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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10805 / 2024 vertente
TRA
nato il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to MALANDRINO LILIA Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t.,
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2024 l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del defunto nonno nato a [...] il [...] e deceduto in data 09.07.2019; Parte_1
CP_ 2)condannare l al pagamento della pensione di reversibilità per nipote maggiorenne inabile a carico del defunto sin dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius oltre vittoria di competenze professionali e spese da attribuirsi al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'istante esponeva di essere nipote dal lato paterno di Parte_1 nato il [...] e deceduto in data 09.07.2019, con il quale aveva convissuto sin dal 2014, in quanto figlio orfano;
di essere stato totalmente a carico del nonno che ne provvedeva al mantenimento in modo esclusivo essendo totalmente inabile al lavoro, in quanto affetto da un ritardo mentale moderato con psicosi ossessiva compulsiva e ritiro sociale;
che, come da verbale di invalidità civile del 07.09.2018, la sua invalidità non era soggetta a revisione.
Deduceva che il nonno era titolare di pensione cat VOCTPS gestione pubblica fondo CTPS civili e che, non CP_ possedendo alcun reddito, dopo la sua morte in data 23.07.2020 aveva presentato all specifica domanda di pensione di reversibilità, rimasta priva di riscontro.
CP_ Lamentava che in data 15.11.2023 l sede di Napoli, in riscontro alla pec inviata dal difensore, l'aveva CP_ invitato ad inoltrare la richiesta alla sede ritenuta competente, indicandola in quella di Soccavo, e che
1 CP_ anche quest'ultima a sua volta aveva declinato la propria competenza a favore della sede VOMERO, a cui la pec era stata già inoltrata in data 14.11.2023, senza ricevere mai riscontro.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa viene decisa nel termine di legge con contestuale motivazione .
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova richiamare che già la sentenza della Corte Costituzionale N.180/1999 ha esteso ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti,
CP_ L con circolare 195/1999 ha fornito criteri interpretativi in assenza di una specifica previsione legislativa, per la individuazione delle predette circostanze che possono essere desunte in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del nipote superstite.
Correttamente la difesa di parte ricorrente ha incentrato il ricorso sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del dpr n. 818/1957 per violazione ndell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. All'esito della predetta sentenza n.
88 del 2022 fatta dalla Corte Costituzionale il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni, onde non riservare trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne – è esteso anche ai nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro .
Nel caso specifico il ricorrente ha documentato in atti di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, risultando dagli atti quale soggetto orfano totalmente inabile al lavoro, vivente totalmente a carico del CP_ nonno, nell'ambito dei criteri espressi dall' con circolare 195/199; del pari risulta in atti la sussistenza della pensione VO in titolarità del nonno .
Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell'accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. CP_ 33 ( sul punto si veda anche la Circolare 38/1996).
Ciò posto nel caso in esame deve rilevarsi che nell'anno 2019 , in cui decedeva il nonno suo omonimo, aveva quale unico reddito (cfr documenti in atti ) la pensioni di inabilità civile, non Parte_1 computabile ai fini della verifica del superamento dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dunque ai fini della esclusione della cosiddetta vivenza a carico del genitore.
Il mantenimento abituale del nipote superstite da parte del nonno si desume, oltre che dalla dichiarazione dei redditi del nonno prodotta in atti, ove è segnato quale familiare a carico, anche dalla convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa, documentata in atti a mezzo idonea certificazione anagrafica da cui
2 si trae che l' odierno ricorrente già dall'anno 2014 ed a tutt'oggi viveva in Via Romolo e Remo n. 45, Napoli, che è stato l'ultimo indirizzo del nonno Parte_1
In ordine, al requisito della inabilità, esso è stato ampiamente documentato in atti dalla difesa di parte ricorrente che ha depositato tra l'altro il verbale di invalidità civile del 07.09.2018, che accerta il ricorrente, affetto da ritardo mentale moderato con psicosi ossessiva compulsiva e ritiro sociale, quale soggetto totalmente inabile al lavoro 100% non più revisionabile.
Giova infine rilevare che a cagione della contumacia dell'istituto convenuto, nessun elemento di segno contrario alle ragioni del ricorrente è stato introdotto in giudizio.
Consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa .
In ordine alla disciplina degli interessi e della svalutazione monetaria, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5895 del 26/06/1996, superando un contrasto giurisprudenziale insorto nella sezione lavoro della
Cassazione (in senso contrario a tale sentenza Cass. n.2246 dell'8/03/1994, Cass. n.10133 del 14/10/1993,
Cass.n.2707 del 5\3\93, Cass. n. 52 del 5\1\93, Cass.n.9671 19\8\92; in senso, invece, favorevole
Cass.680\95, Cass.8862\94, Cass.12038\92), hanno sancito che "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina (la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993) non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991".
Ne consegue, pertanto, che sui ratei per i quali la mora è maturata antecedentemente al 31 dicembre del
1991 (computando, altresì, il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 L.533/73 entro il quale l'amministrazione
è tenuta a provvedere) dovranno corrispondersi gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, mentre sui ratei maturati successivamente all'1\1\92 gli interessi legali dovranno essere detratti dal maggior danno determinato dalla svalutazione monetaria.
3 Le spese di lite liquidate in euro 2.700,00, tuttavia vanno compensate per un terzo, in considerazione del fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra è intervenuta in epoca ampiamente successiva CP_ a quella di proposizione della domanda amministrativo all' da parte del ricorrente. I residui due terzi
CP_ delle spese di lite, pari ad euro 1.800,00 sono poste a carico dell' con attribuzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Annamaria Lazzara, definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente nato Parte_1
il19.03.1978, a percepire la pensione di reversibilità del defunto nonno nato il Parte_1
21.06.1924 e deceduto in data 09.07.2019;
CP_ 2); condanna l al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità per nipote maggiorenne inabile a carico del defunto sin dal 1.08.2019, primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite e condanna l al pagamento i residui due terzi , liquidati in euro
1.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore di parte ricorrente avv.to Lilia Malandrino anticipataria.
Napoli, in esito alla camera di consiglio del 17.09.2025
IL GIUDICE
(dott. A. Lazzara)
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TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
17/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 10805 / 2024 vertente
TRA
nato il [...] , rappresentato e difeso dall'avv.to MALANDRINO LILIA Parte_1
ricorrente
E
CP_
, in persona del legale rapp. p.t.,
resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.05.2024 l'istante ha adito codesto giudice al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del defunto nonno nato a [...] il [...] e deceduto in data 09.07.2019; Parte_1
CP_ 2)condannare l al pagamento della pensione di reversibilità per nipote maggiorenne inabile a carico del defunto sin dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius oltre vittoria di competenze professionali e spese da attribuirsi al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”; con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'istante esponeva di essere nipote dal lato paterno di Parte_1 nato il [...] e deceduto in data 09.07.2019, con il quale aveva convissuto sin dal 2014, in quanto figlio orfano;
di essere stato totalmente a carico del nonno che ne provvedeva al mantenimento in modo esclusivo essendo totalmente inabile al lavoro, in quanto affetto da un ritardo mentale moderato con psicosi ossessiva compulsiva e ritiro sociale;
che, come da verbale di invalidità civile del 07.09.2018, la sua invalidità non era soggetta a revisione.
Deduceva che il nonno era titolare di pensione cat VOCTPS gestione pubblica fondo CTPS civili e che, non CP_ possedendo alcun reddito, dopo la sua morte in data 23.07.2020 aveva presentato all specifica domanda di pensione di reversibilità, rimasta priva di riscontro.
CP_ Lamentava che in data 15.11.2023 l sede di Napoli, in riscontro alla pec inviata dal difensore, l'aveva CP_ invitato ad inoltrare la richiesta alla sede ritenuta competente, indicandola in quella di Soccavo, e che
1 CP_ anche quest'ultima a sua volta aveva declinato la propria competenza a favore della sede VOMERO, a cui la pec era stata già inoltrata in data 14.11.2023, senza ricevere mai riscontro.
CP_ L' nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio, restando contumace.
La causa viene decisa nel termine di legge con contestuale motivazione .
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Giova richiamare che già la sentenza della Corte Costituzionale N.180/1999 ha esteso ai nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti,
CP_ L con circolare 195/1999 ha fornito criteri interpretativi in assenza di una specifica previsione legislativa, per la individuazione delle predette circostanze che possono essere desunte in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del nipote superstite.
Correttamente la difesa di parte ricorrente ha incentrato il ricorso sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del dpr n. 818/1957 per violazione ndell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità anche i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati. All'esito della predetta sentenza n.
88 del 2022 fatta dalla Corte Costituzionale il diritto alla pensione di reversibilità dei nonni, onde non riservare trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne – è esteso anche ai nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro .
Nel caso specifico il ricorrente ha documentato in atti di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, risultando dagli atti quale soggetto orfano totalmente inabile al lavoro, vivente totalmente a carico del CP_ nonno, nell'ambito dei criteri espressi dall' con circolare 195/199; del pari risulta in atti la sussistenza della pensione VO in titolarità del nonno .
Come illustrato nel punto 2.3 della circolare n. 15 del 2009, ai fini dell'accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF (rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. CP_ 33 ( sul punto si veda anche la Circolare 38/1996).
Ciò posto nel caso in esame deve rilevarsi che nell'anno 2019 , in cui decedeva il nonno suo omonimo, aveva quale unico reddito (cfr documenti in atti ) la pensioni di inabilità civile, non Parte_1 computabile ai fini della verifica del superamento dei limiti di reddito stabiliti dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dunque ai fini della esclusione della cosiddetta vivenza a carico del genitore.
Il mantenimento abituale del nipote superstite da parte del nonno si desume, oltre che dalla dichiarazione dei redditi del nonno prodotta in atti, ove è segnato quale familiare a carico, anche dalla convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa, documentata in atti a mezzo idonea certificazione anagrafica da cui
2 si trae che l' odierno ricorrente già dall'anno 2014 ed a tutt'oggi viveva in Via Romolo e Remo n. 45, Napoli, che è stato l'ultimo indirizzo del nonno Parte_1
In ordine, al requisito della inabilità, esso è stato ampiamente documentato in atti dalla difesa di parte ricorrente che ha depositato tra l'altro il verbale di invalidità civile del 07.09.2018, che accerta il ricorrente, affetto da ritardo mentale moderato con psicosi ossessiva compulsiva e ritiro sociale, quale soggetto totalmente inabile al lavoro 100% non più revisionabile.
Giova infine rilevare che a cagione della contumacia dell'istituto convenuto, nessun elemento di segno contrario alle ragioni del ricorrente è stato introdotto in giudizio.
Consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa .
In ordine alla disciplina degli interessi e della svalutazione monetaria, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 5895 del 26/06/1996, superando un contrasto giurisprudenziale insorto nella sezione lavoro della
Cassazione (in senso contrario a tale sentenza Cass. n.2246 dell'8/03/1994, Cass. n.10133 del 14/10/1993,
Cass.n.2707 del 5\3\93, Cass. n. 52 del 5\1\93, Cass.n.9671 19\8\92; in senso, invece, favorevole
Cass.680\95, Cass.8862\94, Cass.12038\92), hanno sancito che "dal rapporto assistenziale e da quello previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo;
ne consegue che l'inadempimento di ciascun rateo della prestazione determina il diritto al relativo risarcimento da mora sulla base della legislazione vigente al momento della sua maturazione, per cui, nel caso in cui l'inadempimento si verifichi con riguardo ai ratei maturati dopo il primo gennaio 1992, deve applicarsi la norma di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 in base alla quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito;
con l'ulteriore conseguenza che la nuova disciplina (la quale, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 156 del 1991 e 196 del 1993) non si applica ai ratei maturati prima del suddetto termine la cui mora si protragga oltre il 31 dicembre 1991".
Ne consegue, pertanto, che sui ratei per i quali la mora è maturata antecedentemente al 31 dicembre del
1991 (computando, altresì, il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 L.533/73 entro il quale l'amministrazione
è tenuta a provvedere) dovranno corrispondersi gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo, mentre sui ratei maturati successivamente all'1\1\92 gli interessi legali dovranno essere detratti dal maggior danno determinato dalla svalutazione monetaria.
3 Le spese di lite liquidate in euro 2.700,00, tuttavia vanno compensate per un terzo, in considerazione del fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra è intervenuta in epoca ampiamente successiva CP_ a quella di proposizione della domanda amministrativo all' da parte del ricorrente. I residui due terzi
CP_ delle spese di lite, pari ad euro 1.800,00 sono poste a carico dell' con attribuzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Annamaria Lazzara, definitivamente pronunciando così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente nato Parte_1
il19.03.1978, a percepire la pensione di reversibilità del defunto nonno nato il Parte_1
21.06.1924 e deceduto in data 09.07.2019;
CP_ 2); condanna l al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità per nipote maggiorenne inabile a carico del defunto sin dal 1.08.2019, primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
CP_ compensa per un terzo le spese di lite e condanna l al pagamento i residui due terzi , liquidati in euro
1.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, a favore del procuratore di parte ricorrente avv.to Lilia Malandrino anticipataria.
Napoli, in esito alla camera di consiglio del 17.09.2025
IL GIUDICE
(dott. A. Lazzara)
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