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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione del 9 ottobre 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVODI
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
Parte appellante
E
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
Parti appellate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) esonera l'appellante dal pagamento delle spese del grado nei confronti dell' ; 3) compensa le spese nei CP_1 confronti dei restanti appellati;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Ancona sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione del 9 ottobre 2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVODI
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 377/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
Parte_1
Parte appellante
E
Controparte_1
[...]
[...]
Controparte_2
Parti appellate
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) esonera l'appellante dal pagamento delle spese del grado nei confronti dell' ; 3) compensa le spese nei CP_1 confronti dei restanti appellati;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 9 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini