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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4964/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4964/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Campania, in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Pampaloni ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva ai sensi degli artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) d.lgs. n. 205/2009 la condanna di al pagamento della somma di euro 5.144,52, oltre gli Controparte_1 interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo, con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio.
La società attrice premetteva che, nella sua summenzionata qualità, aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 23.04.2001, per il quale veniva instaurato da
[...]
e un giudizio innanzi al Giudice Parte_2 Parte_3 Controparte_2
di Pace di Marigliano, che con la Sentenza n. 1094/2004 – datata 08.10.2003 e depositata in Cancelleria in data 18.06.2004 – accertava il concorso di colpa nella causazione del detto sinistro dei conducenti dei veicoli coinvolti, ossia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierno convenuto priva di Controparte_1 copertura assicurativa, e di conducente dell'altra autovettura coinvolta Parte_3
nel sinistro, e, pertanto, accoglieva nella misura del 50%, la domanda risarcitoria, condannando solidalmente l'odierno convenuto, nonché , quale Controparte_3 conducente dell'autovettura di proprietà di e la Controparte_1 Parte_1
nella sua summenzionata qualità, al risarcimento dei danni subiti da
[...] [...]
e nonché alla refusione delle spese Parte_2 Parte_3 Controparte_2 legali in favore dell'Avv. Pasquale Colucci, difensore antistatario delle allora attrici.
Parte attrice deduceva, altresì, che, in esecuzione della suindicata sentenza, aveva provveduto a liquidare in favore degli aventi diritto la complessiva somma di euro
5.144,52 e di aver agito per il recupero di tale somma nei confronti del proprietario dell'autovettura non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del Codice Controparte_1
delle Assicurazioni, intimando inutilmente, per mezzo della mandataria CP_4
a il rimborso della somma pagata. Controparte_1
2 Non si costituiva in giudizio il convenuto nonostante la regolarità Controparte_1 dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. Ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia dal Tribunale in diversa composizione all'udienza del
24.12.2019.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6), c.p.c. e considerate le richieste dell'unica parte costituita, il Tribunale in diversa composizione, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato con l'assegnazione all'attrice del solo termine di 60 giorni di cui all'art. 190, I co., c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della parte convenuta.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che, benché, da un lato, nelle conclusioni dell'atto di citazione, parte attrice abbia chiesto all'adito Tribunale di “condannare i convenuti in solido fra sé” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e, dall'altro lato, nell'epigrafe dei successivi atti difensivi, sia indicato quale convenuto contumace anche , oltre che il contraddittorio è stato Controparte_3 Controparte_1 instaurato esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, non risultando dagli atti di causa che l'atto di citazione sia stato notificato anche a , in qualità Controparte_3 di conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierno convenuto al momento del suindicato sinistro. D'altronde, nell'atto di citazione non vi è alcuna vocatio in ius di né qualsivoglia riferimento a quest'ultimo. Controparte_3
Ora, va sul punto rilevato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato,
l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta
3 indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta
l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili” (cfr., ex multis, Cass. sez. III,
Sentenza n. 2347 del 01/02/2011 – Rv. 617266-01).
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, testualmente denominata “azione di regresso” (a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Dunque, essendo ispirata al principio solidaristico sancito dalla Costituzione,
l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. n. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (il proprietario del veicolo) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1).
4 Orbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea deve ritenersi solo in parte fondata e, pertanto, va accolta solo in parte, per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la società attrice ha prodotto in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di
Marigliano, sopra citata, che statuisce la responsabilità, seppur in concorso di colpa, del convenuto nella causazione del sinistro de quo. Controparte_1
Tuttavia, parte attrice non ha provato integralmente il pagamento della somma richiesta.
Infatti, pur avendo parte attrice dichiarato nell'atto di citazione di allegare le relative quietanze, non risulta in atti nessuna prova del pagamento, asseritamente effettuato dalla a favore delle allora attrici Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avente ad oggetto la somma riconosciuta a favore di queste
[...] Controparte_2
ultime dal Giudice di Pace di Marigliano nella suindicata pronuncia.
Diversamente, deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento, da parte della
[...] in favore dell'Avv. Pasquale Colucci, difensore antistatario delle allora Parte_1
attrici, della somma di euro 1.181,14, in virtù della copia fotostatica della fattura intestata al suindicato procuratore e recante la sottoscrizione per quietanza del medesimo.
Ora, è vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene l'individuazione del danno risarcito (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n.
20901/2013).
Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
5 l'attendibilità (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23788 del 2014). Il giudice del merito, quindi, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte del quietanzante, deve valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti di causa, se del caso facendo riferimento anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
n. 15529/2023).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, se da un lato la quietanza prodotta non può avere efficacia di prova piena in quanto proviene da un soggetto terzo al presente giudizio, è pur vero che, non costituendosi in giudizio, il convenuto si è posto consapevolmente nella condizione di non poter contestare il pagamento a titolo di compensi professionali effettuati dalla società attrice.
Inoltre, la suindicata fattura che supporta la sottoscrizione dell'Avv. Pasquale Colucci per quietanza di pagamento contiene anche l'indicazione specifica della località dove
è avvenuto il sinistro di causa – Marigliano – nonché del danneggiato, Parte_3
Pertanto, il convenuto come sopra anticipato, in accoglimento Controparte_1
parziale della domanda attorea, va condannato a rimborsare alla società attrice solo la somma di euro 1.181,14, oltre gli interessi legali su tale somma dalla domanda giudiziale (05.07.2019, data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al convenuto) sino al soddisfo.
L'accoglimento totale della domanda attorea non può neanche essere fondato sull'assegno circolare allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dall'attrice in data 06.02.2020. Ed invero, non vi è alcuna prova della dazione di tale assegno, emesso a favore di e Parte_3 Parte_2 Controparte_2
ai suindicati soggetti, né alcuna prova testimoniale è stata articolata al fine di provare tale circostanza.
Inoltre, fermo il carattere dirimente di quanto rilevato nel precedente capoverso, manca la prova – necessariamente documentale – dell'incasso dell'assegno de quo da parte delle beneficiarie.
6 Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca fra le parti in causa, insita nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, vanno integralmente sopportate dalla società attrice, unica parte costituita.
Ls contumacia del convenuto, infatti, rende non corretta la formula “compensa tra le parti le spese di lite”, che, in virtù della soccombenza reciproca ,sarebbe stata adottata nel caso di costituzione del convenuto.
Pertanto, in luogo della formula di cui al precedente capoverso, nel dispositivo della presente sentenza deve essere utilizzata la formula “pone integralmente a carico della società attrice, unica parte costituita, le spese del presente giudizio”.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 1.181,14, oltre gli interessi legali su tale somma dal
05.07.2019 sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Parte_1
Impresa Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale pro tempore;
b) pone integralmente a carico della società attrice, unica parte costituita, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 27.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 4964/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: azione di regresso ex artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) D. Lgs. n.
209/2005
e vertente
TRA
quale Impresa Designata per la gestione e la liquidazione Parte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” per la
Campania, in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Federico Pampaloni ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
CONTRO
residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
chiedeva ai sensi degli artt. 292, co. 1 e 283, co. 1 lettera b) d.lgs. n. 205/2009 la condanna di al pagamento della somma di euro 5.144,52, oltre gli Controparte_1 interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione sino al saldo, con vittoria di spese, diritti e onorario di giudizio.
La società attrice premetteva che, nella sua summenzionata qualità, aveva assunto la gestione del sinistro avvenuto in data 23.04.2001, per il quale veniva instaurato da
[...]
e un giudizio innanzi al Giudice Parte_2 Parte_3 Controparte_2
di Pace di Marigliano, che con la Sentenza n. 1094/2004 – datata 08.10.2003 e depositata in Cancelleria in data 18.06.2004 – accertava il concorso di colpa nella causazione del detto sinistro dei conducenti dei veicoli coinvolti, ossia del conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierno convenuto priva di Controparte_1 copertura assicurativa, e di conducente dell'altra autovettura coinvolta Parte_3
nel sinistro, e, pertanto, accoglieva nella misura del 50%, la domanda risarcitoria, condannando solidalmente l'odierno convenuto, nonché , quale Controparte_3 conducente dell'autovettura di proprietà di e la Controparte_1 Parte_1
nella sua summenzionata qualità, al risarcimento dei danni subiti da
[...] [...]
e nonché alla refusione delle spese Parte_2 Parte_3 Controparte_2 legali in favore dell'Avv. Pasquale Colucci, difensore antistatario delle allora attrici.
Parte attrice deduceva, altresì, che, in esecuzione della suindicata sentenza, aveva provveduto a liquidare in favore degli aventi diritto la complessiva somma di euro
5.144,52 e di aver agito per il recupero di tale somma nei confronti del proprietario dell'autovettura non assicurata, ai sensi dell'art. 292 del Codice Controparte_1
delle Assicurazioni, intimando inutilmente, per mezzo della mandataria CP_4
a il rimborso della somma pagata. Controparte_1
2 Non si costituiva in giudizio il convenuto nonostante la regolarità Controparte_1 dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. Ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia dal Tribunale in diversa composizione all'udienza del
24.12.2019.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6), c.p.c. e considerate le richieste dell'unica parte costituita, il Tribunale in diversa composizione, reputata la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.03.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenutasi nella forma di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione dallo scrivente Magistrato con l'assegnazione all'attrice del solo termine di 60 giorni di cui all'art. 190, I co., c.p.c. per il deposito della sola comparsa conclusionale, stante la contumacia della parte convenuta.
Ciò posto, deve preliminarmente osservarsi che, benché, da un lato, nelle conclusioni dell'atto di citazione, parte attrice abbia chiesto all'adito Tribunale di “condannare i convenuti in solido fra sé” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione) e, dall'altro lato, nell'epigrafe dei successivi atti difensivi, sia indicato quale convenuto contumace anche , oltre che il contraddittorio è stato Controparte_3 Controparte_1 instaurato esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, non risultando dagli atti di causa che l'atto di citazione sia stato notificato anche a , in qualità Controparte_3 di conducente dell'autovettura di proprietà dell'odierno convenuto al momento del suindicato sinistro. D'altronde, nell'atto di citazione non vi è alcuna vocatio in ius di né qualsivoglia riferimento a quest'ultimo. Controparte_3
Ora, va sul punto rilevato che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato,
l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta
3 indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta
l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili” (cfr., ex multis, Cass. sez. III,
Sentenza n. 2347 del 01/02/2011 – Rv. 617266-01).
Tanto premesso, il Tribunale osserva che la natura giuridica dell'azione recuperatoria proposta, nella fattispecie in esame, dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, testualmente denominata “azione di regresso” (a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione) rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, del codice delle assicurazioni, ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata dal Fondo nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese.
Dunque, essendo ispirata al principio solidaristico sancito dalla Costituzione,
l'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, risponde all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, cui non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata.
L'azione de qua, pertanto, va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato (in tal senso Cass.
Civ. SS.UU. n. 21514/2022).
In ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione, l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (il proprietario del veicolo) nell'ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 292, comma 1).
4 Orbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea deve ritenersi solo in parte fondata e, pertanto, va accolta solo in parte, per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la società attrice ha prodotto in giudizio la sentenza del Giudice di Pace di
Marigliano, sopra citata, che statuisce la responsabilità, seppur in concorso di colpa, del convenuto nella causazione del sinistro de quo. Controparte_1
Tuttavia, parte attrice non ha provato integralmente il pagamento della somma richiesta.
Infatti, pur avendo parte attrice dichiarato nell'atto di citazione di allegare le relative quietanze, non risulta in atti nessuna prova del pagamento, asseritamente effettuato dalla a favore delle allora attrici Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avente ad oggetto la somma riconosciuta a favore di queste
[...] Controparte_2
ultime dal Giudice di Pace di Marigliano nella suindicata pronuncia.
Diversamente, deve ritenersi provato l'avvenuto pagamento, da parte della
[...] in favore dell'Avv. Pasquale Colucci, difensore antistatario delle allora Parte_1
attrici, della somma di euro 1.181,14, in virtù della copia fotostatica della fattura intestata al suindicato procuratore e recante la sottoscrizione per quietanza del medesimo.
Ora, è vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene l'individuazione del danno risarcito (in tal senso Cass. Civ., Sez. III, n.
20901/2013).
Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta.
Ed invero, come affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una quietanza, la scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite può contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
5 l'attendibilità (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 23788 del 2014). Il giudice del merito, quindi, ai fini del giudizio di fatto in ordine alla ricezione del pagamento da parte del quietanzante, deve valutare la quietanza come indizio unitamente alle altre circostanze risultanti dagli atti di causa, se del caso facendo riferimento anche alle altre circostanze emergenti dal documento contenente la quietanza (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
n. 15529/2023).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, se da un lato la quietanza prodotta non può avere efficacia di prova piena in quanto proviene da un soggetto terzo al presente giudizio, è pur vero che, non costituendosi in giudizio, il convenuto si è posto consapevolmente nella condizione di non poter contestare il pagamento a titolo di compensi professionali effettuati dalla società attrice.
Inoltre, la suindicata fattura che supporta la sottoscrizione dell'Avv. Pasquale Colucci per quietanza di pagamento contiene anche l'indicazione specifica della località dove
è avvenuto il sinistro di causa – Marigliano – nonché del danneggiato, Parte_3
Pertanto, il convenuto come sopra anticipato, in accoglimento Controparte_1
parziale della domanda attorea, va condannato a rimborsare alla società attrice solo la somma di euro 1.181,14, oltre gli interessi legali su tale somma dalla domanda giudiziale (05.07.2019, data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio al convenuto) sino al soddisfo.
L'accoglimento totale della domanda attorea non può neanche essere fondato sull'assegno circolare allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. depositata dall'attrice in data 06.02.2020. Ed invero, non vi è alcuna prova della dazione di tale assegno, emesso a favore di e Parte_3 Parte_2 Controparte_2
ai suindicati soggetti, né alcuna prova testimoniale è stata articolata al fine di provare tale circostanza.
Inoltre, fermo il carattere dirimente di quanto rilevato nel precedente capoverso, manca la prova – necessariamente documentale – dell'incasso dell'assegno de quo da parte delle beneficiarie.
6 Le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in considerazione della soccombenza reciproca fra le parti in causa, insita nell'accoglimento solo parziale della domanda attorea, vanno integralmente sopportate dalla società attrice, unica parte costituita.
Ls contumacia del convenuto, infatti, rende non corretta la formula “compensa tra le parti le spese di lite”, che, in virtù della soccombenza reciproca ,sarebbe stata adottata nel caso di costituzione del convenuto.
Pertanto, in luogo della formula di cui al precedente capoverso, nel dispositivo della presente sentenza deve essere utilizzata la formula “pone integralmente a carico della società attrice, unica parte costituita, le spese del presente giudizio”.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
a) in accoglimento parziale della domanda attorea, condanna al Controparte_1
pagamento della somma di euro 1.181,14, oltre gli interessi legali su tale somma dal
05.07.2019 sino al soddisfo, in favore di nella qualità di Parte_1
Impresa Designata per la gestione e la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada” per la Campania, in persona del suo procuratore speciale pro tempore;
b) pone integralmente a carico della società attrice, unica parte costituita, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Nola il 27.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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