Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5989 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05989/2025REG.PROV.COLL.
N. 06747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6747 del 2024, proposto da
General Logistics Systems Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni – Roma e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 8585/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udita l’avvocato dello Stato Laura Greta Verena Delbono;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante General Logistics Systems Italy S.p.A. (LS) ha impugnato avanti il Tar per il Lazio la deliberazione AGCOM n. 323/19/CONS del 18.7.2019, avente ad oggetto “ Ordinanza ingiunzione a General Logistics System Italy S.p.A. per la violazione delle disposizioni della Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori dei servizi postali delle Carte dei Servizi ” (Delibera 413/14/CONS).
2 – Al riguardo, nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle Carte dei Servizi, secondo l’Autorità era emerso che sul sito web della società, titolare di autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi postali, non risultavano pubblicate le informazioni a tutela dei clienti, relative, in particolare, “ all’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi; alla modulistica per presentare la domanda di conciliazione e il formulario per la risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità ai sensi della delibera n. 184/13/CONS; ai riferimenti di servizi gratuiti per assistenza clienti ma al contrario viene indicato un numero non gratuito (199151188); ad uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio ”.
2.1 - Tali rilievi sono stati trasfusi nell’atto di contestazione n. 6/19/DSP del 30.3.2019, e ciò con specifico riferimento alle seguenti violazioni: 1) violazione dell’art. 8, comma 3, lett. a), dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS; 2) violazione dell’art 7, comma 2 e dell’art. 8, comma 3, lett. f) e g) dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS; 3) violazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS.
In sostanza, è stata contestata, quanto alla prima violazione, “ l’omessa pubblicazione delle informazioni relative ai servizi offerti, e ai relativi prezzi e standard di qualità… in contrasto con i più elementari principi in materia di trasparenza delle condizioni di offerta, finalizzati a garantire la massima chiarezza informativa, la comparabilità delle offerte e la consapevole scelta da parte degli utenti ”; con riguardo alla mancata pubblicazione sul sito web dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi e della modulistica per reclamo, domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinnanzi all’Autorità, è stato evidenziato che “ nonostante la pluralità di disposizioni violate, la condotta illecita sia unitaria, con conseguente applicazione del cd. “cumulo giuridico delle sanzioni”, e ciò in ragione della contestualità delle omissioni informative e l’unicità del relativo effetto di ostacolo all’esercizio del diritto degli utenti di accedere alle procedure di tutela previste nei casi di disservizio ”; è stato, poi, contestato che “ l’assistenza telefonica gratuita dovrebbe consentire alla clientela di accedere a quelle stesse informazioni, di contenuto tipizzato, di cui è prescritta la pubblicazione sul sito web, per cui l’indicazione di un numero non gratuito costituisce un ostacolo e un aggravio, in termini economici, per la clientela che necessita di informazioni sul servizio, in quanto condiziona ad un onere aggiuntivo, e non previamente determinabile, l’esercizio del diritto ad ottenere informazioni sul servizio offerto che, peraltro, non risultano disponibili su canali alternativi non onerosi (sito web) ”.
2.2 – L’AGCOM ha quantificato le sanzioni in “ euro 60.000, per la violazione dell’art. 8, comma 3, lett. a), dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS; euro 80.000, per la violazione dell’articolo 7, comma 2, e dell’art. 8, comma 3, lett. f) e g) dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS; euro 60.000, per la violazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, comma 3, lett. e) e comma 5, dell’allegato A alla citata delibera n. 413/14/CONS ” (per un totale di €200.000).
3 - Con motivi aggiunti, la società ha impugnato la cartella di pagamento n. 068 2023 00642011 44 000 notificata via PEC in data 17.5.2023; nonché le seguenti note: prot.n. 0069267 del 25/02/2022, avente il seguente oggetto “ Pagamento della sanzione amministrativa di cui alla delibera n. 323/19/CONS notificata in data 31/07/2019 ”; prot.n. 0189377 del 15.6.2022, avente il seguente oggetto “ Riscontro alla vostra comunicazione del 2 marzo 2022 avente ad oggetto Vostra PEC del 25 febbraio 2021 recante “Pagamento della sanzione amministrativa di cui alla delibera n. 323/19/CONS notificata in data 31/07/2019 ”; prot. del 15.7.2022, avente il seguente oggetto “ Riscontro alla vostra richiesta di annullamento in autotutela della Nota invio documentazione – Prot. N. 0189377 del 15/06/2022 – Agcom e, in via gradata, di interpello amministrativo del MEF con differimento della iscrizione a ruolo ”.
3.1 - Con ulteriori motivi aggiunti, ha impugnato la nota AGCOM prot.n. 0198293 del 25.7.2023, avente il seguente oggetto “ Rilascio nulla osta. Rimborso somme indebitamente versate all’Erario sul Capo X cap. 2379/00 a titolo di sanzione pecuniarie di cui alle Delibere AGCOM e successivamente annullate come di seguito: Delibera n. 58/2017/CONS di € 193.059,75 (annullata con Sentenza Consiglio di Stato n. 3111/2019) Delibera n. 245/2017/CONS di € 75.028,77 (annullata con Sentenza Consiglio di Stato n. 6490/2020); Delibera n. 246/2017/CONS di € 40.015,34 (annullata con Sentenza Consiglio di Stato n. 6491/2020). Rettifica .”
4 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito ha respinto il ricorso principale e ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.
5 – L’originaria ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5.1 – Con il primo motivo di appello (“ Violazione dell’art. 7 del Regolamento (UE) 2018/644. Violazione dell’art. 9, comma 3, della direttiva 97/67/CE. Omessa valutazione di elementi decisivi e travisamento dei fatti di causa ”) la società deduce che l’Autorità le imputa la mancata descrizione dei servizi offerti con indicazione dei prezzi e degli standard di qualità di ciascuno, ma il fatto addebitato sarebbe insussistente.
Secondo l’appellante, l’applicazione della disposizione comunitaria deve essere valutata caso per caso, in relazione alle caratteristiche concrete del servizio, alle sue modalità ed alla tipologia del cliente. In particolare, bisognerebbe considerare l’effettiva struttura organizzativa del network LS, basata su una rete di operatori in franchising, laddove il servizio è reso dalle singole imprese licenziatarie che compongono il network, con rapporto diretto di ciascuna con la propria clientela business.
Le clausole contenute nella Carta dei servizi di LS affermano chiaramente che i servizi di corriere sono svolti dai franchisees, i quali fissano il prezzo in modo del tutto autonomo ed indipendente da LS, franchisor del network, in base ai loro costi e tipologia di clientela e di servizi richiesti.
5.2 – Con il secondo motivo (“ Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, e dell’art. 19 della Direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 11 della legge 689/1981. Erronea valutazione dei fatti di causa. Omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio. Illogicità manifesta ”), quanto alla contestazione relativa alla mancanza dello schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per servizi, l’appellante rileva che LS riconosce l’importo previsto dall’art. 1696 c.c. o, se si tratta di spedizioni internazionali, tramite la Convenzione CMR. Il preciso riferimento alla normativa, nazionale o internazionale, consente a chiunque di comprendere le modalità e i casi in cui è previsto un importo a titolo di indennizzo/risarcimento, nonché il suo ammontare (1Euro/Kg, valore della merce ecc..). Per la merce assicurata è garantito l’intero importo assicurato, di cui non è esplicitato il valore, giacché, ovviamente, va determinato per singola spedizione e sulla base del tipo di assicurazione prescelta. In entrambe le circostanze, quindi, esiste uno schema riassuntivo degli importi, che non necessita, per un verso, e non consente, per altro verso, l’esplicitazione dei relativi valori.
L’appellante rileva inoltre che esiste un solo reclamo pervenuto all’AGCOM.
5.3 – Con il terzo motivo (“ Omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio e travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 11 della legge 689/1981 ”), quanto alla mancanza della modulistica per la domanda di conciliazione e risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità, secondo l’appellante, la Carta dei Servizi di LS in materia di conciliazione e risoluzione fornisce circostanziate informazioni sulle procedure di reclamo e di conciliazione, da svolgere presso la sede del network LS competente, e, tramite rinvio al sito dell’Autorità, è anche messa a disposizione la relativa modulistica.
Per l’appellante, l’espressione “rendere disponibile sul proprio sito” non preclude affatto di visualizzare il rinvio al sito dell’Autorità, in quanto, nella gestione dei siti, l’utilizzo di tale modalità di informazione tramite c.d. link ad altri siti è notoria e, nel caso di specie, rileva anche una scelta prevedibile e coerente. Quindi, si deve all’opposto riconoscere che il link al sito dell’Autorità è consentito e che, eventualmente, spettava all’Autorità escluderlo espressamente.
5.4 – Con il quarto motivo (“ Violazione dell’art. 1 e dell’art. 11 della l. 689/1981.Violazione dell’art. 8 della Direttiva sulle Carte dei Servizi, emanata dalla AGCOM. Omessa valutazione di elementi decisivi ai fini del giudizio e travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione dell’art. 97 della Costituzione”) , quanto alla mancanza della numerazione telefonica gratuita per i servizi di assistenza clienti, l’appellante rileva che lo stesso TAR riconosce che la gratuità del servizio telefonico non è esplicitata nella Direttiva. Per il principio di tassatività delle fattispecie oggetto di sanzione si deve quindi necessariamente concludere che la violazione contestata è insussistente.
6 – Le censure non possono trovare accoglimento.
La Sezione, con la sentenza n. 7980/2022 (che ha stabilito principi e orientamenti interpretativi delle norme di settore e sugli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e eurounitaria, sotto diversi aspetti e profili, imposti agli operatori economici coinvolti, richiamati e confermati dalla successiva giurisprudenza della Sezione, cfr., ad esempio e tra le ultime, Cons. Stato, Sez. VI, 12 luglio 2024 n. 6248, 9 luglio 2024 n. 6075 e 17 aprile 2024 n. 3496) ha chiarito, con riferimento specifico agli obblighi degli operatori economici del servizio postale che discendono dall’applicazione della delibera dell’Autorità n. 412/14/CONS, che:
- “ lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari - in precedenza sottratto alle norme di concorrenza e caratterizzato dalla presenza di monopoli legali verticalmente integrati - è stato avviato dall'Unione europea con la direttiva 97/67/CE (modificata con la direttiva 2008/6/CE), imponendo agli Stati membri l'abolizione di qualsiasi forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore e così intendendo armonizzare, tra di loro, gli ordinamenti degli Stati membri in detto settore ”;
- “ l'attuazione della predetta direttiva 97/67/CE è avvenuta per il tramite del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (recante norme per l'attuazione della direttiva 97/67/CE e per il miglioramento della qualità del servizio) che, all'art. 1, comma 1, stabilisce il principio per cui la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale ” e che, in particolare, “ su queste basi, nel d.lgs. 261/1999, vengono prefigurati diversi livelli di regolazione: a) “in primo luogo sono previste attività in principio liberalizzate ma in relazione alle quali, per la particolare configurazione che presenta la realtà dei fattori del mercato con i relativi effetti, è necessario garantire il carattere comunque universale del servizio (art. 3); b) quindi sono previste attività liberalizzate che non richiedono l'imposizione di specifici obblighi di servizio pubblico (art. 6) ”;
- “ l'art. 9, par. 1, della direttiva n. 67 del 1997 consente agli Stati membri di assoggettare le imprese del settore postale ad autorizzazioni generali per i servizi che esulano dall'ambito di applicazione del servizio universale, mentre il paragrafo 2, primo comma, del suddetto articolo, prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre procedure di autorizzazione per i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale. Inoltre, l'articolo 9, par. 2, secondo comma, della citata direttiva elenca gli obblighi ai quali può essere subordinato il rilascio di autorizzazione, senza che sia possibile dedurre dal suo disposto a quale categoria di autorizzazioni (vale a dire quelle relative a tutti i servizi postali o quelle che riguardano solo i servizi che rientrano nell'ambito del servizio universale) si riferisce tale comma (cfr., in tal senso, Corte giust. UE, sentenza del 16 novembre 2016, in causa C-2/15). L'art. 2, punto 19, della medesima direttiva, prima di elencare dette esigenze in modo tassativo, le definisce come motivi di interesse generale e di natura non economica che possono portare uno Stato membro ad imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali ”;
- deve essere confermata la legittimità dell’inquadramento del servizio di “corriere espresso” nell’ambito dei servizi postali, ai sensi della direttiva 97/67/CE e la sottoposizione di tale attività all’autorizzazione generale (atteso che “ alla luce della giurisprudenza dell'unione europea è ormai conclamato che, ai sensi dell'art. 2, punti 1-bis e 6, della direttiva 97/67/CE, un'impresa deve essere qualificata come fornitore di un servizio postale, quando essa svolge almeno uno dei servizi (raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione) elencati all’art. 2, punto 1, della menzionata direttiva e il servizio o i servizi così svolti riguardano un invio postale, non dovendo tuttavia la sua attività essere limitata unicamente al servizio di trasporto. Ne consegue che le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali ”);
- con riferimento alle disposizioni della citata delibera n. 413 del 2014, recante la “ Direttiva generale per l'adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi ”, debba essere sottolineato che dette disposizioni “mirano a tutelare l'intera e onnicomprensiva categoria degli utenti, senza distinzione tra consumatori e aziende o tipologia di servizio; gli stessi doveri informativi e di trasparenza derivano da norme imperative comunitarie che si impongono in quanto tali a tutti gli operatori che esercitano servizi postali, in ossequio al principio di trasparenza e di tutela nei confronti delle categorie deboli a causa dell'asimmetria informativa rispetto gli articolati accordi negoziali tra operatori e imprese ”;
- “ le regole previste dall’AGCOM costituiscono un ordinato e basilare concentrato di misure necessarie a garantire il rapporto con l’utenza, dettate in termini tali da risultare pienamente sostenibili, specie in un contesto ormai pacificamente informatizzato quale quello in cui operano le imprese del settore, e pienamente coerenti ai parametri evocati di cui all'art. 14 d.lgs. 261/1999, dettati peraltro a tutela di tutte le parti del rapporto. (...) Ogni diversa organizzazione (...) non è compatibile con la disciplina settoriale vigente, il cui mancato rispetto provoca l'inevitabile intervento dell’Autorità”.
6.1 - Alla luce dei principi innanzi ricordati, nel precedente citato, la Sezione ha già avuto modo di esprimersi nel senso che “ Il Collegio, dunque, condivide la valutazione di non conformità alla predetta disciplina della condotta accertata, nel senso che l’impresa non ha predisposto meccanismi idonei ad ottemperare ai seguenti obblighi: - la descrizione dei servizi offerti anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio con indicazione dei prezzi e degli standard di qualità di ciascuno; - i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti; - il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n. 184/13/CONS; - lo schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi per disservizi; - la numerazione telefonica gratuita per i servizi di assistenza clienti ”.
6.2 – Nello specifico caso in esame, le disposizioni violate sono contenute nell’Allegato A alla delibera AGCOM n. 413/14/CONS (Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi) e sono le seguenti: A) con riguardo alla prima condotta, l’art. 8, comma 3, lett. e), in cui si prevede che “ 3. I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web, presso tutti i locali propri e dei soggetti di cui si avvalgono: a) un elenco aggiornato di tutti i servizi offerti, anche mediante tabelle comparative tra prodotti offerti, recante la descrizione completa delle caratteristiche di ciascun servizio e l’indicazione completa dei prezzi e degli standard di qualità previsti per ciascuno di essi ”; B) con riguardo alla seconda condotta, l’art. 7, comma 2, in cui si prevede che “ 2. Sul sito web, nonché nei locali dei fornitori di servizi postali o dei soggetti di cui si avvalgono sono pubblicate le modalità per poter presentare ai medesimi fornitori reclami, segnalazioni, istanze per le procedure di conciliazione, con l’indirizzo della sede presso cui indirizzarli, nonché il numero telefonico, di fax e l’indirizzo di posta elettronica ”; nonché l’art. 8, comma 3, lett. f) e g), secondo cui “ 3. I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web, presso tutti i locali propri e dei soggetti di cui si avvalgono: (…) f) il formulario per la presentazione del reclamo per il disservizio postale e il formulario per la eventuale domanda di conciliazione, nonché il formulario per la risoluzione delle controversie approvato con delibera n.184/13/CONS”; g) uno schema riassuntivo dei rimborsi e/o indennizzi previsti per ciascun prodotto postale in caso di disservizio ”; C) con riguardo alla terza condotta, l’art. 8, comma 1, in base al quale “ 1. I fornitori di servizi postali garantiscono un servizio di assistenza, adeguato alle esigenze degli utenti, per segnalare disservizi, ottenere informazioni sulle caratteristiche e sui prezzi dei servizi forniti, sulle modalità di fatturazione, sulle procedure di reclamo e di conciliazione. Il servizio di assistenza è accessibile telefonicamente, anche nelle ore pomeridiane, nonché in via telematica tramite un apposito indirizzo di posta elettronica. Il numero telefonico e l’indirizzo email di assistenza clienti sono indicati nel sito web del fornitore, nella carta dei servizi, nonché nei contratti e nella documentazione di fatturazione, laddove previste ”; il comma 3, per cui “ I fornitori di servizi postali rendono disponibile sul proprio sito web, presso tutti i locali propri e dei soggetti di cui si avvalgono: (…) e) i riferimenti dei servizi gratuiti di assistenza clienti ”; e il comma 5: “ La comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all’utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest’ultimo richieste ”.
6.3 - Come anticipato, in conformità al ricordato orientamento della Sezione, anche nel caso in esame le censure dedotte dalla società appellante rispetto all’esercizio del potere sanzionatorio esercitato da AGCOM non possono trovare accoglimento.
Infatti, gli specifici doveri informativi, che si impongono agli operatori postali ai sensi della delibera n. 413 del 2014, mirano a tutelare l’intera e onnicomprensiva categoria degli “utenti”, senza distinzione tra consumatori e aziende o tipologia di servizio; gli stessi doveri informativi e di trasparenza derivano da norme imperative comunitarie che si impongono in quanto tali a tutti gli operatori che esercitano servizi postali, in ossequio al principio di trasparenza e di tutela nei confronti delle categorie deboli a causa dell’asimmetria informativa rispetto gli articolati accordi negoziali tra operatori e imprese.
Gli obblighi previsti dalla direttiva in capo agli operatori, infatti, sono distinti ed attengono sia alla carta dei servizi che all’assistenza a favore degli utenti, la quale ultima si traduce nel rendere disponibili sul sito web una serie di informazioni e di strumenti di tutela dell’utenza medesima, ciò in considerazione che i destinatari degli invii postali, non essendo contraenti dei contratti di servizio stipulati con i propri clienti dal corriere-espresso, non possono conoscere tramite il documento contrattuale, rispetto al quale sono “terzi”, le informazioni prescritte ex lege all’operatore per la tutela dei loro diritti.
In conclusione, ad avviso del Collegio, nessuna delle censure attinenti al merito dell’esercizio del potere esercitato nella specie dall’Autorità merita di trovare accoglimento.
6.4 – Non risulta convincente la prospettazione dell’appellante che vorrebbe sottrarsi agli obblighi derivanti dalla disciplina di settore valorizzando la peculiarità della propria organizzazione ed il fatto che il servizio viene reso da singole realtà imprenditoriali in franchising.
Al riguardo, è sufficiente richiamare il fatto che in Italia LS si presenta come un unico soggetto nell’immagine destinata alla clientela e nella relativa offerta dei servizi proposti, che è unitaria. A conferma di tale assunto l’Autorità ha rilevato che nella presentazione sul sito web si legge: “ Numeri di LS in Italia: 152 Sedi, 15 Centri di Smistamento, 5.500 mezzi per la distribuzione ”.
L’Autorità ha inoltre spiegato che i singoli affiliati svolgono soltanto la fase terminale del servizio (la consegna) o quella iniziale (accettazione), senza alcun margine di autonomia nella gestione del servizio e nella fissazione delle condizioni economiche, ma sotto la diretta coordinazione di LS; ne è conferma il fatto che il cliente finale (il destinatario) che, ad esempio, vuole riceve un oggetto acquistato attraverso l’e-commerce non negozia individualmente il prezzo della consegna con il corriere (deve infatti ricordarsi che nel servizio postale il cliente non è solo il mittente, ma anche il destinatario, sul quale il più delle volte ricade l’onere del corrispettivo della consegna).
Presentandosi inequivocabilmente come soggetto unitario, proprio ai fini delle violazioni per cui è causa, le peculiarità organizzative dell’appellante ed i suoi rapporti con i soggetti esecutori materiali del servizio – che operano tutti sotto il marchio LS - non risultano idonei ad eludere l’applicazione delle disposizioni violate.
6.5 – Avuto riguardo agli specifici rilievi oggetto di contestazione si osserva inoltre quanto segue.
La carta dei Servizi dell’appellante non risulta idonea ad assolvere agli obblighi informativi innanzi delineati, essendo invero necessario, sulla scorta della giurisprudenza già innanzi citata, che tariffe dei servizi, rimborsi e indennizzi previsti in caso di disservizio siano chiaramente ed immediatamente desumibili dall’utente, senza la necessità di dovere ricostruire la disciplina applicabile in base alle condizioni generali che regolano il servizio.
Quanto alla violazione dei doveri informativi, l’Autorità, nel provvedimento impugnato, ha già condivisibilmente rilevato che “ le clausole citate dalla Società, presenti nella carta di Servizi, relative all’esonero e/o limitazione di responsabilità di LS (in caso di disservizi relativi alla consegna della merce) non soddisfano le prescrizioni contenute nella Direttiva. Anche il rinvio all’art 1696 c.c., alle Condizioni Generali di Trasporto e, nel caso di spedizioni internazionali, alla Convenzione CMR, non può in alcun modo considerarsi esaustivo né conforme alle previsioni dettate al riguardo dalla succitata Direttiva”, ossia, appunto, la “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi ”.
Vale un discorso analogo in riferimento alla mancanza sul sito della modulistica per presentare la domanda di conciliazione e la domanda di risoluzione delle controversie dinanzi all’Autorità.
Tale carenza è pacifica e non può essere ovviata dal link al sito dell’Autorità, che l’utente potrebbe raggiungere anche autonomamente, dovendosi invece esigere, in base alle disposizioni citate, che l’operatore economico fornisca direttamente la modulistica in questione.
Deve infine trovare conferma la contestazione all’appellante della mancata fornitura sul sito web di un numero non gratuito (199151188) per il servizio di assistenza clienti.
Tenuto conto della formulazione dell’art. 8 della Delibera AGCOM appare infatti condivisibile l’assunto del Tar per “ la conclusione derivante dalle due premesse precedenti (secondo uno schema di tipo sillogistico) non può che essere nel senso che è imposta la gratuità (anche) del servizio telefonico di assistenza visto che i servizi di assistenza da garantire all’utenza sono necessariamente due (l’uno in modalità telematica e l’altro mediante numero telefonico) e i servizi di assistenza clienti, in quanto menzionati al plurale dalla norma, sono necessariamente entrambi ed entrambi obbligatoriamente gratuiti”.
Per altro, anche il comma 5 dell’art. 8 cit. si riferisce a servizi di assistenza clienti che comunichino all’utente “a titolo gratuito”, tutte le informazioni sul servizio (“ 5. La comunicazione pubblicitaria può rinviare a servizi di assistenza clienti che comunichino all’utente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio nelle modalità da quest’ultimo richieste ”).
E’ pacifico che la società appellante non offriva tale servizio gratuito, da cui la conferma della contestazione di cui provvedimento impugnato.
7 – Con un differente ordine di censure, l’appellante contesta la determinazione della sanzione.
Con il quinto motivo (“ Violazione dell’art. 11 della legge 689/1981. Violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e ragionevolezza, ex art. 3 Cost.. Difetto di motivazione. Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. ”) la società deduce che l’Autorità ha giustificato l’aumento della sanzione dai complessivi euro 30.000, liquidati in sede di contestazione, all’importo complessivo di euro 200.000, recato dall’atto impugnato in ragione dei dati di fatturato consolidato del gruppo Royal Mail, pari a 2.557 milioni di sterline, tuttavia il parametro numerico preso a riferimento dall’Autorità sarebbe del tutto errato, con conseguente sovrastima della sanzione, in contrasto con l’art. 11 della l. 689/1981.
L’appellante contesta che il TAR, pur riconoscendo che il fatturato attribuibile a LS è di circa 100 milioni di euro, ciò nonostante, contraddittoriamente, continua a riferire alla LS (che è società per azioni con sede in Italia) il fatturato dell’intero gruppo Royal Mail. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 11 della l. 689/1991, in quanto i parametri utilizzati possono essere esclusivamente quelli riferibili al soggetto cui è contestata la violazione e non quelli di soggetti terzi anche se facenti parte dello stesso gruppo.
Inoltre, il Tar non avrebbe considerato che la ricorrente aveva rilevato che il fatturato attribuibile ai servizi postali svolti da LS è ancora più basso, ossia euro 12.637.782, al 31 dicembre 2018, con una evidente omissione di pronuncia.
7.1 – Con il sesto motivo (“ Omissione di pronuncia. Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. ”) l’appellante lamenta l’omesso esame della censura svolta in primo grado (“ Violazione dell’art. 3 della legge 689/1981. Errore sul fatto non determinato da colpa della ricorrente. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 della Costituzione ”), insistendo sul fatto che l’AGCOM, in quanto autorità di vigilanza del settore postale, aveva l’obbligo di informare tempestivamente l’appellante se riteneva che la carta dei servizi che le era stata inviata presentasse elementi di criticità, da cui la carenza dell’elemento soggettivo della violazione contestata.
7.2 – Con il settimo motivo (“ Omessa motivazione. Violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale ”) l’appellante ricorda di aver presentato richiesta di accettazione degli impegni, che l’AGCOM ha rigettato perché ha ritenuto che l’art. 14 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, vada riferito solo al settore delle comunicazioni elettroniche.
Quindi, l’appellante chiede di affermare l’efficacia della indicata disposizione anche per il settore dei servizi postali o altrimenti di accogliere la richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), essendo precluso dall’art. 14 bis del decreto legge 223/2006 agli operatori postali ciò che è invece consentito agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, ugualmente regolati e vigilati dall’AGCOM.
8 – Le censure sono infondate.
In base all’art. 11 della legge 689/1981 “ nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ”.
Nelle linee guida di cui all’Allegato A della deliberazione AGCOM n. 410/14/CSP si è precisato che “ l’obiettivo perseguito tramite l’irrogazione di una sanzione amministrativa è quello di reprimere adeguatamente la condotta illecita e di prevenirne la reiterazione, non soltanto da parte del trasgressore, ma anche di altri soggetti; pertanto, l’attività di quantificazione in concreto della sanzione tramite l’applicazione dei sopra ricordati criteri e le motivazioni ad essa sottese assumono particolare rilevanza nell’esercizio del potere sanzionatorio, poiché servono ad esplicitare, anche a fini di prevenzione generale, il disvalore che l’ordinamento attribuisce ad una determinata condotta illecita, tenuto conto dei suoi molteplici profili, soggettivi ed oggettivi ”.
Le linee guida chiariscono inoltre come si debba procedere a determinare, in una prima fase, “ l’importo “base” della sanzione, tenendo conto dei due criteri “essenziali”, vale a dire ricorrenti in ogni fattispecie (criteri della gravità della violazione e delle condizioni economiche dell’agente) ”; e, in una seconda fase, “ a calcolare l’importo finale della sanzione, tenendo conto dei due criteri “accidentali” previsti dalla legge (opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e personalità dell’agente, da intendersi come inclinazione alla violazione di norme) ”.
8.1 - L’Autorità ha fatto corretta applicazione delle disposizioni citate.
La gravità della violazione emerge della pacifica trasgressione delle basilari regole poste a presidio del dovere di trasparenza come innanzi dilineato.
L’Autorità ha spiegato che il riferimento al gruppo Royal Mail è stato fatto applicando il criterio “personalità dell’agente” e non rileva rispetto al differente profilo relativo alle condizioni economiche per il quale sono stati utilizzati i dati di bilancio solo di LS Italy.
Ciò precisato, quanto alla quantificazione concreta, va evidenziato che la sanzione irrogata (€200.000) non appare sproporzionata, tenuto conto delle dimensioni economica dell’appellante, anche avendo come termine di riferimento i dati di bilancio da essa stessa rappresentati.
8.2 – Non appare possibile riconoscere alcun affidamento tutelabile in capo all’appellante, tenuto conto che i fornitori sono obbligati a trasmettere lo schema della carta dei servizi, ma non è affatto previsto che l’Autorità, a seguito della trasmissione del documento, lo approvi o comunichi alla parte eventuali lacune o difformità.
In ogni caso, si osserva che le violazioni accertate riguardano più in generale la carenza nelle informazioni pubblicate sul sito web, in particolare, quelle di cui agli art. 7, comma 2 e 8, comma 3, della Direttiva.
L’appellante è un operatore di settore sicuramente qualificato, non essendo pertanto possibile giustificare le omissioni poste in essere.
In ogni caso, visto il contesto nel quale è inserita l’appellante e la sua capacità economica, non appaiono comunque sussistenti le condizioni per una diminuzione della sanzione, onde non pregiudicarne il carattere di effettività.
8.3 – Quanto alla mancata valutazione degli impegni si osserva che l’art. 14 bis del d.l. 223/2006, convertito in l. 248/2006, prevede la possibilità di allargare la procedura sugli impegni anche alla competenza dell’Agcom solo nel caso “ in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati ”.
Le violazioni contestate regolano un aspetto ben differente dalla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, sicché non appare alla radice prospettabile una diversità di trattamento suscettibile di rilevare sul piano costituzionale, dal momento che la discriminazione appare frutto di una scelta di merito del legislatore, che regola diversamente situazioni tra loro non coincidenti.
Stante il chiaro tenore dell’art. 14 bis cit. correttamente l’Autorità non ha tenuto conto degli impegni.
9 – Con l’ottavo motivo (“ Violazione dell’art. 133, lett. L) c.p.a., e delle regole sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e il giudice ordinario ”) l’appellante contesta la statuizione del Tar che ha rilevato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulle cartelle di pagamento e sulla successiva nota dell’Autorità che la società aveva impugnato con motivi aggiunti.
9.1 – La censura è infondata.
Al riguardo, va precisato che con i motivi aggiunti in primo grado avverso la cartella di pagamento l’appellante lamentava dei vizi autonomi della cartella esattoriale, così come esula dal presente giudizio quanto oggetto delle successive note dell’Autorità aventi ad oggetto la richiesta di compensare il credito oggetto del presente giudizio con le somme spettanti all’appellante.
Tanto precisato, la statuizione del Tar merita conferma tenuto conto che con riferimento ai giudizi volti all’annullamento di cartelle di pagamento derivanti dall’iscrizione a ruolo di somme collegate all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’Autorità, sussiste la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera l), del c.p.a, nel caso in cui l’impugnazione sia incentrata su profili sostanziali della pretesa patrimoniale; mentre nel caso siano dedotti vizi direttamente afferenti alla cartella di pagamento sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. In sostanza, ove si contesti il diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella esattoriale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, ove invece si contesti, a monte, la stessa esistenza del credito vantato è competente il giudice amministrativo (cfr. Cons. St. n. 8185/2023).
10 – Per le ragioni esposte l’appello non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €3.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO