Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. mediante dispositivo e concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione all'udienza di discussione del 29.01.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5162/2023 R.G.
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv.to Ottavio Levita
RICORRENTE
E
CP_1, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Oliva
RESISTENTE
NONCHE'
Controparte_2
[...]
[...] CON SEDE LEGALE IN CURTI (CE) ALLA VIA FOSSE ARDEATINE N. 1, IN
PERSONA DEL SOGGETTO LIQUIDATORE P.T., DOTT. FRANCESCOPAOLO VENTRIGLIA
NOMINATO CON DECRETO DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CP 2 , ΑΙ
SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L. N.26 DEL 26.02.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE,
RAPP.TO E DIFESO GIUSTA PROCURA IN ALLEGATO DALL'AVV. VERONICA PERRONE E
DALL'AVV. PASQUALE GALASSI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
Con ricorso depositato in data 25.09.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio premetteva: - di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del CP 2 resistente dal 27.3.2000 al 26.07.2020 con mansioni di operaio qualificato con inquadramento nel livello IV/A in applicazione del CCNL
Federambiente (a tempo indeterminato), cessato per licenziamento poiché veniva assunto da Controparte_3 il 27.7.2020; che dopo la cessazione dell'indicato rapporto di lavoro il C.U.B., con sede in Curti (Ce), via Fosse Ardeatine n. 1,
CP trasmetteva all" Gestione dipendenti pubblici - territorialmente competente
(Direzione Provinciale di CP_2 ) il modello TFR1, quale prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che, atteso il lungo lasso temporale trascorso, provvedeva a richiedere il pagamento della prestazione all'ufficio CP 1 competente con pec del 27.6.2023; che l'CP_1 disattendeva la richiesta con pec di risposta avente stessa data, causa inadempimento contributivo dell'Ente datoriale. In diritto richiamava la disciplina prevista in tema di liquidazione, della prestazione richiesta, ai dipendenti pubblici delle amministrazioni locali, nonché la disciplina relativa alla natura giuridica del CP 2 . Deduceva, altresì, che tacitamente
1'CP_1 avesse riconosciuto la propria legittimazione passiva in ordine all'erogazione del
TFR, nulla obiettando a riguardo nella lettera di diniego, nonché l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.. Assumeva di essere creditore, a titolo di TFR dell'importo di € 30.635,52 allegando prospetto. Richiamava giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi.
Concludeva: "a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 27.3.2000 al 26.7.2020 con il delle Province di CP 2 e CP 2, quale consorzio tra Controparte_2
comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di Controparte_2 e in ogni caso Controparte_2
l'inadempimento dell' CP_1 al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare in riferimento al predetto rapporto di lavoro e 1' Parte 2 '
per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in suo favore dell'importo a titolo di TFR di euro 30.635,52 o a quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'CP 1 deducendo che era stata posta in pagamento la somma lorda di euro 30.666,46 oltre accessori di legge a titolo di TFR in favore del ricorrente e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ritualmente evocato in giudizio, infine, si costituiva il Controparte_2
, richiamando la normativa relativa alla natura giuridica del
[...] ' CP 2 stesso e quella in tema di pagamento del TFR, ritenendo sussistente la legittimazione dell' CP_1 in ordine al versamento del TFR ai dipendenti del Pt 3
Deduceva, inoltre, la piena operatività del principio di automaticità di cui all'art. 2116
c.c. richiamando giurisprudenza a sostegno delle proprie tesi. Concludeva chiedendo di :
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP 2 , in merito al pagamento del TFR/TFS, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento del TFR/TFS, con conseguente estromissione dal giudizio de quo;
con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 29.01.2025 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere ed il GL decideva con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte .La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in data 19.06.2024 il pagamento dell'importo di euro di euro 20.940,42 comprensivo di interessi per il ritardato pagamento ed al netto delle imposte calcolate sulla maggior somma lorda richiesta.
Considerato che il pagamento della prestazione rivendicata è intervenuto nel corso del giudizio (19.06.2024) le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e l'CP_1 sono
CP compensate per metà con condanna dell' al pagamento in favore della parte ricorrente della somma residua liquidata in dispositivo, in applicazione del DM 55/2014 con applicazione dei parametri minimi e senza liquidazione della fase istruttoria.
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente ed il CUB per la mancanza di res controversa in ordine alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
PQM
A) Dichiara cessata la materia del contendere
CP al pagamento delle speseB) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' di lite nella misura residua nei confronti del ricorrente che liquida in complessivi euro 1645,00 oltre ad Iva e cpa come per legge e rimborso forfettario in misura pari al 15% con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario.
CP 2 le spese di lite. C) Compensa integralmente tra la parte ricorrente ed il
Cos' deciso in Nola il 29.01.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola