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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10025/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via F.filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0358862 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19881/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l 'accoglimento del ricorso e condanna alle spese
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rapp.te p.t., avverso l'avviso di ACCERTAMENTO
CATASTALE n.2024NA0358862 notificato il 6.3.2025 relativo all'immobile ubicato nel Comune di Nola, in catasto al fol.0040, particella 0043, sub 12 per il quale era stata presentata denuncia di variazione catatstale per “cambio di destinazione d'uso da commerciale C/1 ad ufficio A/10”.
In particolare, il tecnico incaricato dalla Società contribuente aveva soppresso l'unità immobiliare fg. 40,
p.lla 43, sub 2, e costituito l'unità immobiliare sub 12 proponendo il seguente classamento:
Comune di Nola, fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. A/10, cl. 2, cons. 12 vani – r.c. € 3.997,38.
Il funzionario responsabile del controllo di merito Do.C.Fa., ai sensi del D.M. 701/94, dopo aver visionato la planimetria catastale presentata dalla parte con la suddetta procedura e tenuto conto delle caratteristiche dell'unità immobiliare, nonché delle unità immobiliari similari ricadenti nella medesima zona commerciale, non ritenendo congrua la categoria catastale proposta, aveva, invece ripristinato il classamento storico attribuito all'ex unità immobiliare sub 2, di seguito riportato:
Comune di Nola,fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. C/1, cl. 6, cons. 205 mq – r.c. € 3.832,63
Deduce la società ricorrente:
• Difetto e carenza di motivazione dell'atto impugnato
• Mancato sopralluogo in violazione dell'art. 11 del D.L. 70/1988
• Errata attribuzione della categoria catastale, visto il dispositivo rilasciato dal Comune di Nola per cambio di destinazione d'uso da categoria C/1 a categoria A/10, supportato anche da un contratto di locazione per uso ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli rilevando che, all'esito della presentazione da parte del contribuente di istanza di autotutela, si era proceduto alla variazione del classamento attribuendo al sub 12 il seguente classamento: Comune di Nola, fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. A/10, cl. 2, cons. 12 vani – r.c. € 3.997,38
Conseguentemente chiedeva di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta va accolta con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 ( mille) .
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente e Relatore
PALLIGGIANO GIANMARIO, Giudice
SURIANO MARIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10025/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via F.filzi 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024NA0358862 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19881/2025 depositato il
17/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l 'accoglimento del ricorso e condanna alle spese
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la società Ricorrente_1 srl, in persona del legale rapp.te p.t., avverso l'avviso di ACCERTAMENTO
CATASTALE n.2024NA0358862 notificato il 6.3.2025 relativo all'immobile ubicato nel Comune di Nola, in catasto al fol.0040, particella 0043, sub 12 per il quale era stata presentata denuncia di variazione catatstale per “cambio di destinazione d'uso da commerciale C/1 ad ufficio A/10”.
In particolare, il tecnico incaricato dalla Società contribuente aveva soppresso l'unità immobiliare fg. 40,
p.lla 43, sub 2, e costituito l'unità immobiliare sub 12 proponendo il seguente classamento:
Comune di Nola, fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. A/10, cl. 2, cons. 12 vani – r.c. € 3.997,38.
Il funzionario responsabile del controllo di merito Do.C.Fa., ai sensi del D.M. 701/94, dopo aver visionato la planimetria catastale presentata dalla parte con la suddetta procedura e tenuto conto delle caratteristiche dell'unità immobiliare, nonché delle unità immobiliari similari ricadenti nella medesima zona commerciale, non ritenendo congrua la categoria catastale proposta, aveva, invece ripristinato il classamento storico attribuito all'ex unità immobiliare sub 2, di seguito riportato:
Comune di Nola,fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. C/1, cl. 6, cons. 205 mq – r.c. € 3.832,63
Deduce la società ricorrente:
• Difetto e carenza di motivazione dell'atto impugnato
• Mancato sopralluogo in violazione dell'art. 11 del D.L. 70/1988
• Errata attribuzione della categoria catastale, visto il dispositivo rilasciato dal Comune di Nola per cambio di destinazione d'uso da categoria C/1 a categoria A/10, supportato anche da un contratto di locazione per uso ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Territorio di Napoli rilevando che, all'esito della presentazione da parte del contribuente di istanza di autotutela, si era proceduto alla variazione del classamento attribuendo al sub 12 il seguente classamento: Comune di Nola, fg. 40, p.lla 43, sub 12 – cat. A/10, cl. 2, cons. 12 vani – r.c. € 3.997,38
Conseguentemente chiedeva di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la richiesta va accolta con conseguente estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1000,00 ( mille) .