Articolo 6 della Legge 3 febbraio 1963, n. 118
Articolo 5
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16 marzo 1963
Art. 6.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' per l'esercizio in corso mediante la riduzione dello stanziamento di parte ordinaria reso possibile dal trasferimento del personale degli Archivi di Stato, gia' comandato a prestare servizio presso il Ministero degli affari esteri, alle dirette dipendenze del Ministero stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.

TABELLA Numero
Coefficiente Qualifica dei posti
670 Esperto principale........................|
500 Esperto superiore......................... > 3 402 Esperto capo..............................|

Entrata in vigore il 16 marzo 1963