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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 2336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2336/2024 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 19.02.2025; tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv.to ANNALISA FALCO;
- RICORRENTE-
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di rimessione della causa al Collegio.
OGGETTO: rettificazione del sesso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, celibe e senza figli, ha adito questo Tribunale, esponendo di essere nato il Parte_1
20.05.1998 con gli organi sessuali identificativi del genere maschile;
di avere sempre vissuto una condizione di “disforia” di genere in quanto lo stesso ha percepito la propria identità di genere femminile in contrasto con il sesso anatomico;
che lo stesso, venuto a conoscenza della possibilità di riattribuzione sia fisica che giuridica della propria identità sessuale, ha intrapreso un percorso di trasformazione dei propri caratteri, primari e secondari, da maschili in femminili sottoponendosi a diverse terapie ormonali;
che, per tali ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare che sussistono le condizioni di “disforia di genere” in capo al ricorrente e di dichiarare la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile in femminile e l'autorizzazione a sostituire il nome con quello di Pt_1
Pt_1
Con la sentenza n. 221/15, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, della l. n. 164/82 - ove interpretato nel senso di subordinare l'attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico alla conforme correzione per via chirurgica degli organi sessuali - sollevata dal Tribunale remittente per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 117, c. I,
Cost., ha reso della norma in oggetto una lettura costituzionalmente orientata, in virtù della quale l'esecuzione dell'intervento chirurgico deve intendersi soltanto come una facoltà dell'interessato, finalizzata ad assicurarne il miglior benessere psicofisico, non già come una precondizione per l'attribuzione di diverse generalità. Quest'ultima, invece, è da reputarsi conseguente al solo accertamento di una radicata identità di genere diverso da quello biologico, tale da rendere intollerabile per l'istante la perdurante identificazione con quest'ultimo. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15, osservando che l'art. 1 l. n. 164/82 e l'art. 31, c. IV, d. lgs. n. 150/11, nel consentire la variazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e nell'attribuire al Tribunale il potere di autorizzare l'adeguamento di essi, “quando necessario”, intende, in primo luogo, alludere non necessariamente ai caratteri primari, ma anche solo a quelli secondari, e, in secondo luogo, confinare l'eventualità di un intervento chirurgico ai soli casi nei quali esso sia desiderato dall'istante per raggiungere un miglior equilibrio con il proprio corpo, senza che ciò possa condizionare la modifica delle risultanze anagrafiche.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (in particolare dalle relazioni psicologiche del Dipartimento Assistenziale Integrato TESTA COLLO dell'UOC di Psichiatria e Psicologia di Napoli
a firma del dr. ) è emersa, senza dubbio, sia la circostanza che il ricorrente si trovi Persona_1
nella condizione disforica di genere derivante dalla sua consolidata e irreversibile identificazione, in contrasto con le risultanze anagrafiche, con il genere femminile sia l'adeguato equilibrio psicofisico da lui raggiunto in relazione alla propria condizione. Dall'esame della relazione non è emerso alcun segno ascrivibile a patologie psichiatriche in atto, di guisa che non è lecito nutrire dubbi in ordine al radicamento nella sua psiche del proposito espresso nel presente giudizio, quale ferma e libera espressione della sua volontà.
L'attore, presente all'udienza dell'18.10.2024, ha insistito nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Appare, dunque, sussistente nell'istante una radicata identificazione nel sesso diverso da quello biologico, ormai consolidata negli anni, manifestata attraverso comportamenti tipici dell'altro sesso e accompagnata da una variazione dei caratteri sessuali secondari (sottoposizione a terapie ormonali come risulta dalla certificazione in atti); a ciò soltanto la legge, come interpretata nei citati arresti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, subordina la rettifica degli atti dello stato civile.
All'istante, pertanto, dev'essere nei registri anagrafici attribuito il sesso femminile.
L'imposizione all'interessato di un nome conforme al sesso attribuitogli con la presente sentenza ben potrebbe avvenire nella fase esecutiva, dinanzi all'ufficiale di stato civile;
tuttavia, avendo egli espresso con il ministero del proprio avvocato, già nell'atto introduttivo, la propria preferenza per il nome di occorre disporre in conformità. Pt_1
Non essendo presenti nel procedimento contraddittori diversi dal P.M., mero interventore necessario, non vi è alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento Parte_1
necessario del P.M., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dispone che a , nato a Parte_1
Napoli il 20.05.1998, siano attribuiti nei registri di stato civile il sesso femminile e le generalità di Parte_1
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle modifiche anagrafiche conseguenti;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2336/2024 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 19.02.2025; tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv.to ANNALISA FALCO;
- RICORRENTE-
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
- INTERVENTORE NECESSARIO -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di rimessione della causa al Collegio.
OGGETTO: rettificazione del sesso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, celibe e senza figli, ha adito questo Tribunale, esponendo di essere nato il Parte_1
20.05.1998 con gli organi sessuali identificativi del genere maschile;
di avere sempre vissuto una condizione di “disforia” di genere in quanto lo stesso ha percepito la propria identità di genere femminile in contrasto con il sesso anatomico;
che lo stesso, venuto a conoscenza della possibilità di riattribuzione sia fisica che giuridica della propria identità sessuale, ha intrapreso un percorso di trasformazione dei propri caratteri, primari e secondari, da maschili in femminili sottoponendosi a diverse terapie ormonali;
che, per tali ragioni, ha chiesto di accertare e dichiarare che sussistono le condizioni di “disforia di genere” in capo al ricorrente e di dichiarare la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile in femminile e l'autorizzazione a sostituire il nome con quello di Pt_1
Pt_1
Con la sentenza n. 221/15, la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 1, della l. n. 164/82 - ove interpretato nel senso di subordinare l'attribuzione di un sesso diverso da quello anagrafico alla conforme correzione per via chirurgica degli organi sessuali - sollevata dal Tribunale remittente per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 117, c. I,
Cost., ha reso della norma in oggetto una lettura costituzionalmente orientata, in virtù della quale l'esecuzione dell'intervento chirurgico deve intendersi soltanto come una facoltà dell'interessato, finalizzata ad assicurarne il miglior benessere psicofisico, non già come una precondizione per l'attribuzione di diverse generalità. Quest'ultima, invece, è da reputarsi conseguente al solo accertamento di una radicata identità di genere diverso da quello biologico, tale da rendere intollerabile per l'istante la perdurante identificazione con quest'ultimo. In termini analoghi si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15138/15, osservando che l'art. 1 l. n. 164/82 e l'art. 31, c. IV, d. lgs. n. 150/11, nel consentire la variazione del sesso a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali e nell'attribuire al Tribunale il potere di autorizzare l'adeguamento di essi, “quando necessario”, intende, in primo luogo, alludere non necessariamente ai caratteri primari, ma anche solo a quelli secondari, e, in secondo luogo, confinare l'eventualità di un intervento chirurgico ai soli casi nei quali esso sia desiderato dall'istante per raggiungere un miglior equilibrio con il proprio corpo, senza che ciò possa condizionare la modifica delle risultanze anagrafiche.
Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti (in particolare dalle relazioni psicologiche del Dipartimento Assistenziale Integrato TESTA COLLO dell'UOC di Psichiatria e Psicologia di Napoli
a firma del dr. ) è emersa, senza dubbio, sia la circostanza che il ricorrente si trovi Persona_1
nella condizione disforica di genere derivante dalla sua consolidata e irreversibile identificazione, in contrasto con le risultanze anagrafiche, con il genere femminile sia l'adeguato equilibrio psicofisico da lui raggiunto in relazione alla propria condizione. Dall'esame della relazione non è emerso alcun segno ascrivibile a patologie psichiatriche in atto, di guisa che non è lecito nutrire dubbi in ordine al radicamento nella sua psiche del proposito espresso nel presente giudizio, quale ferma e libera espressione della sua volontà.
L'attore, presente all'udienza dell'18.10.2024, ha insistito nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Appare, dunque, sussistente nell'istante una radicata identificazione nel sesso diverso da quello biologico, ormai consolidata negli anni, manifestata attraverso comportamenti tipici dell'altro sesso e accompagnata da una variazione dei caratteri sessuali secondari (sottoposizione a terapie ormonali come risulta dalla certificazione in atti); a ciò soltanto la legge, come interpretata nei citati arresti, dai quali non vi è ragione di discostarsi, subordina la rettifica degli atti dello stato civile.
All'istante, pertanto, dev'essere nei registri anagrafici attribuito il sesso femminile.
L'imposizione all'interessato di un nome conforme al sesso attribuitogli con la presente sentenza ben potrebbe avvenire nella fase esecutiva, dinanzi all'ufficiale di stato civile;
tuttavia, avendo egli espresso con il ministero del proprio avvocato, già nell'atto introduttivo, la propria preferenza per il nome di occorre disporre in conformità. Pt_1
Non essendo presenti nel procedimento contraddittori diversi dal P.M., mero interventore necessario, non vi è alcuna soccombenza e, pertanto, non vi è luogo a statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con l'intervento Parte_1
necessario del P.M., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dispone che a , nato a Parte_1
Napoli il 20.05.1998, siano attribuiti nei registri di stato civile il sesso femminile e le generalità di Parte_1
2) Ordina al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle modifiche anagrafiche conseguenti;
3) Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 4.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso