Articolo 95 della Legge 11 febbraio 1963, n. 479
Articolo 94Articolo 96
Versione
2 maggio 1963
Art. 95.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1951-52 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle
entrate accertate per la, competenza
propria dell'esercizio 1951-52
(articolo 91)......................... L. 14.954.806.745 -

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 93)......................... L. 4.726.240 -
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Residui attivi al 30 giugno 1952.. L. 14.959.532.985 -
Entrata in vigore il 2 maggio 1963