convenuta “il D.M. del 23.12.1998 art. unico comma 1) prescrive quanto segue: “A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR è
l'BO, rilevato giornalmente alle ore 11,0 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'BO (BO Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360
e diffuso sui principali circuiti telematici” si ravvisa che il decreto è relativo alla conversione del tasso
Ribor (tasso interbancario di offerta in lire italiane) all'Euribor (tasso interbancario di offerta in euro)”.
In difetto di diversa e specifica indicazione, la base dell'indice da rilevare deve essere pertanto individuata in 360 giorni;
criterio al quale si è peraltro adeguata la banca mutuante, che, come rilevato dal c.t.u., ha utilizzato il parametro più favorevole ai clienti mutuatari (pag. 22 dell'elaborato: “è comunque vero che il parametro concretamente utilizzato dalla Banca si è rivelato più favorevole per il correntista. L'Euribor 360 è, infatti, sempre minore dell'Euribor 365, per cui tutto il periodo trascorso in presenza di un Euribor 360 positivo è stato a vantaggio del cliente rispetto all'ipotesi in cui si fosse applicato l'Euribor 365”).
pagina 5 di 12 Quanto al secondo rilievo (insufficienza dell'espressione “di tre rate in tre rate”), va senz'altro condivisa l'opinione espressa dal c.t.u., secondo cui tale espressione “costituisce di fatto un parametro determinabile”.
La chiara previsione contrattuale prevede difatti che il tasso degli interessi corrispettivi sia quello fisso del 5,690% per le prime 36 rate mensili, e, per le successive rate e sino alla scadenza del mutuo, divenga variabile “di tre rate in tre rate, nella misura di 1,75 […] punti in più della media aritmetica dei dati giornalieri BO (EURO INTERBANK OFFERED RATE) – 6 mesi lettera, relativi al secondo e terzo mese precedente la data di revisione, rilevati dal Comitato di Gestione dell'BO
(BO PANEL STEERING COMMITEE), o, in mancanza da altra qualificata fonte dotata di equipollente ufficialità”.
Il c.t.u. ha altresì rilevato che “nel contratto di mutuo è indicato che la media presa a riferimento è relativa al “secondo e terzo mese precedente la data di revisione”, così come viene indicata anche la fonte dei dati (“Il Sole 24 Ore”)” e che “inoltre, come osservato dal C.T.P. di parte attrice, la data di revisione non è puntualmente indicata nell'articolo 3 comma 2 del contratto di mutuo. Tuttavia, la stessa può essere desunta dal piano di ammortamento allegato al medesimo, nel quale sono riportate le scadenze delle singole rate (i giorni 4 di ogni mese)”.
Elementi tutti che consentono di ritenere sicuramente determinato il meccanismo di indicizzazione degli interessi per il periodo successivo alla scadenza delle prime 36 rate (a partire dalla rata n. 37, di tre mesi in tre mesi, sulla scorta della rilevazione della media relativa al secondo e terzo mese precedenti).
3.2. “Indeterminatezza del piano di ammortamento”.
La censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
Il c.t.u. ha difatti confermato che:
a) “al contratto di mutuo oggetto di causa è stato allegato il relativo piano di ammortamento, che indica la quota capitale da rimborsare ogni mese”;
pagina 6 di 12 b) il contratto, in effetti, “nulla specifica in riferimento all'importo della rata iniziale, che può comunque essere ricostruita dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del contratto di mutuo”;
c) nel contratto, infine, “non viene altresì specificato che la quota capitale rimarrà fissa anche nel caso di futura variazione del tasso d'interesse”.
Il c.t.u. ha altresì rilevato che “nel mutuo in esame il piano di ammortamento è stato costruito con il metodo “alla francese” sulla base del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) iniziale del 5,690%, utilizzato per tutta la durata del periodo di ammortamento, nonostante si tratti di un mutuo a tasso misto, che prevede nel tempo anche l'applicazione di un tasso variabile. La tipologia di ammortamento alla francese sottoscritta dalla parte mutuataria prevede che tutte le quote di capitale, generate dal piano originario, siano predefinite e non varino fino alla scadenza. Tale metodo non implica affatto che il piano sia indeterminato: viene costruito ex ante, determina ogni singola rata compresa di quota capitale e quota interesse ed esprime la durata, attraverso il numero delle rate. Infine, lo stesso viene puntualmente allegato al contratto e sottoscritto dal cliente”.
Il c.t.u. ha poi, per completezza, segnalato che “esiste anche un diverso metodo di ammortamento alla francese, che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate. Anche in questo caso, tuttavia, l'unico piano di ammortamento sviluppabile ex ante è quello con
l'utilizzo dell'unico tasso a disposizione alla data di stipula, che nel caso in esame sarebbe comunque stato del 5,690% e che avrebbe portato pertanto all'elaborazione del medesimo piano di ammortamento” e ha quindi concluso osservando che “alla luce delle soprastanti considerazioni non si rileva indeterminatezza del piano di ammortamento”.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. vengono integralmente condivise dal tribunale.
Si osserva, in particolare, che, alla data di stipula del contratto di mutuo, il piano di ammortamento può essere sviluppato, unicamente, mediante utilizzo dell'unico tasso disponibile a tale data, ossia quello
(fisso), stabilito per le prime 36 rate (5,690%), risultando ignote, sempre a tale data, le eventuali future variazioni del tasso (a valere per le rate successive alla n. 36).
pagina 7 di 12 Il piano di ammortamento allegato al contratto indica poi, come ricordato, la sola quota capitale
(crescente) di ciascuna rata;
ne deriva la determinatezza del piano di ammortamento in esame, caratterizzato da una rata costante per i primi 36 mesi (calcolata mediante l'applicazione dell'interesse fisso del 5,690%) e, per il periodo successivo, da rate destinate a variare in funzione della variazione degli interessi dovuti per effetto delle fluttuazioni del relativo saggio, ferma la determinazione della quota capitale compresa in ciascuna rata.
Resta, di contro, scartata l'ipotesi alternativa (pur correttamente contemplata dal c.t.u.), ossia quella
“che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate”; ipotesi astrattamente legittima, ma che, nel caso in esame, non appare compatibile col tenore del piano di ammortamento allegato al contratto, che provvede alla preventiva indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata, per l'intera durata del contratto, omettendo l'indicazione della quota interessi, predeterminabile per le prime 36 rate e destinata a variare per effetto del meccanismo di indicizzazione previsto per il periodo successivo.
Va perciò ribadita, anche alla luce del fondamentale criterio ermeneutico conservativo di cui all'art. 1367 c.c., l'insussistenza del preteso vizio di indeterminatezza.
3.3. “Mancata indicazione del T.A.E”.
Rileva correttamente il c.t.u. che “effettivamente, il contratto di mutuo non reca l'indicazione del
T.A.E., che nell'ipotesi di pagamento della rata infra-annuale è sempre diverso e maggiore del
T.A.N.”.
La censura è tuttavia infondata e deve essere perciò disattesa, atteso che, a norma dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. pagina 8 di 12 Il pagamento di rate periodiche infrannuali è, all'evidenza, cosa diversa dalla capitalizzazione degli interessi;
ne deriva l'insussistenza della necessità di indicare, oltre al T.A.N., anche il T.A.E. (cfr., in argomento, Cass. SS.UU. 15130/2024, in motivazione).
Si aggiunga che la mancata indicazione del TAE, quand'anche ritenuta necessaria a fini informativi, non comporterebbe la nullità della pattuizione relativa agli interessi, ma, unicamente, la responsabilità risarcitoria della banca per responsabilità extra contrattuale;
responsabilità che tuttavia va esclusa nel caso in esame per le ragioni di cui infra, sub 4.
3.4. “Mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C”.
Anche tale censura è infondata e va disattesa. Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa della banca convenuta, non trova applicazione al mutuo in esame la disciplina di cui all'art. dell'art. 18, 3° comma, lettera c) della legge 142/92, perché le disposizioni del credito al consumo non si applicano
“alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare”.
Quanto all'ISC, va invece rilevato che, come correttamente rilevato dalla convenuta, “l'obbligo
d'indicare un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato analogamente al TAEG, è stato introdotto per i mutui soltanto con il 9° Aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del
21 aprile 1999, emesso il 25 luglio 2003 sulla base della delega di cui all'art. 9 comma 3 della
Delibera CICR 4 marzo 2003 ed entrato in vigore dal 1° ottobre 2003”.
La disposizione in esame non si applica perciò al contratto in esame, stipulato in data 4.7.2002 e perciò anteriormente alla sua entrata in vigore.
3.5. “Erronea pattuizione del regime di finanziamento applicato e Applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese”.
Anche tale censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
pagina 9 di 12 Sulla questione sollevata da parte attrice, oggetto di vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza, sono intervenute di recente, come noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con riferimento alla specifica ipotesi del contratto di mutuo a tasso fisso con allegato piano di ammortamento, hanno enunciato il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 15130/2024 citata, da cui
è tratta la massima).
La sentenza in esame ha, in particolare, affermato che “in conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento
c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, osservando che, come nel caso esaminato, “nel piano di ammortamento allegato al contratto […] erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Rileva il tribunale che i principi affermati dalla sentenza in esame devono trovare integrale applicazione anche nel caso in esame, ove, come osservato sub 3.2., al contratto per cui è causa, pur a tasso misto, è allegato il piano di ammortamento, sviluppato per l'intero periodo, con applicazione della misura degli interessi originariamente pattuita (5,690%) e l'indicazione della sola quota capitale
(crescente) di ciascuna rata.
Ed infatti, come sempre osservato sub 3.2. (e confermato dalla c.t.u. espletata), i) alla data di stipula del contratto, “l'unico piano di ammortamento sviluppabile ex ante è quello con l'utilizzo dell'unico tasso pagina 10 di 12 a disposizione alla data di stipula, che nel caso in esame sarebbe comunque stato del 5,690% e che avrebbe portato pertanto all'elaborazione del medesimo piano di ammortamento”; ii) lo sviluppo del piano di ammortamento con indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata consente d'escludere l'opzione alternativa ipotizzata dal c.t.u., ossia quella del “diverso metodo di ammortamento alla francese, che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate”.
Elementi tutti che, come richiesto dalla pronuncia delle Sezioni Unite citata, risultano idonei a soddisfare “la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” (ferma la sola incognita relativa alle future variazioni del tasso, inevitabile in caso di pattuizione di un tasso variabile).
4. Domanda di risarcimento dei danni.
Respinte tutte le domande proposte dagli attori dirette ad ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia delle pattuizioni relative agli interessi, resta da esaminare la domanda proposta in via di ulteriore subordine, di risarcimento dei danni.
Anche tale domanda va respinta, nel totale difetto di idonea prova (o meglio, di idonea allegazione) di detti danni.
In particolare, deve escludersi che il danno patito da parte attrice, possa consistere nella “differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB”, non ricorrendo per le ragioni sin qui illustrate alcun vizio effettivo delle pattuizioni relative agli interessi.
Né gli attori hanno allegato (né) dimostrato la possibilità di ottenere credito, anche presso terzi, a condizioni più favorevoli di quelle loro praticate da (allora Banca Fin-Eco s.p.a). CP_1
5. Spese.
pagina 11 di 12 Gli attori, soccombenti, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1
presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e dei soli attori nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti della convenuta Controparte_1
- condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e dei soli attori nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 27.12.2024.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15859 del ruolo generale dell'anno 2019 vertente tra
Parte_1 Parte_2
attori, con l'avv. Bartolomeo Falcone
e
Controparte_1 opposta, con l'avv. Andrea Fioretti
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.6.2024 e perciò, per entrambe, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 31.10.2019, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio (da ora, , esponendo che: a) con
[...] Controparte_1 CP_1
contratto di mutuo ipotecario a rogito notaio in data 4.7.2002, nn. 44229 rep. - 16573 racc., Per_1 pagina 1 di 12 aveva loro concesso a mutuo “l'importo di € 85.000,00, da rimborsarsi in 25 anni ed in n. CP_1
300 rate mensili posticipate a tasso fisso per le prime 36 rate e successivamente variabile, ciascuna comprendente gli interessi e la parte capitale”; b) l'esame del contratto rivelava varie patologie inerenti le pattuizioni relative agli interessi;
c) in particolare, gli interessi pattuiti dovevano ritenersi eccedenti la soglia usuraria, con conseguente gratuità del contratto e diritto di essi attori alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi;
d) le pattuizioni relative agli interessi risultavano altresì viziate, sotto vari profili, per indeterminatezza, con conseguente necessità di applicazione del tasso sostitutivo BOT.
Ciò premesso, gli attori hanno rassegnato articolate conclusioni, dirette ad ottenere, in sostanza:
a) in via principale, l'accertamento della pattuizione di interessi usurari, con conseguenti: a-i) diritto alla restituzione “degli interessi corrisposti ed indebitamente percepiti e comprovati in atti” per complessivi € 46.996,53= (o nella diversa misura da accertare in corso di causa); a-ii) conversione del mutuo da oneroso a gratuito e rideterminazione del piano di ammortamento con riferimento al residuo importo dovuto esclusivamente in linea capitale;
b) in via subordinata, l'accertamento della indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi, con conseguenti: b-i) condanna della società convenuta al pagamento della somma “di € 25.999,87, pari alla differenza tra gli interessi corrisposti alla convenuta e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere sulla base dell'art. 117 TUB, o della maggiore o minore somma risultante in corso di causa”; b-ii) rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
c) in via ulteriormente subordinata, l'accertamento de “la responsabilità precontrattuale della Banca convenuta per avere falsamente rappresentato un TAN diverso da quello applicato e non aver rappresentato alcun TAEG” con conseguente condanna della banca “al risarcimento del danno in via equitativa ovvero pari alla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli che gli attori avrebbero dovuto corrispondere secondo le pattuizioni convenute”;
d) in ogni caso, con vittoria di spese.
pagina 2 di 12 si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande attrici e CP_1
ha quindi concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.6.2024 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Nullità degli interessi pattuiti per superamento della soglia usuraria.
Le domande proposte dagli attori sono infondate e devono essere perciò respinte.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunto il c.t.u. che, all'esito delle verifiche operate, ha rilevato che: “la verifica sopra illustrata ha portato all'individuazione di un T.E.G. alla stipula del finanziamento pari al 6,139% (Allegato n. 9).
Il T.E.G. effettivo alla stipula del contratto (pari al 6,139%) risulta conforme ai parametri stabiliti dalla legge in quanto inferiore al T.S.U. (pari al 8,430%), rilevato alla data di sottoscrizione del contratto di mutuo (4 luglio 2002) per la categoria “Mutui”, come di seguito rappresentato […]” (così
a pag. 19 dell'elaborato).
Analoghe le conclusioni cui è giunto il c.t.u. quanto alla misura degli interessi di mora, ove ha rilevato che: “considerato che il contratto di mutuo prevede l'applicazione del tasso di mora, la scrivente ha verificato separatamente anche la conformità di tale tasso.
In particolare, si è giunti alla quantificazione del tasso di mora partendo dal tasso annuo nominale del
5,690% e aggiungendo 1,5 punti percentuali (come indicato nel contratto).
Il tasso di mora così determinato è stato confrontato con il T.S.U. rilevato dalle Istruzioni di Banca
d'Italia e non ha portato all'individuazione di pattuizioni contra legem, come di seguito esemplificato:
Usura ab origine tasso di mora
Tasso di Mora 7,190% (5,690% + 1,5%)
T.S.U. 8,430%”.
pagina 3 di 12 Ed ha quindi concluso rilevando che “al termine dell'analisi condotta si esclude quindi l'esistenza di qualsiasi pattuizione usuraria ab origine”.
Il c.t.u. ha poi correttamente escluso la possibilità di calcolare il tasso degli interessi pattuiti operando il cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e di mora, rilevando come la clausola contrattuale preveda, come di consueto, la maturazione degli interessi moratori esclusivamente su “ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e del capitolato [..] dal giorno della scadenza”.
Trova pertanto applicazione il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (condiviso da questo tribunale), secondo cui “in tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'inadempimento), ma non consente di utilizzare il cd. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i secondi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto. […]” (di recente, Cass. 14214/2022, da cui è tratta la massima).
Conclusione (di erroneità dell'operazione di mera sommatoria dei tassi) che merita conferma anche alla luce dell'ulteriore rilievo secondo cui gli interessi corrispettivi sono destinati a maturare sull'intero importo oggetto di finanziamento, mentre quelli moratori risultano dovuti sulla sola porzione del debito scaduta e non pagata, con la conseguente – ulteriore - necessaria eterogeneità delle due categorie di interessi.
Solo per completezza si rileva quindi che, sempre per giurisprudenza costante, la pattuizione
(eventualmente viziata) relativa alla misura degli interessi moratori ha carattere autonomo rispetto a quella relativa agli interessi corrispettivi;
il vizio che investe la prima pattuizione non si estende pertanto alla seconda, con la conseguenza che “gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art.
1224, comma 1, c.c.”, (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Ne deriva che risulterebbe in ogni caso infondata la tesi della radicale gratuità del contratto. pagina 4 di 12 3. Indeterminatezza delle pattuizioni relative agli interessi.
Gli attori sollevano una nutrita serie di censure che, per il loro carattere eterogeneo, devono essere esaminate separatamente.
3.1. “Indeterminatezza dell'indicizzazione e della variazione del parametro Euribor”.
Gli attori lamentano, in primo luogo, che “il contratto non menziona la base dell'indice da rilevare
(360 o 365) e neppure le date precise di revisione, rinviando questo aspetto all'espressione “di tre rate in tre rate”.
Il primo rilievo, pur fondato in punto di fatto, non comporta la pretesa indeterminatezza della pattuizione relativa agli interessi.
Come infatti correttamente rilevato dal c.t.p. di parte convenuta “il D.M. del 23.12.1998 art. unico comma 1) prescrive quanto segue: “A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR è
l'BO, rilevato giornalmente alle ore 11,0 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'BO (BO Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360
e diffuso sui principali circuiti telematici” si ravvisa che il decreto è relativo alla conversione del tasso
Ribor (tasso interbancario di offerta in lire italiane) all'Euribor (tasso interbancario di offerta in euro)”.
In difetto di diversa e specifica indicazione, la base dell'indice da rilevare deve essere pertanto individuata in 360 giorni;
criterio al quale si è peraltro adeguata la banca mutuante, che, come rilevato dal c.t.u., ha utilizzato il parametro più favorevole ai clienti mutuatari (pag. 22 dell'elaborato: “è comunque vero che il parametro concretamente utilizzato dalla Banca si è rivelato più favorevole per il correntista. L'Euribor 360 è, infatti, sempre minore dell'Euribor 365, per cui tutto il periodo trascorso in presenza di un Euribor 360 positivo è stato a vantaggio del cliente rispetto all'ipotesi in cui si fosse applicato l'Euribor 365”).
pagina 5 di 12 Quanto al secondo rilievo (insufficienza dell'espressione “di tre rate in tre rate”), va senz'altro condivisa l'opinione espressa dal c.t.u., secondo cui tale espressione “costituisce di fatto un parametro determinabile”.
La chiara previsione contrattuale prevede difatti che il tasso degli interessi corrispettivi sia quello fisso del 5,690% per le prime 36 rate mensili, e, per le successive rate e sino alla scadenza del mutuo, divenga variabile “di tre rate in tre rate, nella misura di 1,75 […] punti in più della media aritmetica dei dati giornalieri BO (EURO INTERBANK OFFERED RATE) – 6 mesi lettera, relativi al secondo e terzo mese precedente la data di revisione, rilevati dal Comitato di Gestione dell'BO
(BO PANEL STEERING COMMITEE), o, in mancanza da altra qualificata fonte dotata di equipollente ufficialità”.
Il c.t.u. ha altresì rilevato che “nel contratto di mutuo è indicato che la media presa a riferimento è relativa al “secondo e terzo mese precedente la data di revisione”, così come viene indicata anche la fonte dei dati (“Il Sole 24 Ore”)” e che “inoltre, come osservato dal C.T.P. di parte attrice, la data di revisione non è puntualmente indicata nell'articolo 3 comma 2 del contratto di mutuo. Tuttavia, la stessa può essere desunta dal piano di ammortamento allegato al medesimo, nel quale sono riportate le scadenze delle singole rate (i giorni 4 di ogni mese)”.
Elementi tutti che consentono di ritenere sicuramente determinato il meccanismo di indicizzazione degli interessi per il periodo successivo alla scadenza delle prime 36 rate (a partire dalla rata n. 37, di tre mesi in tre mesi, sulla scorta della rilevazione della media relativa al secondo e terzo mese precedenti).
3.2. “Indeterminatezza del piano di ammortamento”.
La censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
Il c.t.u. ha difatti confermato che:
a) “al contratto di mutuo oggetto di causa è stato allegato il relativo piano di ammortamento, che indica la quota capitale da rimborsare ogni mese”;
pagina 6 di 12 b) il contratto, in effetti, “nulla specifica in riferimento all'importo della rata iniziale, che può comunque essere ricostruita dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del contratto di mutuo”;
c) nel contratto, infine, “non viene altresì specificato che la quota capitale rimarrà fissa anche nel caso di futura variazione del tasso d'interesse”.
Il c.t.u. ha altresì rilevato che “nel mutuo in esame il piano di ammortamento è stato costruito con il metodo “alla francese” sulla base del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) iniziale del 5,690%, utilizzato per tutta la durata del periodo di ammortamento, nonostante si tratti di un mutuo a tasso misto, che prevede nel tempo anche l'applicazione di un tasso variabile. La tipologia di ammortamento alla francese sottoscritta dalla parte mutuataria prevede che tutte le quote di capitale, generate dal piano originario, siano predefinite e non varino fino alla scadenza. Tale metodo non implica affatto che il piano sia indeterminato: viene costruito ex ante, determina ogni singola rata compresa di quota capitale e quota interesse ed esprime la durata, attraverso il numero delle rate. Infine, lo stesso viene puntualmente allegato al contratto e sottoscritto dal cliente”.
Il c.t.u. ha poi, per completezza, segnalato che “esiste anche un diverso metodo di ammortamento alla francese, che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate. Anche in questo caso, tuttavia, l'unico piano di ammortamento sviluppabile ex ante è quello con
l'utilizzo dell'unico tasso a disposizione alla data di stipula, che nel caso in esame sarebbe comunque stato del 5,690% e che avrebbe portato pertanto all'elaborazione del medesimo piano di ammortamento” e ha quindi concluso osservando che “alla luce delle soprastanti considerazioni non si rileva indeterminatezza del piano di ammortamento”.
Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. vengono integralmente condivise dal tribunale.
Si osserva, in particolare, che, alla data di stipula del contratto di mutuo, il piano di ammortamento può essere sviluppato, unicamente, mediante utilizzo dell'unico tasso disponibile a tale data, ossia quello
(fisso), stabilito per le prime 36 rate (5,690%), risultando ignote, sempre a tale data, le eventuali future variazioni del tasso (a valere per le rate successive alla n. 36).
pagina 7 di 12 Il piano di ammortamento allegato al contratto indica poi, come ricordato, la sola quota capitale
(crescente) di ciascuna rata;
ne deriva la determinatezza del piano di ammortamento in esame, caratterizzato da una rata costante per i primi 36 mesi (calcolata mediante l'applicazione dell'interesse fisso del 5,690%) e, per il periodo successivo, da rate destinate a variare in funzione della variazione degli interessi dovuti per effetto delle fluttuazioni del relativo saggio, ferma la determinazione della quota capitale compresa in ciascuna rata.
Resta, di contro, scartata l'ipotesi alternativa (pur correttamente contemplata dal c.t.u.), ossia quella
“che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate”; ipotesi astrattamente legittima, ma che, nel caso in esame, non appare compatibile col tenore del piano di ammortamento allegato al contratto, che provvede alla preventiva indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata, per l'intera durata del contratto, omettendo l'indicazione della quota interessi, predeterminabile per le prime 36 rate e destinata a variare per effetto del meccanismo di indicizzazione previsto per il periodo successivo.
Va perciò ribadita, anche alla luce del fondamentale criterio ermeneutico conservativo di cui all'art. 1367 c.c., l'insussistenza del preteso vizio di indeterminatezza.
3.3. “Mancata indicazione del T.A.E”.
Rileva correttamente il c.t.u. che “effettivamente, il contratto di mutuo non reca l'indicazione del
T.A.E., che nell'ipotesi di pagamento della rata infra-annuale è sempre diverso e maggiore del
T.A.N.”.
La censura è tuttavia infondata e deve essere perciò disattesa, atteso che, a norma dell'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. pagina 8 di 12 Il pagamento di rate periodiche infrannuali è, all'evidenza, cosa diversa dalla capitalizzazione degli interessi;
ne deriva l'insussistenza della necessità di indicare, oltre al T.A.N., anche il T.A.E. (cfr., in argomento, Cass. SS.UU. 15130/2024, in motivazione).
Si aggiunga che la mancata indicazione del TAE, quand'anche ritenuta necessaria a fini informativi, non comporterebbe la nullità della pattuizione relativa agli interessi, ma, unicamente, la responsabilità risarcitoria della banca per responsabilità extra contrattuale;
responsabilità che tuttavia va esclusa nel caso in esame per le ragioni di cui infra, sub 4.
3.4. “Mancata indicazione del T.A.E.G./I.S.C”.
Anche tale censura è infondata e va disattesa. Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa della banca convenuta, non trova applicazione al mutuo in esame la disciplina di cui all'art. dell'art. 18, 3° comma, lettera c) della legge 142/92, perché le disposizioni del credito al consumo non si applicano
“alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un immobile edificato o da edificare”.
Quanto all'ISC, va invece rilevato che, come correttamente rilevato dalla convenuta, “l'obbligo
d'indicare un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato analogamente al TAEG, è stato introdotto per i mutui soltanto con il 9° Aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del
21 aprile 1999, emesso il 25 luglio 2003 sulla base della delega di cui all'art. 9 comma 3 della
Delibera CICR 4 marzo 2003 ed entrato in vigore dal 1° ottobre 2003”.
La disposizione in esame non si applica perciò al contratto in esame, stipulato in data 4.7.2002 e perciò anteriormente alla sua entrata in vigore.
3.5. “Erronea pattuizione del regime di finanziamento applicato e Applicazione di interessi anatocistici nel piano di ammortamento alla francese”.
Anche tale censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
pagina 9 di 12 Sulla questione sollevata da parte attrice, oggetto di vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza, sono intervenute di recente, come noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che, con riferimento alla specifica ipotesi del contratto di mutuo a tasso fisso con allegato piano di ammortamento, hanno enunciato il principio secondo cui “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. SS.UU. 15130/2024 citata, da cui
è tratta la massima).
La sentenza in esame ha, in particolare, affermato che “in conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento
c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, osservando che, come nel caso esaminato, “nel piano di ammortamento allegato al contratto […] erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria”.
Rileva il tribunale che i principi affermati dalla sentenza in esame devono trovare integrale applicazione anche nel caso in esame, ove, come osservato sub 3.2., al contratto per cui è causa, pur a tasso misto, è allegato il piano di ammortamento, sviluppato per l'intero periodo, con applicazione della misura degli interessi originariamente pattuita (5,690%) e l'indicazione della sola quota capitale
(crescente) di ciascuna rata.
Ed infatti, come sempre osservato sub 3.2. (e confermato dalla c.t.u. espletata), i) alla data di stipula del contratto, “l'unico piano di ammortamento sviluppabile ex ante è quello con l'utilizzo dell'unico tasso pagina 10 di 12 a disposizione alla data di stipula, che nel caso in esame sarebbe comunque stato del 5,690% e che avrebbe portato pertanto all'elaborazione del medesimo piano di ammortamento”; ii) lo sviluppo del piano di ammortamento con indicazione della sola quota capitale di ciascuna rata consente d'escludere l'opzione alternativa ipotizzata dal c.t.u., ossia quella del “diverso metodo di ammortamento alla francese, che consiste nel ricalcolare il piano di ammortamento dopo la scadenza di ogni rata e tenendo conto della variazione del tasso d'interesse e della rispettiva diminuzione del numero delle rate”.
Elementi tutti che, come richiesto dalla pronuncia delle Sezioni Unite citata, risultano idonei a soddisfare “la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria” (ferma la sola incognita relativa alle future variazioni del tasso, inevitabile in caso di pattuizione di un tasso variabile).
4. Domanda di risarcimento dei danni.
Respinte tutte le domande proposte dagli attori dirette ad ottenere la declaratoria di nullità/inefficacia delle pattuizioni relative agli interessi, resta da esaminare la domanda proposta in via di ulteriore subordine, di risarcimento dei danni.
Anche tale domanda va respinta, nel totale difetto di idonea prova (o meglio, di idonea allegazione) di detti danni.
In particolare, deve escludersi che il danno patito da parte attrice, possa consistere nella “differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti e quelli che avrebbe dovuto corrispondere ex. art. 117 TUB”, non ricorrendo per le ragioni sin qui illustrate alcun vizio effettivo delle pattuizioni relative agli interessi.
Né gli attori hanno allegato (né) dimostrato la possibilità di ottenere credito, anche presso terzi, a condizioni più favorevoli di quelle loro praticate da (allora Banca Fin-Eco s.p.a). CP_1
5. Spese.
pagina 11 di 12 Gli attori, soccombenti, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1
presente giudizio, che si liquidano in € 7.616,00= per compensi (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 26.000,01= ad € 52.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate dal g.i., vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e dei soli attori nei rapporti interni.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- rigetta le domande proposte dagli attori e nei Parte_1 Parte_2
confronti della convenuta Controparte_1
- condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 7.616,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal g.i., definitivamente a carico di tutte le parti in solido e dei soli attori nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 27.12.2024.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12