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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 14300/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 31.01.2025, mentre l' non depositava CP_1
note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14300/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentata e difesa dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS, in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
22.03.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia né fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 69%. La conclusione del C.T.U., tuttavia, a differenze della diagnosi formulata, che si condivide e richiama, non appare corretta, sulla scorta delle Tabelle di legge.
In particolare, infatti, se va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., “esiti di mastectomia sinistra per carcinoma in atto in assenza di recidiva e localizzazioni secondarie;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
agenesia renale sinistra;
bronchite asmatiforme;
lieve sindrome ansioso-depressiva”, non lo è la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, non avendo valutato in modo separato rispetto alla mammectomia, cod. 8006, cui ha attribuito la percentuale fissa ivi prevista del
34%, anche la neoplasia con prognosi favorevole, tabellata al codice 9322, 11% fisso, in ipotesi di modesta compromissione funzionale, o al codice 9323, 70% fisso, in ipotesi di grave compromissione funzionale, patologia che deve essere valutata come concorrente con la prima, essendo relativa al medesimo organo, sicché va valutata separatamente attribuendole una percentuale di invalidità, che va poi “aggiunta” alla percentuale attribuita alla mammectomia operando il calcolo salomonico, atteso che entrambi i codici tabellari prevedono una percentuale fissa di invalidità, non consentendo in ogni caso di operare una superiore valutazione nell'ambito del range previsto da uno dei due codici tabellari al fine di valutare anche la patologia concorrente.
Le predette patologie, valutate rispettivamente al 34% e all'11% - anche ove si voglia ritenere che la compromissione funzionale derivata dalla neoplasia non sia grave – comportano l'attribuzione di una percentuale complessiva di invalidità del 44%, utilizzando la formula salomonica.
Detta percentuale di invalidità complessiva va poi aggiunta alle altre ritenute e valutate dal C.T.U. utilizzando la cd. formula riduzionistica.
Le percentuali di invalidità attribuite dal C.T.U. per le altre patologie sono rispettivamente: “Per la patologia ipertensiva, si fa riferimento alla voce tabellata al codice
n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)” che prevede un range percentuale dell'11-
20%. Nel caso in specie, tenuto conto dell'attuale buon compenso emodinamico e dell'assenza di complicanze organiche e/o sistemiche correlabili alla patologia ipertensiva, appare corretto riconoscere la percentuale dell'11%.
Per l'agenesia renale sinistra si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 6401
“agenesia di un rene non complicata” che prevede la percentuale fissa del 21% che si intende riconoscere nel caso in specie.
Per quanto attiene la patologia asmatica, tenuto conto dell'assenza di alterazioni della funzionalità polmonare e respiratoria obiettivabili clinicamente o documentabili strumentalmente, si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 6003 “asma allergico intrinseco” riconoscendo nel complesso la percentuale del 21%.
Per la sindrome ansioso-depressiva di grado lieve si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 2207 “nevrosi ansiosa” che prevede la percentuale fissa del 15% che si intende riconoscere nel caso in specie.”.
Orbene, pur condividendo dette valutazioni per le altre patologie in diagnosi, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità come sopra risultanti, del 44%, del 11%, del 21%, del 21% e del 15%, si ottiene una percentuale complessiva di invalidità del 74%, che non può essere ridotta con riferimento al calcolo del danno complessivo per le prime due patologie (44%
+o- 5%), atteso che la ricorrente si trova in età di lavoro, con conseguente doverosa valutazione della incapacità lavorativa specifica.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato – attesa CP_1
l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio -, come in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 14300/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. CAMMALLERI RAIMONDO Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA CP_1
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 31.01.2025, mentre l' non depositava CP_1
note
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 14300/2024 R.G..L., promossa
D A rappresentata e difesa dall' avv. CAMMALLERI Parte_1
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS, in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
22.03.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore dell'Erario dello Stato, delle spese CP_1
di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
Pone a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. della fase di A.T.P. aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia né fosse in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 69%. La conclusione del C.T.U., tuttavia, a differenze della diagnosi formulata, che si condivide e richiama, non appare corretta, sulla scorta delle Tabelle di legge.
In particolare, infatti, se va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., “esiti di mastectomia sinistra per carcinoma in atto in assenza di recidiva e localizzazioni secondarie;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
agenesia renale sinistra;
bronchite asmatiforme;
lieve sindrome ansioso-depressiva”, non lo è la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, non avendo valutato in modo separato rispetto alla mammectomia, cod. 8006, cui ha attribuito la percentuale fissa ivi prevista del
34%, anche la neoplasia con prognosi favorevole, tabellata al codice 9322, 11% fisso, in ipotesi di modesta compromissione funzionale, o al codice 9323, 70% fisso, in ipotesi di grave compromissione funzionale, patologia che deve essere valutata come concorrente con la prima, essendo relativa al medesimo organo, sicché va valutata separatamente attribuendole una percentuale di invalidità, che va poi “aggiunta” alla percentuale attribuita alla mammectomia operando il calcolo salomonico, atteso che entrambi i codici tabellari prevedono una percentuale fissa di invalidità, non consentendo in ogni caso di operare una superiore valutazione nell'ambito del range previsto da uno dei due codici tabellari al fine di valutare anche la patologia concorrente.
Le predette patologie, valutate rispettivamente al 34% e all'11% - anche ove si voglia ritenere che la compromissione funzionale derivata dalla neoplasia non sia grave – comportano l'attribuzione di una percentuale complessiva di invalidità del 44%, utilizzando la formula salomonica.
Detta percentuale di invalidità complessiva va poi aggiunta alle altre ritenute e valutate dal C.T.U. utilizzando la cd. formula riduzionistica.
Le percentuali di invalidità attribuite dal C.T.U. per le altre patologie sono rispettivamente: “Per la patologia ipertensiva, si fa riferimento alla voce tabellata al codice
n. 6445 “coronaropatia lieve (I classe NYHA)” che prevede un range percentuale dell'11-
20%. Nel caso in specie, tenuto conto dell'attuale buon compenso emodinamico e dell'assenza di complicanze organiche e/o sistemiche correlabili alla patologia ipertensiva, appare corretto riconoscere la percentuale dell'11%.
Per l'agenesia renale sinistra si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 6401
“agenesia di un rene non complicata” che prevede la percentuale fissa del 21% che si intende riconoscere nel caso in specie.
Per quanto attiene la patologia asmatica, tenuto conto dell'assenza di alterazioni della funzionalità polmonare e respiratoria obiettivabili clinicamente o documentabili strumentalmente, si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 6003 “asma allergico intrinseco” riconoscendo nel complesso la percentuale del 21%.
Per la sindrome ansioso-depressiva di grado lieve si fa riferimento alla voce tabellata al codice n. 2207 “nevrosi ansiosa” che prevede la percentuale fissa del 15% che si intende riconoscere nel caso in specie.”.
Orbene, pur condividendo dette valutazioni per le altre patologie in diagnosi, applicando il calcolo riduzionistico alle percentuali di invalidità come sopra risultanti, del 44%, del 11%, del 21%, del 21% e del 15%, si ottiene una percentuale complessiva di invalidità del 74%, che non può essere ridotta con riferimento al calcolo del danno complessivo per le prime due patologie (44%
+o- 5%), atteso che la ricorrente si trova in età di lavoro, con conseguente doverosa valutazione della incapacità lavorativa specifica.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in favore dell'Erario dello Stato – attesa CP_1
l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio -, come in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
Vanno poste a carico dell'Erario dello Stato le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 27/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
LA GIUDICE
Paola Marino