Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
n. 244 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 9.12.2024, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
4 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 9.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 05/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 244/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: categoria e qualifica;
risarcimento del danno diretto e da perdita di chance;
T R A
(C.F.: nonché (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. G. Puglia;
C.F._2
Ricorrente
(C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dalle Avv. P. M. Verduci e S. Morgante, in virtù di procura in atti;
Resistente
NONCHÉ CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.01.2024 il ricorrente in epigrafe, ex LSU, ha lamentato l'illegittimo inquadramento operato dal nell'ambito della procedura di reclutamento Controparte_1
speciale riservata ex art. 1, co. 446, l. 145/2018 e della conseguente stabilizzazione.
La medesima azione è stata esercitata dal ricorrente nell'ambito del procedimento recante Pt_2
n. R.G. 1965/2024, con ricorso depositato in data 17.04.2024 sicchè, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, giusta ordinanza del 4.04.2025, quest'ultimo procedimento è stato riunito a quello di più antica iscrizione recante il n. R.G. 244/2024.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, entrambi hanno rappresentato di aver preso parte dal 1998 a un progetto LPU varato dall'Ente locale resistente, denominato “Città giardino”, con il profilo professionale di Giardiniere, corrispondente alla categoria B del CCNL –
Comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999, e di aver continuato a lavorare come precari fino all'assunzione, avvenuta nel 2007, presso la Multiservizi S.p.A. (società partecipata del predetto
Ente locale),.
Hanno ulteriormente riferito di aver perso la propria occupazione nel 2013 (a seguito del fallimento della società datrice) e di essere stati conseguentemente riassorbiti – ex L.R. n. 31/2016 – nel bacino LPU della Regione Calabria e nuovamente utilizzati presso il Comune di Controparte_1
in vista della stabilizzazione ai sensi della Legge Regionale 15/2008, da ultimo avvenuta per entrambi in data 30.12.2021 con inquadramento nel “profilo professionale di Ausiliario esterno appartenente alla categoria giuridica A”.
Nondimeno, rilevando come la stessa Regione Calabria – richiesta sul punto – avesse ritenuto la ricoperta qualifica ascrivibile entro la superiore posizione economica B1, hanno eccepito l'illegittimità del deteriore inquadramento operato dal in quanto Controparte_1 complessivamente violativo del Disciplinare di utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità approvato con D.G.R. n. 96 del 18.03.2011; degli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. 165/2001; nonché del CCNL – Comparto Enti Locali.
Esponendo altresì le conseguenze patite sul piano economico in ragione del mancato riconoscimento giuridico della categoria di appartenenza, hanno eccepito l'esistenza di un danno patrimoniale da commisurarsi sulle base della retribuzione ulteriore che avrebbero percepito in caso di originario riconoscimento del corretto profilo professionale.
rappresentando come le norme contenute nell'Avviso Pubblico per la procedura di Pt_3
stabilizzazione gli avessero impedito a monte di concorrere per la categoria B, hanno eccepito l'esistenza dell'ulteriore danno da perdita di chance, commisurato ai benefici connessi all'inquadramento superiore. CP_ Infine, ad asserita riprova dell'illegittimità della condotta dell' resistente, hanno riferito della presenza – entro i rispettivi contratti di assunzione – di una clausola di rinuncia alle azioni giudiziali per questioni relative all'inquadramento, della quale hanno contestato la validità per contrasto con le previsioni di cui all'art. 2113 c.c.
Rassegnando le rispettive conclusioni hanno pertanto chiesto – previa declaratoria di invalidità
e/o nullità della suindicata previsione del contratto di assunzione – l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della condotta della Pubblica Amministrazione resistente e, conseguentemente,
l'accertamento del diritto all'inquadramento nella Categoria B1 nonché, per l'effetto, la condanna del in persona del sindaco pro tempore, al corretto inquadramento nella Controparte_1
citata categoria economica e alla corresponsione delle differenze retributive e contributive dalla data di assunzione fino a quella di corretto inquadramento, oltre interessi e rivalutazioni dal dovuto al saldo.
In subordine, previa declaratoria di invalidità e/o nullità della suindicata previsione del contratto di assunzione, hanno chiesto l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della condotta della
Pubblica Amministrazione resistente e, conseguentemente – accertato il nesso causale tra condotta e danno – la condanna del in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
risarcimento del danno subito in ragione della stabilizzazione con la categoria A, da quantificarsi nei mancati proventi derivanti dall'erroneo/illegittimo inquadramento e pari alla differenza di trattamento economico tra categoria A1 e B1 a far data dal agosto 2022 (epoca del passaggio a 26 ore) e sino al dicembre 2037 (epoca del presunto pensionamento); ovvero, in ulteriore subordine, da liquidarsi in via equitativa.
Infine hanno chiesto, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. Si è costituito in giudizio il che, rilevando la conformità della Controparte_1 sopracitata clausola contrattuale all'art. 2113 c.c., ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione degli obblighi assunti dai ricorrenti alla firma dei contratti individuali di lavoro.
Nel merito, ricostruendo a propria volta l'iter professionale di ciascun ricorrente e la normativa regionale afferente ai lavoratori socialmente utili, ha eccepito che, contrariamente alla ricostruzione attorea, non sussisteva alcuna continuità lavorativa tra l'attività svolta nell'ambito del primo progetto
“città giardino” e quelli successivi, approvati dalla Regione in forza delle previsioni della L.R.
31/2016.
Ha osservato che, nondimeno, pur muovendo dalla prospettazione attorea, fin dal primo progetto ambedue i ricorrenti avevano ricevuto dalla Regione l'integrazione oraria parametrata alla categoria
A e che, anche a seguito del rientro nel bacino regionale, erano stati indicati come rientranti nella medesima categoria all'interno di un elenco di lavoratori redatto dalla Regione Calabria, secondo quanto riportato sul BUR Calabria Supplemento straordinario del 01.07.2005 con il quale era stato pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti appartenenti al bacino LSU/LPU di cui alla Legge
Regionale 19/11/2003.
Ha inoltre eccepito che alcuna violazione delle norme richiamate in ricorso si era configurata atteso che la stabilizzazione non si era tramutata in una semplice traslazione da un rapporto di utilizzo ad un rapporto di lavoro pubblico, solo perchè i destinatari della procedura erano lavoratori appartenenti al bacino LR31/2016; tanto che sei lavoratori, partecipanti alla procedura di stabilizzazione per le categorie C e D non erano risultati idonei.
Ha altresì sostenuto che se le illustrate motivazioni escludono l'accoglibilità della domanda di reinquadramento dei lavoratori e di risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive non percepite, parimenti rendono infondata la richiesta di risarcimento del danno da perdita di chance, quest'ultima consistendo nella possibilità di conseguire un risultato, nettamente distinta dalla probabilità di perdita di un risultato utile.
Proprio il corretto inquadramento nella categoria A importa l'inesistenza della chance di conseguire l'agognato profilo professionale B1.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto la condanna del al pagamento dei CP_1
contributi dovuti nei limiti della prescrizione.
*******
Il ricorso risulta infondato. Come anticipato, il thema decidendum attiene al corretto inquadramento di dipendenti, ex LSU,
a seguito della partecipazione ad una procedura concorsuale indetta ai fini della stabilizzazione e dell'ingresso definitivo nell'organico dell'ente resistente.
Orbene, nella specie, la vicenda fattuale, sottesa alla illustrata questione giuridica, assume fondamentale rilievo per la soluzione della controversia e, soprattutto, per la valutazione della fondatezza della domanda afferente al riconoscimento di un inquadramento professionale distinto rispetto a quello ricoperto e attribuito a seguito del pubblico concorso.
Dai documenti allegati in atti emerge come i ricorrenti, in un primo momento assegnati, attraverso avviso pubblico del del 08.04.1998, al progetto L.P.U. n. 26 “Città Controparte_1
Giardino” e n. 1033 del predetto Comune con il profilo professionale di Giardiniere secondo quanto si evince dall'apposito elenco (v. all. 2 ricorso), fossero stati successivamente assunti, a far data dal
2007, dalla Società Partecipata dal Comune di Reggio Calabria Multiservizi SPA, fallita nel 2013.
Posto che con L.R. 31/2016 il legislatore regionale ha garantito il reingresso nel bacino regionale dei lavoratori LSU/LPU di coloro che erano transitati in società erogatrici di servizi pubblici per conto di enti locali e in società partecipate da enti locali poi dichiarate fallite o sciolte per infiltrazioni mafiose e messe in liquidazione, l'espletamento di attività lavorativa da parte dei ricorrenti è avvenuto nell'ambito di un nuovo progetto, approvato con delibera di Giunta n.250 del 15.12.2017 (All.8 resistente), adottata sulla scorta dell'avviso pubblicato sul BURC n.127 del 13/12/2017, avente ad oggetto una manifestazione d'interesse caratterizzata dalla finalità di garantire: “a) Ai soggetti
Pubblici interessati di avvalersi di personale di cui alla l.R. 31/2016, riammesso nel bacino lsu/lpu regionale, in possesso delle competenze richieste per far fronte ad esigenze specifiche e temporanee di servizi da offrire alla collettività;
b) Ai soggetti di cui alla L.R. 31/2016, in possesso dei requisiti, di poter essere riavviati in attività socialmente utili o di pubblica utilità in specifici progetti di utilizzo”.
In tale quadro, ponendosi sullo sfondo la convenzione di utilizzo di 112 lavoratori, preceduta dal decreto dirigenziale regionale n.1758 del 13.03.2018 e sottoscritta in data 21.03.2018 e registrata al n. 104255 tra il e la Regione Calabria (All.12), in un momento posteriore Controparte_1 all'assegnazione degli attori al progetto “attività tecnico manutentiva” con le mansioni di
“manutentore strade e verde”, con nota prot. n. 53532 del 28.03.2018 (all. 10 resistente), è stata avviata, nel 2021, dall'ente resistente la procedura di stabilizzazione attraverso Avviso Pubblico teso al reclutamento speciale riservato di cui al comma 446, art. 1, l. 145/2018.
Fermo restando che quale condizione di ammissibilità alla procedura era stata posta la formulazione di una domanda per la categoria di appartenenza corrispondente alla integrazione monetaria percepita, individuata per i ricorrenti nella A1, la doglianza attorea attiene a tale erroneo e illegittimo inquadramento riflessosi sulla categoria professionale indicata nel contratto di lavoro stipulato il 30 Dicembre 2021.
Ciò premesso in estrema sintesi, giova osservare che le eccezioni del ricorrente, afferenti alla violazione della L.R. 31/2016, del DGR 96/2011, dell'art. 2103 c.c. e del CCNL di settore nonché, in generale, delle prescrizioni contenute in varie note della Regione Calabria, orbitano attorno all'unico fattore secondo cui sarebbe stato illegittimo l'inquadramento professionale nella categoria A1, disposto dal Comune resistente e divenuto, altresì, condizione di ammissibilità, a pena di esclusione, della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, aperta anche ai lavoratori già ritenuti appartenenti alla categoria professionale B1.
Ebbene l'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente è avvenuta per stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 446 e ss., l. n. 145/2018 che prescrive: “Negli anni 2019-2022 e fino al 30 dicembre
2023, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore
a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;
h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2022, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 luglio 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g- bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) e c) del comma 446 sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini della predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale « mobilita.gov.it » di cui al decreto del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma
446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per
l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.
(….)”.
Richiamato il contenuto della norma, nella specie, alla luce della conclusione della procedura concorsuale indetta dal nonchè della stipulazione di un contratto di lavoro con l'ente, la CP_1
tematica del corretto inquadramento del lavoratore sarebbe potuta essere, al più, sottoposta al vaglio del G.A. attraverso l'impugnazione del bando nella parte relativa all'illegittimità della clausola c.d. escludente, impeditiva della partecipazione ad un concorso per una categoria professionale identificata come propria.
In ogni caso, quanto al merito della procedura, l'avviso di stabilizzazione fissava la partecipazione per la categoria corrispondente alla integrazione monetaria percepita al momento di presentazione della domanda, distinguendo nei contenuti, in specie nella parte orale, la prova concorsuale tra partecipanti per la categoria B e partecipanti per la categoria A.
Tali elementi rendono, di per sé, infondata la pretesa di riconoscimento giudiziale del diritto alla categoria B1 atteso che, in assenza della domanda di partecipazione e soprattutto del superamento di una prova specifica prevista per la stabilizzazione, l'oggetto del vaglio giudiziale non può appuntarsi sull'accertamento e sulla dichiarazione di attribuzione di una categoria professionale, trattandosi di una valutazione afferente al merito concorsuale, esclusivamente appannaggio della Commissione esaminatrice nominata nell'ambito della procedura.
Peraltro occorre aggiungere che il comma 446 della menzionata disposizione ha introdotto in favore della P.A. una facoltà di assunzione di lavoratori ex LSU “nei limiti della dotazione organica
e del piano di fabbisogno del personale”, così importando una valutazione, a monte, delle risorse umane necessarie da rendersi compatibile con le disponibilità economiche dell'ente, rientrante nella piena discrezionalità amministrativa - confluita nel caso di specie in una rivisitazione, con delibera di
Giunta n. 108/2021, della pianta organica complessiva - insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.
Da tanto deriva il rigetto della domanda principale di condanna dell'ente al diverso inquadramento professionale, compresa quella consequenziale di condanna al pagamento delle differenze retributive. Parimenti destituite di fondamento risultano, invero, sia la domanda risarcitoria parametrata al quantum retributivo da percepirsi e percipiendo sino al 2037, sia quella da perdita di chance, intesa in senso ontologico quale bene della vita autonomo coincidente, nel caso in esame, con la possibilità di ottenere la categoria professionale agognata, e non come mera possibilità di un guadagno futuro.
Orbene, in merito alla categoria di inquadramento e, nel dettaglio, alla asserita traslazione di quella assegnata nell'ambito dei primi progetti di pubblica utilità all'odierna posizione lavorativa ricoperta, va osservato come la ricostruzione richiamata dagli attori a sostegno della propria tesi e offerta dalla Regione Calabria, attestante la riconducibilità delle mansioni all'interno della categoria
B1, risulti smentita alla luce di un'analisi approfondita delle comunicazioni intercorse con il Comune.
Ebbene, premesso che nei primi progetti di pubblica utilità, denominati “Città giardino” e “n.
1033”, i ricorrenti erano stati qualificati come giardinieri senza alcuna specificazione della categoria, va rilevato che nella nota prot. SIAR n. 179402 del 08.05.2019 – citata dal ricorrente quale documento volto ad avviare il revirement interpretativo sul corretto inquadramento – era stato specificato che “le categorie comunicate per l'avvio dei lavoratori ai sensi della L.R. n. 31/2016 sono state ascritte in corrispondenza alle mansioni indicate sul BUR Calabria Supplemento straordinario del 01.07.2005 con il quale è stato pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti appartenenti al bacino LSU/LPU di cui alla Legge Regionale 19/11/2003”.
Proprio nel richiamato Bur Calabria del Luglio 2005, che sul punto, seguendo la tesi attorea, si configura quale documento decisivo, il viene identificato quale “manutentore strade e verde” Pt_1
senza alcuna ulteriore specificazione sicchè, pur delineando un ponte ideale e una continuità temporale tra le mansioni citate e attribuite all'alba dell'avvio del Progetto Giardino n. 26 e quelle da ricoprirsi nell'ambito dei nuovi progetti approvati in omaggio alle previsioni della L. R. 31/2016, non si riscontra alcun riferimento espresso alla categoria B1.
Come, d'altronde, alcun riferimento in tal senso si evince dal decreto dirigenziale n.1758 del
13.03.2018 che, di contro, contenendo l'elenco di tutti i lavoratori LSU/LPU, tra i quali i 112 di cui il si sarebbe avvalso di lì a poco per i nuovi progetti ex L.R. 31/2016, indica per i ricorrenti CP_1
la categoria professionale A1.
Né le mansioni di manutentore strade e verde possono ascriversi automaticamente alla categoria
B in forza del CCNL del 1999, applicabile al momento dell'avvio del primo progetto e, dunque, della primigenia attribuzione della categoria professionale.
Ed infatti le disposizioni negoziali, allora vigenti, prevedevano testualmente:
CATEGORIA A
* Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
* Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Problematiche lavorative di tipo semplice;
* Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
* lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
* Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
* Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
* Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
* Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. * lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.)
Dalla lettura e analisi delle declaratorie contrattuali si evince che le mansioni disimpegnate dagli attori ascrivibili – secondo quanto indicato in ricorso – alla qualifica di giardiniere, e ricoperte nei primi progetti menzionati, rientrassero al più nella categoria A, con il successivo mantenimento anche nel prosieguo del rapporto di utilizzazione nell'ambito del progetto approvato ai sensi della L.R.
31/2016.
Per tali ragioni non solo alcun pregiudizio si delinea nei confronti dei ricorrenti ma, del pari, alcuna chance di ingresso nella categoria professionale B1 si sarebbe potuta configurare nella loro sfera giuridica con conseguente assenza di un pregiudizio.
Le considerazioni sopra esposte, in tema di riconducibilità alla categoria A delle mansioni svolte, refluiscono sull'oggetto della clausola contrattuale di rinuncia a futuri giudizi relativi alla qualifica ricoperta, eccepita dal in via preliminare, della quale appare superflua l'analisi di validità e CP_1 opponibilità.
In definitiva il ricorso non merita accoglimento.
La complessità delle questioni giuridiche affrontate, aggravata dalla copiosa documentazione depositata in atti, proveniente da più enti e relativa ad un rapporto di lavoro articolatosi in decine di anni, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 05/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo