Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13329 /2024 RG
Tribunale di VA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di VA, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 13329 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CHIES ALICE , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CHIES ALICE , come da mandato in atti;
E_
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti :
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i SI.ri Parte_1
( ) e ( ) in data 21/09/2002 nel CodiceFiscale_1 E_ CodiceFiscale_2
Comune di VA, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di VA atto n. 472 parte
II serie A.
2) Disporre che -maggiorenne, studentessa universitaria economicamente non Parte_2
autosufficiente- continui a vivere presso la madre nell'immobile sito in AS (Pd) Vicolo
Arturo Toscanini 16B di esclusiva proprietà di quest'ultima, e vista la maggior età concordi direttamente con il padre SI. i modi e i tempi da trascorrere assieme a quest'ultimo E_ compatibilmente con i propri impegni universitari e lavorativi.
gli impegni di LI. Rimane comunque inteso che la SI.ra si impegnerà a favorire il diritto Parte_1
della figlia a stare con il padre. I genitori dovranno concordare tutte le decisioni più importanti relative ad LI. Dal compimento della maggior età, LI continuerà a vivere presso la madre nell'immobile sito in AS (Pd) Vicolo Arturo Toscanini 16B di esclusiva proprietà di quest'ultima e concorderà direttamente con il padre SI. i modi e i tempi da E_ trascorrere assieme a quest'ultimo compatibilmente con i propri impegni scolastici.
4) Disporre che il SI. versi entro il giorno 13 di ogni mese in favore della SI.ra E_
, a mezzo bonifico bancario, come contributo al mantenimento delle due figlie Parte_1
e la somma di € 434,00 (di cui €217,00 per , €217,00 per LI), somma Pt_2 CP_2 Pt_2
da rivalutarsi annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT, senza necessità di richiesta, oltre al 50 % delle spese straordinarie per le figlie così come definite e disciplinate dal Protocollo del Presidente del Tribunale di VA del 17.1.2017 in essere avanti il Tribunale patavino (sub. doc.
6). Disporre altresì che nelle dichiarazioni dei redditi future le figlie e saranno Pt_2 CP_2
indicate a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e che il SI. percepirà la E_
quota stabilita come assegno famigliare nella misura del100%.
5) Disporre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed in relazione al prestito personale n. 20484597 erogato da Compass Banca spa in favore del SI. con E_
coobbligata la SI.ra , che il rateo mensile verrà onorato in ragione del 50 % da Parte_1 ciascuno dei coniugi fino al saldo (doc. 8), così come già concordato in sede di separazione.
6) Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, avendo già regolato ogni residuo rapporto di natura economico patrimoniale e ritenendosi pienamente soddisfatte delle condizioni di divorzio sopra indicate.
7) Tutte le spese, gli oneri e i costi del presente procedimento verranno sopportate da ciascun coniuge in ragione del 50%.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 E_
matrimonio concordatario il 21/09/2002 in VA . Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di VA il 15.03.2022 e la separazione è stata omologata il 16.03.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delle rassegnate conclusioni.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 21/09/2002 in VA e trascritto
[...] E_
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 472, parte II, serie A,
anno 2002;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in VA nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti