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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1616/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio, vertente
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Giusti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Modena via Emilia
Centro n. 283, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ingoli, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via della Lirica n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiararsi lo scioglimento dell'unione civile tra le si.re Parte_1 Parte_1
e con conseguente annotazione dello stesso nei registri dello stato civile;
disporre
[...] CP_1
in favore di un contributo al mantenimento a carico di pari a euro 400,00 Parte_1 CP_1
mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno
pagina 1 di 3 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del presente ricorso;
con vittoria di spese e compensi, 15%, iva
e cpa come per legge”
Con vittoria di spese, competenze, onorari”.
Per : “dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra le sig.re e CP_1 CP_1 Parte_1
con conseguente annotazione nei registri dello stato civile;
respingere la domnada di
[...] Pt_1 di contributo al mantenimento;
con vittoria di spese e compensi oltre 15% iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento dell'unione civile contratta con in Sasso Marconi l'8.11.2019, CP_1
alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024 si è costituita in giudizio , che non si CP_1
è opposta alla domanda di scioglimento dell'unione civile, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti e precisate le conclusioni con discussione orale della causa ex art. 473 bis .22 cpc la stessa è stata rimessa in decisione al Collegio. Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso come in atti.
Orbene l'unione civile in Italia è regolamentata dalla Legge n. 76/2016 la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico una forma di riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso.
La costituzione dell'unione civile avanti all'Ufficiale di Stato Civile comporta per le parti l'acquisizione di diritti ed obblighi reciproci. Tra questi l'obbligo di assistenza morale e materiale, alla coabitazione e il contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La natura dello scioglimento dell'unione civile è differente rispetto a quella del matrimonio in quanto non prevede una fase intermedia di separazione ma comporta direttamente lo scioglimento del vincolo.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento dell'unione civile contratta fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti per lo scioglimento dell'unione civile per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale delle parti ed essendo provata l'impossibilità del permanere della comunione spirituale e materiale tra le parti, stante l'aspra conflittualità in essere e la precisa volontà espressa dalle parti.
Con riferimento all'assegno di mantenimento chiesto in ricorso dalla ricorrente deve darsi atto che in sede di discussione orale la stessa ha espressamente rinunciato alla domanda.
Nulla pertanto dovrà essere statuito in merito dal Collegio.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, stante la rinuncia al mantenimento espressa dalla ricorrente solo in sede di discussione orale in ragione della documentazione reddituale prodotta in corso di causa dalla resistente, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1616/2024 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta tra (CF Parte_1
) e (CF ) in Sasso Marconi (BO) l'8.11.2019; C.F._1 CP_1 C.F._2
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sasso
Marconi (BO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1616/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio, vertente
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Parte_1 C.F._1
Giusti presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Modena via Emilia
Centro n. 283, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ingoli, presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna via della Lirica n. 7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “dichiararsi lo scioglimento dell'unione civile tra le si.re Parte_1 Parte_1
e con conseguente annotazione dello stesso nei registri dello stato civile;
disporre
[...] CP_1
in favore di un contributo al mantenimento a carico di pari a euro 400,00 Parte_1 CP_1
mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno
pagina 1 di 3 5 di ogni mese a far tempo dal deposito del presente ricorso;
con vittoria di spese e compensi, 15%, iva
e cpa come per legge”
Con vittoria di spese, competenze, onorari”.
Per : “dichiarare lo scioglimento dell'unione civile tra le sig.re e CP_1 CP_1 Parte_1
con conseguente annotazione nei registri dello stato civile;
respingere la domnada di
[...] Pt_1 di contributo al mantenimento;
con vittoria di spese e compensi oltre 15% iva e cpa come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento dell'unione civile contratta con in Sasso Marconi l'8.11.2019, CP_1
alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 22.11.2024 si è costituita in giudizio , che non si CP_1
è opposta alla domanda di scioglimento dell'unione civile, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie diverse da quelle indicate dalla parte ricorrente.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti e precisate le conclusioni con discussione orale della causa ex art. 473 bis .22 cpc la stessa è stata rimessa in decisione al Collegio. Nel giudizio è intervenuto il P.M. che ha concluso come in atti.
Orbene l'unione civile in Italia è regolamentata dalla Legge n. 76/2016 la quale ha introdotto nell'ordinamento giuridico una forma di riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso.
La costituzione dell'unione civile avanti all'Ufficiale di Stato Civile comporta per le parti l'acquisizione di diritti ed obblighi reciproci. Tra questi l'obbligo di assistenza morale e materiale, alla coabitazione e il contributo ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
La natura dello scioglimento dell'unione civile è differente rispetto a quella del matrimonio in quanto non prevede una fase intermedia di separazione ma comporta direttamente lo scioglimento del vincolo.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento dell'unione civile contratta fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti per lo scioglimento dell'unione civile per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale delle parti ed essendo provata l'impossibilità del permanere della comunione spirituale e materiale tra le parti, stante l'aspra conflittualità in essere e la precisa volontà espressa dalle parti.
Con riferimento all'assegno di mantenimento chiesto in ricorso dalla ricorrente deve darsi atto che in sede di discussione orale la stessa ha espressamente rinunciato alla domanda.
Nulla pertanto dovrà essere statuito in merito dal Collegio.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, stante la rinuncia al mantenimento espressa dalla ricorrente solo in sede di discussione orale in ragione della documentazione reddituale prodotta in corso di causa dalla resistente, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1616/2024 RG, ogni diversa istanza e domanda disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile come in motivazione, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile contratta tra (CF Parte_1
) e (CF ) in Sasso Marconi (BO) l'8.11.2019; C.F._1 CP_1 C.F._2
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sasso
Marconi (BO) ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3