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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
4183/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Marcello Buscema – Presidente;
- dott. Renato Buzi – Giudice relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 9/1/2025,
promosso da con Avv. Francesca Trentinella;
Parte_1
E
con Avv. Francesca Trentinella;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile iscritta dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
in particolare, i coniugi hanno assunto l'impegno a trasferire ai di loro figli “(…) l'intera nuda proprietà gravata del diritto di usufrutto vitalizio a favore del Signor (…)” dell'immobile indicato nel Controparte_1 ricorso, alle condizioni lì stabilite;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che il P.M. ha apposto il proprio visto, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti nel Comune di Ascoli Piceno in data 23/3/1996
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte I, Serie n. 3, Anno 1996), alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R.
396/2000;
4) prende atto degli accordi dei coniugi (ulteriori rispetto a quelli relativi alla prole), quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione, in punto di impegno a trasferire l'immobile sopra indicato.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 9/1/2025.
IL PRESIDENTE dott. Marcello Buscema
Il GIUDICE EST. dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI nelle persone dei Signori Magistrati:
- dott. Marcello Buscema – Presidente;
- dott. Renato Buzi – Giudice relatore;
- dott. Francesca Aratari – Giudice;
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile sopra indicato, posto in deliberazione all'udienza camerale del 9/1/2025,
promosso da con Avv. Francesca Trentinella;
Parte_1
E
con Avv. Francesca Trentinella;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale;
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio civile;
IL TRIBUNALE
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile iscritta dai predetti coniugi;
CONSIDERATO
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte, confermando la loro richiesta;
in particolare, i coniugi hanno assunto l'impegno a trasferire ai di loro figli “(…) l'intera nuda proprietà gravata del diritto di usufrutto vitalizio a favore del Signor (…)” dell'immobile indicato nel Controparte_1 ricorso, alle condizioni lì stabilite;
- che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.1970 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- che il P.M. ha apposto il proprio visto, come risulta dal fascicolo telematico;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti nel Comune di Ascoli Piceno in data 23/3/1996
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune, Parte I, Serie n. 3, Anno 1996), alle condizioni indicate nel ricorso e confermate nelle note a trattazione scritta, richiamate nella motivazione del presente provvedimento;
2) manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R.
396/2000;
4) prende atto degli accordi dei coniugi (ulteriori rispetto a quelli relativi alla prole), quali espressi nel ricorso e nelle note di trattazione, in punto di impegno a trasferire l'immobile sopra indicato.
Così deciso dal Tribunale di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 9/1/2025.
IL PRESIDENTE dott. Marcello Buscema
Il GIUDICE EST. dott. Renato Buzi