TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.5332/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5332/2022 R.G. riservata in decisione all'udienza del 21.12.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZUCCHI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Siena, Via del Rialto 32
RICORRENTE
E
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. INGRAVALLO PATRIZIA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Bari alla Piazza Umberto I n. 54
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è reciprocamente e vicendevolmente dovuto e da prevedere a titolo di contributo economico, per l'effetto revocare qualsiasi obbligo in capo al SInor nei confronti della SI . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 - Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate nei precedenti scritti e, comunque, con ogni più ampia riserva all'esito delle avverse difese e nei termini e modi previsti dalle autorizzate memorie”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale di Pavia, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 2 dicembre 2001 a Robecco Sul Naviglio (MI) tra CP_1
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] alla
[...] C.F._2
Via Scaglia 20 e il sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune di
Robecco sul Naviglio nell'anno 2001 al n. 40 - parte 2 - serie A, con il regime economico della separazione dei beni, alle seguenti condizioni: a) Assegnare l'ex casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI) alla Via Scaglia n. 20 ad entrambe le parti;
b) porre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque superiore ad euro CP_1
500,00; c) con vittoria di spese e di competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che la separazione personale, omologata con Decreto del
Tribunale di Pavia del 23.4.2018, si sia protratta ininterrottamente da allora, come peraltro dimostrato anche dalle certificazioni anagrafiche prodotte dalle Parti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti ex art. 3, nr. 2, lett. b) Legge 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti con rito concordatario a Robecco sul
Naviglio il giorno 2 dicembre 2001, come risulta dall'atto di matrimonio trascritto presso l'indicato
Comune al n. 40, P.2, Serie A, anno 2001.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di “assegnazione della casa coniugale ad entrambe le parti”, formulata dalla resistente non possa essere accolta, posto che il provvedimento di assegnazione è strettamente collegato alla presenza della prole e finalizzato a garantire alla stessa la conservazione dell'habitat domestico; consegue che ogni questione attinente all'uso o al godimento dell'immobile soggiace alle regole ordinarie del diritto civile, rimanendo estranea alla competenza del presente giudizio. pagina 2 di 6 Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda della resistente finalizzata al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex marito, richiesto nelle conclusioni definitive rassegnate a parziale modifica della domanda originaria, “nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque superiore ad euro 500,00”, si rileva quanto segue.
La richiesta di parte resistente si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale;
in particolare, la SI.ra deduce che: “di comune accordo con il CP_1
, decideva di occuparsi in via esclusiva dei bisogni familiari rinunciando alle proprie Parte_1 ambizioni di carriera, addirittura cessando nel marzo 2016 l'unica e sola attività da ella intrapresa nel giugno 2014” (Cfr. comparsa di costituzione, pag. 3). Circostanze, invece, tutte contestate dal ricorrente.
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate
(Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
pagina 3 di 6 Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass.
26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023;
Cass. 19306/2023).
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il SI. , stabilmente impiegato in Banca, è proprietario al 50% insieme alla moglie Parte_1 dell'immobile costituente ex casa coniugale, ove sin dalla separazione è rimasta, tuttavia, a vivere la resistente per poi trasferirsi a Taranto a casa della propria madre;
lo stesso risulta aver prodotto negli ultimi tre anni i seguenti redditi netti, come evidenziato dalle certificazioni reddituali in atti:
- per l'annualità 2021, € 29.640,6 (v. Cu 2022);
- per l'annualità 2022, € 30.592,00 (v. Mod. 730/2023); pagina 4 di 6 - per l'annualità 2023, € 31.950,00 (v. Mod. 730/2024);
Tuttavia, il ricorrente è gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, pari a 196,00 mensili, di ulteriori 350,00 euro, al pari della moglie per il pagamento della rata mensile di mutuo gravante sulla ex casa familiare in comproprietà tra i coniugi e attualmente messa in vendita. (v. doc. n. 6 e 12).
La SI.ra , di contro, è laureata in Giurisprudenza e lavora attualmente presso un call center, CP_1 con contratto a tempo determinato rinnovato, tuttavia, sin dall'anno 2023 (v. doc. n. 15); la stessa, del resto, vive in un immobile a Taranto, di proprietà esclusiva di sua madre e percepisce una retribuzione netta mensile variabile tra i 700,00 e i 970,00 euro (v. verbale di udienza del 12.9.2023 e buste paga doc. n. 12). Le certificazioni reddituali prodotte, infatti, evidenziano, per l'anno 2022 un reddito netto di 11.888,00 euro (v. mod.730/2023) e per l'anno 2023 di euro 10.080,12 (v. mod. CU 2024).
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il Collegio osserva che, anche qualora si accertasse la presenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, accogliersi la domanda proposta dalla resistente di previsione di un assegno di divorzio in suo favore.
Invero, si osserva come gravi sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Del resto, lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda – nel caso di specie comunque non sussistente - non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso che ci occupa, invero, risulta che la resistente, oggi comunque stabilmente impiegata e dotata di mezzi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita, abbia sempre lavorato durante la vita matrimoniale, come emerge dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa dal quale si evidenzia lo svolgimento di attività lavorativa sino all'anno 2016 in cui, tuttavia, la coppia entrava pacificamente irrimediabilmente già in crisi (v. doc. n. 16 e memorie delle parti).
Del resto, non vi è evidenza delle difficoltà incontrate dalla resistente nel reperire un impiego maggiormente remunerativo o per lo meno delle ricerche svolte a tal fine, oltre che del pregiudizio subito sul piano dell'affermazione professionale e derivante dall'aver scelto di supportare pagina 5 di 6 l'avanzamento professionale del marito;
invero, non è contestato il fatto che la moglie si sia trattenuta a
New York dal marito per soli “40 giorni ovvero dai primi giorni di aprile del 2016 a fine maggio
2016”, a fronte di una permanenza dello stesso all'estero durata 3 anni, ovvero dal 1.12.2015 al
31.12.2018 (v. verbale di udienza del 12.9.2023).
In definitiva, parte convenuta non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge, né ha fornito evidenza che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale e non ha, altresì, dimostrato di aver rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia, non avendo del resto la coppia avuto figli.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il giorno 2 dicembre
2001 in Robecco sul Naviglio, trascritto con atto nr. 40, Parte II Serie A nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) rigetta la domanda proposta dalla resistente di assegno divorzile;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.600,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15
%;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5332/2022 R.G. riservata in decisione all'udienza del 21.12.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARZUCCHI ANTONELLA e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in Siena, Via del Rialto 32
RICORRENTE
E
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. INGRAVALLO PATRIZIA e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Bari alla Piazza Umberto I n. 54
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che nulla è reciprocamente e vicendevolmente dovuto e da prevedere a titolo di contributo economico, per l'effetto revocare qualsiasi obbligo in capo al SInor nei confronti della SI . Parte_1 CP_1
pagina 1 di 6 - Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate nei precedenti scritti e, comunque, con ogni più ampia riserva all'esito delle avverse difese e nei termini e modi previsti dalle autorizzate memorie”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“Voglia il Tribunale di Pavia, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 2 dicembre 2001 a Robecco Sul Naviglio (MI) tra CP_1
C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...] alla
[...] C.F._2
Via Scaglia 20 e il sig. (C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune di
Robecco sul Naviglio nell'anno 2001 al n. 40 - parte 2 - serie A, con il regime economico della separazione dei beni, alle seguenti condizioni: a) Assegnare l'ex casa coniugale sita in Abbiategrasso (MI) alla Via Scaglia n. 20 ad entrambe le parti;
b) porre a carico del sig. il versamento di un assegno mensile per il Parte_1 mantenimento della sig.ra nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque superiore ad euro CP_1
500,00; c) con vittoria di spese e di competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, la resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che la separazione personale, omologata con Decreto del
Tribunale di Pavia del 23.4.2018, si sia protratta ininterrottamente da allora, come peraltro dimostrato anche dalle certificazioni anagrafiche prodotte dalle Parti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse in udienza.
Sussistono, pertanto, i presupposti previsti ex art. 3, nr. 2, lett. b) Legge 898/70 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti con rito concordatario a Robecco sul
Naviglio il giorno 2 dicembre 2001, come risulta dall'atto di matrimonio trascritto presso l'indicato
Comune al n. 40, P.2, Serie A, anno 2001.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Il Collegio ritiene che la domanda di “assegnazione della casa coniugale ad entrambe le parti”, formulata dalla resistente non possa essere accolta, posto che il provvedimento di assegnazione è strettamente collegato alla presenza della prole e finalizzato a garantire alla stessa la conservazione dell'habitat domestico; consegue che ogni questione attinente all'uso o al godimento dell'immobile soggiace alle regole ordinarie del diritto civile, rimanendo estranea alla competenza del presente giudizio. pagina 2 di 6 Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
In ordine alla domanda della resistente finalizzata al riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio da porre a carico dell'ex marito, richiesto nelle conclusioni definitive rassegnate a parziale modifica della domanda originaria, “nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque superiore ad euro 500,00”, si rileva quanto segue.
La richiesta di parte resistente si fonda sull'assunto che il prospettato squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti sia diretta conseguenza delle scelte di vita operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale;
in particolare, la SI.ra deduce che: “di comune accordo con il CP_1
, decideva di occuparsi in via esclusiva dei bisogni familiari rinunciando alle proprie Parte_1 ambizioni di carriera, addirittura cessando nel marzo 2016 l'unica e sola attività da ella intrapresa nel giugno 2014” (Cfr. comparsa di costituzione, pag. 3). Circostanze, invece, tutte contestate dal ricorrente.
In merito, occorre osservare come la Suprema Corte di Cassazione, con diverse pronunce conformi, ha affermato come l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate
(Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438 c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023).
pagina 3 di 6 Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass.
26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023;
Cass. 19306/2023).
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il SI. , stabilmente impiegato in Banca, è proprietario al 50% insieme alla moglie Parte_1 dell'immobile costituente ex casa coniugale, ove sin dalla separazione è rimasta, tuttavia, a vivere la resistente per poi trasferirsi a Taranto a casa della propria madre;
lo stesso risulta aver prodotto negli ultimi tre anni i seguenti redditi netti, come evidenziato dalle certificazioni reddituali in atti:
- per l'annualità 2021, € 29.640,6 (v. Cu 2022);
- per l'annualità 2022, € 30.592,00 (v. Mod. 730/2023); pagina 4 di 6 - per l'annualità 2023, € 31.950,00 (v. Mod. 730/2024);
Tuttavia, il ricorrente è gravato dal pagamento del canone di locazione dell'abitazione in cui vive, pari a 196,00 mensili, di ulteriori 350,00 euro, al pari della moglie per il pagamento della rata mensile di mutuo gravante sulla ex casa familiare in comproprietà tra i coniugi e attualmente messa in vendita. (v. doc. n. 6 e 12).
La SI.ra , di contro, è laureata in Giurisprudenza e lavora attualmente presso un call center, CP_1 con contratto a tempo determinato rinnovato, tuttavia, sin dall'anno 2023 (v. doc. n. 15); la stessa, del resto, vive in un immobile a Taranto, di proprietà esclusiva di sua madre e percepisce una retribuzione netta mensile variabile tra i 700,00 e i 970,00 euro (v. verbale di udienza del 12.9.2023 e buste paga doc. n. 12). Le certificazioni reddituali prodotte, infatti, evidenziano, per l'anno 2022 un reddito netto di 11.888,00 euro (v. mod.730/2023) e per l'anno 2023 di euro 10.080,12 (v. mod. CU 2024).
Orbene, applicando i principi sopra esposti in materia di assegno divorzile al caso di specie, e, al contempo tenendo in considerazione il criterio della ragione più liquida, il Collegio osserva che, anche qualora si accertasse la presenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, in ogni caso le risultanze processuali non provano la sussistenza di un nesso eziologico tra un'eventuale disparità economica tra le parti e le scelte compiute dai coniugi di comune accordo durante la vita matrimoniale, non potendo, pertanto, accogliersi la domanda proposta dalla resistente di previsione di un assegno di divorzio in suo favore.
Invero, si osserva come gravi sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Del resto, lo squilibrio economico tra le parti o l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda – nel caso di specie comunque non sussistente - non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Nel caso che ci occupa, invero, risulta che la resistente, oggi comunque stabilmente impiegata e dotata di mezzi adeguati a far fronte alle proprie esigenze di vita, abbia sempre lavorato durante la vita matrimoniale, come emerge dall'estratto conto previdenziale prodotto dalla stessa dal quale si evidenzia lo svolgimento di attività lavorativa sino all'anno 2016 in cui, tuttavia, la coppia entrava pacificamente irrimediabilmente già in crisi (v. doc. n. 16 e memorie delle parti).
Del resto, non vi è evidenza delle difficoltà incontrate dalla resistente nel reperire un impiego maggiormente remunerativo o per lo meno delle ricerche svolte a tal fine, oltre che del pregiudizio subito sul piano dell'affermazione professionale e derivante dall'aver scelto di supportare pagina 5 di 6 l'avanzamento professionale del marito;
invero, non è contestato il fatto che la moglie si sia trattenuta a
New York dal marito per soli “40 giorni ovvero dai primi giorni di aprile del 2016 a fine maggio
2016”, a fronte di una permanenza dello stesso all'estero durata 3 anni, ovvero dal 1.12.2015 al
31.12.2018 (v. verbale di udienza del 12.9.2023).
In definitiva, parte convenuta non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la sperequazione economica dei propri redditi rispetto a quelli dell'ex coniuge, né ha fornito evidenza che questa sia derivante dalle scelte operate durante la vita matrimoniale e non ha, altresì, dimostrato di aver rifiutato o anche ricercato ulteriori occasioni lavorative o professionali per dedicarsi alla famiglia, non avendo del resto la coppia avuto figli.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite devono essere poste a carico della resistente secondo il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il giorno 2 dicembre
2001 in Robecco sul Naviglio, trascritto con atto nr. 40, Parte II Serie A nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune, anno 2001;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) rigetta la domanda proposta dalla resistente di assegno divorzile;
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.600,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15
%;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 6 di 6