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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 31/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 14 2025 avviato su domanda di
Parte_1
[...]
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 27.02.2025 e hanno presentato ricorso con cui Parte_1 Parte_1 richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata di tipo “familiare”.
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti, coniugati, risiedono a Fossombrone (PU) in via Luigi Donati n. 10 ove si sono trasferiti nel gennaio 2025 (provenienti da Colli al Metauro) e quindi sussiste ex art. 28 cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 le parti ricorrenti (il è amministratore della soc. Rapida Group srl e la Pt_1
è dipendente della stessa società) non esercitano – da ben oltre un anno Pt_1
– attività di impresa (l'impresa di cui essi erano soci illimitatamente responsabili risulta cancellata nel 2004) sicché non sono oggi assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (complessivamente di circa 1 milione e 750 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 110 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti, come detto, sono coniugi conviventi e – peraltro – con parte dell'indebitamento comune, sicché ricorre l'ipotesi di cui all'art. 66 cod. crisi;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC conforme a quanto prescritto dall'art. 269 cod. crisi che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato il [...] e nata il [...] entrambi (oggi) Parte_1 Parte_1 residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Giovanni Solazzi, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni ove non vi abbia già provveduto, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito x art. 146 dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 25.03.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al Rg. n. 14 2025 avviato su domanda di
Parte_1
[...]
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
In data 27.02.2025 e hanno presentato ricorso con cui Parte_1 Parte_1 richiedevano l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata di tipo “familiare”.
Ciò posto, rilevato che:
(-) i ricorrenti, coniugati, risiedono a Fossombrone (PU) in via Luigi Donati n. 10 ove si sono trasferiti nel gennaio 2025 (provenienti da Colli al Metauro) e quindi sussiste ex art. 28 cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale;
(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:
1 le parti ricorrenti (il è amministratore della soc. Rapida Group srl e la Pt_1
è dipendente della stessa società) non esercitano – da ben oltre un anno Pt_1
– attività di impresa (l'impresa di cui essi erano soci illimitatamente responsabili risulta cancellata nel 2004) sicché non sono oggi assoggettabili a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (complessivamente di circa 1 milione e 750 mila euro) ed il patrimonio liquidabile per circa 110 mila euro, così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;
(-) i ricorrenti, come detto, sono coniugi conviventi e – peraltro – con parte dell'indebitamento comune, sicché ricorre l'ipotesi di cui all'art. 66 cod. crisi;
(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC conforme a quanto prescritto dall'art. 269 cod. crisi che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della documentazione a corredo del ricorso;
(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;
(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio
– non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;
p.q.m.
Il Tribunale
(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di nato il [...] e nata il [...] entrambi (oggi) Parte_1 Parte_1 residenti in [...];
(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
Contr (-) nomina quale liquidatore l'avv. Giovanni Solazzi, già
(-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni ove non vi abbia già provveduto, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
(-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
2 (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
(-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
(-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
(-) manda al liquidatore di richiedere al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) CCI allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
(-) autorizza la prenotazione a debito x art. 146 dpr 115/02 ove ne sussistano i presupposti.
Pesaro, il 25.03.2025
Il Giudice est.
L. Pini Il Presidente
D. Storti
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