Articolo 4 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
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18 agosto 1911
Art. 4.

La commissione centrale, in base a studi di massima, propone lo ordine ed il modo di esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 nei vari bacini montani, a seconda della loro urgenza, dell'importanza delle opere pubbliche a cui la sistemazione montana e' coordinata, tenuto anche conto delle speciali condizioni contemplate nel primo comma dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 , ed entro i limiti dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, cosi per lavori come per indennita'.

Il programma per detti lavori sara' studiato in modo da intensificarli successivamente in un numero limitato di bacini, opportunamente scelti nelle varie regioni del Regno, contemplate dall' art. 9 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 , e in queste, nelle localita' dove le condizioni speciali di urgenza si presentano maggiori.

Per i progetti dei lavori di cui all'art. 2 provvede il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste.

La commissione centrale e il comitato tecnico sunnominati possono parimente fare le loro proposte in base a studi di massima presentati dai consigli provinciali o altri enti locali interessati.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911