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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/07/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1331/2025
VERBALE DI UDIENZA del 10/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PELLEGRINO STEFANO che si riporta al ricorso e osserva che la norma sul reddito di cittadinanza imponeva all' di CP_1 effettuare un controllo preventivo in ordine al possesso dei requisiti, come previsto dall'art. 5 comma 3 e seguenti della legge istitutiva, laddove il ricorrente aveva dichiarato, in sede DSU, di essere monocomponente e inoccupato. Pertanto, l' era perfettamente a CP_1 conoscenza delle circostanze che ex post, contesta con la richiesta restitutoria, profilandosi una responsabilità oggettiva a carico dell'Ente. Inoltre, osserva che la sanzione della decadenza prevista dall'art. 7 si riferisce a soggetti che abbiano dichiarato informazioni non corrispondenti al vero, laddove il ricorrente ha rappresentato esattamente la condizione veritiera in cui si trovava. Insiste pertanto in ricorso e chiede la decisione.
Per l'avv. Enrico Albanese Marvasi per delega dell'avv. CP_1
ADORNATO DARIO, il quale si riporta alla propria memoria di costituzione, contesta e impugna l'avverso dedotto odierno ed evidenzia che in materia si è già pronunciato questo tribunale in senso favorevole all' ; chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1331 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pellegrino, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Laganà e Dario Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
Pag. 2 di 8 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che, con diffida recapitata in data 19 febbraio 2025, l gli comunicava che a “seguito di CP_1 domanda amministrativa l'Istituto aveva provveduto ad erogare alla S.V. il reddito di cittadinanza per il periodo 01/09/2021 al 30/09/2022”; - che nella stessa diffida si comunicava che “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPD-RDC-2021-4736812) per accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPM 159/2013, l'importo pari a
€ 6.500,00 da lei ricevuto da settembre 2021 a settembre 2022 non era dovuto e deve essere restituito”. Deduceva l'infondatezza della richiesta di ripetizione atteso il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter accedere alla prestazione richiesta, fedelmente dichiarati in DSU e risultanti dall'attestazione ISEE rilasciata dall' . CP_1
Affermava, altresì, che sull grava a monte un onere di verifica sui soggetti CP_1 richiedenti che condiziona la concessione della prestazione, verifica da effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 co. 3, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Eccepiva, altresì, la genericità della motivazione del provvedimento di ripetizione, tale da compromettere il diritto di difesa, non essendo stati forniti elementi sufficienti per comprendere la natura indebita degli importi percepiti.
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare di non essere tenuto a restituire l'importo di € 6.500,00, oggetto della diffida opposta.
Si costituiva in giudizio l' che spiegava che la revoca della prestazione era stata CP_1 disposta direttamente dalla DCSIT in applicazione al messaggio Hermes del
14/10/2022 n. 0003757, in atti allegato, avente ad oggetto i “controlli sui nuclei
“monocomponenti” under 26 percettori del Reddito di cittadinanza – sospensione della prestazione”. I titolari di RDC che, all'atto della presentazione della domanda, hanno meno di 26 anni (il ricorrente ne aveva 24 o 25), sono integralmente a carico della famiglia di origine, salvo le ipotesi contemplate dal medesimo messaggio.
Pag. 3 di 8 L' continua asserendo che i redditi della famiglia di origine, nonché i CP_1 componenti del nucleo familiare andavano inseriti nel modello ISEE.
All'udienza odierna, sulle conclusioni verbalizzate dalle parti in esito alla discussione e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa viene decisa.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare si osserva che la censura riguardante il difetto di motivazione del provvedimento di revoca dell'indebito è infondata.
La diffida, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fa espresso riferimento al motivo della revoca del reddito di cittadinanza consistente nella “accertata non veridicità del nucleo come dichiarato nella DSU, ai sensi dell'Art. 3 del DPCM
159/2013”, specificando il periodo di riferimento e l'ammontare della somma richiesta in restituzione.
Motivazione perfettamente intellegibile e che ha determinato la formulazione di adeguati e articolati motivi di ricorso.
Del resto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
All' essenzialità della motivazione del provvedimento l' ha comunque sopperito CP_1 in sede di costituzione in giudizio ove ha chiarito le motivazioni della revoca.
Occorre poi rilevare che parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, riconduce l'infondatezza della pretesa restitutoria, come ribadito anche in sede dell'odierna discussione, a una oggettiva violazione da parte dell della normativa che CP_1
Pag. 4 di 8 impone un controllo preventivo, vale a dire prima dell'erogazione della prestazione, dei requisiti previsti dalla legge, facilmente verificabili attraverso l'accesso alle banche dati, anche di altri organi istituzionali, di cui l'istituto ha la disponibilità. Il mancato, preventivo controllo dei dati, secondo la prospettazione del ricorrente, integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva a carico dell'ente erogante la prestazione.
Occorre, a questo punto, precisare che il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire all' quanto CP_1 precedentemente corrispostole a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 1° settembre 2021 ad 30 settembre 2022. In particolare, l' ha proceduto alla revoca CP_1 della prestazione ritenendo la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, nella parte in cui il sig. ha dichiarato di costituire un nucleo familiare Parte_2
“monocomponente”.
La revoca del beneficio è stata disposta per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, che, al comma 5, prevede che “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”. In materia di nuclei familiari, l'art. 2, comma 5, D.L.
4/2019, nella formulazione ratione temporis vigente, disponeva che: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: […] b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a
26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Pag. 5 di 8 La nozione di figlio a carico a fini IRPEF è ricavabile dal D.P.R. 917/1986 che all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, al comma 2 - modificato dalla L. n. 205/2017, Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a
4.000 euro”.
Nella controversia in esame trovano senz'altro applicazione i principi costantemente affermati della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in tema di indebito previdenziale e assistenziale. Al riguardo, la Corte di
Cassazione ha chiarito che nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dall'accipiens che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Il ricorrente, persona maggiorenne di età inferiore ai ventiquattro anni, pur avendo provato con la documentazione anagrafica depositata, di vivere in luogo diverso dai genitori, non ha dato prova di non essere stato, al momento della presentazione della domanda, fiscalmente a carico dei genitori. Esaminando la DSU in atti si evince che il reddito dallo stesso prodotto è pari a zero e che nel quadro “attività lavorativa” ha dichiarato di essere inoccupato.
Ebbene al momento della domanda – come attestato nella DSU – l'attore non ancora ventiseienne, non coniugato e senza figli e non convivente con i genitori, non avrebbe potuto dichiarare di fare parte di un nucleo familiare monocomponente
Pag. 6 di 8 giacché per disposizione di legge avrebbe dovuto esser considerato a carico dei genitori ai fini Irpef, non possedendo – come prevede il Testo unico Imposte reddito
– un proprio reddito superiore a euro 4.000,00. Tale circostanza, in assenza di espressa contestazione, deve ritenersi provata sicché, in applicazione della norma citata, il ricorrente va considerato a carico dei genitori, seppure con essi non convivente, e, dunque, facente parte del loro nucleo familiare del quale avrebbe dovuto dichiarare la composizione e il reddito complessivo.
E se pur è vero che il dichiarante non ha effettuato false dichiarazioni, avendo rappresentato la reale condizione in cui versava sin dal momento della domanda amministrativa, è anche vero che, in materia, si applica l'art. 2033 del c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”
La buona o mala fede dell'accipiens rileva pertanto solo ai fini dei frutti e degli interessi.
Dalla prospettiva del soggetto pagatore, integra l'indebito oggettivo il semplice fatto d'un pagamento eseguito — e correlativamente - ricevuto senza causa.
Perciò un tale pagamento, pur volendo ascriverne la responsabilità a un'omissione di preventivo controllo, resta ripetibile.
Ciò, oltre che dalla normativa generale, si ricava anche dall'art. 7 comma 4 del D.L 4 del 2019 che prescriveva “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente aveva dichiarato di essere l'unico componente del nucleo familiare, circostanza risultata non veritiera alla luce della mancanza di tutti i requisiti prescritti per la sussistenza di un nucleo familiare monocomponente.
Pag. 7 di 8 La prestazione è dunque ripetibile sempre che sia stata “indebitamente” erogata, come nel caso di specie.
Per tali motivi tanto la revoca della prestazione, quanto la ripetizione delle somme erogate, risultano pienamente legittime.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Nulla per le spese, considerata la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152
Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Palmi lì 10 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 8 di 8
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1331/2025
VERBALE DI UDIENZA del 10/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. PELLEGRINO STEFANO che si riporta al ricorso e osserva che la norma sul reddito di cittadinanza imponeva all' di CP_1 effettuare un controllo preventivo in ordine al possesso dei requisiti, come previsto dall'art. 5 comma 3 e seguenti della legge istitutiva, laddove il ricorrente aveva dichiarato, in sede DSU, di essere monocomponente e inoccupato. Pertanto, l' era perfettamente a CP_1 conoscenza delle circostanze che ex post, contesta con la richiesta restitutoria, profilandosi una responsabilità oggettiva a carico dell'Ente. Inoltre, osserva che la sanzione della decadenza prevista dall'art. 7 si riferisce a soggetti che abbiano dichiarato informazioni non corrispondenti al vero, laddove il ricorrente ha rappresentato esattamente la condizione veritiera in cui si trovava. Insiste pertanto in ricorso e chiede la decisione.
Per l'avv. Enrico Albanese Marvasi per delega dell'avv. CP_1
ADORNATO DARIO, il quale si riporta alla propria memoria di costituzione, contesta e impugna l'avverso dedotto odierno ed evidenzia che in materia si è già pronunciato questo tribunale in senso favorevole all' ; chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. CP_1
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1331 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pellegrino, Parte_1 giusta procura in atti;
ricorrente;
E
in Controparte_2
persona del legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela
Laganà e Dario Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
Notaio in Fiumicino;
Persona_1
resistente
All'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,40, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
Pag. 2 di 8 MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 aprile 2025, il ricorrente in epigrafe esponeva che, con diffida recapitata in data 19 febbraio 2025, l gli comunicava che a “seguito di CP_1 domanda amministrativa l'Istituto aveva provveduto ad erogare alla S.V. il reddito di cittadinanza per il periodo 01/09/2021 al 30/09/2022”; - che nella stessa diffida si comunicava che “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. INPD-RDC-2021-4736812) per accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPM 159/2013, l'importo pari a
€ 6.500,00 da lei ricevuto da settembre 2021 a settembre 2022 non era dovuto e deve essere restituito”. Deduceva l'infondatezza della richiesta di ripetizione atteso il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per poter accedere alla prestazione richiesta, fedelmente dichiarati in DSU e risultanti dall'attestazione ISEE rilasciata dall' . CP_1
Affermava, altresì, che sull grava a monte un onere di verifica sui soggetti CP_1 richiedenti che condiziona la concessione della prestazione, verifica da effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 co. 3, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate.
Eccepiva, altresì, la genericità della motivazione del provvedimento di ripetizione, tale da compromettere il diritto di difesa, non essendo stati forniti elementi sufficienti per comprendere la natura indebita degli importi percepiti.
Adiva, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare e dichiarare di non essere tenuto a restituire l'importo di € 6.500,00, oggetto della diffida opposta.
Si costituiva in giudizio l' che spiegava che la revoca della prestazione era stata CP_1 disposta direttamente dalla DCSIT in applicazione al messaggio Hermes del
14/10/2022 n. 0003757, in atti allegato, avente ad oggetto i “controlli sui nuclei
“monocomponenti” under 26 percettori del Reddito di cittadinanza – sospensione della prestazione”. I titolari di RDC che, all'atto della presentazione della domanda, hanno meno di 26 anni (il ricorrente ne aveva 24 o 25), sono integralmente a carico della famiglia di origine, salvo le ipotesi contemplate dal medesimo messaggio.
Pag. 3 di 8 L' continua asserendo che i redditi della famiglia di origine, nonché i CP_1 componenti del nucleo familiare andavano inseriti nel modello ISEE.
All'udienza odierna, sulle conclusioni verbalizzate dalle parti in esito alla discussione e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa viene decisa.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare si osserva che la censura riguardante il difetto di motivazione del provvedimento di revoca dell'indebito è infondata.
La diffida, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fa espresso riferimento al motivo della revoca del reddito di cittadinanza consistente nella “accertata non veridicità del nucleo come dichiarato nella DSU, ai sensi dell'Art. 3 del DPCM
159/2013”, specificando il periodo di riferimento e l'ammontare della somma richiesta in restituzione.
Motivazione perfettamente intellegibile e che ha determinato la formulazione di adeguati e articolati motivi di ricorso.
Del resto, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (Ord. Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.14/03/2018), n. 6375).
All' essenzialità della motivazione del provvedimento l' ha comunque sopperito CP_1 in sede di costituzione in giudizio ove ha chiarito le motivazioni della revoca.
Occorre poi rilevare che parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, riconduce l'infondatezza della pretesa restitutoria, come ribadito anche in sede dell'odierna discussione, a una oggettiva violazione da parte dell della normativa che CP_1
Pag. 4 di 8 impone un controllo preventivo, vale a dire prima dell'erogazione della prestazione, dei requisiti previsti dalla legge, facilmente verificabili attraverso l'accesso alle banche dati, anche di altri organi istituzionali, di cui l'istituto ha la disponibilità. Il mancato, preventivo controllo dei dati, secondo la prospettazione del ricorrente, integrerebbe una sorta di responsabilità oggettiva a carico dell'ente erogante la prestazione.
Occorre, a questo punto, precisare che il ricorrente ha agito per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituire all' quanto CP_1 precedentemente corrispostole a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dal 1° settembre 2021 ad 30 settembre 2022. In particolare, l' ha proceduto alla revoca CP_1 della prestazione ritenendo la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU, nella parte in cui il sig. ha dichiarato di costituire un nucleo familiare Parte_2
“monocomponente”.
La revoca del beneficio è stata disposta per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, che, al comma 5, prevede che “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”. In materia di nuclei familiari, l'art. 2, comma 5, D.L.
4/2019, nella formulazione ratione temporis vigente, disponeva che: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: […] b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a
26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Pag. 5 di 8 La nozione di figlio a carico a fini IRPEF è ricavabile dal D.P.R. 917/1986 che all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, al comma 2 - modificato dalla L. n. 205/2017, Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a
2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a
4.000 euro”.
Nella controversia in esame trovano senz'altro applicazione i principi costantemente affermati della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in tema di indebito previdenziale e assistenziale. Al riguardo, la Corte di
Cassazione ha chiarito che nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dall'accipiens che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010; Cass. Sez. L,
Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Il ricorrente, persona maggiorenne di età inferiore ai ventiquattro anni, pur avendo provato con la documentazione anagrafica depositata, di vivere in luogo diverso dai genitori, non ha dato prova di non essere stato, al momento della presentazione della domanda, fiscalmente a carico dei genitori. Esaminando la DSU in atti si evince che il reddito dallo stesso prodotto è pari a zero e che nel quadro “attività lavorativa” ha dichiarato di essere inoccupato.
Ebbene al momento della domanda – come attestato nella DSU – l'attore non ancora ventiseienne, non coniugato e senza figli e non convivente con i genitori, non avrebbe potuto dichiarare di fare parte di un nucleo familiare monocomponente
Pag. 6 di 8 giacché per disposizione di legge avrebbe dovuto esser considerato a carico dei genitori ai fini Irpef, non possedendo – come prevede il Testo unico Imposte reddito
– un proprio reddito superiore a euro 4.000,00. Tale circostanza, in assenza di espressa contestazione, deve ritenersi provata sicché, in applicazione della norma citata, il ricorrente va considerato a carico dei genitori, seppure con essi non convivente, e, dunque, facente parte del loro nucleo familiare del quale avrebbe dovuto dichiarare la composizione e il reddito complessivo.
E se pur è vero che il dichiarante non ha effettuato false dichiarazioni, avendo rappresentato la reale condizione in cui versava sin dal momento della domanda amministrativa, è anche vero che, in materia, si applica l'art. 2033 del c.c.: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”
La buona o mala fede dell'accipiens rileva pertanto solo ai fini dei frutti e degli interessi.
Dalla prospettiva del soggetto pagatore, integra l'indebito oggettivo il semplice fatto d'un pagamento eseguito — e correlativamente - ricevuto senza causa.
Perciò un tale pagamento, pur volendo ascriverne la responsabilità a un'omissione di preventivo controllo, resta ripetibile.
Ciò, oltre che dalla normativa generale, si ricava anche dall'art. 7 comma 4 del D.L 4 del 2019 che prescriveva “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Nel caso che ci occupa il ricorrente aveva dichiarato di essere l'unico componente del nucleo familiare, circostanza risultata non veritiera alla luce della mancanza di tutti i requisiti prescritti per la sussistenza di un nucleo familiare monocomponente.
Pag. 7 di 8 La prestazione è dunque ripetibile sempre che sia stata “indebitamente” erogata, come nel caso di specie.
Per tali motivi tanto la revoca della prestazione, quanto la ripetizione delle somme erogate, risultano pienamente legittime.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Nulla per le spese, considerata la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152
Disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Palmi lì 10 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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