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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 281 terdecies e 281 sexies comma 3 del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 4865/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto De Guglielmo,
Luca Cristiano Guelfo e Massimo Sibona del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino alla via Susa n. 35 parte ricorrente
e
Controparte_1
(p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Eva Basso del Foro di
Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Tassoni n. 14 parte resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies e seguenti del c.p.c.; noleggio auto;
servizio di mobilità; inadempimento contrattuale;
domanda di risoluzione del contratto;
restituzione somme e risarcimento del danno.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte ricorrente : Parte_1
“In via principale: Previo accertamento della mancata consegna da parte della dell'autovettura Toyota Yaris di cui Controparte_1 all'Ordine #175665 (v. doc. 1) entro il termine del 18-2- 2023 (o, comunque, entro il diverso termine che venisse individuato purché anteriore alla data del 21-6-2023), accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti per inadempimento della società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla signora la somma di € Parte_1 32.000,00 (o quella veriore, anche superiore, accertanda in corso di causa) oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 09/10/2002 n° 231 dal 31-3-2022 al saldo;
In via subordinata: qualora il termine per adempiere all'obbligazione contrattuale da parte della venisse Controparte_1 ritenuto essere quello dalla medesima indicato (18-7-2023), accertare e dichiarare l'inadempimento per colpa grave da parte della società convenuta per non aver consegnato entro tale termine l'autovettura ordinata dalla signora Parte_1
ed il conseguente diritto della ricorrente alla
[...] restituzione dell'intera somma versata a titolo di corrispettivo ai sensi dell'art.
6.7 delle Condizioni generali di contratto, e per l'effetto Dichiarare tenuta e condannare la Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla signora la somma di € Parte_1 34.100,00 (o quella veriore accertanda in corso di causa) oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. 09/10/2002 n° 231 dal 31-3-2022 al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Parte resistente Controparte_1
“Nel merito:
- accertare e dichiarare l'assenza di inadempimento e/o, comunque, la non gravità dello stesso e, conseguentemente,
- rigettare le domande tutte formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso:
2 - con condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali a favore della ossia Controparte_1 compenso al difensore, oltre spese imponibili e non imponibili, rimborso forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
- con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, C.P.C. al pagamento, a favore della
[...]
in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, di una somma equitativamente determinata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte ricorrente ha esposto quanto Parte_1 segue in ricorso:
1) in data 23/31-3-2022 essa ricorrente Parte_1
ha sottoscritto con la società resistente
[...] [...]
l'ordine n. 175665 avente ad oggetto il CP_1 servizio di mobilità offerto dalla convenuta e consistente
“nell'utilizzo a noleggio a lungo termine di più autovettura a scelta tra quelle disponibili sull'apposito software app.car-free.it predisposto sul sito www.car- free.it e alle condizioni precisate” nelle Condizioni generali del contratto di servizio di mobilità Car Back;
2) l'ordine sottoscritto dalla ricorrente ha riguardato – come primo veicolo – una Toyota Yaris di
Fascia 2.5 il cui controvalore contrattuale corrispondeva ad € 34.100,00 e ha previsto un corrispettivo per servizi di € 21.500,00 ed una cauzione di € 12.600,00;
3) ad essa ricorrente, per l'approvazione dell'ordine,
è stato richiesto di corrispondere il complessivo importo di € 34.100,00 che la medesima ha provveduto a versare in due soluzioni rispettivamente di € 10.000,00 in data
24.3.2022 ed € 24.100,00 in data 31.3.2022;
4) l'art. 7 delle Condizioni Generali del contratto ha previsto che la somma versata a titolo di deposito
3 cauzionale sarebbe stata restituita mensilmente “a partire dal giorno 10 (dieci) del mese successivo il pagamento completo dell'ordine e con medesima cadenza per un totale di 84 (ottantaquattro) mesi”;
5) in attesa della consegna del veicolo prescelto, alla ricorrente è stata assegnata la vettura provvisoria
Lancia Y targata FM 478 SX immatricolata nel 2017;
6) considerando quanto previsto dall'articolo 6 delle
Condizioni Generali del Contratto, visto il termine iniziale del 31.3.2022, stante l'assenza di comunicazioni di proroga del termine di 180 giorni da parte di CP_1 la consegna della vettura ordinata avrebbe dovuto essere effettuata entro e non oltre il 18.2.2023, come da calcolo così riepilogato:
7) essa ricorrente, non ricevendo alcuna informazione dalla società resistente, ha avviato una corrispondenza con la medesima del seguente tenore:
- con e-mail 11.4.2023 essa ricorrente ha chiesto aggiornamenti sulla data di consegna dell'ordine;
- con e - mail 12.4.2023 la resistente ha risposto che
“nei mesi tra dicembre e marzo il reparto è stato riorganizzato e ampliato … e questo ha creato inevitabilmente dei disagi sulla comunicazione”, aggiungendo che stanti gli “ultimi periodi, poco favorevoli al settore, è stato doveroso distribuire le disponibilità su tutto il flusso e in alcuni casi abbiamo accumulato qualche ritardo”, assicurando però che “presto sarà
4 soddisfatta anche la sua posizione” e che “l'aggiorneremo quanto prima”;
- con e - mail 15.5.2023 essa ricorrente ha richiesto nuovamente aggiornamenti sulla consegna, segnalando nel contempo il malfunzionamento della vettura Lancia Y e auspicando che l'ordine venisse eseguito non oltre il mese di maggio;
8) la risposta della è pervenuta solamente CP_1 con e - mail 30.5.2023, con la quale – premesse le scuse di prammatica per i ritardi dovuti alla riorganizzazione del reparto e per il periodo storico poco favorevole – ha informato essa ricorrente che l'obiettivo “è sempre stato quello di consegnare entro i primi 180 giorni” e che “la consegna del veicolo come da contratto è prevista nei prossimi 3-4 mesi”;
9) la resistente dunque, Controparte_1 benché il termine di 180 giorni fosse scaduto il 18.2.2023
e benché non si fosse avvalsa della proroga di 90 giorni prevista dall'art.
6.4. delle Condizioni generali di contratto (che, peraltro, aggiungendo ulteriori 90 giorni lavorativi dopo il 17.2.2023, avrebbe portato la scadenza al 29.6.2023), ha informato essa ricorrente che la consegna sarebbe avvenuta verosimilmente tra agosto e settembre
2023;
10) a seguito dell'intervento del NS, con pec
7.6.2023, ha confermato la propria Controparte_1 ambizione di consegnare nei termini standard tra i 90 e i
180 giorni lavorativi;
la convenuta ha inoltre ribadito le ragioni del ritardo accumulato nel caso in esame e ha richiamato i termini di consegna di cui all'art. 6.4
(peraltro, scadenti di lì a tre settimane);
11) con pec 21.6.2023 essa ricorrente a mezzo di
NS – ribadita l'assenza di qualsivoglia proroga ai sensi dell'art.
6.4 e preso atto dell'interesse ad aprire un dialogo manifestato dalla convenuta – ha formulato
5 diffida ad adempiere entro 15 giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto;
12) con pec 28.6.2023 ha Controparte_1 riscontrato la predetta diffida invocando un computo errato dei 180 giorni lavorativi (a suo dire scadenti il 9.3.2023, benché lo stesso CEO della società convenuta, con e-mail del 10-1-2023, avesse indicato tale data “al 15/02/2023 circa”) ed inserendo una “prima proroga” di 90 giorni lavorativi ai sensi dell'art.
6.4 indicando come asserito termine di consegna il 18.7.2023;
13) con pec 19.7.2023 essa ricorrente e il NS hanno contestato il computo dei termini operato dalla società resistente considerando risolto di diritto il contratto, formulando in ogni caso la richiesta di restituzione dell'intera somma versata ai sensi dell'art.
6.7 stante il decorso anche del termine finale di consegna individuato da;
Controparte_1
14) la vettura in preassegnazione è stata consegnata dalla ricorrente e ritirata dalla società convenuta in data
28.7.2023;
15) con pec 2.8.2023 ha Controparte_1 asserito che né la prima né la seconda proroga contrattuale erano soggette a preventiva comunicazione e ha contestato l'applicabilità dell'art.
6.7. al caso in esame in quanto la “situazione mondiale relativa ai ritardi e rallentamenti per le consegne non è imputabile a colpa grave di CP_1
”;
[...]
16) nel frattempo, in parziale ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 delle Condizioni generali di contratto, nel periodo aprile 2022 – luglio 2023 (fatta eccezione per i mesi di maggio e giugno 2023) la società resistente ha dato corso alla restituzione in rate mensili di parte della somma versata a titolo di deposito cauzionale, per complessivi € 2.100,00;
6 17) dalla documentazione versata in atti e da quanto illustrato in premessa è incontestabile che Controparte_1
non ha adempiuto l'obbligazione contrattuale di
[...] consegnare ad essa ricorrente l'autovettura Parte_1
Toyota Yaris entro il termine massimo di 180 giorni lavorativi pattuito dalle parti;
18) il termine di consegna, secondo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di contratto, è spirato il
18.2.2023, non essendosi controparte avvalsa del diritto di proroga previsto dall'art.
6.4 né della facoltà di proporre, ai sensi dell'art. 6.7, un'ulteriore proroga di
90 giorni lavorativi ovvero la consegna di una diversa autovettura;
19) da quanto sopra esposto consegue che il termine ultimo di consegna è scaduto insindacabilmente il 28.2.2023
e che, pertanto, la diffida ad adempiere inviata ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in data 21.6.2023 era pienamente legittima (lo sarebbe stata, invero, anche considerando il pur errato computo dei 180 giorni lavorativi operato da controparte, che porterebbe la scadenza del termine al 9-3-2023);
20) sulla scorta di quanto sopra, ferma la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento della società convenuta, compete ad essa ricorrente il risarcimento dei danni patiti e quantificati in linea capitale nella somma di € 32.000,00 corrispondente a quanto versato (€
34.100,00) detratti i rimborsi cauzionali ricevuti medio tempore (€ 2.100,00).
Sulla base di tali deduzioni, la parte ricorrente ha rassegnando le sopra trascritte Parte_1 conclusioni richiedendo l'accertamento della risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti per inadempimento della società resistente e la condanna della predetta alla restituzione della somma di € 32.000,00 oltre interessi
7 moratori ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dal 31.3.2022 al saldo.
La parte resistente dal canto Controparte_1 suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, la Difesa resistente ha contestato la domanda di parte ricorrente affermando che “occorre valutare se sussista effettivamente la addotta gravità dell'inadempimento che, sola, può condurre alla pronuncia di risoluzione, così come richiesta dal ricorrente” (v. pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta) nonché osservando che “al ritardo, incolpevole, nella consegna del mezzo si è sopperito mettendo a disposizione, da quasi un anno, un veicolo di qualità identica, se non superiore, rispetto a quello commissionato” (v. pagina 4 della comparsa di costituzione e risposta)
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
La domanda è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'ordine contrattuale pattuito fra le parti ha avuto come oggetto espresso e chiaro il modello di autovettura
Yaris Toyota con alimentazione Hybrid/Benzina (v. il doc.
n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Detto ordine (riferito a tale modello di auto) è stato espressamente accettato e validato dalla parte resistente
Controparte_1
8 E' pacifico, in quanto espressamente ammesso anche dalla parte resistente, che tale autovettura non è stata mai consegnata all'odierna ricorrente.
E ciò non è neanche mai avvenuto, ove anche si voglia considerare il termine individuato dalla stessa parte convenuta nella data del 18.7.2023.
Come è noto, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez.
Un. sent. n. 13533/2001).
Ebbene, a fronte della prova della sussistenza della fonte negoziale del contratto e dell'allegazione ad opera della parte ricorrente dell'inadempimento della parte resistente, quest'ultima non ha dimostrato di aver adempiuto (mediante consegna dell'auto oggetto dell'ordine contrattuale) e non ha addotto motivi idonei a giustificare l'inadempimento.
In primo luogo, l'inadempimento nel caso in esame è certamente grave poiché l'accordo contrattuale si è formato proprio sulla base dell'individuazione di un preciso modello di autovettura non fungibile con altri;
si tratta di una specifica autovettura connotata da una peculiare alimentazione con conseguenti vantaggi specifici relativi ai consumi e alle agevolazioni pubbliche per il transito e le limitazioni al traffico;
inoltre, la peculiarità della convenzione contrattuale di cui trattasi era proprio la
9 possibilità per il cliente di scegliere il modello da utilizzare e noleggiare.
In secondo luogo, non può certo invocarsi la crisi dell'economia, sia generale che settoriale, atteso che essa era già in atto al momento della pattuizione del contratto nel marzo del 2022.
L'inadempimento di parte resistente risulta, dunque, conclamato e certamente grave, in quanto esso ha avuto ad oggetto il cuore del contratto e del meccanismo sinallagmatico su cui esso è stato nel concreto fondato.
La consegna di quel preciso modello di vettura (Yaris
Toyota con alimentazione Benzina/Hybrid) deve invero considerarsi quale obbligazione primaria ed essenziale del contratto prevista in capo alla società fornitrice del servizio di mobilità di cui trattasi.
E' stato peraltro affermato dalla Corte Suprema di
Cassazione che in tema di risoluzione contrattuale, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ. - valutazione di puro merito, incensurabile, come tale, in sede di giudizio di legittimità se adeguatamente e correttamente motivata - deve ritenersi "in re ipsa" ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (v., ex multis, Cass., Sez. 3, sent. n. 15553/2002 e Cass., Sez. 3, sent. n. 2616/1990).
A ciò consegue la risoluzione del contratto.
Va dunque dichiarata la risoluzione del contratto intercorso fra le parti di cui all'ordine n. 175665 del 23 marzo 2022 per grave e colposo inadempimento della parte convenuta Controparte_1
Alla risoluzione del contratto conseguono altresì le restituzioni e il risarcimento del danno.
10 La restituzione dell'intera somma di cui trattasi deriva e discende - peraltro - anche da precipua disposizione delle Condizioni Generali di contratto laddove al punto 6.7. è così stabilito:
(v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
La parte resistente è pertanto Controparte_1 tenuta a restituire, anche a titolo di risarcimento del danno, alla parte ricorrente la richiesta somma di €
32.000,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora (19.7.2023) e sino all'effettivo esborso.
4. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
11 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 26.000,01 a € 52.000,00), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova né redazione di comparse conclusionali;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.500,00
c) fase istruttoria → € 1.000,00
d) fase decisionale → € 1.500,00
- per un totale di € 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Dichiara la risoluzione del contratto intercorso fra le parti di cui all'ordine n. 175665 del 23 marzo 2022 per grave e colposo inadempimento della parte convenuta
[...]
Controparte_1
2) Condanna la parte resistente Controparte_1 al pagamento a titolo di restituzione, in favore della
12 parte ricorrente della somma di € Parte_1
32.000,00 oltre interessi legali dal 19.7.2023 e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte resistente Controparte_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 518,00 per
[...] esposti ed € 5.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 13 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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