Sentenza 11 febbraio 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/02/2009, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2009 REG.SEN.
N. 00829/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 829 del 2008, proposto da:
LL OL CH, rappresentato e difeso dagli avv. Ciro Micera, Ciro Vaccaro, con domicilio eletto presso Ciro Micera in Napoli, via Marco Aurelio Severino,30;
contro
Comune di Portici, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Russo, ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, alla P.zza Municipio, n. 64;
- quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 45 del 24.1.2008 del dirigente del VII Settore del Comune di Portici con cui è stata revocata l’assegnazione provvisoria alla ricorrente dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Portici alla via Dalbono n. 6/A, con contestuale ordine di lasciare libero da persone e cose il suddetto alloggio entro e non oltre il giorno 15.2.2008, con l’avvertenza che, non ottemperando, si provvederà allo sgombero coatto con aggravio di spese per il trasloco ed il deposito di arredi e masserizie presso locali di proprietà comunale;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento di revoca;
e per la condanna
- quanto ai motivi aggiunti notificati il 14.2.2008 e depositati il giorno 16 successivo:
dell’intimato Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’adozione dell’illegittimo provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Portici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 08/01/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 6 2.2008 e ritualmente depositato AL OL CH ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, l‘ordinanza in epigrafe con cui il Dirigente del VII Settore del Comune di Portici aveva revocato l’assegnazione provvisoria dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito in Portici, alla Via Dalbono, n. 6/A e, contestualmente ordinato di lasciare libero da persone e cose il suddetto alloggio entro e non oltre il 15.2.2008, con l’avvertenza che, inottemperando, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto con aggravio di spese per il trasloco ed il deposito di arredo e masserizie presso locali di proprietà comunale.
All’uopo, in punto di fatto, la ricorrente esponeva:
- di essere subentrata in qualità di assegnataria provvisoria al padre LL RD, assegnatario nel 1987 e deceduto nel 1994, dell’alloggio predetto nel quale risiedeva unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, costituito dai figli minori AS PP e AS VA;
- che in data 4.6.1991 con atto notarile aveva stipulato con il coniuge AS DO convenzione matrimoniale di separazione dei beni, regolarmente annotata nel Registro degli Atti di Matrimonio e con la quale era stata sciolta la comunione legale e convenuto il regime patrimoniale dei beni, assumendo e conservando ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio;
- che con scrittura privata autenticata in data 29.11.2005 AS DO aveva acquistato un appartamento sito in Acerra e nell’atto di compravendita autenticato dal notaio era stato riportato espressamente che AS DO era coniugato in regime di separazione dei beni e che il prezzo della vendita, pari ad euro 135.000,00, prima della stipula del contratto era stato versato per intero dalla parte acquirente alla parte venditrice che aveva rilasciata ampia e liberatoria quietanza,
- che successivamente si era separata legalmente dal coniuge, come da decreto del Tribunale di Napoli dell’11.5.2006 (anch’esso annotato a margine dell’atto di matrimonio dall’Ufficiale di Stato Civile di Portici) e nel decreto di separazione personale era stato previsto che la casa coniugale sarebbe rimasta in assegnazione alla moglie affidataria dei figli minori.
Tanto premesso e preso atto che il dirigente comunale, sul presupposto che la ricorrente aveva acquistato nell’anno 2005, unitamente al marito AS DO una unità immobiliare per un importo di euro 103.300,00, aveva emanata l’ordinanza impugnata di revoca dell’assegnazione dell’alloggio in questione e contestualmente ordinato lo sgombero da persone e cose, la ricorrente ha contestato la legittimità della predetta ordinanza deducendo in un’unica censura profili di violazione di legge (artt. 162, 191 e 215 cod. civ.) e di eccesso di potere (per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione).
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Portici chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica dell’8 gennaio 2009 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
1- Il ricorso è infondato.
2- L’impugnato provvedimento con cui il Dirigente del VII Settore del Comune di Portici aveva revocato l’assegnazione dell’alloggio indicato in narrativa (ordinandone il contestuale sgombero), di cui la ricorrente risultava provvisoria assegnataria per essere subentrata nell’anno 1987 al genitore, deceduto nel 1994 fonda la sua motivazione sulla circostanza che la LL OL CH << risultava proprietaria, unitamente al coniuge, AS DO di una unità immobiliare, acquistata nell’anno 2005, del valore dichiarato di euro 103.300,000, giusto atto d’acquisto registrato in Napoli il 29.11.2005 >>.
3- Nell’unica censura parte ricorrente deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, contestando - reiterando le osservazioni fatte pervenire all’Amministrazione comunale in occasione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca - la circostanza sopra riferita in quanto l’acquisito della unità immobiliare sarebbe stato effettuato, con danaro proprio unicamente dal coniuge AS DO, con il quale, in data 4.6.1991, aveva stipulato convenzione matrimoniale di separazione dei beni .- annotata dall’Ufficiale di Stato Civile a margine dell’atto di matrimonio - e dal quale si era separata consensualmente con decreto di omologazione del Tribunale di Napoli dell’11.5.2006.
4- La censura non merita condivisione.
5- Giova prendere le mosse dalla normativa che il Comune di Portici ha applicato nel caso di specie, disponendo, prima, la revoca (rectius: decadenza) dell’assegnazione dell’alloggio in precedenza provvisoriamente assegnata alla ricorrente per, poi, ordinare, lo sgombero dallo stesso.
Siffatta normativa è racchiusa nella Legge Regionale 2.7.1997, n. 18 che ,all’art. 20 (“Decadenza dell’assegnazione”), al punto 1, lettera d) prevede la situazione di colui che << abbia perduto i requisiti prescritti per l’assegnazione di cui all’art. 1, comma 1 (…..) >>, che, a sua volta, alla lettera c), quale requisito (negativo) per l’accesso all’E.R.P. prevede la << non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato al nucleo familiare, nell’ambito della provincia cui si riferisce il bando >>.
Orbene dalla disamina della su emarginata normativa emerge che l’accento va posto sul concetto di “nucleo familiare”, quale << aggregazione di ascendenti, discendenti, collaterali, per sentimenti affettivi e motivi assistenziali >> (C. di S., Sez. IV, n. 35/1990).
Secondo la Giurisprudenza l’elemento determinante, ai fini della configurazione del nucleo familiare dell’assegnatario che beneficia di tanto, va rinvenuto nella convivenza, caratterizzata dal requisito della comunanza di vita e di affetti, dell’assistenza continuativa e duratura, del godimento dell’alloggio in modo esclusivo che << per sua continuità e durata, valga ad esprimere la destinazione effettiva e durevole dell’alloggio a soddisfare il bisogno di abitazione del soggetto e, quindi del nucleo familiare, in modo esclusivo >> (Cass. Civ., sez. I. n. 590/1992).
6- Nella fattispecie in esame, i requisiti hanno caratterizzato il nucleo familiare della ricorrente (coniuge e due figli) legittimando l’assegnazione in suo favore sono persistiti fino al momento in cui, con l’acquisto dell’appartamento in data 29.11.2005 è venuto meno uno dei presupposti essenziali e giuridici , ossia la condizione di non essere proprietario di altro immobile da parte di alcuno dei componenti del nucleo familiare e, ciò, a prescindere da chi sia divenuto formalmente proprietario della nuova abitazione: il marito AS DO - come sostiene la ricorrente - per la circostanza di trovarsi in regime di separazione, prima patrimoniale, poi, anche personale, ovvero entrambi i coniugi - come asserito dal resistente Comune.
7- Invero quanto argomentato da parte ricorrente relativamente alle circostanze che i coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni e che il prezzo pagato per l’acquisito dell’appartamento era stato pagato per intero dal coniuge, prima della stipula della compravendita nelle mani del venditore si presentano circostanze del tutto prive di rilievo, atteso l’obbligo del marito - impostogli dagli articoli 143 e 147 cod. civ - di adibire l’appartamento acquistato a casa familiare, per la moglie ed i figli minori, al quale obbligo non poteva in alcun modo sottrarsi, pur rimanendo lo stesso nella sua esclusiva proprietà, in forza del regime di separazione dei beni.
D’altronde - come riferito dalla resistente difesa comunale nella memoria di costituzione - il AS DO, coniuge della ricorrente, aveva goduto dell’alloggio in questione in maniera continuativa e vi era rimasto, per residenza, fino al 21.5.2007.
8- Inoltre non può sottacersi che la casa coniugale assegnata alla moglie, con decreto presidenziale dell’11.5.2006, quale affidataria dei figli minori, è proprio l’appartamento acquistato dal marito, in costanza di matrimonio, che, per obbligo di legge, doverosamente, doveva essere utilizzato a fini abitativi dalla famiglia del AS.
Appena è il caso di rilevare che una situazione di totale estraneità al nucleo familiare dell’abitazione acquistata dal marito al nucleo familiare potrebbe fondatamente sostenersi unicamente in caso di divorzio, con cui viene meno ogni forma di “comunanza di vita materiale e spirituale”.
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente già aveva perso, alla data del 29.11.2005, i requisiti per continuare, legittimamente a detenere l’alloggio di cui era stata assegnataria in via provvisoria, dovendosi trasferire unitamente al suo nucleo familiare proprio nell’appartamento acquistato dal marito, e , dunque, la stessa avrebbe dovuto, spontaneamente, lasciare libero l’alloggio, al fine di consentire ad altro soggetto, versante in condizioni di seria indisponibilità abitativa, di poterne beneficiare.
9- Infine la finalità abitativa dell’acquisto del predetto appartamento è comprovata dalla circostanza che i coniugi avevano contratto congiuntamente mutuo proprio in data 29.11.2005, all’atto della stipula del contratto di compravendita ed in vista della stessa, con la conseguenza che del tutto ultronee si presentano le disquisizioni dalla ricorrente relativamente alla circostanza che nell’atto di mutuo figurava unicamente AS DO quale parte datrice di ipoteca, mentre la LL risulterebbe unicamente quale debitrice.
10- Insomma v’è quanto basta per ritenere di tutta evidenza che il Comune di Portici, per il tramite di puntuali ed approfondite indagini con l’impugnato provvedimento, indubbiamente assistito da motivazione congrua e sufficiente, era intervenuto a sanzionare con la decadenza dall’assegnazione con contestuale ordine di sgombero dallo stesso di persone e cose, il venir meno nell’assegnataria ricorrente di uno dei requisiti legali necessari (non solo per l’assegnazione, ma anche) per il mantenimento dell’alloggio.
11- In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
12- Analoga sorte è da riservare alla domanda di risarcimento dei danni consequenziali avanzata dalla ricorrente con i motivi aggiunti, una volta preso atto della legittimità e del mancato annullamento dell’impugnata ordinanza.
13- Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 829/2008) proposto da LL OL CH, lo respinge, unitamente ai motivi ad esso aggiunti.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 08/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Andrea Pannone, Presidente
Oberdan Forlenza, Consigliere
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO