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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 25.2.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8796/2023 R.G.L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto come da procura speciale alle liti in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso ex art. 471 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso;
RESISTENTE avente ad oggetto: ricostruzione carriera – progressione economica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.10.2023, – premesso di essere dipendente del Parte_1 CP_1 resistente dall'1.11.2005 in qualità di collaboratore scolastico a tempo indeterminato e di aver prestato, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato nei periodi ivi precisati (segnatamente, dal 28.3.1996 al
7.5.1996, dal 16.9.1996 al 19.10.1996, dal 5.3.1997 al 12.4.1997, dal 10.11.1997 al 17.12.1997, dall'1.2.1999 al 6.3.1999, dal 22.4.1999 al 27.5.1999, dal 20.9.1999 al 23.10.1999, dal 26.11.1999 al 24.12.1999, dal
7.1.2000 al 30.6.2000, dal 18.9.2000 al 31.8.2001, dall'19.9.2001 al 31.8.2022, dall'1.9.2002 al 31.8.2003, dall'1.9.2003 al 31.8.2004 e dall'1.9.2004 al 31.8.2005) – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, denunciando in estrema sintesi, la violazione, dal parte del (d'ora innanzi, anche Controparte_1 solo , del principio di non discriminazione tra personale precario e personale assunto a tempo CP_2 indeterminato e rivendicando l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della pagina 1 di 5 carriera nonché l'inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze retributive. CP_1
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “ 1) accerti che l'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo della parte ricorrente appartenente al personale amministrativo tecnico ed ausiliario (c.d.
ATA) della scuola è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, è utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi e, conseguentemente, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, disponga la disapplicazione della norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e, per l'effetto, 2) a) dichiari il diritto della parte ricorrente – prima lavoratore/trice a termine, poi immesso/a nei ruoli dell'amministrazione - di vedersi riconoscere, ad ogni effetto, l'intero servizio effettivo prestato come se il rapporto fosse stato costituito a tempo indeterminato sin dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, quindi, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al personale scolastico assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con decorrenza temporale dal 1° contratto di lavoro a tempo determinato, e, per l'effetto 2) b) dichiari il diritto della parte ricorrente alla ricostruzione della carriera considerando per
l'intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i periodi di servizio (giorni, mesi ed e anni) in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato sino alla data di immissione in ruolo - ascrivendogli la seguente anzianità alla predetta data: 6 anni, 2 mesi e 20 giorni e con collocamento della medesima parte nella conseguenziale posizione stipendiale corrispondente alla fascia stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato); 3) condanni il in persona del pro- Controparte_1 CP_3 tempore, al pagamento delle differenze retributive, conseguenti alla sopraddetta ricostruzione di carriera, derivanti dagli incrementi stipendiali dovuti (maturati e non corrisposti sin dal 1° giorno di lavoro a tempo determinato) che il contratto collettivo collega alla maturazione dell'anzianità per i periodi di servizio effettivamente prestati, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994…”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito retributivo, non CP_2 opponendosi all'accoglimento della domanda di ricostruzione della carriera.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
25.2.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2.1. In via di premessa, si osserva che la questione sottoposta all'odierno vaglio deve essere risolta nel senso che il principio di non discriminazione impone di disapplicare la normativa interna che riserva all'assunto a tempo determinato un trattamento meno favorevole rispetto a quello del quale gode il dipendente ab origine
a tempo indeterminato (Cass. n. 31149 e n. 31150 del 28.11.2019). Più in dettaglio, si è affermato che le pagina 2 di 5 ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella sentenza Motter del 20.9.2018, relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente, restano circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata
«discriminazione alla rovescia».
Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, con la sentenza n. 31150/2019 la Suprema Corte ha ribadito il proprio precedente orientamento, evidenziando che non si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza sopra citata, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi Per_1
e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”.
2.2. Nel caso di specie, la totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dalla parte ricorrente in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli non risulta smentita da allegazioni di segno contrario ed “inoltre emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i
CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle “funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche (art. 49 CCNL
1995). Né la comparabilità può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (così, in motivazione, Cass. n. 31150/2019).
Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, deve ritenersi che l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 si ponga in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi.
pagina 3 di 5 La norma di diritto interno va, dunque, disapplicata, dovendosi riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato a far data dal primo contratto a termine.
2.3. Il in definitiva, è tenuto a ricostruire la carriera della parte ricorrente considerando per intero CP_2 tutti i periodi di servizio svolti in costanza dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Va precisato che l'anzianità che il dovrà riconoscere è pari a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni, come da CP_1 calcolo indicato nel ricorso introduttivo del giudizio (pag. 2) e la cui fondatezza è stata, altresì, riconosciuta dal . CP_1
2.4. Quanto, poi, alle differenze retributive, le stesse spettano nei limiti della prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n.4 c.c., e ciò alla luce dell'eccezione tempestivamente sollevata in tal senso dal . CP_1
Invero, tale prescrizione è stata validamente interrotta solo in data 13.10.2023, con la ricezione della lettera di diffida e costituzione in mora versata in atti (doc. 3).
Spettano, pertanto, le differenze retributive maturate a decorrere dal 13.10.2018, detratto quanto già eventualmente percepito all' atto della ricostruzione di carriera oggi impugnata.
Su dette differenze compete la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994.
3. Le spese di lite, liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi, stante la marcata serialità del presente contenzioso), con l'aumento del
10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit. (atteso l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti) vengono compensate in misura di 1/3, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dal e del conseguente CP_1 ridimensionamento della pretesa economica.
Nel resto, dette spese seguono la soccombenza della parte resistente e sono e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Lilia Maria Ricucci, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n.
8796/2023, proposto da nei confronti del , disattesa e Parte_1 Controparte_1 assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto di alla ricostruzione della carriera considerando per intero, ai fini giuridici Parte_1 ed economici, i periodi di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato a decorrere dal primo contratto a termine sino alla data di immissione in ruolo, mediante riconoscimento di un'anzianità di servizio pari a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni e con attribuzione, in favore della predetta parte pagina 4 di 5 ricorrente, della posizione stipendiale acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato (sia a tempo determinato che indeterminato);
b) condanna, per l'effetto, il ad eseguire la disposta ricostruzione Controparte_1 nonché al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive maturate a far data dal
13.10.2018, oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, decurtato quanto eventualmente già percepito per effetto della ricostruzione di carriera;
c) condanna il resistente al pagamento di due terzi delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 aumentate del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali, che si liquidano, complessivamente e per l'intero, in € 5.090,00 oltre i.v.a., c.p.a., e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Marco Dibitonto. Compensa tra le parti il residuo terzo.
Foggia, all'esito dell'udienza del 25.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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