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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/06/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.4645/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies e ss.cpc e iscritta a ruolo il 7.11.2024 da:
Parte_1
(C.F.: C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONTINO MADDALENA (C.F.: e dall'avv. CIMATTI FRANCESCA C.F._2
( ) con domicilio eletto presso lo studio di VIA NIZZA 45 C.F._3
ROMA
ricorrente -attore
CONTRO
CP_1
(C.F.: ), C.F._4 nata a [...] il [...] e residente in [...]
, Parte_2
(C.F.: , C.F._5 nato a [...] il [...] e residente in [...]
convenuti contumaci
In punto : pagamento prestazioni professionali Conclusioni del ricorrente:
In via principale:
1 • Accertare e dichiarare il diritto di credito dell'avv. nei Parte_1 confronti della SI.ra (C.F. ) e del SI. CP_1 C.F._4 [...]
(C.F. , per l'attività professionale prestata in Parte_2 C.F._5 loro favore ed in narrativa specificamente descritta;
• per l'effetto, condannare – in solido – la SI.ra (C.F. CP_1
) e il SI. (C.F. al C.F._4 Parte_2 C.F._5 pagamento della somma di € 42.597,70 (euro quarantaduemilacinquecentonovantasette/70), in favore dell'avv. Parte_1 per come in narrativa specificata, comprensivo di accessori;
ovvero,
[...] condannarli – sempre in via solidale – al pagamento di quella minore o maggiore somma accertata in corso di giudizio e/o comunque ritenuta di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre lucro cessante, interessi moratori ed interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso: • Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, spese forfetarie 15% L.P.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato l'attore, avvocato del foro di Roma, premesso di avere patrocinato e nella causa di CP_1 Parte_2 opposizione a decreto ingiuntivo n. svoltasi avanti a questo Tribunale, sino alla revoca del mandato intervenuta in data 8.7.2024 e che gli ex clienti non avevano saldato le sue competenze, chiedeva condannarli al pagamento di euro € 42.597,70 oltre interessi e accessori, e alle spese di lite della presente causa Dopo rinnovazione della notifica i convenuti, benchè ritualmente citati, non si costituivano e venivano dichiarati contumaci. La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione in data 21.5.2025. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che l'avv. in forza di Pt_1 procura conferita dai convenuti ( -doc. 18) ha predisposto e depositato gli atti di parte del procedimento n. 5920/2022 R.G. Tribunale diVicenza , ossia l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (che ingiungeva agli odierni convenuti il pagamento di € 340.717,33 in favore di
[...]
), Controparte_2 le note di udienza, l'introduzione della mediazione, le memorie ex art. 183 cpc previgente (docc. 2,4,6,7,9, 10) sino alla revoca del mandato, intervenuta in data 8.7.2024 (doc.11). Nonostante la revoca del mandato, vista la mancata nomina di un nuovo difensore da parte dei clienti, l'avvocato ha depositato, per obbligo deontologico, anche comparsa conclusionale e di replica. Successivamente, non avendo ottenuto il pagamento del compenso, ha introdotto contro gli ex clienti il procedimento di mediazione obbligatoria, al quale gli odierni
2 convenuti non hanno partecipato, senza addurre giustificato motivo (verbale in data
14.10.2024 (doc. 19) Considerato che l'obbligazione del difensore è da considerare obbligazione di mezzi e non di risultato, e che l'odierno ricorrente ha eseguito il mandato professionale depositando gli atti necessari alla difesa dei clienti, egli ha diritto al compenso, che va calcolato in base alla tariffa forense vigente. Non spetta l'aumento per pluralità di parti considerato che il fatto di difendere due persone, entrambe fideiussori di CP_3
[... non ha reso necessaria la distinzione nelle argomentazioni addotte e nella documentazione prodotta.
Considerato che
il decreto ingiuntivo opposto era per € 340.717,33 , appare pertanto corretto compenso quello calcolato in base ai valori medi della fascia di valore della causa, quindi euro 22.457,00, cui deve aggiungersi l'aumento del 15% per spese generali, il 4% per Cassa di previdenza degli avvocati, e l'Iva, per il totale di euro 32.767,46, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite. Vista la mancata partecipazione dei convenuti al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (verbale in data 14.10.2024 - doc. 19) segue altresì la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ex art.12-bis D.Lgs.28/2010.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna i convenuti, in solido tra di loro, a pagare al ricorrente, per l'attività prestata nel procedimento 5920/2022 RG di questo Tribunale , la somma complessiva di euro 32.767,46, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, comprensive della fase di mediazione, liquidate in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 1721,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta;
3) visto l'art.12-bis D.Lgs.28/2010 condanna i convenuti, in solido tra di loro, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Vicenza il 19.6.2025
Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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