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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
r.g.n.637/2025
Tribunale ordinario di Grosseto
Decreto
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, letto il ricorso monitorio;
visti i principi formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9479/2023, in base alla quale, quando viene in rilievo un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, il giudice del monitorio deve procedere ad una verifica del carattere vessatorio delle clausole;
ritenuto che
, in virtù di tale giurisprudenza, il giudice deve rigettare il ricorso quando non riesce ad effettuare la valutazione sul carattere abusivo delle clausole, stante la sommarietà dell'istruttoria e la limitata cognizione proprie del procedimento per ingiunzione ovvero quando riscontra la vessatorietà delle clausole e non è possibile procedere ad un accoglimento parziale del ricorso;
considerato che
nel caso di specie il contratto su cui la parte ricorrente fonda la domanda è un contratto di credito al consumo in quanto ha ad oggetto un prestito per la soddisfazione dei bisogni personali del finanziato (art. 1 delle condizioni generali del contratto allegato); ritenuto che nel contratto azionato vi sono clausole da ritenersi abusive, secondo il disposto dell'art. 33 del Cod. Cons., in quanto l'art. 9 delle condizioni generali attribuisce alla Banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (ius variandi), in presenza di un generico “giustificato motivo”; l'art. 11 contempla, in caso di mancato pagamento ad opera del cliente di almeno due rate dovute in base al contratto, oltre che in ulteriori ipotesi, la facoltà della banca di dichiarare la decadenza del consumatore;
considerato che
ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di:
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33, comma 2 lett. m));
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t));
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (art. 33 comma 2 lett. f)); ritenuto che le clausole anzidette del contratto posto alla base del ricorso, alla luce di una valutazione sommaria, debbano presumersi come vessatorie, alla luce della normativa richiamata, in quanto:
-pongono una decadenza a carico del consumatore, che non è possibile accertare se è stata oggetto di una trattativa individuale tra le parti, non assumendo rilievo la mera sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
-consentono lo ius variandi della banca senza che sia chiarito uno specifico e giustificato motivo che lo consenta e non risulta possibile verificare se la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale tra le parti, non assumendo rilievo la mera sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ritenuto che, stante il carattere sommario della cognizione del giudice in sede monitoria, non
è possibile procedere ad una valutazione in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto, che sia il più approfondita possibile, al fine di verificare se le stesse abbiano comportato uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, in contrasto con il principio di buona fede contrattuale, secondo i canoni di cui all'art. 33 Cod. Cons.;
-ritenuto che i caratteri del presente giudizio non consentano altresì una corretta ed esaustiva valutazione circa le ripercussioni della clausola abusiva sull'entità del credito azionato;
-considerato, pertanto, che il ricorso proposto vada rigettato alla luce delle considerazioni svolte;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi. Grosseto, 17.04.2024 Il Giudice Dott.ssa Silvia Leone
Tribunale ordinario di Grosseto
Decreto
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, letto il ricorso monitorio;
visti i principi formulati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9479/2023, in base alla quale, quando viene in rilievo un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, il giudice del monitorio deve procedere ad una verifica del carattere vessatorio delle clausole;
ritenuto che
, in virtù di tale giurisprudenza, il giudice deve rigettare il ricorso quando non riesce ad effettuare la valutazione sul carattere abusivo delle clausole, stante la sommarietà dell'istruttoria e la limitata cognizione proprie del procedimento per ingiunzione ovvero quando riscontra la vessatorietà delle clausole e non è possibile procedere ad un accoglimento parziale del ricorso;
considerato che
nel caso di specie il contratto su cui la parte ricorrente fonda la domanda è un contratto di credito al consumo in quanto ha ad oggetto un prestito per la soddisfazione dei bisogni personali del finanziato (art. 1 delle condizioni generali del contratto allegato); ritenuto che nel contratto azionato vi sono clausole da ritenersi abusive, secondo il disposto dell'art. 33 del Cod. Cons., in quanto l'art. 9 delle condizioni generali attribuisce alla Banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (ius variandi), in presenza di un generico “giustificato motivo”; l'art. 11 contempla, in caso di mancato pagamento ad opera del cliente di almeno due rate dovute in base al contratto, oltre che in ulteriori ipotesi, la facoltà della banca di dichiarare la decadenza del consumatore;
considerato che
ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons. si presumono abusive le clausole che hanno per oggetto o l'effetto di:
- consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso (art. 33, comma 2 lett. m));
- sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 33 comma 2 lett. t));
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (art. 33 comma 2 lett. f)); ritenuto che le clausole anzidette del contratto posto alla base del ricorso, alla luce di una valutazione sommaria, debbano presumersi come vessatorie, alla luce della normativa richiamata, in quanto:
-pongono una decadenza a carico del consumatore, che non è possibile accertare se è stata oggetto di una trattativa individuale tra le parti, non assumendo rilievo la mera sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.;
-consentono lo ius variandi della banca senza che sia chiarito uno specifico e giustificato motivo che lo consenta e non risulta possibile verificare se la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale tra le parti, non assumendo rilievo la mera sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.; ritenuto che, stante il carattere sommario della cognizione del giudice in sede monitoria, non
è possibile procedere ad una valutazione in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto, che sia il più approfondita possibile, al fine di verificare se le stesse abbiano comportato uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore, in contrasto con il principio di buona fede contrattuale, secondo i canoni di cui all'art. 33 Cod. Cons.;
-ritenuto che i caratteri del presente giudizio non consentano altresì una corretta ed esaustiva valutazione circa le ripercussioni della clausola abusiva sull'entità del credito azionato;
-considerato, pertanto, che il ricorso proposto vada rigettato alla luce delle considerazioni svolte;
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Si comunichi. Grosseto, 17.04.2024 Il Giudice Dott.ssa Silvia Leone