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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/07/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1507/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARILE PASQUALE nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025, e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 27/06/1998 in
PU (BA) (anno 1998 – parte II – serie A – n. 37);
- dall'unione coniugale nascevano, il 10/06/1999, la figlia e, Per_1
l'01/02/2001, la figlia Per_2
- con ricorso congiunto del 27/08/2020, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 27384/2020 depositato il 22/12/2020, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione contenuta nel ricorso introduttivo;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza del 01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
nel giudizio n. 1507/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in PU (BA) in data 27/06/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1998, atto n. 37, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera
- Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
- Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
- Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella procedura iscritta sotto il n. 1507/2025 R.G. V.G., promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., pendente tra
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...] Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARILE PASQUALE nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. IN FATT O E DI RITT O Con il ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 18/03/2025, e premesso che: Parte_1 Controparte_1
- avevano contratto matrimonio concordatario in data 27/06/1998 in
PU (BA) (anno 1998 – parte II – serie A – n. 37);
- dall'unione coniugale nascevano, il 10/06/1999, la figlia e, Per_1
l'01/02/2001, la figlia Per_2
- con ricorso congiunto del 27/08/2020, domandavano al Tribunale di Bari di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- con decreto n. cronol. 27384/2020 depositato il 22/12/2020, il Tribunale di Bari omologava la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con convenzione contenuta nel ricorso introduttivo;
- le parti si erano accordate anche in ordine alle condizioni con cui divorziare;
tutto ciò premesso, chiedevano al Tribunale di Bari di recepire tali loro accordi, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare. Con decreto del 31/03/2025, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti per l'udienza del l'01/07/2025. All'udienza del 01/07/2025, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in Camera di consiglio Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'01/04/2025.
***** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto è fondata e merita, pertanto, accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data di comparizione tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge richiesto dalla citata norma. Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data di comparizione del giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio. Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000. Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordi tra le parti. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
nel giudizio n. 1507/2025 R.G. V.G., con Controparte_1
l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in PU (BA) in data 27/06/1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (anno 1998, atto n. 37, parte II, serie A) alle condizioni concordate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. la moglie perde il cognome del marito;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n. 396/2000; 4. spese compensate. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 24/07/2025.
IL GIU DICE ES TEN SOR E
Dr.ssa Tiziana Di Gioia IL PRESID EN TE
Dr.ssa Rosella Nocera