Articolo 18 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 18.

Il trattamento previsto dall'art. 1 della presente legge e' dovuto dalla Cassa anche se il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento dei contributi a norma degli articoli 9 a 12 della presente legge.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984