Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13456/2024 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pierobon Sara Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Bettin Fabio Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai Controparte_1 Parte_1 sensi dell'art. 151, primo comma, cod. civ.; - ordinare al Comune di Cittadella (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita in San Giorgio in Bosco (PD), via Bolzonella n. 1070, di proprietà della SI.ra , è assegnata a quest'ultima, la quale vi abiterà con i figli, con tutti gli Controparte_1
arredi e corredi, ivi contenuti. I coniugi danno atto che il SI. ha già trasferito la Parte_1
pagina 1 di 5
2) I figli della coppia, e , pur avendo residenza presso l'abitazione della mamma, Per_1 Per_2
trascorreranno pari tempo con ciascun genitore, come fanno tuttora.
3)A titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli il SI. verserà alla Parte_1 SI.ra la somma di € 500,00 (eurocinquecento), ovvero € 250,00 Controparte_1
(euroduecentocinquanta) per ciascun figlio, entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese estraordinarie relative ai figli saranno sostenute nella misura del 70% dal SI. Pt_1
e in quella del 30% dalla SI.ra , secondo le indicazioni e modalità
[...] Controparte_1 meglio specificate nel “Protocollo” dell'intestato Tribunale, e quindi: “Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00= annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
– Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00= annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
– Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
– Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
– Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby-sitter. Quanto alle modalità di rimborso, i coniugi concordano che il genitore che ha anticipato la spesa straordinaria la comunicherà all'altro entro il giorno 10 del mese successivo alla spesa stessa e la quota di spettanza sarà saldata entro il giorno 20 del mese di comunicazione, tramite bonifico.
pagina 2 di 5 -PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico/patrimoniali sorti in costanza di matrimonio, i coniugi concordano che l'impianto fotovoltaico costruito sul tetto dell'abitazione coniugale rimarrà attribuito alla SI.ra CP_1
ed il SI. bbliga sin d'ora a cederne proprietà e titolarità, senza alcun
[...] Parte_2
corrispettivo e/o conguaglio, non appena sarà consentito dalla normativa vigente. I costi e gli oneri necessari alla suddetta cessione saranno sostenuti dalla SI.ra . I coniugi Controparte_1 concordano che i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, nonché i costi mensili per l'utenza dell'energia elettrica, seppur tuttora intestata al SI. Parte_1
saranno sostenuti sin da subito in via esclusiva dalla SI.ra . Le detrazioni Controparte_1 fiscali relative alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di cui sopra e gli incentivi corrisposti periodicamente dal GSE, di cui ad oggi usufruisce il SI. , verranno attribuiti alla Parte_1
SI.ra . A tal fine il SI. il quale, qualora ve ne fosse Controparte_1 Parte_1
bisogno, si impegna a semplice richiesta della IG.ra a rendicontare Controparte_1
periodicamente la situazione del conto GSE, verserà alla moglie, a mezzo bonifico bancario, gli importi dallo stesso periodicamente percepiti per i motivi di cui al precedente capoverso, entro trenta giorni dall'accredito in conto corrente dei singoli importi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 19.11.2024,
[...]
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, CP_1 Parte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio concordatario 22.6.2022 in Cittadella (PD) e trascritto nel relativo registro parte II n.48, serie A, anno 2002;
- che l'ultima residenza comune dei coniugi è in San Giorgio in Bosco (PD), via Bolzonella n. 1070, presso la casa di proprietà esclusiva della SI.ra ; Controparte_1
Per_
- che dall'unione matrimoniale sono nati di due figli, (in data 8.5.2003), studentessa universitaria maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, e (in data 8.12.2005), iscritto al quinto Per_2
anno della scuola secondaria di secondo grado, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente.
- che il rapporto tra i coniugi non è più felice da tempo ed il venir meno dell'affectio coniugalis è tale da impedire la prosecuzione della convivenza, tant'è che ha lasciato da tempo la casa Parte_1
coniugale per trasferirsi altrove;
pagina 3 di 5 - che svolge la professione di consulente assicurativo e che il suo reddito nell'anno Controparte_1
2023 è stato pari a € 7.718,00;
- che è socio amministratore della ELMEC SRL, con sede in Camisano Vicentino (VI), Parte_1
Via dell'artigianato, ed il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a: € 35.854,00 nell'anno
2021, € 36.810,00 nell'anno 2022 ed € 33.820,00 nell'anno 2023.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza del 14.1.2025 hanno confermato le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e a quelli dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti e, pertanto, la separazione va omologata con riguardo alle condizioni di cui ai punti da 1 a 4.
Con riferimento alle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti, va rilevato che le stesse costituiscono espressione dell'antimoniale negoziale delle parti in materia di diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di esser recepite dal Tribunale ai fini della lora validità ed efficacia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
pagina 4 di 5 - omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti come riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in parte motiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di conSIlio del 18 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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