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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2190/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._3 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_3 C.F._4 Parte_4
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in C.F._5
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone.
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Parente (c.f.: ) in virtù di procura generale ad lites per C.F._6
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, Persona_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via S. Lucia n. 81
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 21/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9/11/2022, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione del 29/10/2015 dell'Alveo
venga condannata a risarcire loro i danni subiti, nella Controparte_2
misura che riterrà, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione del CTP arch. oltre interessi e Persona_2
rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto:
--di essere proprietari dei fondi siti in Nocera Inferiore (SA) alla località
“Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio Foglio 8 particella 1319 di are 7.57 e part. 1088 di are 15.91, per un totale di 2348 mq utilizzati per la coltivazione di Parte_5
inoltre di un'abitazione riportata al foglio 8 particella 248 sub 3 e 4,
[...]
rispettivamente categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani e A/3, classe 1, consistenza 3 vani, Foglio 8 particella 1979, categoria C/2, classe 10, consistenza mq 34, e mq 600 ad uso agricolo.
--che a causa dell'esondazione dell'Alveo Comune , avvenuta il CP_2
29/10/2015, i predetti immobili furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere;
--che l'inondazione provocò la distruzione della coltivazione di cipollotto in atto, il danneggiamento dell'impianto di irrigazione a pioggia su 600 mq, di un motore elettrico, del pozzo profondo 10 mt, di un'autovettura Fiat Panda–
CM482GH;
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e pag. 2 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che sul fondo si è depositato uno strato di melma che in media raggiunge i
7/15 cm;
--che dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus;
pertanto, medio tempore, i ricorrenti non potettero esercitare il diritto alla coltivazione dei fondi posseduti” (così l'atto introduttivo, pagina
3);
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino Parte_6 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così il ricorso, pagina 3);
--che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla in Controparte_1
quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.1. Alla prima udienza del 14.9.2021, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione della Controparte_1 notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33 e ha rinviato l'udienza al 3 maggio 2022.
1.2. In data 9.1.2023 si è costituita la la quale ha dedotto, Controparte_1
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, invocando i compiti di vigilanza, Controparte_3 manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad esso spettanti.
In particolare, la ha illustrato che i canali in questione sono opere di CP_1
bonifica che fanno parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alvei artificiali), ai sensi del R.D. 215/1933, della Legge Regionale n. 4/2003
e del consolidato orientamento del T.R.A.P. di Napoli, secondo cui l'Ente
Consortile è l'unico soggetto tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria sui canali di propria competenza.
Ha poi eccepito la natura straordinaria ed eccezionale delle precipitazioni atmosferiche avvenute nella zona del Sarno ad ottobre 2015, sottolineando
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che l'intensità degli eventi meteorici fu tale che sia il Controparte_4
, sia i Comuni limitrofi interessati, riconobbero con Delibera di
[...]
Giunta Comunale lo stato di emergenza, oltre a chiedere al Governo Italiano la dichiarazione dello stato di calamità naturale.
Gradatamente nel merito, ha dedotto - fermo restando l'onere della prova in capo ai ricorrenti – che sono un importante elemento di prova le valutazioni effettuate all'epoca dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno con la nota in atti, con la quale si opera una quantificazione di massima e stima presuntiva dei danni.
Deduce che con la relazione suddetta, il medesimo Servizio Provinciale di
Salerno aveva ritenuto che per i terreni vi fossero problemi risolvibili con operazioni agronomiche aggiuntive e aveva rilevato la mancanza di significativi processi erosivi superficiali e di depositi di materiali alluvionali.
A dire della difesa regionale da tale accertamento, peraltro, si evinceva che la coltura del cipollotto nocerino non era stata distrutta e che, anzi, giunta a fine ciclo era stata regolarmente raccolta.
Ha poi evidenziato che i ricorrenti devono dare la dimostrazione delle colture praticate e dei correlativi danni mediante la documentazione fiscale e contabile relativa alle attività agricole esercitate ed al reddito percepito, ma anche attraverso documenti relativi ai lavori di ripristino eseguiti, oltre a documentazione afferente trasporto e scarico dei materiali di rifiuto ovvero incarico in tal senso conferito a ditta specializzata.
Ha concluso per l'accertamento del suo difetto di legittimazione passiva e comunque per il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese ed onorari.
1.3. Dopo aver concesso i termini per articolare richieste istruttorie, con ordinanza in data 7.11.2023 il giudice delegato, rilevato la messa in quiescenza dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, ha dichiarato interrotto il giudizio.
In seguito all'istanza di riassunzione depositata dal ricorrente in data
7.12.2023, con decreto del 29.12.2023 è stata fissata per la trattazione
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l'udienza del 2/04/2024. All'udienza del 2.4.2024, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c. al tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, data in cui ha rimesso la causa al collegio per l'udienza del
2.04.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Disposta la trattazione scritta, acquisiti i verbali relativi alla prova delegata e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il
13.3.2025, il Tribunale all'esito della trattazione del 2.4.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La legittimazione attiva
In limine litis, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti formulata dalla Controparte_1
risulta affittuaria del fondo identificato in catasto al Parte_1
foglio 8 particella 1319 di are 7.57, concesso in fitto da Parte_2
(odierno ricorrente) e risulta altresì comodataria del fondo indicato in catasto al foglio 8, particella 1088 di are 15.91, dato in comodato da
[...]
per un totale di 2348 mq utilizzati per la coltivazione di CP_5 [...]
(cf contratti allegati alla CTP, in atti). Parte_5
risulta proprietario dei beni indicati in premessa in virtù di atto Parte_2
di donazione per notaio del 6.12.1995 rep. N. 25968 (cf in Persona_4
atti allegato alla CTP).
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata sulla base anche dell'attività di coltivazione diretta dei fondi, il che è stato confermato dalle dichiarazioni testimoniali.
***
2. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli istanti, causati dall'esondazione dell' , va inquadrata nell'ambito Parte_6
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della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta
“ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Pt_2
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. ). Pt_2
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'Alveo Comune
è esondato, oltre a risultare indirettamente dall'ordinanza del CP_2
citata in premessa, è stata confermata dai testi, escussi dal Tribunale CP_6 di Nocera Inferiore all'udienza del 17.7.2024.
In particolare, i testimoni hanno dichiarato che il fiume prima dell'esondazione era pieno di canne erbacce e detriti, con la conseguenza che vi è la prova di una carente attività manutentiva dell' Parte_6
.
[...]
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla la cui deduzione della CP_1 natura eccezionale dell'evento è generica e infondata, limitandosi l'Ente a richiamare la dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata dal Comune di Nocera Inferiore.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art.
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5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l.
n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a
200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
***
3. Prova dei danni
Sull'an dei danni, vanno fatte due premesse.
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La prima è che risulta generica e indimostrata la difesa della che, CP_1
nella prospettiva di offrire una prova negativa, ha dedotto che sono un importante elemento le valutazioni effettuate all'epoca dal Servizio
Territoriale Provinciale di Salerno secondo cui per i terreni interessati dall'alluvione vi erano problemi risolvibili con operazioni agronomiche aggiuntive, mentre non si erano riscontrati significativi processi erosivi superficiali e di depositi di materiali alluvionali.
La ha sostenuto che da tali accertamenti, documentati con relazioni CP_1
versate nel proprio fascicolo, si evinceva che la coltura del cipollotto nocerino non era stata distrutta e che, anzi, giunta a fine ciclo era stata regolarmente raccolta.
La non ha indicato un preciso documento – tra quelli resi disponibili CP_1
– da cui desumere tale prova negativa.
Ad ogni modo, tutte le relazioni depositate dalla non sono riferibili CP_1
ai fondi dei ricorrenti, ma riportano un quadro generale per territori comunali, di guisa che, in mancanza di ulteriori allegazioni e indicazioni specifiche, non offrono nessun elemento di valutazione della fattispecie concreta.
La seconda premessa è che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni (la causa è iniziata ben 6 anni dopo l'allagamento) dall'evento, con uno stato dei luoghi irreversibilmente modificato, peraltro si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
3.1. I ricorrenti hanno posto a base delle loro domande le risultanze della CTP redatta dall'architetto che, all'uopo, ha offerto la Persona_2
seguente quantificazione dei danni subiti.
Per sulla base del prezzo all'ingrosso indicato nel Parte_1 prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015 di € 1,00 a fascio, tenuto conto dell'estensione coltivata, ha calcolato il danno complessivo in € 10.761,00 per la perdita della coltura di cipollotto;
ha poi
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indicato in complessivi € 7.748,40 la spesa per le attività di disinfezione, fresatura del fondo con motocoltivatore ed erpicatura manuale del terreno, in
€ 3.522,00 il costo di riparazione dell'impianto di irrigazione a pioggia;
in €
122,00 la spesa per lavaggio dell'auto Fiat Panda.
Per ha ritenuto che il danno sia pari a complessivi € 10.452,00, Parte_2
di cui € 2.750,00 per la perdita della coltura di cipollotto, sulla base del prezzo all'ingrosso indicato nel prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015 di € 1,00 a fascio, tenuto conto dell'estensione coltivata;
complessivi € 1.980,00 la spesa per le attività di disinfezione, fresatura del fondo con motocoltivatore ed erpicatura manuale del terreno, € 900,00 il costo di riparazione dell'impianto di irrigazione a pioggia;
€ 100,00 la spesa per riparazione di un motore elettrico, € 122,00 la spesa per lavaggio dell'auto
Fiat Punto;
€ 600 il danno per “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”; infine in €
4.000,00 la spesa per la pulizia dell'abitazione, comprensiva della pulizia del piazzale, della tettoia, dei locali al piano terra.
Si premette che il Collegio non ritiene del tutto attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, che, per un verso, è del tutto sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei danni subiti da ciascun ricorrente, ma è, per altro verso, predisposta secondo criteri generali di valutazione di danni del cui genere si tratta, che sembrano prescindere dall'analisi del caso concreto.
Sotto altro profilo, va opportunamente considerato che, con particolare riferimento ai danni alle colture, i ricorrenti non hanno fornito prova documentale – nemmeno presuntiva - delle colture effettivamente presenti sui fondi al momento dell'evento, né dei danni subiti: nulla è stato prodotto nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le
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fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs
99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano dunque, per entrambi gli istanti, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti
- ricostruire in via quantomeno indiziaria i concreti danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Né, si badi bene, la prova dei danni alle colture può desumersi dalla richiamata ordinanza n. 84 del 30/10/2015, la quale dimostra per via cartolare soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del 29.10.2015, in cui non vi è nessun riferimento alla durata dei fenomeni di sommersione dei fondi dei ricorrenti, che non vengono mai menzionati, al pari dei danni provocati.
Inoltre, non vi è prova che sia stato eseguito quanto disposto, non essendo dimostrato l'eventuale marciume delle colture rese inutilizzabili a fini produttivi e commerciali in seguito al divieto contenuto nella predetta ordinanza, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ebbene, la quantificazione dei danni subiti in relazione alla coltivazione di cipollotto non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio indicato dalla Camera di Commercio di
Salerno, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle piante esistenti e nel momento dell'alluvione coltivate sull'estensione territoriale considerata.
Inoltre, non vi è prova dell'effettiva quantità delle piante andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Nè sulla quantità del prodotto dati univoci e appaganti si traggono dalle dichiarazioni del teste , che seppur ha riferito che Testimone_1 dell'intera coltivazione di cipollotto nulla fu recuperato, niente ha detto sulla quantità effettivamente coltivata sul fondo (cf verbale di prova testimoniale in data 17.7.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
La più puntuale prova dei danni subiti dai ricorrenti neppure può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , che Persona_2
ha confermato la perizia, atteso che la sua valutazione dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza dei danni stessi.
In considerazione di tutto ciò, e senza dimenticare che è mancata la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi in via equitativa solo il
40% di quanto richiesto, e, dunque, a l'importo di € Parte_1
4.304,40, a l'importo di € 1.100,00. Parte_2
Per i residui danni con riferimento ai veicoli, il teste ha confermato Tes_1
che furono inondate due auto, di guisa che può riconoscersi il costo per la
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pulizia come indicato per entrambe le auto (una di Parte_1
l'altra di ) in euro 122,00 per ognuna. Parte_2
Di contro, nulla può essere riconosciuto per i danni all'impianto di irrigazione, al pozzo ed agli attrezzi agricoli, non essendo tale voce di danno né specificamente indicata né provata. Con riguardo, infatti, al danneggiamento dell'impianto irriguo e del pozzo, nulla di specifico riferisce il teste (“subirono danni”, dice, senza nulla specificare), mentre è Tes_1
meramente indiziaria la valutazione compiuta dal CTP, che non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia, dalla quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
Con riferimento, poi, al danneggiamento del pozzo, di cui fa generica menzione il teste , dai rilievi fotografici non emerge la presenza di Tes_1
tale pozzo e la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”, dal quale evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo.
3.2. In relazione poi alle attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno, il perito ha indicato le opere di disinfestazione e zappatura del terreno, di fresatura del terreno con motocoltivatore, di erpicatura manuale e livellamento del terreno.
Orbene, i ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuata dai ricorrenti. In particolare, il teste , pur abitando Tes_1
a circa 200 metri dal luogo di causa, sulle operazioni di pulizia si è limitato
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ad affermare che dopo circa 1 anno e mezzo il terreno è stato ripristinato per la coltivazione, senza aggiungere alcunché riguardo alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici e senza dire a quali specifiche operazioni di pulizia del fondo ha assistito.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali a conferma sul punto, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripulitura del terreno indicate in perizia non può essere accolto come formulato, salvo quanto si dirà più avanti.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta l'8/11/2016, circa a anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili (accompagnandovi i criteri generali di calcolo adottati) che, per come declinati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte queste attività, che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale (ancor oggi a distanza di tanti anni dagli asseriti pregiudizi), si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia dei terreni menzionati in perizia, l'avvenuto allagamento rende verosimile che i ricorrenti abbia dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.500,00 a
e di € 1.000,00 a . Parte_1 Parte_2
Infine, il CTP ha calcolato la somma di € 4.000,00 per la pulizia dell'abitazione di comprensiva del piazzale, della tettoia e del Parte_2
locale seminterrato.
Anche tali voci di danno sono del tutto sprovviste di supporto documentale.
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e pag. 13 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Se, per un verso, si parla nella CTP di abitazione, per altro verso la stessa perizia di parte sul punto è carente, perché seppur mostra i luoghi, fa vedere solo un deposito e un piccolo tratto di pavimentazione esterna (foto 9, 10, 11).
Inoltre, il teste nulla dice a tale proposito. Tes_1
Pertanto, attesi gli scarni rilievi fotografici, può essere riconosciuto l'importo di euro 1.000,00 a per queste voci di danno. Parte_2
3.3. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato nella somma di € 5.926,40 per e di € 3.222,00 per . Parte_1 Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio, attesi i principi già espressi da questo
Tribunale (cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e la recentissima sentenza n. 93/2024), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'ente resistente.
Va, infatti, evidenziato che, come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del
R.D. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1933, alla compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1
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e pag. 14 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di CP_3
bonifica.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì si CP_3
aggiunge a quella della di recente ribadita dal TSAP (cfr. Controparte_1
TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è effettivamente titolare CP_1
passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Così delineato il quadro astratto delle responsabilità dell'ente convenuto, il
Tribunale deve rilevare che, alla stregua delle considerazioni che precedono, la va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della somma sopra indicata.
Quanto al e del Controparte_7
, la sua eventuale corresponsabilità non radica un Controparte_4
litisconsorzio necessario, nei suoi confronti nessuna domanda è stata proposta.
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e pag. 15 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_1
l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_3
5. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, CP_1 con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, con l'aumento del 30% per la presenza di due parti, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_3 Parte_4
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
***
Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
12/03/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2190/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna la al pagamento: CP_1 in favore di della somma di € 5.926,40, Parte_1 in favore di della somma di € 3.222,00, Parte_2 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.950,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti
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e pag. 16 Parte_2 Persona_3 CP_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà Parte_3 Parte_4
per ognuno.
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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e pag. 17 Parte_2 Persona_3 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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e pag. 10 Parte_2 Persona_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al C.F._2 ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._3 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_3 C.F._4 Parte_4
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in C.F._5
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone.
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola
Parente (c.f.: ) in virtù di procura generale ad lites per C.F._6
notar di Barano d'Ischia del 14/3/2018 rep. N. 33646, Persona_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
dell'Avvocatura Regionale, presso la cui sede elettivamente domicilia in
Napoli, alla Via S. Lucia n. 81
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 21/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 9/11/2022, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la perché, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione del 29/10/2015 dell'Alveo
venga condannata a risarcire loro i danni subiti, nella Controparte_2
misura che riterrà, avendo come punto di riferimento la stima e la documentazione del CTP arch. oltre interessi e Persona_2
rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto:
--di essere proprietari dei fondi siti in Nocera Inferiore (SA) alla località
“Cicalese – San Mauro”, riportati in catasto del Comune di Nocera Inferiore al foglio Foglio 8 particella 1319 di are 7.57 e part. 1088 di are 15.91, per un totale di 2348 mq utilizzati per la coltivazione di Parte_5
inoltre di un'abitazione riportata al foglio 8 particella 248 sub 3 e 4,
[...]
rispettivamente categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani e A/3, classe 1, consistenza 3 vani, Foglio 8 particella 1979, categoria C/2, classe 10, consistenza mq 34, e mq 600 ad uso agricolo.
--che a causa dell'esondazione dell'Alveo Comune , avvenuta il CP_2
29/10/2015, i predetti immobili furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango, melma e sostanze di ogni genere;
--che l'inondazione provocò la distruzione della coltivazione di cipollotto in atto, il danneggiamento dell'impianto di irrigazione a pioggia su 600 mq, di un motore elettrico, del pozzo profondo 10 mt, di un'autovettura Fiat Panda–
CM482GH;
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e pag. 2 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
--che sul fondo si è depositato uno strato di melma che in media raggiunge i
7/15 cm;
--che dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus;
pertanto, medio tempore, i ricorrenti non potettero esercitare il diritto alla coltivazione dei fondi posseduti” (così l'atto introduttivo, pagina
3);
--che, in particolare: “L' , ubicato nel bacino Parte_6 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così il ricorso, pagina 3);
--che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla in Controparte_1
quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria.
1.1. Alla prima udienza del 14.9.2021, stante la mancata comparizione della il giudice designato ha disposto la rinnovazione della Controparte_1 notifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33 e ha rinviato l'udienza al 3 maggio 2022.
1.2. In data 9.1.2023 si è costituita la la quale ha dedotto, Controparte_1
in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente nonché la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
, invocando i compiti di vigilanza, Controparte_3 manutenzione e polizia idraulica sull'asta fluviale ad esso spettanti.
In particolare, la ha illustrato che i canali in questione sono opere di CP_1
bonifica che fanno parte del comprensorio di bonifica integrale (trattasi di alvei artificiali), ai sensi del R.D. 215/1933, della Legge Regionale n. 4/2003
e del consolidato orientamento del T.R.A.P. di Napoli, secondo cui l'Ente
Consortile è l'unico soggetto tenuto a svolgere la manutenzione ordinaria sui canali di propria competenza.
Ha poi eccepito la natura straordinaria ed eccezionale delle precipitazioni atmosferiche avvenute nella zona del Sarno ad ottobre 2015, sottolineando
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che l'intensità degli eventi meteorici fu tale che sia il Controparte_4
, sia i Comuni limitrofi interessati, riconobbero con Delibera di
[...]
Giunta Comunale lo stato di emergenza, oltre a chiedere al Governo Italiano la dichiarazione dello stato di calamità naturale.
Gradatamente nel merito, ha dedotto - fermo restando l'onere della prova in capo ai ricorrenti – che sono un importante elemento di prova le valutazioni effettuate all'epoca dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno con la nota in atti, con la quale si opera una quantificazione di massima e stima presuntiva dei danni.
Deduce che con la relazione suddetta, il medesimo Servizio Provinciale di
Salerno aveva ritenuto che per i terreni vi fossero problemi risolvibili con operazioni agronomiche aggiuntive e aveva rilevato la mancanza di significativi processi erosivi superficiali e di depositi di materiali alluvionali.
A dire della difesa regionale da tale accertamento, peraltro, si evinceva che la coltura del cipollotto nocerino non era stata distrutta e che, anzi, giunta a fine ciclo era stata regolarmente raccolta.
Ha poi evidenziato che i ricorrenti devono dare la dimostrazione delle colture praticate e dei correlativi danni mediante la documentazione fiscale e contabile relativa alle attività agricole esercitate ed al reddito percepito, ma anche attraverso documenti relativi ai lavori di ripristino eseguiti, oltre a documentazione afferente trasporto e scarico dei materiali di rifiuto ovvero incarico in tal senso conferito a ditta specializzata.
Ha concluso per l'accertamento del suo difetto di legittimazione passiva e comunque per il rigetto della domanda perché infondata, con vittoria di spese ed onorari.
1.3. Dopo aver concesso i termini per articolare richieste istruttorie, con ordinanza in data 7.11.2023 il giudice delegato, rilevato la messa in quiescenza dell'avv. Ciro Maria Valanzuolo, ha dichiarato interrotto il giudizio.
In seguito all'istanza di riassunzione depositata dal ricorrente in data
7.12.2023, con decreto del 29.12.2023 è stata fissata per la trattazione
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l'udienza del 2/04/2024. All'udienza del 2.4.2024, svolta in trattazione scritta, il giudice delegato ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c. al tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al 10.09.2024 per la precisazione delle conclusioni, data in cui ha rimesso la causa al collegio per l'udienza del
2.04.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Disposta la trattazione scritta, acquisiti i verbali relativi alla prova delegata e le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il
13.3.2025, il Tribunale all'esito della trattazione del 2.4.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La legittimazione attiva
In limine litis, va disattesa l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti formulata dalla Controparte_1
risulta affittuaria del fondo identificato in catasto al Parte_1
foglio 8 particella 1319 di are 7.57, concesso in fitto da Parte_2
(odierno ricorrente) e risulta altresì comodataria del fondo indicato in catasto al foglio 8, particella 1088 di are 15.91, dato in comodato da
[...]
per un totale di 2348 mq utilizzati per la coltivazione di CP_5 [...]
(cf contratti allegati alla CTP, in atti). Parte_5
risulta proprietario dei beni indicati in premessa in virtù di atto Parte_2
di donazione per notaio del 6.12.1995 rep. N. 25968 (cf in Persona_4
atti allegato alla CTP).
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata sulla base anche dell'attività di coltivazione diretta dei fondi, il che è stato confermato dalle dichiarazioni testimoniali.
***
2. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli istanti, causati dall'esondazione dell' , va inquadrata nell'ambito Parte_6
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e pag. 5 Parte_2 Persona_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta
“ex multis, Cass. 15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Pt_2
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. ). Pt_2
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'Alveo Comune
è esondato, oltre a risultare indirettamente dall'ordinanza del CP_2
citata in premessa, è stata confermata dai testi, escussi dal Tribunale CP_6 di Nocera Inferiore all'udienza del 17.7.2024.
In particolare, i testimoni hanno dichiarato che il fiume prima dell'esondazione era pieno di canne erbacce e detriti, con la conseguenza che vi è la prova di una carente attività manutentiva dell' Parte_6
.
[...]
Nessuna prova contraria è stata offerta dalla la cui deduzione della CP_1 natura eccezionale dell'evento è generica e infondata, limitandosi l'Ente a richiamare la dichiarazione dello stato di emergenza, deliberata dal Comune di Nocera Inferiore.
Orbene, è noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art.
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5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l.
n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato
d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n. 14861 del 31/05/2019).
Al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico, non è di certo sufficiente che esso sia di notevole intensità o che, comunque, l'intensità delle precipitazioni atmosferiche sia superiore al valore di soglia stimato, ma è invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della
"res" oggetto di custodia, il loro verificarsi appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti invece “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale” (cfr. Cass.,
Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del 22/11/2019).
Il Tribunale Superiore delle Acque ha a sua volta affermato che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a
200 anni” (cfr. sentenza n. 265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie nulla di tutto ciò è stato allegato dalla convenuta, nemmeno che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno pari o superiore ad anni 200.
***
3. Prova dei danni
Sull'an dei danni, vanno fatte due premesse.
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La prima è che risulta generica e indimostrata la difesa della che, CP_1
nella prospettiva di offrire una prova negativa, ha dedotto che sono un importante elemento le valutazioni effettuate all'epoca dal Servizio
Territoriale Provinciale di Salerno secondo cui per i terreni interessati dall'alluvione vi erano problemi risolvibili con operazioni agronomiche aggiuntive, mentre non si erano riscontrati significativi processi erosivi superficiali e di depositi di materiali alluvionali.
La ha sostenuto che da tali accertamenti, documentati con relazioni CP_1
versate nel proprio fascicolo, si evinceva che la coltura del cipollotto nocerino non era stata distrutta e che, anzi, giunta a fine ciclo era stata regolarmente raccolta.
La non ha indicato un preciso documento – tra quelli resi disponibili CP_1
– da cui desumere tale prova negativa.
Ad ogni modo, tutte le relazioni depositate dalla non sono riferibili CP_1
ai fondi dei ricorrenti, ma riportano un quadro generale per territori comunali, di guisa che, in mancanza di ulteriori allegazioni e indicazioni specifiche, non offrono nessun elemento di valutazione della fattispecie concreta.
La seconda premessa è che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni (la causa è iniziata ben 6 anni dopo l'allagamento) dall'evento, con uno stato dei luoghi irreversibilmente modificato, peraltro si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
3.1. I ricorrenti hanno posto a base delle loro domande le risultanze della CTP redatta dall'architetto che, all'uopo, ha offerto la Persona_2
seguente quantificazione dei danni subiti.
Per sulla base del prezzo all'ingrosso indicato nel Parte_1 prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015 di € 1,00 a fascio, tenuto conto dell'estensione coltivata, ha calcolato il danno complessivo in € 10.761,00 per la perdita della coltura di cipollotto;
ha poi
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indicato in complessivi € 7.748,40 la spesa per le attività di disinfezione, fresatura del fondo con motocoltivatore ed erpicatura manuale del terreno, in
€ 3.522,00 il costo di riparazione dell'impianto di irrigazione a pioggia;
in €
122,00 la spesa per lavaggio dell'auto Fiat Panda.
Per ha ritenuto che il danno sia pari a complessivi € 10.452,00, Parte_2
di cui € 2.750,00 per la perdita della coltura di cipollotto, sulla base del prezzo all'ingrosso indicato nel prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015 di € 1,00 a fascio, tenuto conto dell'estensione coltivata;
complessivi € 1.980,00 la spesa per le attività di disinfezione, fresatura del fondo con motocoltivatore ed erpicatura manuale del terreno, € 900,00 il costo di riparazione dell'impianto di irrigazione a pioggia;
€ 100,00 la spesa per riparazione di un motore elettrico, € 122,00 la spesa per lavaggio dell'auto
Fiat Punto;
€ 600 il danno per “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”; infine in €
4.000,00 la spesa per la pulizia dell'abitazione, comprensiva della pulizia del piazzale, della tettoia, dei locali al piano terra.
Si premette che il Collegio non ritiene del tutto attendibile a fini probatori la stima contenuta nella relazione di parte, che, per un verso, è del tutto sfornita di qualsiasi supporto documentale circa l'effettiva entità dei danni subiti da ciascun ricorrente, ma è, per altro verso, predisposta secondo criteri generali di valutazione di danni del cui genere si tratta, che sembrano prescindere dall'analisi del caso concreto.
Sotto altro profilo, va opportunamente considerato che, con particolare riferimento ai danni alle colture, i ricorrenti non hanno fornito prova documentale – nemmeno presuntiva - delle colture effettivamente presenti sui fondi al momento dell'evento, né dei danni subiti: nulla è stato prodotto nemmeno il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari, obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo, né le
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fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs
99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Mancano dunque, per entrambi gli istanti, i documenti da cui – partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti
- ricostruire in via quantomeno indiziaria i concreti danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Né, si badi bene, la prova dei danni alle colture può desumersi dalla richiamata ordinanza n. 84 del 30/10/2015, la quale dimostra per via cartolare soltanto il verificarsi dell'evento esondativo del 29.10.2015, in cui non vi è nessun riferimento alla durata dei fenomeni di sommersione dei fondi dei ricorrenti, che non vengono mai menzionati, al pari dei danni provocati.
Inoltre, non vi è prova che sia stato eseguito quanto disposto, non essendo dimostrato l'eventuale marciume delle colture rese inutilizzabili a fini produttivi e commerciali in seguito al divieto contenuto nella predetta ordinanza, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Ebbene, la quantificazione dei danni subiti in relazione alla coltivazione di cipollotto non può essere condivisa in toto, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio indicato dalla Camera di Commercio di
Salerno, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle piante esistenti e nel momento dell'alluvione coltivate sull'estensione territoriale considerata.
Inoltre, non vi è prova dell'effettiva quantità delle piante andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Nè sulla quantità del prodotto dati univoci e appaganti si traggono dalle dichiarazioni del teste , che seppur ha riferito che Testimone_1 dell'intera coltivazione di cipollotto nulla fu recuperato, niente ha detto sulla quantità effettivamente coltivata sul fondo (cf verbale di prova testimoniale in data 17.7.2024 dinanzi al tribunale delegato di Nocera Inferiore).
La più puntuale prova dei danni subiti dai ricorrenti neppure può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch. , che Persona_2
ha confermato la perizia, atteso che la sua valutazione dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza dei danni stessi.
In considerazione di tutto ciò, e senza dimenticare che è mancata la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili), applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi in via equitativa solo il
40% di quanto richiesto, e, dunque, a l'importo di € Parte_1
4.304,40, a l'importo di € 1.100,00. Parte_2
Per i residui danni con riferimento ai veicoli, il teste ha confermato Tes_1
che furono inondate due auto, di guisa che può riconoscersi il costo per la
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pulizia come indicato per entrambe le auto (una di Parte_1
l'altra di ) in euro 122,00 per ognuna. Parte_2
Di contro, nulla può essere riconosciuto per i danni all'impianto di irrigazione, al pozzo ed agli attrezzi agricoli, non essendo tale voce di danno né specificamente indicata né provata. Con riguardo, infatti, al danneggiamento dell'impianto irriguo e del pozzo, nulla di specifico riferisce il teste (“subirono danni”, dice, senza nulla specificare), mentre è Tes_1
meramente indiziaria la valutazione compiuta dal CTP, che non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per l'irrigazione basale a goccia, dalla quale poter evincere l'effettiva entità del danno subito dall'impianto irriguo tale da giustificare una sua nuova installazione.
Con riferimento, poi, al danneggiamento del pozzo, di cui fa generica menzione il teste , dai rilievi fotografici non emerge la presenza di Tes_1
tale pozzo e la valutazione compiuta dal CTP non risulta comunque supportata da una pregressa documentazione di acquisto dei materiali necessari per lo “sterro del pozzo di irrigazione ad anelli di cemento precompressi della profondità di circa metri 10”, dal quale evincere l'effettiva entità del danno subito dal pozzo.
3.2. In relazione poi alle attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno, il perito ha indicato le opere di disinfestazione e zappatura del terreno, di fresatura del terreno con motocoltivatore, di erpicatura manuale e livellamento del terreno.
Orbene, i ricorrenti non hanno depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuata dai ricorrenti. In particolare, il teste , pur abitando Tes_1
a circa 200 metri dal luogo di causa, sulle operazioni di pulizia si è limitato
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ad affermare che dopo circa 1 anno e mezzo il terreno è stato ripristinato per la coltivazione, senza aggiungere alcunché riguardo alla presenza di operai o di mezzi meccanici specialistici e senza dire a quali specifiche operazioni di pulizia del fondo ha assistito.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali a conferma sul punto, il capo di domanda riferito alle specifiche opere di ripulitura del terreno indicate in perizia non può essere accolto come formulato, salvo quanto si dirà più avanti.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta l'8/11/2016, circa a anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili (accompagnandovi i criteri generali di calcolo adottati) che, per come declinati, potrebbero essere applicati aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando riferiti in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte queste attività, che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale (ancor oggi a distanza di tanti anni dagli asseriti pregiudizi), si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia dei terreni menzionati in perizia, l'avvenuto allagamento rende verosimile che i ricorrenti abbia dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma di € 1.500,00 a
e di € 1.000,00 a . Parte_1 Parte_2
Infine, il CTP ha calcolato la somma di € 4.000,00 per la pulizia dell'abitazione di comprensiva del piazzale, della tettoia e del Parte_2
locale seminterrato.
Anche tali voci di danno sono del tutto sprovviste di supporto documentale.
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Se, per un verso, si parla nella CTP di abitazione, per altro verso la stessa perizia di parte sul punto è carente, perché seppur mostra i luoghi, fa vedere solo un deposito e un piccolo tratto di pavimentazione esterna (foto 9, 10, 11).
Inoltre, il teste nulla dice a tale proposito. Tes_1
Pertanto, attesi gli scarni rilievi fotografici, può essere riconosciuto l'importo di euro 1.000,00 a per queste voci di danno. Parte_2
3.3. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato nella somma di € 5.926,40 per e di € 3.222,00 per . Parte_1 Parte_2
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. La legittimazione passiva
Infine, una volta quantificati i danni, occorre esaminare l'eccezione della circa il suo preteso difetto di legittimazione passiva. Controparte_1
La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del corso d'acqua di CP_1
cui ci si occupa nel presente giudizio, attesi i principi già espressi da questo
Tribunale (cfr. sentenza n. 635/1019, sentenza n. 1585/2020 e la recentissima sentenza n. 93/2024), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi argomenti da parte dell'ente resistente.
Va, infatti, evidenziato che, come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché non si tratta di una di un'opera idraulica ai sensi del
R.D. n. 523/1904, ma di un'opera di bonifica, a mente del R.D. n. 215/1933, alla compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre CP_1
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che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di CP_3
bonifica.
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì si CP_3
aggiunge a quella della di recente ribadita dal TSAP (cfr. Controparte_1
TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è effettivamente titolare CP_1
passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1
responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del D.P.R.
8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo l'attività di manutenzione. Anche
l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.
Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
Così delineato il quadro astratto delle responsabilità dell'ente convenuto, il
Tribunale deve rilevare che, alla stregua delle considerazioni che precedono, la va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
della somma sopra indicata.
Quanto al e del Controparte_7
, la sua eventuale corresponsabilità non radica un Controparte_4
litisconsorzio necessario, nei suoi confronti nessuna domanda è stata proposta.
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In ogni caso la legittimamente è stata chiamata a rispondere per CP_1
l'eventuale omesso controllo sull'operato del . CP_3
5. Sulle spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, CP_1 con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, con l'aumento del 30% per la presenza di due parti, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e Parte_3 Parte_4
dichiaratisi antistatari, nella misura di metà per ognuno.
***
Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
12/03/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2190/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna la al pagamento: CP_1 in favore di della somma di € 5.926,40, Parte_1 in favore di della somma di € 3.222,00, Parte_2 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1
ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro 1.950,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti
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e dichiaratisi antistatari, nella misura di metà Parte_3 Parte_4
per ognuno.
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 2/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
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