Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/04/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOLA
SEZ. II
così composto:
dr.ssa Vincenza Barbalucca presidente dr.ssa Federica Girfatti giudice estensore dr.ssa Federica Peluso giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3657/2021 RGAC e vertente
TRA
- nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._1 dall'avv.to Giuseppe Manganiello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Cimitile alla via A. Gramsci n. 22;
- ricorrente -
CONTRO
- nata a [...] Controparte_1
Vesuviano il 28.07.1955 (c.f.: rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv.to Angelina Tufano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Nola alla via dei Mille n. 7;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate per l'udienza del
08.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.06.2021 il sig. premesso Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello in data 01.6.1980 con la IG dalla cui unione nascevano Controparte_1
due figlie, e , esponeva che Persona_1 Persona_2
il Tribunale di Nola aveva dichiarato la separazione tra i coniugi giusta sentenza n. 2765/2016 passata in cosa giudicata. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Vinte le spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la resistente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio. Vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti e rimessi i coniugi dinanzi al giudice istruttore, assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata la prova orale e CTU volta ad accertare la capacità reddituale – patrimoniale delle parti, con ordinanza del
08.01.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei provvedimenti ex art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla data in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò, non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza. È stata altresì depositata sentenza di separazione passata in cosa giudicata.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Ciò posto, occorre esaminare la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Al riguardo, giova rammentare che sul tema è intervenuta di recente la
Cassazione a Sezioni Unite n. 18287/2018 la quale, in estrema sintesi, ha chiarito che: a) l'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno prescinde da ogni riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
b) l'assegno di divorzio ha funzione assistenziale, compensativa
- perequativa;
c) l'assegno potrà essere riconosciuto allorquando lo scioglimento del matrimonio abbia determinato un dislivello reddituale in concreto conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare in prospettiva compensativa riequilibratrice o una radicale mancanza di autosufficienza economica.
La Suprema Corte, intervenuta successivamente sul tema in diverse pronunce, ha chiarito che l'assegno di divorzio ha una imprescindibile funzione assistenziale con la quale può concorrere quella compensativa (cfr. Cass. Civ.
21239/2019).
In sintesi, esclusa la netta separazione tra valutazione attributiva e valutazione quantitativa, il processo logico che il giudice è chiamato ad operare è il seguente:
1) in primo luogo il giudice deve accertare, anche mediante il ricorso ai poteri ufficiosi riconosciutigli dall'art. 5 legge n. 898/1970, l'esistenza di un'eventuale disparità tra le posizioni economiche complessive di entrambi i coniugi avuto riguardo ai redditi e al patrimonio tenendo conto altresì «di ogni altra utilità» di cui entrambi dispongano (Cass. civ., sez. VI, 10 giugno 2014,
n. 13026; Cass. civ., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 11797). La disparità tra le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi deve essere “rilevante”.
2) va poi accertata la radice causale della disparità, ossia se lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio deriva dal «sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e/o dal contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge».
Quanto alla durata del matrimonio, è indubbio che la stessa influisca oggi, non più solo sulla determinazione della misura dell'assegno (Cass. civ., sez. I, sent., 22 marzo 2013, n. 7295) ma anche sullo stesso diritto all'assegno divorzile. Un matrimonio di brevissima durata, nel quale quindi non può apprezzarsi alcun concreto apporto alla conduzione familiare, non può determinare – anche in presenza di sproporzione di redditi - il diritto ad un assegno divorzile che di fatto si risolverebbe nella dazione di una rendita parassitaria. Assume quindi rilevanza la valutazione dell'apporto dato dal coniuge richiedente alla conduzione familiare e alla creazione del patrimonio non solo personale ma anche comune: in tal senso dovrà attribuirsi rilevanza al lavoro domestico (Cass. civ., sez I, sent., 14 gennaio 2008, n.
593).
4) si deve verificare, poi, se il divario possa essere superato dal richiedente l'assegno, mediante il recupero o il consolidamento della propria attività professionale (giudizio prognostico anche in considerazione dell'età del richiedente in relazione alla concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro). 5) la determinazione del quantum è svincolata dal tenore di vita, non sarà connessa all'autosufficienza economica e sarà stabilita tenendo conto dei sacrifici delle aspettative professionali ed economiche fatte in ragione della realizzazione del supremo e comune interesse familiare o dal contributo al patrimonio della famiglia e/o del coniuge.
6) preminente valutazione della funzione assistenziale quando l'istante non abbia mezzi sufficienti per vivere (cfr. Cass. Civ. 21239/2019).
Orbene, nel caso di specie, ritiene il tribunale che la domanda proposta da parte resistente sia fondata e merita di essere accolta.
Dal compendio probatorio in atti è emerso che tra le parti sussiste una rilevante disparità economica,
La IG è proprietaria di: 1) di 5 unità immobiliari per 22,5 vani CP
siti in Nola alla via Onorevole Francesco Napolitano 13, ma non è contestato che i predetti beni sono, di fatto, divisi in due grandi appartamenti, uno abitato dalla IG e, quindi, destinato ad abitazione principale, l'altro CP
abitato a titolo gratuito dalla figlia Inoltre il ctu, pur non avendo Per_1
effettuato accesso ai luoghi, ha visionato materiale fotografico da cui risultano i due grandi appartamenti e ha evidenziato come non risultino versamenti su c/c per canoni relativi ai predetti immobili;
del 50% di due appartamenti siti in Nola alla via Onorevole Francesco Napolitano n. 2 interni
7 e 8 di fatto goduti per l'espletamento di attività professionale e almeno dal
19.11.1989 (data del contratto di comodato gratuito con la dal CP_2
ricorrente (comproprietario nella misura del 50%) a titolo di comodato gratuito per lo svolgimento della propria attività professionale e, segnatamente, prima dalla di cui il era amministratore, CP_2 Parte_1
oggi dalla Sirio Consulting società Cooperativa di Produzione & Lavoro, società di cui lo stesso è presidente del CDA;
del 50% della proprietà di un locale magazzino sito in Nola alla via Rolando del Piano n. 13 e di un box garage in Nola;
del 25% della proprietà di n. 1 terreno sito in Casamarciano censito al foglio 4, particella 78 categoria Noccioleto di 10.342 mq del valore quest'ultimo pari a € 15.353,99. Il valore immobiliare complessivo è stato stimato dal CTU in euro 1.154.705,00.
La IG è, poi, socia nella misura del 49% e liquidatore della CP
Tortora srl posta in liquidazione con atto del 12.12.2018. La predetta società
è gravata da debiti per circa 537.570,00, è sottoposta a due procedure esecutive riunite per due pignoramenti azionati, uno dal sig. Parte_1
, l'altro dal BMPS, di talchè il valore patrimoniale riconosciuto dal
[...]
CTU in favore della IG per il compendio immobiliare (di cui è CP
titolare la predetta società) sito in Camposano (NA) alla via Provinciale per
Cicciano, 78 è pari a 254.398,82; per il predetto complesso immobiliare il comune di Camposano ha rigettato la richiesta di riconversione urbanistica presentata;
per la predetta società l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2022 e presenta una perdita di € 37.497,07 laddove i proventi derivano dai fitti del compendio immobiliare (allo stato il conduttore pare inadempiente), la società non svolge alcuna attività; la
è titolare di quota del 20% della società CP Controparte_3
costituita in data 31 gennaio 2006, che ha sede legale in Nola (NA), via
Onorevole Francesco Napolitano n.
2. La società è amministrata dalla Sig.ra nominata con atto del 31 gennaio 2006 e Controparte_1
l'ultimo bilancio depositato in Camera di commercio risale all'esercizio chiuso al 31.12.2010; il socio di maggioranza è la Controparte_4
di talchè la partecipazione della è stata considerata rilevante dal CTU CP
sotto il profilo patrimoniale per un valore pari ad euro 2.000,00. La IG
è comproprietaria nella quota del 50% dell'imbarcazione AN CP
55 S il cui valore è stato stimato dal CTU (per la quota della ) in euro CP
45.000,00. A tale ultimo riguardo va evidenziato che il bene, acquistato dai coniugi il 28.07.2004 con contratto di leasing finanziario è stato riscattato in data 25.01.2012, ed è nella esclusiva disponibilità del il quale, a Parte_1
decorrere dal mese di giugno 2011, non corrisponde più alla moglie la somma mensile di euro 3.000,00 come da obblighi contrattuali. La ha debiti CP
tributari per circa 20.000,00 euro.
La IG dichiara per gli anni 2021/2022 un reddito annuale medio netto di circa 13.000,00 (derivante dagli assegni versati dal coniuge), è titolare di un patrimonio mobiliare del valore di euro 280.897,97 (cfr. sul punto la CTU espletata nel corso del giudizio).
Il sig. è proprietario, insieme alla IG , per la quota del Parte_1 CP
50% di n. 2 uffici con annesso box auto, siti in Nola (NA) Via Onorevole
Francesco Napolitano n. 2, concessi in uso alla Sirio Consulting società
Cooperativa di Produzione & Lavoro società di cui lo stesso è presidente del
CDA per un valore patrimoniale complessivo di € 245.450,00 e della quota del 25% di immobile Grandi negozi/Centri commerciali sito in Via Giuseppe
Velotti piano T del valore di euro 41.000,00; è proprietario di veicolo mod.
HE Carrera 911 immatricolato il 11.04.2007 del valore di euro 56.000,00;
è proprietario al 50 % di un'imbarcazione modello GIANETTI 55S, numero di costruzione IT-GNT55012H404 del valore pro quota di euro 45.000,00; è titolare di una quota di partecipazione del 2 % della società Amedeo Tortora srl;
è titolare di una quota di partecipazione del 20 % della società CP_3
vanta crediti verso quale socio CP_3 Parte_2
sovventore per € 150.000,00, crediti verso Amedeo Tortora Srl per €
380.000,00, vanta un credito potenziale, in quanto in contenzioso, verso
Amedeo Tortora Srl per € 270.000,00; ha debiti per saldo passivo del Conto
Corrente n. 01610/10632, acceso presso Banco BPM pari a € 53.751,26 (-) alla data del 30.09.2023; debito residuo verso Intesa Sanpaolo per rientro fido pari a € 40.000,00, rata mensile € 800,00; debito residuo verso BPM per rientro fido pari a circa € 50.000,00 rientro che avviene mediante riduzione del fido stesso per una quota mensile di € 1.600,00; debiti tributari e verso la cassa previdenziale per un residuo pari ad € 755.608,70.
Il ha svolto e svolge, tra gli altri e per quanto in questa sede rileva, Parte_1 all'interno di varie società, diversi incarichi anche di amministrazione nonché detiene alcune partecipazioni societarie e precisamente è: Presidente del consiglio di amministrazione di “Sirio Consulting Società Cooperativa di produzione & lavoro”, codice fiscale vice presidente del P.IVA_1 consiglio di amministrazione di “Eccellenze Nolane Società Cooperativa agricola”, codice fiscale;
consigliere di “Agriconserve Rega P.IVA_2
Società Cooperativa agricola”, codice fiscale;
è socio P.IVA_3 sovventore della cui è collegato l'esercizio Parte_2
commerciale “Agriturismo di Città”. Detiene le seguenti partecipazioni societarie: quota di partecipazione pari al 2,00% del capitale sociale della
, codice fiscale;
quota di Controparte_5 P.IVA_4
partecipazione del 2 0 % della società collabora nello Controparte_3 studio associato “Studio Azienda e Finanza” come dichiarato in udienza e come risultante dal Curricilum vitae prodotto dalla resistente (allegato 6 memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. di parte resistente).
Il signore dichiara per gli anni 2021/2022 un reddito annuale medio Parte_1
netto di circa 24.000,00, è titolare di un patrimonio immobiliare di euro
286.850,00 e di un patrimonio mobiliare di euro 20.000,00 (cfr. CTU). Per
l'anno 2023 il ctu ha accertato una disponibilità mensile media del Parte_1 di circa € 5.239,25 su base 12 mesi.
Orbene, ritiene il tribunale che tra le parti, al di là dei valori soprariportati indicati dal CTU, sussiste una rilevante disparità reddituale. Ed invero, non solo deve essere considerato che la gran parte del patrimonio immobiliare della IG non produce di fatto reddito, in particolare non produce CP
il reddito presunto indicato dal CTU alla pag. 55, di euro 28.962,56, atteso che alcuni immobili (unificati in un unico appartamento) sono destinati ad abitazione principale della IG, altri pure unificati sono abitati dalla figlia delle parti a titolo gratuito, laddove gli immobili uso ufficio sono nella disponibilità gratuita di società facenti capo al Trinchese. A tale ultimo riguardo a nulla rileva la circostanza che la IG abbia nel lontano
19.11.1989 concesso in comodato gratuito gli immobili uso ufficio prima alla società amministrata dal , e poi ad eventuali CP_2 Parte_1
soggetti indicati dal comodatario ex art. 4 del predetto contratto di comodato, posto che ciò che rileva, è, da un lato, la circostanza che da questi immobili la IG di fatto non trae redditi da canone di locazione per la sua CP
quota, dall'altro che di questi beneficia di fatto e indirettamente in toto il per lo svolgimento di attività che a questi fa capo (redditi medi che Parte_1
ammonterebbero, secondo i calcoli del CTU a pag. 55 riferiti nella tabella al
Trinchese ad euro 7.792,40 annuali). Allo stesso modo non può non considerarsi che la società Tortora srl, da cui la avrebbe potuto trarre importanti fonti di reddito ove l'attività CP
imprenditoriale fosse ancora attiva, è in liquidazione e non svolge alcuna attività. Inoltre, il complesso immobiliare è destinato ad essere venduto per risanare la situazione debitoria della società di talchè, una volta alienato e detratti i debiti, il valore disponibile è stimato in euro 254.398,82 circa.
Ancora, la di fatto non può trarre fonti di reddito dall'imbarcazione CP
AN per la quale, non solo vi è l'uso esclusivo del , ma per la Parte_1
quale questi non corrisponde neppure i 3000,00 euro mensili alla e CP
ciò dal lontano giugno 2011. Va ancora evidenziato che le plurime attività svolte dal ricorrente in diversi settori (consulenza, imprenditoria) come pure accuratamente esposto dallo stesso nel curriculum vitae sopra Parte_1
richiamato e non contestato (nel curriculum si legge, tra l'altro, che il vanta una propria attività con “oltre 20 collaboratori” gestione di Parte_1
“un portafoglio clienti di oltre 200 PM”, è socio dell'associazione professionale denominata “STUDIO AZIENDA E FINANZA dove gestiscono aziende con un fatturato superiore ai 50 mln di euro” è “ membro del
Consiglio Direttivo del CDO Campania”) inducono assai ragionevolmente a ritenere, anche considerate le spese sostenute e dichiarate oltre che al pacifico elevato tenore di vita (di cui non vi è riscontro, in modo anomalo, nelle spese riportate dal CTU), che i redditi dichiarati (comunque già superiori a quelli della ) siano anche inferiori a quelli effettivi, se solo si considera (ma CP
non solo) anche il reddito presunto di euro 7260,00 annuale riportato dal CTU nella tabella di pag. 55 in relazione al fabbricato di via Giuseppe Velotti.
Ancora, non pare superfluo evidenziare che i redditi dichiarati dalla IG
derivano dall'assegno di mantenimento del coniuge e che, non CP svolgendo più l'attività imprenditoriale per la Tortora srl, di fatto la IG non svolge più l'attività che ha sempre svolto in costanza di matrimonio.
Accertata per tal via una rilevante disparità reddituale tra le parti, è a ritenersi che dal compendio probatorio in atti sia ammessa tranquillante prova dell'apporto fornito dalla resistente al patrimonio della famiglia e a quello del coniuge. In particolare, dall'atto costitutivo della società del 1984 CP_2 emerge che il capitale fu costituito anche con l'apporto della IG CP
(segnatamente 12 milioni di lire da parte del e 8 milioni di lire da Parte_1
parte della ), la predetta società, cessata nel 2009, ha di fatto CP
proseguito la propria attività nella diversa società cooperativa Sirio
Consulting la quale, sebbene costituita dopo la separazione, non può non aver goduto dell'avviamento e dell'esperienza consolidata attraverso l'attività svolta dalla prima società. La contribuzione allo svolgimento dell'attività professionale del marito e al formarsi del patrimonio familiare, emerge, poi, dal contratto di comodato gratuito avente ad oggetto gli immobili siti in Nola alla via onorevole Francesco Napolitano interno 7 e 8 a decorrere dal novembre del 1989 e tuttora in essere. Dagli atti risulta altresì che la IG ha lavorato come responsabile della sicurezza della qualità per la CP_2
attività lavorativa da cui la IG si è dimessa il 17 luglio 2009 (cfr. mail di dimissioni in atti non contestata).
Ancora, non può sottacersi che è stato lo stesso ricorrente, come risultante dall'allegato 1 alla memoria 183 comma VI n. 2 c.p.c. a dichiarare, sebbene evidentemente ad altri fini, che la IG “ha sempre partecipato CP
attivamente alla mia attività professionale consentendomi di realizzarmi, di vivere la famiglia agiatamente e di creare delle disponibilità che sono andate per l'acquisto dell'azienda, dei terreni e degli appartamenti”.
Quindi, accertata la disparità reddituale tra le parti, accertata la contribuzione con il proprio apporto patrimoniale, lavorativo oltre che, evidentemente, anche di cura domestica tenuto conto della non contestata collaborazione che la IG avrà prestato nella cura della prole, collaborazione CP
rilevante anche senza la rinuncia allo svolgimento dell'attività lavorativa (la prova sul punto è risultata contraddittoria e, quindi, non raggiunta) inducono certamente a far riconoscere in favore della resistente il diritto ad un assegno di divorzio in funzione compensativa e riequilibratrice atteso che, allo stato, come sopra esposto, tenuto conto della condizione effettiva patrimoniale e societaria della IG , la stessa, anche in considerazione dell'età, CP
non è in grado di ripianare lo squilibrio economico evidenziato.
Alla stregua del sin qui detto, in ordine al quantum, si ritiene congruo porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla pubblicazione della presente decisione alla resistente la somma pari ad euro 1300,00 a titolo di assegno di divorzio.
Si chiarisce che il predetto importo non viene riconosciuto in maniera maggiore, atteso che il tribunale ha valutato la circostanza che il ricorrente ha due figlie cui provvedere nate dalla nuova unione, che la IG vive nella casa familiare il chè costituisce posta attiva economicamente rilevante, che la casa familiare è di grandi dimensioni di tal chè la ben potrebbe CP decidere di locarla in parte, che pure l'appartamento concesso in uso alla figlia potrebbe essere ridotto nelle sue dimensioni ed essere locato in parte, che le spese e movimentazioni dichiarate, così come quelle del , non sono Parte_1
del tutto verosimili.
Le spese di lite andranno compensate tenuto conto dei particolari profili di incertezza relativi agli accertamenti della condizione economica patrimoniale delle parti che hanno caratterizzato la presente vicenda processuale.
Le spese di Ctu come liquidate con separato decreto saranno poste a carico le parti nella misura di metà ciascuno.
P.Q.M.
Il tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti come in epigrafe individuate coniugate in
Sant'Agnello il 01.06.1980 (atto n. 66 parte II serie A anno
1980);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74;
c) pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare entro il 5 di ogni mese alla IG la somma pari ad euro 1.300,00 CP
importo che andrà rivalutato annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) Compensa le spese di lite.
e) Pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, a carico di ciascuna delle parti, nella misura della metà.
Così deciso in Nola lì 17.04.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)