Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 25/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1606/2024 promossa da:
, nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. AMARFII Controparte_1
MARIA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 dell'Avv. CIACCOLINI FRANCESCO, Avv. MARCO CAVALLARI, Avv. GAETANO
CATAPANO con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI : conclusioni congiunte
pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 08/10/2024 ha chiesto che il Tribunale pronunci lo Controparte_1 scioglimento del matrimonio contratto in Roma, l'8.6.2016, con Controparte_2
, esponendo che dall'unione non sono nati figli e deducendo di vivere ininterrottamente
[...] separato dal coniuge in virtù di separazione consensuale omologata. Il ricorrente ha esposto:
-di essersi separato consensualmente, con decreto omologato dal Tribunale di Roma in data 02
Gennaio 2020;
-che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
-che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, poiché svolgono attività lavorativa subordinata e percepiscono un reddito stabile;
tanto premesso ha chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, disponendo che non sia dovuto alcun assegno divorzile, in considerazione dell'autosufficienza economica di entrambi i coniugi. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte, ricorrendo i presupposti di legge, confermando la autosufficienza economica delle parti. Ha quindi chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio disponendo che non sia dovuto alcun assegno divorzile in considerazione della autosufficienza dei coniugi con compensazione delle spese.
Nella udienza di comparizione delle parti esperito negativamente il tentativo di conciliazione le parti hanno chiesto che la causa fosse riservata in decisione sulle conclusioni congiunte dalle stesse formulate.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale omologata;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
pagina 2 di 3 Le parti hanno confermato la autosufficienza economica di ciascuno non formulando alcuna domanda accessoria.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in Roma il 08/06/2016; Controparte_2
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, atto n. 98, parte I, serie 26);
spese compensate
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 15/04/2025.
. PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti
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