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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Se- zione Civile, in persona della Giudice Barbara Gargia, in data 11 gennaio 2019 e contraddistinta dal n. 403/2019, iscritto al n. 2506/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale e le- gale rappresentante pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna- CP_1
lisa Intorcia (codice fiscale e Francesco Lembo (codice fiscale C.F._1
- appellante - C.F._2
E la (codice fiscale , con sede in al Corso Umberto I Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
n. 23, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e di- fesa dagli avv.ti. Vincenzo Cappello (codice fiscale ) e Giovanni Terreri C.F._3
(codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo n. 3357/2015, depositato il 10 giugno 2015, il Tribunale di
Napoli ordinava all' di pagare alla la Parte_1 Controparte_2
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
somma di 27.375,51 € a saldo del corrispettivo per le prestazioni sanitarie afferenti alla branca della cardiologia che detta società aveva erogato, in virtù dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, emettendo poi la fattura n. 4637 del 4 novembre 2013, nonché i relativi «interessi legali a decorrere dalla messa in mora (31.03.2015) al soddisfo», e al difensore distrattario della medesima società le spese del procedimento monitorio.
I.1.2. Con una citazione notificata alla controparte il 17 luglio 2015, l' pponeva al Pt_3
detto decreto notificato il 12 giugno 2015, eccependo:
a) la mancanza di prova del rapporto di convenzionamento;
b) la mancata prova della tipologia, della qualità e della quantità delle prestazioni ese- guite (considerato che le distinte contabili riepilogative e i provvedimenti depositati rappresen- tavano documenti unilaterali di natura meramente ed esclusivamente fiscale), nonché l'as- senza di prova in ordine al mancato superamento dei limiti di spesa;
c) l'avvenuto superamento del cd. tetto di spesa fissato per la branca di Cardiologia;
d) l'inammissibilità della domanda poiché avente ad oggetto una frazione di un credito unitario.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto dell'avversa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, di aver adeguatamente comprovato il rapporto di convenzionamento tramite la sottoscrizione, in data
9 agosto 2013, del contratto con l' relativo all'anno 2013 e che le prestazioni in questione erano state da essa erogate prima della data in cui le era stato comunicato dalla controparte il raggiungimento del tetto di spesa fissato per quell'anno per la branca di riferimento, sicché, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), di tale contratto, il relativo corrispettivo le era dovuto, salva la cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C alla delibera della Giunta Regionale della Campania n.
1268/2008, che tuttavia l' non aveva nella specie correttamente applicato.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale napoletano, con la propria sen- tenza n. 403/2019, pubblicata l'11 gennaio 2019, rigettava l'opposizione e tuttavia revocava il decreto ingiuntivo opposto, giacché, in accoglimento della domanda in proposito formulata nel costituirsi in giudizio dalla riconosceva a quest'ultimo il diritto di ottenere il paga- CP_2
mento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, anziché di quelli «legali»
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Condannava pertanto l' a pagare all'opposta anche tali interessi, oltre alla somma di 27.375,51 € e alle spese processuali, distraendo queste ultime in favore dei difensori della parte vittoriosa.
Infatti, il Tribunale riteneva, in via preliminare, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto abusivo frazionamento del credito, atteso che le diverse pretese monitorie, avanzate nei ricorsi, trovavano titolo in diversi contratti stipulati, ciascuno, per pre- stazioni sanitarie rese in annualità diverse dal 2013 (nello specifico erano stati emessi il D.I.
5771/14 per le prestazioni rese durante l'anno 2012 e il D.I. 5777/14 per le prestazioni rese nell'anno 2011). Rilevava l'infondatezza del primo motivo di opposizione, relativo alla mancata prova del rapporto di convenzionamento, avendo la società opposta prodotto, fin dalla fase mo- nitoria, la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio “ov- vero il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs 502/92 stipulato con l' per il 2013”; riteneva evi- dente l'avvenuta esecuzione, da parte del Centro, delle prestazioni sanitarie atteso la non con- testazione da parte dell' opponente e la documentazione prodotta dal Centro opposto. In- fine, rigettava l'eccezione sollevata dalla circa la non remunerabilità delle prestazioni rese nel mese di ottobre 2013, in ragione dell'asserito sforamento del tetto di spesa. In particolare, il Tribunale rilevava che tale circostanza, configurandosi quale fatto impeditivo, gravava dell'onere della prova l' debitrice ed osservava come, dalla documentazione versata in atti, emergesse l'illegittimità della condotta dell' la quale – in violazione delle previsioni contrat- tuali – aveva omesso di applicare la regressione tariffaria (R.T.U.) prevista per i casi di supera- mento del tetto di spesa, disponendo invece il mancato pagamento integrale delle prestazioni erogate successivamente alla data di asserito sforamento, risultando dagli atti che: «al centro veniva notificata, in data 9 ottobre 2013, pec dell' con la quale veniva reso Parte_2
edotto che lo sforamento della branca di macroarea sarebbe stato raggiunto presumibilmente in data 18 ottobre 2013 e a questa data, il centro, si atteneva scrupolosamente, nel terminare la propria attività in regime di accreditamento per l'anno 2013. Successivamente al centro op- posto perveniva la notifica dell'avvenuto superamento del tetto di spesa (accertata con verbale del Tavolo tecnico del 14 marzo 2014), in data antecedente rispetto alla previsione, ovvero in data 13 ottobre 2013. Dunque, l' avrebbe dovuto procedere, secondo quanto previsto dalla
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro».
I.2.1. Con una citazione notificata alla Cardiocenter il 15 maggio 2019, l' allora Pt_3
s'appellata a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, la do- manda della controparte sia integralmente rigettata, sostenendo, in sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in favore del giudice amministrativo;
2) nel non ritenere che spettasse alla l'onere di provare il mancato supe- CP_2
rato del tetto di spesa;
3) nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rigetto dell'eccezione del supe- ramento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del limite di spesa costituisse un limite invali- cabile, a prescindere dalla regressione tariffaria.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha resistito ai motivi di do- CP_2
glianza formulati dall' sostenendo la debenza della somma richiesta e la correttezza del ra- gionamento del Giudice di prime cure ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. Rigettare
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 403- Parte_1
2019 emessa, a definizione del giudizio recante R.G. n. 19376/15, dal Tribunale di Napoli X
Sez.ne Civile G.U. dott.ssa Gargia e pubblicata in data 11.09.19; 2. Condannare, l' Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rim-
[...]
borso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
I.2.4. L'appellante, però, con la propria comparsa conclusionale, ha, per la prima volta, eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, non avendo quest'ultima provato né di essere accreditata né la tipologia, la qualità e la quantità delle pre- stazioni sanitarie erogate.
Par N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Quanto al primo motivo dell'appello in esame, va osservato che – come moltis- sime volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurispru- denza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018)
– rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sani- taria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sa- nitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempi- mento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattual- mente stabiliti.
II.1.2. Il secondo motivo dell'appello in esame pure è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale l'onere della prova del superamento dei limiti imposti, mediante i ccdd. tetti di spesa, al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale grava sul debitore (cfr. Cass. 17437/2016, 3403/2018,
23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024).
II.1.3. Deve essere giudicato infondato anche il terzo motivo dell'impugnativa in esame, con il quale l' si duole del fatto che il Tribunale non ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, ritenendo invece necessaria l'adozione di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Invero, in contrario va osservato che tale articolo (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») del contratto concluso tra le parti per l'anno 2013 stabiliva che l' doveva comunicare a ciascun centro privato «la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa»
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
e «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», secondo il seguente calendario: «entro il 31 luglio dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 giugno, e conseguenti proiezioni a finire;
entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settem- bre, e conseguenti proiezioni a finire;
entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire».
Prevedeva poi due diverse soluzioni ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa.
Infatti, nell'ipotesi contemplata dal punto a), cioè qualora, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comuni- cazione (preventiva) effettuata dall' prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data» sarebbe stata applicata «la re- Parte_4
gressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comu- nicata dalla .
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto com- porta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convo- cazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di ca- tegoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del cor- rispettivo delle prestazioni rese. La regressione tariffaria costituisce, infatti, un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove que- ste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, te- nuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una «regres- sione tariffaria», cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto, sicché il diritto della al pagamento in questione avrebbe potuto essere escluso, in tutto o CP_2
in parte, solo se l' ne avesse dimostrato l'insussistenza sulla base di una corretta applica- zione della predetta regressione tariffaria, il che non è avvenuto.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che l' aveva comunicato il 9 ottobre 2013 alla con nota prot. 51528/2013 notificata mediante posta elettronica certificata, CP_2
che il tetto della spesa riferito alla pertinente branca di macroarea sarebbe stato presumibil- mente raggiunto il 18 ottobre 2013, data in cui pertanto la predetta società ha interrotto l'ero- gazione delle prestazioni in regime di accreditamento.
Senonché, il cd. Tavolo Tecnico ha poi accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto già il 13 ottobre 2013.
Sicché, è evidente che l'eccezione in proposito formulata dell' è in contrasto con le citate previsioni contrattuali, le quali, nell'ipotesi qui rilevante, imponevano all'ente sanitario
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
l'applicazione della regressione tariffaria (R.T.U.) e non già di non remunerare le prestazioni sa- nitarie erogate dalla controparte tra il 13 e il 18 ottobre 2013.
II.1.4. Va infine rilevato che l'esame delle questioni concernenti la prova del rapporto di accreditamento provvisorio invocato dalla e della tipologia, della qualità e della CP_2
quantità delle prestazioni sanitarie da questa erogate sollevate dall' con la comparsa con- clusionale da essa depositata in grado d'appello è ormai definitivamente precluso dal giudicato interno formatosi sull'esplicite affermazioni in proposito contenute nella sentenza appellata e non tempestivamente contestate con l'impugnazione proposta dall'ente pubblico a questa
Corte.
II.1.5 Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'ef- fetto, va confermata la sentenza impugnata.
II.2. Al rigetto dell'appello dell' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modifi- cato dal d.m. 147/2022) per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da
26.000,01 a 52.000,00 €), nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ul- teriori accessori che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipen- dendo da fattori futuri e incerti, per essere poi distratte in favore dei difensori della società ap- pellata, che ne hanno fatto richiesta, per una quota della metà ciascuno.
II.3. Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 403/2019, pubblicata l'11 gennaio 2019, proposto dall' Parte_5
r.g.aa.cc. c. Pag. 8 di 9
[...] Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Locale Napoli 1 Centro il 15 maggio 2019 contro la Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori,
e distrae in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri per una quota della metà ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 9 di 9 Parte_2 Controparte_2
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Decima Se- zione Civile, in persona della Giudice Barbara Gargia, in data 11 gennaio 2019 e contraddistinta dal n. 403/2019, iscritto al n. 2506/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, in- troitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 17 giugno 2025 e pendente
TRA
l' (codice fiscale , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
alla Via Comunale del Principe n. 13/A, costituitasi in persona del suo Direttore generale e le- gale rappresentante pro tempore, ing. , e rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna- CP_1
lisa Intorcia (codice fiscale e Francesco Lembo (codice fiscale C.F._1
- appellante - C.F._2
E la (codice fiscale , con sede in al Corso Umberto I Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1
n. 23, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e di- fesa dagli avv.ti. Vincenzo Cappello (codice fiscale ) e Giovanni Terreri C.F._3
(codice fiscale ) - appellata - C.F._4
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1.1. Con il decreto ingiuntivo n. 3357/2015, depositato il 10 giugno 2015, il Tribunale di
Napoli ordinava all' di pagare alla la Parte_1 Controparte_2
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
somma di 27.375,51 € a saldo del corrispettivo per le prestazioni sanitarie afferenti alla branca della cardiologia che detta società aveva erogato, in virtù dell'accreditamento di cui godeva, agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, emettendo poi la fattura n. 4637 del 4 novembre 2013, nonché i relativi «interessi legali a decorrere dalla messa in mora (31.03.2015) al soddisfo», e al difensore distrattario della medesima società le spese del procedimento monitorio.
I.1.2. Con una citazione notificata alla controparte il 17 luglio 2015, l' pponeva al Pt_3
detto decreto notificato il 12 giugno 2015, eccependo:
a) la mancanza di prova del rapporto di convenzionamento;
b) la mancata prova della tipologia, della qualità e della quantità delle prestazioni ese- guite (considerato che le distinte contabili riepilogative e i provvedimenti depositati rappresen- tavano documenti unilaterali di natura meramente ed esclusivamente fiscale), nonché l'as- senza di prova in ordine al mancato superamento dei limiti di spesa;
c) l'avvenuto superamento del cd. tetto di spesa fissato per la branca di Cardiologia;
d) l'inammissibilità della domanda poiché avente ad oggetto una frazione di un credito unitario.
I.1.3. Costituendosi in giudizio, la società opposta chiedeva il rigetto dell'avversa oppo- sizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo, per quel che qui ancora rileva, di aver adeguatamente comprovato il rapporto di convenzionamento tramite la sottoscrizione, in data
9 agosto 2013, del contratto con l' relativo all'anno 2013 e che le prestazioni in questione erano state da essa erogate prima della data in cui le era stato comunicato dalla controparte il raggiungimento del tetto di spesa fissato per quell'anno per la branca di riferimento, sicché, in base all'art. 5, co. 3, lett. a), di tale contratto, il relativo corrispettivo le era dovuto, salva la cd. regressione tariffaria di cui all'allegato C alla delibera della Giunta Regionale della Campania n.
1268/2008, che tuttavia l' non aveva nella specie correttamente applicato.
I.1.4. All'esito del processo di primo grado, il Tribunale napoletano, con la propria sen- tenza n. 403/2019, pubblicata l'11 gennaio 2019, rigettava l'opposizione e tuttavia revocava il decreto ingiuntivo opposto, giacché, in accoglimento della domanda in proposito formulata nel costituirsi in giudizio dalla riconosceva a quest'ultimo il diritto di ottenere il paga- CP_2
mento degli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002, anziché di quelli «legali»
N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Condannava pertanto l' a pagare all'opposta anche tali interessi, oltre alla somma di 27.375,51 € e alle spese processuali, distraendo queste ultime in favore dei difensori della parte vittoriosa.
Infatti, il Tribunale riteneva, in via preliminare, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuto abusivo frazionamento del credito, atteso che le diverse pretese monitorie, avanzate nei ricorsi, trovavano titolo in diversi contratti stipulati, ciascuno, per pre- stazioni sanitarie rese in annualità diverse dal 2013 (nello specifico erano stati emessi il D.I.
5771/14 per le prestazioni rese durante l'anno 2012 e il D.I. 5777/14 per le prestazioni rese nell'anno 2011). Rilevava l'infondatezza del primo motivo di opposizione, relativo alla mancata prova del rapporto di convenzionamento, avendo la società opposta prodotto, fin dalla fase mo- nitoria, la documentazione attestante il convenzionamento e l'accreditamento provvisorio “ov- vero il contratto ex art. 8 quinquies d.lgs 502/92 stipulato con l' per il 2013”; riteneva evi- dente l'avvenuta esecuzione, da parte del Centro, delle prestazioni sanitarie atteso la non con- testazione da parte dell' opponente e la documentazione prodotta dal Centro opposto. In- fine, rigettava l'eccezione sollevata dalla circa la non remunerabilità delle prestazioni rese nel mese di ottobre 2013, in ragione dell'asserito sforamento del tetto di spesa. In particolare, il Tribunale rilevava che tale circostanza, configurandosi quale fatto impeditivo, gravava dell'onere della prova l' debitrice ed osservava come, dalla documentazione versata in atti, emergesse l'illegittimità della condotta dell' la quale – in violazione delle previsioni contrat- tuali – aveva omesso di applicare la regressione tariffaria (R.T.U.) prevista per i casi di supera- mento del tetto di spesa, disponendo invece il mancato pagamento integrale delle prestazioni erogate successivamente alla data di asserito sforamento, risultando dagli atti che: «al centro veniva notificata, in data 9 ottobre 2013, pec dell' con la quale veniva reso Parte_2
edotto che lo sforamento della branca di macroarea sarebbe stato raggiunto presumibilmente in data 18 ottobre 2013 e a questa data, il centro, si atteneva scrupolosamente, nel terminare la propria attività in regime di accreditamento per l'anno 2013. Successivamente al centro op- posto perveniva la notifica dell'avvenuto superamento del tetto di spesa (accertata con verbale del Tavolo tecnico del 14 marzo 2014), in data antecedente rispetto alla previsione, ovvero in data 13 ottobre 2013. Dunque, l' avrebbe dovuto procedere, secondo quanto previsto dalla
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lettera a) dell'art. 5 del contratto, alla determinazione della regressione tariffaria opponibile al centro».
I.2.1. Con una citazione notificata alla Cardiocenter il 15 maggio 2019, l' allora Pt_3
s'appellata a questa Corte al fine di ottenere che, in riforma della suddetta sentenza, la do- manda della controparte sia integralmente rigettata, sostenendo, in sostanza, che il Giudice di prime cure ha errato:
1) nel non dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in favore del giudice amministrativo;
2) nel non ritenere che spettasse alla l'onere di provare il mancato supe- CP_2
rato del tetto di spesa;
3) nel ritenere che la mancata applicazione del meccanismo della regressione tariffaria integrasse un inadempimento contrattuale tale da giustificare il rigetto dell'eccezione del supe- ramento del tetto di spesa, atteso che il rispetto del limite di spesa costituisse un limite invali- cabile, a prescindere dalla regressione tariffaria.
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la ha resistito ai motivi di do- CP_2
glianza formulati dall' sostenendo la debenza della somma richiesta e la correttezza del ra- gionamento del Giudice di prime cure ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. Rigettare
l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 403- Parte_1
2019 emessa, a definizione del giudizio recante R.G. n. 19376/15, dal Tribunale di Napoli X
Sez.ne Civile G.U. dott.ssa Gargia e pubblicata in data 11.09.19; 2. Condannare, l' Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre al rim-
[...]
borso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie conclusioni.
I.2.4. L'appellante, però, con la propria comparsa conclusionale, ha, per la prima volta, eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla controparte, non avendo quest'ultima provato né di essere accreditata né la tipologia, la qualità e la quantità delle pre- stazioni sanitarie erogate.
Par N. 2506/2019 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 9 Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Quanto al primo motivo dell'appello in esame, va osservato che – come moltis- sime volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurispru- denza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e 28053/2018)
– rientrano nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sani- taria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sa- nitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempi- mento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattual- mente stabiliti.
II.1.2. Il secondo motivo dell'appello in esame pure è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale l'onere della prova del superamento dei limiti imposti, mediante i ccdd. tetti di spesa, al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale grava sul debitore (cfr. Cass. 17437/2016, 3403/2018,
23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024).
II.1.3. Deve essere giudicato infondato anche il terzo motivo dell'impugnativa in esame, con il quale l' si duole del fatto che il Tribunale non ha considerato ineludibile il vincolo del tetto di spesa, ritenendo invece necessaria l'adozione di un provvedimento di applicazione della regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'art. 5, co. 3, del contratto sottoscritto.
Invero, in contrario va osservato che tale articolo (intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni») del contratto concluso tra le parti per l'anno 2013 stabiliva che l' doveva comunicare a ciascun centro privato «la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa»
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e «la data prevedibile di raggiungimento del 100% di consumo del limite di spesa (in base alla proiezione lineare dei dati consuntivi, ponderata in ragione di un eventuale periodo di chiusura delle strutture erogatrici nel periodo estivo), nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», secondo il seguente calendario: «entro il 31 luglio dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 giugno, e conseguenti proiezioni a finire;
entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 30 settem- bre, e conseguenti proiezioni a finire;
entro il 30 novembre dell'anno di riferimento il consuntivo delle prestazioni erogate al 31 ottobre, e conseguenti proiezioni a finire».
Prevedeva poi due diverse soluzioni ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate, rispettivamente, prima e dopo il superamento del tetto di spesa.
Infatti, nell'ipotesi contemplata dal punto a), cioè qualora, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto prima della data prevista nell'ultima comuni- cazione (preventiva) effettuata dall' prevedeva che «a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data» sarebbe stata applicata «la re- Parte_4
gressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati», mentre nulla sarebbe spettato «agli erogatori, né a titolo di compenso, né
a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa», così come nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando, «a consuntivo», fosse stato accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto «in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comu- nicata dalla .
In altri termini, il superamento del tetto di spesa intervenuto in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto com- porta per l' il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando però il relativo potere non viene esercitato, nel rispetto della relativa procedura che prevede la convo- cazione del tavolo tecnico al quale partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di ca- tegoria dei centri accreditati, non può essere negato il diritto ad ottenere il pagamento del cor- rispettivo delle prestazioni rese. La regressione tariffaria costituisce, infatti, un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30
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dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove que- ste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, te- nuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice supera- mento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private ac- creditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunera- bilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca ecce- denti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una «regres- sione tariffaria», cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitiva- mente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Nel caso di specie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto, sicché il diritto della al pagamento in questione avrebbe potuto essere escluso, in tutto o CP_2
in parte, solo se l' ne avesse dimostrato l'insussistenza sulla base di una corretta applica- zione della predetta regressione tariffaria, il che non è avvenuto.
Dalla documentazione in atti risulta infatti che l' aveva comunicato il 9 ottobre 2013 alla con nota prot. 51528/2013 notificata mediante posta elettronica certificata, CP_2
che il tetto della spesa riferito alla pertinente branca di macroarea sarebbe stato presumibil- mente raggiunto il 18 ottobre 2013, data in cui pertanto la predetta società ha interrotto l'ero- gazione delle prestazioni in regime di accreditamento.
Senonché, il cd. Tavolo Tecnico ha poi accertato che il tetto di spesa era stato raggiunto già il 13 ottobre 2013.
Sicché, è evidente che l'eccezione in proposito formulata dell' è in contrasto con le citate previsioni contrattuali, le quali, nell'ipotesi qui rilevante, imponevano all'ente sanitario
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l'applicazione della regressione tariffaria (R.T.U.) e non già di non remunerare le prestazioni sa- nitarie erogate dalla controparte tra il 13 e il 18 ottobre 2013.
II.1.4. Va infine rilevato che l'esame delle questioni concernenti la prova del rapporto di accreditamento provvisorio invocato dalla e della tipologia, della qualità e della CP_2
quantità delle prestazioni sanitarie da questa erogate sollevate dall' con la comparsa con- clusionale da essa depositata in grado d'appello è ormai definitivamente precluso dal giudicato interno formatosi sull'esplicite affermazioni in proposito contenute nella sentenza appellata e non tempestivamente contestate con l'impugnazione proposta dall'ente pubblico a questa
Corte.
II.1.5 Sulla scorta di quanto esposto, l'appello proposto dall' va rigettato e, per l'ef- fetto, va confermata la sentenza impugnata.
II.2. Al rigetto dell'appello dell' segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellante a pagare alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio rapportando alle risultanze processuali i parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modifi- cato dal d.m. 147/2022) per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia (da collocare nello scaglione da
26.000,01 a 52.000,00 €), nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ul- teriori accessori che non è possibile (né peraltro necessario) liquidare in questa sede, dipen- dendo da fattori futuri e incerti, per essere poi distratte in favore dei difensori della società ap- pellata, che ne hanno fatto richiesta, per una quota della metà ciascuno.
II.3. Occorre, infine, dare atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 403/2019, pubblicata l'11 gennaio 2019, proposto dall' Parte_5
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[...] Parte_2 Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Locale Napoli 1 Centro il 15 maggio 2019 contro la Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 € per il totale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori,
e distrae in favore degli avv.ti Vincenzo Cappello e Giovanni Terreri per una quota della metà ciascuno;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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