Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 860/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato GERMANA Parte_1 C.F._1
FOGLIA LAGANA' ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Martino n. 168, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato PIER Parte_2 C.F._2
LUIGI PELLINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Versilia
n. 60, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
in vista del superamento delle attuali difficoltà di confronto tra le parti, gli stessi si impegnano a riprendere un concreto contatto diretto, per quanto al solo scopo di collaborare in vista dell'educazione e della gestione pratica della vita con i figli.
2) i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
3) affido condiviso dei figli, e con collocazione prevalente presso la madre con la Per_1 Per_2 quale continueranno a vivere nell'abitazione che ha costituito la casa coniugale dei coniugi in
1
4) esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, prendendo i genitori di comune accordo le decisioni relative alla crescita, all'istruzione e all'educazione dei figli, ferma la maggiore età di
, tenuto conto anche delle loro attitudini ed interessi;
Per_1
5) l'avv. salvo diversi accordi diretti con i figli e con la ex coniuge dott.ssa frequenterà Pt_2 Pt_1
e nella giornata di martedì dall'ora di pranzo sino alla sera;
quanto alla giornata di Per_1 Per_2 mercoledì a cena e quindi a week end alternati, con tendenziale orario dal venerdì all'ora di cena alla domenica dopo cena: sino a quando lo vorrà, sarà accompagnato a scuola dal padre Per_2 tutte le mattine;
il padre, compatibilmente con gli impegni di lavoro, si rende disponibile ad accompagnare e/o riprendere i figli a teatro e/o comunque nelle rispettive attività previ accordi diretti;
quanto ai pernottamenti, sempre tendenzialmente, e viste le attuali scelte di e Per_1 Per_2 questi avverranno presso il loro domicilio di Viareggio, Via Gioberti, ferma la disponibilità del padre ad ospitarli quando vorranno presso il proprio domicilio e/o presso la propria residenza di Via
Buozzi 1, Viareggio (LU) e fermo il suo impegno nel garantirne assistenza e sicurezza nei giorni e week end di propria competenza. Entrambi i genitori, in caso eccezionale di loro assenza nei giorni in cui i figli sono loro affidati, si impegnano ad organizzarsi e confrontarsi al fine di garantirne la sicurezza. Relativamente alle vacanze natalizie, si dispone che il padre, ferma la maggiore età di
, trascorra con i figli, alternativamente con la madre, in base ai propri impegni lavorativi, Per_1
l'intera giornata di Natale, di Capodanno o dell'Epifania, ovvero qualora ciò fosse possibile, anche di alcuni giorni consecutivi, previ accordi tra le parti. Per quanto attiene le vacanze pasquali ed estive, i coniugi stabiliranno di anno in anno i periodi di permanenza dei figli presso il padre sulla base degli impegni lavorativi e della volontà dei figli, procedendo di comune accordo.
6) l'avv. corrisponderà in favore dei figli l'importo di euro 400,00 (quattrocento/00), da Pt_2 imputarsi quanto ad euro 200,00 per il figlio e quanto ad euro 200,00 per il figlio Per_1 Per_2 da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT (a far data dal marzo 2026) a titolo di contributo di mantenimento da versarsi sull'IBAN [...], cointestato all'avv. ed Pt_2
a dott.ssa inoltre, l'avv. verserà l'importo di € 100 mensile a ciascun figlio, Pt_1 Pt_2 direttamente ad e tale regime è già in essere da alcuni mesi. Per_1 Per_2
7) i coniugi concordemente pattuiscono quanto alle spese straordinarie che le stesse dovranno essere pattuite preventivamente fra le parti, salvo quelle che non necessitano di preventivo accordo e seguiranno il regime dei versamenti paritari tra coniugi, secondo quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Lucca che si allega, salvi accordi specifici su casi particolari individuati di comune accordo. In assenza di previo accordo, e fuori dai casi di cui alla prima parte del protocollo, le spese straordinarie saranno sostenute dal genitore che le ha disposte;
8) Spese di giudizio compensate integralmente tra le parti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 18/6/2011, antecedentemente al quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Persona_3 Per_2
(nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Viareggio (LU) in data 18/6/2011, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 33, Parte I, dell'Anno 2011, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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